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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/11/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1367/2022 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa GI RI RI ER, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1367/2022, introitata per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 26 marzo 2025, trattenuta a sentenza con provvedimento del 24.4.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti . promossa da
(cf. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/11/1957 e residente in Hagen (RFG), Huttenolatz 37, elettivamente domiciliato in Gerace alla via Catalfamo n. 3 presso e nello studio dell'Avv. Anna Condò , che anche lo rappresenta e difende giusta procura in atti attore
Contro
(c.f. ), nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
ZZ IR ed ivi residente alla via P. Togliatti ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Domenico Leone, con studio in Locri via Matteotti n 358, che anche la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Convenuta
Oggetto: servitù
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 26 marzo 2025 da intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, n. 69, trattandosi, di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia i provvedimenti emessi nel corso del procedimento. Con atto di citazione ritualmente notificato chiamava innanzi al Parte_1
Tribunale di Locri, , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis accertare e dichiarare;
1) - l'inesistenza della servitù di veduta, di cui in narrativa, in favore della ed a carico dell'immobile di proprieta' dell'attore e contestualmente Controparte_2 ordinando la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore, con la condanna della convenuta alla chiusura delle finestre;
2) accertare e dichiarare l'inesistenza dell'interclusione dell'immobile di proprietà di contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di BR EF Controparte_1 al f.glio 19 p.lla 361 sub. 6 conseguentemente l'inesistenza delle condizioni per la costituzione di servitu' coattiva di scolo di acque reflue, con la condanna della convenuta alla rimozione completa della rete fognaria dalla coorte di proprietà di 3) condannare, altresì, la convenuta al risarcimento del danno, da liquidare anche Parte_1 in via equitativa” con vittoria di spese. L'attore poneva a fondamento della domanda le seguenti circostanze di fatto: è proprietario del fondo contraddistinto nel catasto urbano Parte_1 del Comune di BR EF al foglio 19 657 sub. 3,6,7 e 8 con annessa corte, per atto Notar
Rep. n. 8442 Racc. 5640 del 14/06/2022. La parte convenuta residente Per_1 Controparte_1 in BR Zeffiro alla via Togliatti n. 1, è proprietaria della p.lla n. 361 sub.6 del catasto fabbricati del predetto Comune ed è confinante con l'immobile di proprietà di . Parte_1
La otteneva il permesso a costruire da parte del Comune di BR EF CP_1
(pratica edilizia n. 9 del 04/05/2006), ove nelle condizioni generali del permesso a costruire alla l.
a) “venivano fatti salvi e rispettati i diritti dei terzi” tuttavia, secondo la ricostruzione di parte attrice, la convenuta nella realizzazione del proprio fabbricato avrebbe compiuto diverse violazioni: non avrebbe rispettato la distanza dal confine per come previsto dall'art. 32 del RE del Comune di
BR EF che statuisce che tra pareti o parti di pareti finestrate deve esservi una distanza di m. 10 e dall'art. 873 del c.c.. ed ha costruito sul confine;
avrebbe fatto passare la rete fognaria di scarico delle acque nere della sua casa nella corte dell'edificio di proprietà di , Parte_1 con l'esplicito diniego di quest'ultimo e prima di lui dalla madre , ciò in quanto il Testimone_1 fabbricato della avrebbe potuto essere collegato alla rete fognaria comunale da altri punti;
CP_1 avrebbe costruito una veranda finestrata sul confine violando anche con la costruzione di questo corpo di fabbrica il disposto dell'art. 905 c.c.. L'attore chiedeva quindi l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
Con comparsa di costituzione depositata in data 18.01.2023 si costituiva Controparte_1 la quale impugnava e contestava la ricostruzione di parte attrice, sosteneva la legittimità della propria costruzione nel rispetto del regolamento edilizio nonché dello scarico fognario che sarebbe stato realizzato su accordo con altri proprietari e come tali esistenti da molto tempo quindi legittime per facta concludentia. Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. nel merito accertare e dichiarare la sussistenza di una servitù di veduta in favore della sig.ra e, Controparte_1 conseguentemente, rigettare la domanda di chiusura delle finestre esistenti sulla parte dell'immobile di sua proprietà prospiciente la proprietà dell'attore;
2. accertare e dichiarare la sussistenza di una servitù della rete fognaria sulla proprietà dell'attore con conseguente rigetto della domanda di rimozione della stessa i quanto originariamente realizzata con consenso degli originari proprietari concesso oralmente ed esternato per facta concludentia;
3. rigettare la richiesta risarcitoria in quanto non fondata né provata per quanto argomentato in narrativa.”.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., le parti depositavano le memorie con istanze istruttorie e con provvedimento del 28.09.2023, il Giudice dr.ssa Marra rigettava le prove orali articolate da entrambe le parti, ammetteva consulenza di ufficio di tipo tecnico.
Depositata la CT , il Giudice concedeva un rinvio perché l'ausiliario rispondesse ai rilievi formulati da parte attrice.
Cambiato l'istruttore , con provvedimento del 24.04.2025 il giudizio veniva trattenuto a sentenza, con la concessione dei termini di legge alle parti per il deposito di difese conclusive.
In diritto
Nel merito
2.-La qualificazione dell'azione e la disamina della posizione delle parti.
Parte attrice ha proposto un'azione di negatoria servitutis relativa a tre diversi profili: servitù di veduta per violazione della normativa sulle distanze in relazione al fabbricato;
servitù CP_1 di veduta in relazione alla veranda posta sul confine tra le due proprietà; servitù fognaria.
L'azione proposta deve essere ricondotta nell'alveo dell' art. 949 c.c., ovvero quale azione petitoria a tutela della proprietà; la norma in questione stabilisce:” Il proprietario puo' agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario puo' chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno ”. L 'azione de qua , esercitata dal titolare del diritto di proprietà o comproprietà, è quindi connotata in senso negativo (a differenza della previsione dell'art. 948
c.c.) , in quanto proposta al fine di negare che altri possano avere/vantare un diritto sul bene in contestazione, a differenza dell'azione ex art. 948 c.c..
2.1- Ciò posto occorre vagliare le domande proposte dall'attore quale proprietario dell'immobile censito nel NCEU del comune di BR EF al fl. 19 particella 657 sub.
3,6,7 e 8 con annessa corte e del fabbricato, confinante con l'immobile di proprietà . CP_1
Con particolare riferimento alla prima domanda proposta, l'attore chiede di accertare l'inesistenza della servitù di veduta in favore del fabbricato della , con Controparte_1 contestuale condanna alla chiusura delle finestre che affacciano sulla proprietà e Parte_1 cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà. La domanda è infondata e va rigettata. Alla fattispecie de qua occorre applicare il combinato disposto gli artt. 873 c.c. e 905 c.c. rispettivamente in materia di distanze e di aperture, nonché la normativa regolamentare vigente, che costituisce lex specialis in materia di distanze, come espressamente previsto dal richiamato art. 873 c.c.. Occorre precisare che parte attrice richiama sin dall'atto introduttivo l'art. 32 del regolamento edilizio del Comune di BR, mentre parte convenuta anche in sede di CTP fa riferimento all'art. 21 della detta normativa, indicato come norma in materia “di distanze fra i fabbricati , dai confini, dalle strade e norme particolari di distanza”. Va detto che non è in atti il regolamento edilizio in questione, quindi non è possibile accertare se vi sia una prescrizione specifica in ordine alle distanze rispetto al confine, come invocato in alcuni punti delle difese di parte attrice. Deve ritenersi tuttavia che la distanza di 10 m risulta essere dato pacifico in quanto indicato sia da parte attrice che da , ciò anche nella richiamata consulenza tecnica Controparte_1 di parte.
In mancanza di copia del regolamento edilizio comunale , in materia di distanze rileva altresì l'art. 9 del D.M. 1444 del 1968 richiamato da entrambi i tecnici di ufficio e di parte, che fa riferimento al computo delle distanze ai fini della tutela civilistica ( e non su un piano urbanistico) non rispetto ai confini , ma tra fabbricati (concetto peraltro richiamato dalla stessa parte attrice) ovvero tra “pareti finestrate” di fabbricati frontistanti, tra i quali va mantenuta la distanza non inferiore a dieci metri.
Il giudice , ritenute irrilevanti le richieste di prova orale sul punto trattandosi in casu di diritti reali per i quali non rileva tutto ciò che non trova base in un atto scritto , ha disposto una consulenza di ufficio di tipo tecnico al fine di accertare il rispetto della prescritta distanza .
L'ausiliario del giudice ha descritto entrambi gli immobili ed ha specificato: “L'edificio di Proprietà di
è stato costruito con regolare permesso di Costruire, rilasciato dal Comune di BR EF in Controparte_1 data 06/04/2006 con protocollo n° 1063 Pratica Ed. n.09 .La costruzione è costituita da due piani fuori terra adibiti a civile abitazione oltre al seminterrato destinato a garage e locale di sgombro- omissis- L'edificio del Sig.
è costituito dal piano terra costruito a seguito di Licenza edilizia n° 21 del 1985 e sopraelevazione con Parte_1 concessione a costruire protocollata nel 18/08/1997 con numero 2856. Il fabbricato è censito al catasto fabbricati al foglio 19 , mappale 657, sub. 3,6,7 e 8.”
Quindi in risposta al quesito n. 2) , alle distanze ed alla valutazione sulla legittimità (o meno) delle vedute e relativa servitù di affaccio sulla proprietà , ha accertato:” Per quanto riguarda Parte_1 il quesito relativo alla regolarità delle finestre del fabbricato di poste di fronte al fabbricato di del Controparte_1
Sig. risultano regolari in quanto le sopracitate finestre sono poste ad un distanza ,che nel punto più vicino Parte_1 al fabbricato di ,è maggiore di 10 metri (vedi elaborato ). Le sopra citate finestre sono conformi al Parte_1 regolamento edilizio del suddetto comune e alla relativa normativa di normalizzazione essendo poste a una distanza maggiore di 10 metri rispetto al fabbricato della parte attrice .” L'accertamento del CT in relazione all'art. 9 del D.M. 1444 del 1968 , come detto, fa riferimento alla distanza fra pareti finestrate , intendendosi come tale la parete di un edificio dotata di aperture che consentono la veduta , come finestre, porte-finestra e balconi o qualunque apertura che permettono la vista, l'areazione e l'affaccio verso l'esterno; tale accertamento è differente e non trova applicazione ove le pareti presentino solo delle "luci"
In particolare il CT ha accertato che la distanza minima inderogabile di 10 metri tra le pareti finestrate risulta rispettata, come da rappresentazione grafica alla pag. 6 dell'elaborato.
Condivisibile sul punto è l'accertamento del consulente di ufficio nel vagliare la distanza tra i due fabbricati , assentiti da regolare permesso per costruire e, come tali, legittimamente edificati con le relative aperture alla distanza legale.
Da ciò discende il rigetto della domanda proposta in via principale anche in relazione all'art.905 c.c. e della domanda di chiusura delle finestre per impedire inspectio, quale possibilità di guardare il fondo del vicino attraverso un'apertura, e la prospectio quale la facoltà di sporgersi , in relazione sia alle vedute laterali che oblique. Nessuna conseguenza o risarcimento può essere comminato a carico della parte convenuta atteso che la condotta oggetto di valutazione non presenta elementi di illegittimità e non determina una responsabilità per compressione del diritto di proprietà della parte attrice su un piano civilistico.
2.2- Per quel che attiene la domanda del medesimo tenore formulata da Parte_1 ed avente ad oggetto invece il manufatto realizzato da parte convenuta sul confine e definito
“veranda” da parte attrice, con conseguente richiesta di condanna della convenuta alla chiusura dell'apertura ivi esistente, la domanda è fondata e va accolta.
Sul punto non è condivisibile quanto sostenuto dal consulente tecnico di ufficio, il quale a tale proposito descrive:” Sul lato che confina anche con la proprietà è presente una copertura tra il Parte_1 fabbricato di e il muro di confine tra le due proprietà che non risulta negli elaborati estratti a Controparte_1 seguito della richiesta all'ufficio urbanistica del comune di BR EF .Tale struttura non è chiusa in quanto il muro di confine non si congiunge con la tettoia lasciando vuoto uno spazio compreso tra mezzo metro e un metro circa.” (pag. 2 CT). Quindi nei chiarimenti il consulente rileva: “Visto che la veranda edificata sul confine dalla Sig. non è dotata di vere e proprie finestre, la distanza per la verifica dei 10 metri tra le CP_1 facciate finestrate dei fabbricati è stata misurata tra i due edifici di parte attrice e convenuta e non dal muro di confine.
Se ci fossero state delle finestre sul muro di confine, allora le distanze minime, previste dal Comune di BR
EF, non sarebbero state rispettate come sostiene l'avv. Di parte attrice”.
Ora occorre chiarire che per veranda si intende in termini urbanistici, un “locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.” Ulteriore distinzione è tra porticato e veranda ai fini della verifica del rispetto delle distanze legali tra edifici e dell'applicazione del principio del “vuoto per pieno”, in quanto il porticato grazie alla sua struttura definita e tridimensionale può essere considerato parte integrante della sagoma originaria dell'edificio, mentre la veranda aggettante costituisce una nuova costruzione sotto il profilo urbanistico, con conseguente obbligo di rispettare le distanze minime previste dalla normativa vigente. La Cassazione civile con recentissima ordinanza del 10 luglio 2025, n. 18826 ha statuito il principio (in massima) : “Sulla base della normativa civilistica vigente e sulla base della normativa regolamentare comunale in tema di edilizia ed urbanistica si configura la nuova costruzione non soltanto quando venga realizzato ex novo un fabbricato ma anche ogniqualvolta si realizzi una modificazione della volumetria di un manufatto edilizio preesistente con una modifica della sagoma che finisce per incidere sugli spazi tra edifici già esistenti indipendentemente dalla realizzazione di una nuova volumetria e/o dalla sua utilizzabilità per finalità abitative.
Ciò premesso, la sopraelevazione configurandosi come una nuova costruzione deve rispettare tutte le disposizioni in tema di distanze minime tra edifici. “
Ora la fattispecie che ci occupa è parzialmente diversa da quella esaminata dalla Corte, tuttavia rileva il principio e l'elemento determinante è la valutazione e qualificazione relativa al manufatto rustico realizzato dalla e definito “veranda” da parte attrice, al fine di valutare CP_1 se esso rientri o meno nel computo delle distanze. Il principio statuito dalla Suprema Corte prescinde dalla rigida applicazione ai fini delle distanze e dalla nozione di “parete finestrata” ritenuta vincolante dal CT, in quanto nella decisione n. 26144/2025, la Suprema Corte esamina la diversa situazione relativa al portico o alla veranda quale “corpo aggiunto” rispetto alla struttura originaria dell'immobile . In sostanza, posto che i due fabbricati sono a distanza legale, occorre valutare se il manufatto posto sul confine che sporge dalla struttura dell'immobile
, regolarmente provvisto di permesso per costruire, rilevi o meno ai fini dell'art, 873 CP_1
c.c. e del Decreto Ministeriale ut supra art. 9.
La suddetta ordinanza in motivazione specifica i principi rilevanti ai fini delle strutture/costruzioni e del computo delle distanze tra fabbricati .
“1.3 Il principio applicato dal giudice di primo grado, condiviso e ulteriormente specificato dalla Corte d'Appello, è quello affermato da Cass., Sez. 2, 6/5/2014, n. 9679, in virtù del quale, in tema di distanze legali, la veranda che chiude uno spazio aperto, ma resta allineata al profilo del fabbricato preesistente, pur determinando un ampliamento del volume delle superfici chiuse, non proietta in avanti l'edificio e, quindi, non ne riduce la distanza dal confine. La suddetta pronuncia rammenta, al riguardo, che, «secondo i principi affermati in materia dalla giurisprudenza, in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 873 cod. civ., costituisce “costruzione” anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria, sicché – al fine di verificare l'osservanza o meno delle distanze legali – la misura deve essere effettuata assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto stesso (Cass. 21/12/1999, n. 14379; Cass. 14/3/2011, n. 5934). In particolare, è stato precisato che, al fine di verificare il rispetto della distanza legale nelle costruzioni, qualora una di esse sia provvista di porticato aperto, con pilastri allineati al muro di facciata, deve tenersi conto anche del porticato, secondo la regola del “vuoto per pieno”, in quanto, anche nel caso in cui tra i pilastri del porticato non siano realizzate pareti esterne di collegamento, la fabbrica possiede
i requisiti di consistenza, solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo che ne fanno una costruzione, soggetta alla disciplina sulle distanze (Cass. 26-7-2013 n. 18119); con la conseguenza che la distanza, al pari del volume e della superficie del fabbricato, resta immutata qualora il porticato venga successivamente chiuso con pareti esterne allineate alla facciata (Cass. 13/12/2005, n. 27418).- omissis-
Tali principi non sono però applicabili alla specie, atteso che, mentre in caso di porticato sussiste una costruzione completa, dotata di pilastri e di copertura, ancorché priva di chiusure tra un sostegno e l'altro, situazione questa che giustifica, proprio per lo spazio occupato in orizzontale e verticale, l'applicazione della regola del 'vuoto per pieno', nella specie esisteva, invece, una veranda scoperta, priva di tettoia e di pilastri sporgenti dal suolo, posta in aggetto rispetto alla facciata dell'edificio e dunque non rientrante nella sagoma, senza che rilevi, a tal fine, la qualificazione della stessa in termini di costruzione. La regola del 'vuoto per pieno', in sostanza, non può ancorarsi alla semplice nozione di costruzione, la quale, come noto, non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, la quale, dunque, deve essere computata per la misura di detta distanza (Cass.,
Sez. 2, 05/01/2024, n. 345; Cass., Sez. 2, 02/10/2018, n. 23856; Cass., Sez. 2, 20/07/2011, n. 15972),
- omissis- In particolare, «ai fini dell'applicazione della normativa codicistica e regolamentare in materia di distanze tra edifici, per nuova costruzione si deve intendere non solo la realizzazione ex novo di un fabbricato, ma anche qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che ne comporti l'aumento della sagoma
d'ingombro, direttamente incidendo sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti, e ciò anche indipendentemente dalla realizzazione o meno di una maggiore volumetria e/o dall'utilizzabilità della stessa a fini abitativi; in particolare la sopraelevazione deve essere considerata come nuova costruzione e può essere di conseguenza eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante» (cfr. Cons. Stato,
Sez. 2, 25/10/2019, n. 7289; Id., Sez. 4, 28/11/2018, n. 6738).“
Sulla base dell'accertamento del consulente di ufficio e della documentazione fotografica, risulta:
§.- che detto manufatto si trova sul confine in continuità con il fabbricato , anche CP_1 se non è rimasto accertato se sia collegato allo stesso o meno, ed è un corpo aggettante rispetto alla sagoma del fabbricato;
§.- è un manufatto abusivo , quindi realizzato successivamente e comunque al di fuori della concessione edilizia che riguarda la costruzione originaria;
§.- si tratta di una struttura in muratura sormontata da una sorta di tetto , è una struttura fissa, realizzata in mattoni e non amovibile , che sulla base dei principi sopra richiamati rileva ed è soggetta alla normativa sulla distanza nonché alle prescrizioni urbanistiche (non rispettate infatti è abusiva) rispetto al quale il CT in sede di chiarimenti ha accertato che “ questo corpo” risulta posto ad una distanza inferiore ai 10 metri.
Accertato il mancato rispetto della distanza occorre rilevare che non risulta essere fondato CP_ quanto sostenuto da convenuta nelle memorie ex art. 183 VI comma cpc , ovvero che trattasi di opera di altro vicino considerato che l'immobile di cui si tratta è attiguo al fabbricato CP_1 ed è quello ritratto dal CT. Tanto premesso , occorre considerare se l'apertura esistente rilevi ai fini dell'applicazione degli artt. 900 e 905 c.c. in relazione alla servitù di veduta.
Sul punto il CT ha richiamato la normativa suddetta la quale fa espresso riferimento alla nozione di “parete finestrata” e pertanto ha ritenuto che l'apertura posta in direzione della corte del non sia una “finestra” in senso tecnico come descritta nei chiarimenti. Parte_1
Con recentissima sentenza del Consiglio di Stato n. 7207/2025 è esclusa l'applicazione della normativa sulle distanze dettata dall'art. 9 d.m. n. 1444/68 se trattasi di luci e non di vedute (“... fa espresso ed esclusivo riferimento alle pareti finestrate, per tali dovendosi intendere, secondo l'univoco
e costante insegnamento della giurisprudenza anche di questa Sezione, unicamente "le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici luci" (cfr. Cass. Civ. Sez. II
6.11.2012 n. 19092; 30.04.2012 n. 6604; Cons. Stato Sez. IV 04.09.2013; 12.02.2013 n. 844)” (Cons.
Stato, sez. III, 20 febbraio 2025 n. 1448; cfr., inoltre, Sez. IV, 15 ottobre 2024 n. 8272 e Cons.
Stato, Sez. IV, 26 novembre 2015 n. 5365)”), tuttavia ai fini della qualificazione dell'apertura come “veduta”, piuttosto che “luce”, è costantemente indicato quale criterio dirimente la circostanza che l' apertura consenta “non soltanto la "inspectio" ma anche la "prospectio", la quale - ai sensi dell'art. 900 c.c., che non determina un comportamento tipico per l'atto di affacciarsi - consiste nella possibilità di vedere e guardare non solo di fronte, ma obliquamente e lateralmente sul fondo del vicino, in modo da consentirne una visione mobile e globale” (Cass. civ., Sez. II, Ord., 10 maggio 2022, n. 14730).
In sostanza viene confermato un criterio meno rigido e formalistico e può essere considerata “veduta” qualunque apertura che consenta, oltre alla mera illuminazione e aerazione dell'ambiente (inspectio), anche la possibilità di affacciarsi con una visuale ampia e mobile sul fondo del vicino (prospectio).
Ora, dalle fotografie in atti risulta una struttura in muratura sormontata da una sorta di tetto spiovente in parte fissato alla parte sottostante e la presenza di una apertura di forma triangolare e di altra apertura più ampia. L'apertura (di forma triangolare) rispetto al piano di calpestio che si vede, risulta essere più alta ed assimilabile ad una “luce” non anche ad una veduta non risultando possibile anche per la collocazione sotto la tettoia l'inspecitio e la prospectio, sulla base dei principi enunciati non è soggetta alla normativa sulle distanze ai fini dell'affaccio , e non vi è domanda di riduzione a luce formulata da parte attrice.
L'altra apertura , rettangolare e più ampia , indipendentemente dal fatto che sia assimilabile ad una finestra per come descritta nei chiarimenti resi dal CT, consente per altezza e dimensione l'affaccio frontale ed obliquo sul fondo dell'attore ed accertato che il manufatto è a distanza inferiore ai 10 metri , l'apertura deve essere chiusa in quanto illegittima.
Sul punto è corretto quanto rilevato da parte attrice nelle osservazioni alla CT: “dal disegno della CT identificato dal punto più vicino della linea gialla ( che identifica la veranda coperta che permette
l'inspicere ed il prospicere sul cortile e sul fabbricato di proprietà che si aggira intorno a sette etri circa) Parte_1 costruita sul muro di confine al punto più vicino del fabbricato ” Parte_1
La “veranda” non è rappresentata graficamente in perizia ma è ricavabile la collocazione della stessa, e l' apertura presente non è assimilabile ad una “luce”, ma è una veduta in quanto consente l'affaccio sulla proprietà del e posto che il manufatto, per quanto esposto, è Parte_1 soggetto al regime delle distanze. Il CT ha accertato che rispetto a tale manufatto ed alla apertura in esso presente qualificata come “veduta” ( “…Se ci fossero state delle finestre sul muro di confine, allora le distanze minime, previste dal Comune di BR EF, non sarebbero state rispettate come sostiene l'avv. Di parte attrice..) non vi sono i 10 metri . Per lo effetto, visti gli artt. 900 e 905 c.c., in accoglimento della domanda di parte attrice, parte convenuta deve essere condannata alla immediata chiusura dell'apertura rettangolare posta tra la tettoria ed il muro in mattoni di cui alla figura n. 2 dei chiarimenti del CT.
2.3.- La servitù fognaria
Parte attrice propone altresì altra domanda sempre nell'ambito della negatoria servitutis chiedendo l'accertamento della inesistenza di una servitù coattiva di scarico delle acque reflue , in favore dell'immobile di La domanda è fondata e va accolta. Controparte_1
Occorre sul punto considerare che la servitù , quale diritto reale su fondo altrui, si costituisce esclusivamente nei modi consentiti dalla legge, ovvero per contratto, per usucapione oppure a seguito di sentenza. Va detto che nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi previste in termini tassativi : parte convenuta non formula domanda riconvenzionale volta all'acquisizione della servitù a titolo originario per intervenuta usucapione;
non risulta provata neanche l'altra modalità non esistendo alcun atto scritto ex art. 1350 c.c. (per es. testamento, compravendita etc) o in generale alcun contratto con il quale è stata costituita la servitù di scarico tra il e la . Parte_1 CP_1
Non è fondato , né rilevante ed opponibile all'attore un accordo intervenuto tra la CP_1 ed altro soggetto per lo scarico fognario , in considerazione della affermate difficoltà della convenuta di realizzazione di altro allaccio;
del pari irrilevante è quanto sostenuto da parte convenuta di accordi verbali con la madre del , in quanto nulli per difetto di forma ove Parte_1 fossero dimostrati. Infondata è altresì la tesi volta al riconoscimento di detta servitù in quanto
“originariamente realizzata con consenso degli originari proprietari concesso oralmente ed esternato per facta concludentia”, trattasi di circostanze irrilevanti trattandosi di costituzione di diritto reale che può validamente esistere nel rispetto del requisito formale.
Tanto considerato in linea generale , deve rilevarsi che la peculiarità del caso di specie è data dalla domanda di negatoria servitutis relativamente non solo della inesistenza della servitù di scarico bensì della servitù di coattiva di scarico ex art. 1043 c.c..
Valutato che l'accordo verbale è irrilevante e non vi è scrittura privata con il , a Parte_1 fronte di una azione di accertamento negativo, il convenuto è gravato dall'onere probatorio di dimostrare i presupposti della servitù coattiva ovvero l'interclusione del fondo , la impossibilità o gravosità di altra eventuale soluzione, ciò espressamente formulando apposita domanda riconvenzionale di costituzione di una servitù di passaggio necessaria, non essendo sufficiente un'eccezione riconvenzionale a legittimare quella pronuncia del Giudice (Corte d'Appello di Roma del 6 maggio 2024, n. 3082). Ciò è connesso alla natura dell'azione e della pronuncia del giudice che , ove accolga la domanda di accertamento della sussistenza dei presupposti della servitù coattiva, la sentenza ha natura costitutiva. In sostanza a fronte della domanda volta all'accertamento negativo dei presupposti di una servitù coattiva, la parte convenuta deve formulare controdomanda di costituzione di essa servitù, dimostrando la necessità del passaggio o l'antieconomicità di altra soluzione.
Ora, esaminata la comparsa di costituzione non risulta alcuna domanda di riconoscimento della servitù relativa alla fognatura connessa al carattere coattivo della situazione, quanto piuttosto come anticipato si fa riferimento ad un accordo bonario con altri proprietari , quindi su base volontaria e non coattiva della rete fognaria esistente a servizio dell'immobile . CP_1
Non vi è domanda e non vi è prova della interclusione del fondo ma solo è allegata CP_1 una perizia di parte non supportata da dati oggettivi, urbanistici e fattuali a sostegno dei presupposti richiesti ex lege per la costituzione di una servitù coattiva .
La consulenza di parte afferma : “La scelta di utilizzare tale rete (che riguarda anche il fondo
) , condivisa da latri proprietari, ragionevolmente nasce dall'onerosità di creare un sistena di risalita Parte_1 meccanico . In quanto la proprietà , ma anche altre si trovano ad una quota più bassa rispetto la rete CP_1 fognaria passante su via Togliatti” . Tale valutazione è basata su criteri di ragionevolezza , non supportata da dati tecnici non forniti, sul punto non corrobora la tesi della convenuta neanche dalla CT , che non è un mezzo di prova e non può colmare le omissioni probatorie delle parte interessata . L'elaborato peritale è infatti basato sul punto da quanto riferito dalle parti ed in mancanza di un principio di prova in termini tecnici e di domanda ha condotto ad una conclusione non sufficiente a “mantenere” lo status attuale, imponendo una servitù coattiva non domandata, difatti non è stata formulata neanche la quantificazione di eventuale indennità; quanto affermato in sede di comparsa conclusionale in punto di servitù coattiva non è ammissibile in quanto tardivamente proposto.
Da ciò discende che non ha alcun titolo in relazione alla proprietà del Controparte_1
affinchè il secondo sia asservito al primo al fine di consentire che le tubature Parte_1 relative all'impano fognario a servizio del fabbricato nel fondo e nella corte Parte_2 dell'attore. Ciò integra una occupazione sine titulo e legittima la immediata rimozione delle condotte, strutture , elementi ed ogni altro elemento che costituisca parte di tale impianto di scarico delle acque reflue, nella proprietà del . Parte_1
4.- Richiesta di risarcimento del danno
Parte attrice ha altresì formulato domanda di risarcimento del danno. La domanda è in parte inammissibile in ogni caso infondata e non può essere accolta.
Deve ritenersi che la stessa risulta generica nella formulazione oltre ad essere sfornita di un principio di prova atteso che la liquidazione equitativa del danno richiede comunque la prova del danno medesimo. In sostanza posto che la condotta della parte convenuta risulta essere in violazione dei principi in materia di distanze nonché in relazione all'impianto fognario , pertanto sia la servitù di veduta che quella di passaggio integrano due condotte illegittime, non è in atti prova dei danni causalmente collegati o collegabili al perpetrarsi di tali condotte non essendo ammesso per giurisprudenza costante il danno “in re ipsa”
In riferimento alla domanda risarcitoria per la servitù di veduta, non vi è alcun dato oggettivo che consenta di ritenere che l'apertura sul manufatto abusivo abbia cagionato un danno concreto all'attore. Per quel che attiene alla servitù di passaggio delle condotte per lo scarico fognario, va detto che posto che l'occupazione sine titulo dà in astratto diritto al risarcimento del danno trattandosi di condotta illegittima, tuttavia la giurisprudenza di legittimità è divisa tra i sostenitori della tesi del danno in re ipsa (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. II, 15 ottobre 2015 n. 20823, inedita. Nel medesimo senso cfr. anche Cass. civ., sez. III, sentenza n. 16 aprile 2013 n. 9137, in Giust. civ. Mass., 2013; Cass. civ., sez. II, 17 novembre 2011 n. 24100, ivi, 2011 e, più indietro nel tempo, Cass. civ., sez. II, 11 marzo 1995, n. 2859, ivi, 1995) — sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene medesimo, insite nel diritto dominicale — oggetto di una presunzione “iuris tantum”, che non opera solo ove risulti positivamente accertato che il “dominus” si sia disinteressato dell'immobile; e altra parte della giurisprudenza , in conformità a quanto stabilito dalla Cass. civ., sez. un., 18 novembre
2008 n. 26972, secondo cui anche in ipotesi di occupazione senza titolo di immobile, ai fini del risarcimento, occorre sempre che all'evento, consistente nella abusiva utilizzazione del bene faccia comunque seguito un danno-conseguenza, consistente in un'effettiva lesione del patrimonio del danneggiato, bisognoso di prova da parte di quest'ultimo (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. III, 17 giugno 2013 n. 15111 in Giust. civ. Mass., 2013; Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2005 n. 378, in Foro it., 2005, I, 1750).
Di recente la Suprema Corte ha stabilito : “In tema di danno da occupazione sine titulo di un immobile altrui, la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di un danno subito dal proprietario è rimessa al giudice di merito il quale, anche aderendo all'orientamento giurisprudenziale più rigoroso, che esclude il carattere in re ipsa di tale danno, può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti.”(Cassazione civile, sez. I,
01/10/2015, n. 19655; ordinanza del 15.12.2016 n. 25898 sulla rilevanza delle presunzioni ai fini della prova del danno).Questo Giudice ritiene di aderire a questo secondo orientamento , dovendosi verificare se in concreto la condotta illegittima di ha inciso sull'utilità Controparte_1
o utilizzabilità del bene occupato , deve ritenersi che il passaggio della condotta fognaria alla profondità di 1,5 m rispetto al suolo sulla base dei dati emersi , non è stato dimostrato alcun danno derivante alla proprietà dell'attore per la presenza ed insistenza di dette condotte.
5.- Assorbite le altre questioni
6.- spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e pertanto il Tribunale condanna al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano sulla base del DM Parte_1
44/2014 e succ. mod. in considerazione del dichiarato valore della causa (valori medi con riduzione al 50 % della fase istruttoria in questa fase consistita nell'espletamento della CT considerato il disposto dell'art. 15 c.p.c. per le ipotesi della servitù): fase di studio della controversia
€ 919,00; fase introduttiva del giudizio € 777,00; fase istruttoria € 840,00; fase decisionale € 1701,00 in totale € 4.237,00, per onorario, oltre € 150 per spese vive oltre spese generali al 15 %, iva e cassa avvocati se dovute, con compensazione nella misura del 30 % in ragione del rigetto di alcune domande di parte attrice . Nulla va disposto in ordine al compenso del CT per decorrenza del termine decadenziale fissato dall'art. 71, comma 2, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Locri, Dr.ssa GI RI RI ER, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1.- visti gli artt. 873 e 905 c.c. e art. 9 d.m. n. 1444/68, rigetta la domanda di negatoria servitutis proposta da in relazione alle vedute presenti sui prospetti del Parte_1 fabbricato , in quanto risulta rispettata la distanza tra i due fabbricati ed in conseguenza CP_1 di ciò risultano legittime le vedute dall'immobile sulla proprietà , in NCEU del CP_1 Parte_1 comune di BR EF al f.glio 19 657 sub. 3,6,7 e 8 con annessa corte;
2.- in ragione delle medesime norme, accoglie la domanda di negatoria servitutis proposta da ed accerta e dichiara la illegittimità dell'apertura /veduta presente sul corpo Parte_1 di fabbrica definito “veranda” al rustico, posto sul confine ed accanto al fabbricato , in CP_1 quanto il manufatto (abusivo ) non risulta realizzato nel rispetto della distanza tra i due fabbricati con conseguente accertata illegittimità della veduta che deve essere chiusa;
3.- per lo effetto condanna alla immediata chiusura della veduta/apertura Controparte_1 presente nel corpo di fabbricato definito “veranda” al rustico, posto sul confine accanto al fabbricato , con cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di CP_1 proprietà da parte dell'attore,
4.-visto l'art. 1043 c.c. , accoglie la domanda di negatoria servitutis proposta da Parte_1
e, sulla base degli atti, accerta e dichiara l'inesistenza delle condizioni per la costituzione
[...] di servitu' volontaria o coattiva di scolo di acque reflue a carico del fondo di parte attrice, quale fondo servente, in favore della proprietà di per le ragioni di cui in motivazione;
Controparte_1
5.- per lo effetto condanna la convenuta alla immediata rimozione di Controparte_1 tutte opere funzionali alla collocazione della rete fognaria e di scarico delle acque reflue, che insistono sulla proprietà di;
Parte_1
6.- rigetta la domanda di di risarcimento del danno in quanto non provata;
Parte_1
7.--condanna al pagamento delle spese di lite . in favore di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano sulla base del DM 44/2014 e succ. mod. in considerazione del
[...] dichiarato valore della causa (valori medi con riduzione al 50 % della fase istruttoria in questa fase consistita nell'espletamento della CT considerato il disposto dell'art. 15 c.p.c. per le ipotesi della servitù): fase di studio della controversia € 919,00; fase introduttiva del giudizio € 777,00; fase istruttoria € 840,00; fase decisionale € 1701,00 in totale € 4.237,00, per onorario, oltre € 150 per spese vive oltre spese generali al 15 %, iva e cassa avvocati se dovute, con compensazione nella misura del 30 % in ragione del rigetto di due domande di parte attrice .
Nulla va disposto in ordine al compenso del CT per decorrenza del termine decadenziale fissato dall'art. 71, comma 2, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Locrì , lì 3.11.2025
Il Cancelliere
Il Giudice on.
GI RI RI ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa GI RI RI ER, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1367/2022, introitata per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 26 marzo 2025, trattenuta a sentenza con provvedimento del 24.4.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti . promossa da
(cf. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/11/1957 e residente in Hagen (RFG), Huttenolatz 37, elettivamente domiciliato in Gerace alla via Catalfamo n. 3 presso e nello studio dell'Avv. Anna Condò , che anche lo rappresenta e difende giusta procura in atti attore
Contro
(c.f. ), nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
ZZ IR ed ivi residente alla via P. Togliatti ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Domenico Leone, con studio in Locri via Matteotti n 358, che anche la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Convenuta
Oggetto: servitù
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 26 marzo 2025 da intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, n. 69, trattandosi, di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia i provvedimenti emessi nel corso del procedimento. Con atto di citazione ritualmente notificato chiamava innanzi al Parte_1
Tribunale di Locri, , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis accertare e dichiarare;
1) - l'inesistenza della servitù di veduta, di cui in narrativa, in favore della ed a carico dell'immobile di proprieta' dell'attore e contestualmente Controparte_2 ordinando la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore, con la condanna della convenuta alla chiusura delle finestre;
2) accertare e dichiarare l'inesistenza dell'interclusione dell'immobile di proprietà di contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di BR EF Controparte_1 al f.glio 19 p.lla 361 sub. 6 conseguentemente l'inesistenza delle condizioni per la costituzione di servitu' coattiva di scolo di acque reflue, con la condanna della convenuta alla rimozione completa della rete fognaria dalla coorte di proprietà di 3) condannare, altresì, la convenuta al risarcimento del danno, da liquidare anche Parte_1 in via equitativa” con vittoria di spese. L'attore poneva a fondamento della domanda le seguenti circostanze di fatto: è proprietario del fondo contraddistinto nel catasto urbano Parte_1 del Comune di BR EF al foglio 19 657 sub. 3,6,7 e 8 con annessa corte, per atto Notar
Rep. n. 8442 Racc. 5640 del 14/06/2022. La parte convenuta residente Per_1 Controparte_1 in BR Zeffiro alla via Togliatti n. 1, è proprietaria della p.lla n. 361 sub.6 del catasto fabbricati del predetto Comune ed è confinante con l'immobile di proprietà di . Parte_1
La otteneva il permesso a costruire da parte del Comune di BR EF CP_1
(pratica edilizia n. 9 del 04/05/2006), ove nelle condizioni generali del permesso a costruire alla l.
a) “venivano fatti salvi e rispettati i diritti dei terzi” tuttavia, secondo la ricostruzione di parte attrice, la convenuta nella realizzazione del proprio fabbricato avrebbe compiuto diverse violazioni: non avrebbe rispettato la distanza dal confine per come previsto dall'art. 32 del RE del Comune di
BR EF che statuisce che tra pareti o parti di pareti finestrate deve esservi una distanza di m. 10 e dall'art. 873 del c.c.. ed ha costruito sul confine;
avrebbe fatto passare la rete fognaria di scarico delle acque nere della sua casa nella corte dell'edificio di proprietà di , Parte_1 con l'esplicito diniego di quest'ultimo e prima di lui dalla madre , ciò in quanto il Testimone_1 fabbricato della avrebbe potuto essere collegato alla rete fognaria comunale da altri punti;
CP_1 avrebbe costruito una veranda finestrata sul confine violando anche con la costruzione di questo corpo di fabbrica il disposto dell'art. 905 c.c.. L'attore chiedeva quindi l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate.
Con comparsa di costituzione depositata in data 18.01.2023 si costituiva Controparte_1 la quale impugnava e contestava la ricostruzione di parte attrice, sosteneva la legittimità della propria costruzione nel rispetto del regolamento edilizio nonché dello scarico fognario che sarebbe stato realizzato su accordo con altri proprietari e come tali esistenti da molto tempo quindi legittime per facta concludentia. Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. nel merito accertare e dichiarare la sussistenza di una servitù di veduta in favore della sig.ra e, Controparte_1 conseguentemente, rigettare la domanda di chiusura delle finestre esistenti sulla parte dell'immobile di sua proprietà prospiciente la proprietà dell'attore;
2. accertare e dichiarare la sussistenza di una servitù della rete fognaria sulla proprietà dell'attore con conseguente rigetto della domanda di rimozione della stessa i quanto originariamente realizzata con consenso degli originari proprietari concesso oralmente ed esternato per facta concludentia;
3. rigettare la richiesta risarcitoria in quanto non fondata né provata per quanto argomentato in narrativa.”.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., le parti depositavano le memorie con istanze istruttorie e con provvedimento del 28.09.2023, il Giudice dr.ssa Marra rigettava le prove orali articolate da entrambe le parti, ammetteva consulenza di ufficio di tipo tecnico.
Depositata la CT , il Giudice concedeva un rinvio perché l'ausiliario rispondesse ai rilievi formulati da parte attrice.
Cambiato l'istruttore , con provvedimento del 24.04.2025 il giudizio veniva trattenuto a sentenza, con la concessione dei termini di legge alle parti per il deposito di difese conclusive.
In diritto
Nel merito
2.-La qualificazione dell'azione e la disamina della posizione delle parti.
Parte attrice ha proposto un'azione di negatoria servitutis relativa a tre diversi profili: servitù di veduta per violazione della normativa sulle distanze in relazione al fabbricato;
servitù CP_1 di veduta in relazione alla veranda posta sul confine tra le due proprietà; servitù fognaria.
L'azione proposta deve essere ricondotta nell'alveo dell' art. 949 c.c., ovvero quale azione petitoria a tutela della proprietà; la norma in questione stabilisce:” Il proprietario puo' agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario puo' chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno ”. L 'azione de qua , esercitata dal titolare del diritto di proprietà o comproprietà, è quindi connotata in senso negativo (a differenza della previsione dell'art. 948
c.c.) , in quanto proposta al fine di negare che altri possano avere/vantare un diritto sul bene in contestazione, a differenza dell'azione ex art. 948 c.c..
2.1- Ciò posto occorre vagliare le domande proposte dall'attore quale proprietario dell'immobile censito nel NCEU del comune di BR EF al fl. 19 particella 657 sub.
3,6,7 e 8 con annessa corte e del fabbricato, confinante con l'immobile di proprietà . CP_1
Con particolare riferimento alla prima domanda proposta, l'attore chiede di accertare l'inesistenza della servitù di veduta in favore del fabbricato della , con Controparte_1 contestuale condanna alla chiusura delle finestre che affacciano sulla proprietà e Parte_1 cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà. La domanda è infondata e va rigettata. Alla fattispecie de qua occorre applicare il combinato disposto gli artt. 873 c.c. e 905 c.c. rispettivamente in materia di distanze e di aperture, nonché la normativa regolamentare vigente, che costituisce lex specialis in materia di distanze, come espressamente previsto dal richiamato art. 873 c.c.. Occorre precisare che parte attrice richiama sin dall'atto introduttivo l'art. 32 del regolamento edilizio del Comune di BR, mentre parte convenuta anche in sede di CTP fa riferimento all'art. 21 della detta normativa, indicato come norma in materia “di distanze fra i fabbricati , dai confini, dalle strade e norme particolari di distanza”. Va detto che non è in atti il regolamento edilizio in questione, quindi non è possibile accertare se vi sia una prescrizione specifica in ordine alle distanze rispetto al confine, come invocato in alcuni punti delle difese di parte attrice. Deve ritenersi tuttavia che la distanza di 10 m risulta essere dato pacifico in quanto indicato sia da parte attrice che da , ciò anche nella richiamata consulenza tecnica Controparte_1 di parte.
In mancanza di copia del regolamento edilizio comunale , in materia di distanze rileva altresì l'art. 9 del D.M. 1444 del 1968 richiamato da entrambi i tecnici di ufficio e di parte, che fa riferimento al computo delle distanze ai fini della tutela civilistica ( e non su un piano urbanistico) non rispetto ai confini , ma tra fabbricati (concetto peraltro richiamato dalla stessa parte attrice) ovvero tra “pareti finestrate” di fabbricati frontistanti, tra i quali va mantenuta la distanza non inferiore a dieci metri.
Il giudice , ritenute irrilevanti le richieste di prova orale sul punto trattandosi in casu di diritti reali per i quali non rileva tutto ciò che non trova base in un atto scritto , ha disposto una consulenza di ufficio di tipo tecnico al fine di accertare il rispetto della prescritta distanza .
L'ausiliario del giudice ha descritto entrambi gli immobili ed ha specificato: “L'edificio di Proprietà di
è stato costruito con regolare permesso di Costruire, rilasciato dal Comune di BR EF in Controparte_1 data 06/04/2006 con protocollo n° 1063 Pratica Ed. n.09 .La costruzione è costituita da due piani fuori terra adibiti a civile abitazione oltre al seminterrato destinato a garage e locale di sgombro- omissis- L'edificio del Sig.
è costituito dal piano terra costruito a seguito di Licenza edilizia n° 21 del 1985 e sopraelevazione con Parte_1 concessione a costruire protocollata nel 18/08/1997 con numero 2856. Il fabbricato è censito al catasto fabbricati al foglio 19 , mappale 657, sub. 3,6,7 e 8.”
Quindi in risposta al quesito n. 2) , alle distanze ed alla valutazione sulla legittimità (o meno) delle vedute e relativa servitù di affaccio sulla proprietà , ha accertato:” Per quanto riguarda Parte_1 il quesito relativo alla regolarità delle finestre del fabbricato di poste di fronte al fabbricato di del Controparte_1
Sig. risultano regolari in quanto le sopracitate finestre sono poste ad un distanza ,che nel punto più vicino Parte_1 al fabbricato di ,è maggiore di 10 metri (vedi elaborato ). Le sopra citate finestre sono conformi al Parte_1 regolamento edilizio del suddetto comune e alla relativa normativa di normalizzazione essendo poste a una distanza maggiore di 10 metri rispetto al fabbricato della parte attrice .” L'accertamento del CT in relazione all'art. 9 del D.M. 1444 del 1968 , come detto, fa riferimento alla distanza fra pareti finestrate , intendendosi come tale la parete di un edificio dotata di aperture che consentono la veduta , come finestre, porte-finestra e balconi o qualunque apertura che permettono la vista, l'areazione e l'affaccio verso l'esterno; tale accertamento è differente e non trova applicazione ove le pareti presentino solo delle "luci"
In particolare il CT ha accertato che la distanza minima inderogabile di 10 metri tra le pareti finestrate risulta rispettata, come da rappresentazione grafica alla pag. 6 dell'elaborato.
Condivisibile sul punto è l'accertamento del consulente di ufficio nel vagliare la distanza tra i due fabbricati , assentiti da regolare permesso per costruire e, come tali, legittimamente edificati con le relative aperture alla distanza legale.
Da ciò discende il rigetto della domanda proposta in via principale anche in relazione all'art.905 c.c. e della domanda di chiusura delle finestre per impedire inspectio, quale possibilità di guardare il fondo del vicino attraverso un'apertura, e la prospectio quale la facoltà di sporgersi , in relazione sia alle vedute laterali che oblique. Nessuna conseguenza o risarcimento può essere comminato a carico della parte convenuta atteso che la condotta oggetto di valutazione non presenta elementi di illegittimità e non determina una responsabilità per compressione del diritto di proprietà della parte attrice su un piano civilistico.
2.2- Per quel che attiene la domanda del medesimo tenore formulata da Parte_1 ed avente ad oggetto invece il manufatto realizzato da parte convenuta sul confine e definito
“veranda” da parte attrice, con conseguente richiesta di condanna della convenuta alla chiusura dell'apertura ivi esistente, la domanda è fondata e va accolta.
Sul punto non è condivisibile quanto sostenuto dal consulente tecnico di ufficio, il quale a tale proposito descrive:” Sul lato che confina anche con la proprietà è presente una copertura tra il Parte_1 fabbricato di e il muro di confine tra le due proprietà che non risulta negli elaborati estratti a Controparte_1 seguito della richiesta all'ufficio urbanistica del comune di BR EF .Tale struttura non è chiusa in quanto il muro di confine non si congiunge con la tettoia lasciando vuoto uno spazio compreso tra mezzo metro e un metro circa.” (pag. 2 CT). Quindi nei chiarimenti il consulente rileva: “Visto che la veranda edificata sul confine dalla Sig. non è dotata di vere e proprie finestre, la distanza per la verifica dei 10 metri tra le CP_1 facciate finestrate dei fabbricati è stata misurata tra i due edifici di parte attrice e convenuta e non dal muro di confine.
Se ci fossero state delle finestre sul muro di confine, allora le distanze minime, previste dal Comune di BR
EF, non sarebbero state rispettate come sostiene l'avv. Di parte attrice”.
Ora occorre chiarire che per veranda si intende in termini urbanistici, un “locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.” Ulteriore distinzione è tra porticato e veranda ai fini della verifica del rispetto delle distanze legali tra edifici e dell'applicazione del principio del “vuoto per pieno”, in quanto il porticato grazie alla sua struttura definita e tridimensionale può essere considerato parte integrante della sagoma originaria dell'edificio, mentre la veranda aggettante costituisce una nuova costruzione sotto il profilo urbanistico, con conseguente obbligo di rispettare le distanze minime previste dalla normativa vigente. La Cassazione civile con recentissima ordinanza del 10 luglio 2025, n. 18826 ha statuito il principio (in massima) : “Sulla base della normativa civilistica vigente e sulla base della normativa regolamentare comunale in tema di edilizia ed urbanistica si configura la nuova costruzione non soltanto quando venga realizzato ex novo un fabbricato ma anche ogniqualvolta si realizzi una modificazione della volumetria di un manufatto edilizio preesistente con una modifica della sagoma che finisce per incidere sugli spazi tra edifici già esistenti indipendentemente dalla realizzazione di una nuova volumetria e/o dalla sua utilizzabilità per finalità abitative.
Ciò premesso, la sopraelevazione configurandosi come una nuova costruzione deve rispettare tutte le disposizioni in tema di distanze minime tra edifici. “
Ora la fattispecie che ci occupa è parzialmente diversa da quella esaminata dalla Corte, tuttavia rileva il principio e l'elemento determinante è la valutazione e qualificazione relativa al manufatto rustico realizzato dalla e definito “veranda” da parte attrice, al fine di valutare CP_1 se esso rientri o meno nel computo delle distanze. Il principio statuito dalla Suprema Corte prescinde dalla rigida applicazione ai fini delle distanze e dalla nozione di “parete finestrata” ritenuta vincolante dal CT, in quanto nella decisione n. 26144/2025, la Suprema Corte esamina la diversa situazione relativa al portico o alla veranda quale “corpo aggiunto” rispetto alla struttura originaria dell'immobile . In sostanza, posto che i due fabbricati sono a distanza legale, occorre valutare se il manufatto posto sul confine che sporge dalla struttura dell'immobile
, regolarmente provvisto di permesso per costruire, rilevi o meno ai fini dell'art, 873 CP_1
c.c. e del Decreto Ministeriale ut supra art. 9.
La suddetta ordinanza in motivazione specifica i principi rilevanti ai fini delle strutture/costruzioni e del computo delle distanze tra fabbricati .
“1.3 Il principio applicato dal giudice di primo grado, condiviso e ulteriormente specificato dalla Corte d'Appello, è quello affermato da Cass., Sez. 2, 6/5/2014, n. 9679, in virtù del quale, in tema di distanze legali, la veranda che chiude uno spazio aperto, ma resta allineata al profilo del fabbricato preesistente, pur determinando un ampliamento del volume delle superfici chiuse, non proietta in avanti l'edificio e, quindi, non ne riduce la distanza dal confine. La suddetta pronuncia rammenta, al riguardo, che, «secondo i principi affermati in materia dalla giurisprudenza, in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 873 cod. civ., costituisce “costruzione” anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria, sicché – al fine di verificare l'osservanza o meno delle distanze legali – la misura deve essere effettuata assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto stesso (Cass. 21/12/1999, n. 14379; Cass. 14/3/2011, n. 5934). In particolare, è stato precisato che, al fine di verificare il rispetto della distanza legale nelle costruzioni, qualora una di esse sia provvista di porticato aperto, con pilastri allineati al muro di facciata, deve tenersi conto anche del porticato, secondo la regola del “vuoto per pieno”, in quanto, anche nel caso in cui tra i pilastri del porticato non siano realizzate pareti esterne di collegamento, la fabbrica possiede
i requisiti di consistenza, solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo che ne fanno una costruzione, soggetta alla disciplina sulle distanze (Cass. 26-7-2013 n. 18119); con la conseguenza che la distanza, al pari del volume e della superficie del fabbricato, resta immutata qualora il porticato venga successivamente chiuso con pareti esterne allineate alla facciata (Cass. 13/12/2005, n. 27418).- omissis-
Tali principi non sono però applicabili alla specie, atteso che, mentre in caso di porticato sussiste una costruzione completa, dotata di pilastri e di copertura, ancorché priva di chiusure tra un sostegno e l'altro, situazione questa che giustifica, proprio per lo spazio occupato in orizzontale e verticale, l'applicazione della regola del 'vuoto per pieno', nella specie esisteva, invece, una veranda scoperta, priva di tettoia e di pilastri sporgenti dal suolo, posta in aggetto rispetto alla facciata dell'edificio e dunque non rientrante nella sagoma, senza che rilevi, a tal fine, la qualificazione della stessa in termini di costruzione. La regola del 'vuoto per pieno', in sostanza, non può ancorarsi alla semplice nozione di costruzione, la quale, come noto, non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, la quale, dunque, deve essere computata per la misura di detta distanza (Cass.,
Sez. 2, 05/01/2024, n. 345; Cass., Sez. 2, 02/10/2018, n. 23856; Cass., Sez. 2, 20/07/2011, n. 15972),
- omissis- In particolare, «ai fini dell'applicazione della normativa codicistica e regolamentare in materia di distanze tra edifici, per nuova costruzione si deve intendere non solo la realizzazione ex novo di un fabbricato, ma anche qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che ne comporti l'aumento della sagoma
d'ingombro, direttamente incidendo sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti, e ciò anche indipendentemente dalla realizzazione o meno di una maggiore volumetria e/o dall'utilizzabilità della stessa a fini abitativi; in particolare la sopraelevazione deve essere considerata come nuova costruzione e può essere di conseguenza eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante» (cfr. Cons. Stato,
Sez. 2, 25/10/2019, n. 7289; Id., Sez. 4, 28/11/2018, n. 6738).“
Sulla base dell'accertamento del consulente di ufficio e della documentazione fotografica, risulta:
§.- che detto manufatto si trova sul confine in continuità con il fabbricato , anche CP_1 se non è rimasto accertato se sia collegato allo stesso o meno, ed è un corpo aggettante rispetto alla sagoma del fabbricato;
§.- è un manufatto abusivo , quindi realizzato successivamente e comunque al di fuori della concessione edilizia che riguarda la costruzione originaria;
§.- si tratta di una struttura in muratura sormontata da una sorta di tetto , è una struttura fissa, realizzata in mattoni e non amovibile , che sulla base dei principi sopra richiamati rileva ed è soggetta alla normativa sulla distanza nonché alle prescrizioni urbanistiche (non rispettate infatti è abusiva) rispetto al quale il CT in sede di chiarimenti ha accertato che “ questo corpo” risulta posto ad una distanza inferiore ai 10 metri.
Accertato il mancato rispetto della distanza occorre rilevare che non risulta essere fondato CP_ quanto sostenuto da convenuta nelle memorie ex art. 183 VI comma cpc , ovvero che trattasi di opera di altro vicino considerato che l'immobile di cui si tratta è attiguo al fabbricato CP_1 ed è quello ritratto dal CT. Tanto premesso , occorre considerare se l'apertura esistente rilevi ai fini dell'applicazione degli artt. 900 e 905 c.c. in relazione alla servitù di veduta.
Sul punto il CT ha richiamato la normativa suddetta la quale fa espresso riferimento alla nozione di “parete finestrata” e pertanto ha ritenuto che l'apertura posta in direzione della corte del non sia una “finestra” in senso tecnico come descritta nei chiarimenti. Parte_1
Con recentissima sentenza del Consiglio di Stato n. 7207/2025 è esclusa l'applicazione della normativa sulle distanze dettata dall'art. 9 d.m. n. 1444/68 se trattasi di luci e non di vedute (“... fa espresso ed esclusivo riferimento alle pareti finestrate, per tali dovendosi intendere, secondo l'univoco
e costante insegnamento della giurisprudenza anche di questa Sezione, unicamente "le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici luci" (cfr. Cass. Civ. Sez. II
6.11.2012 n. 19092; 30.04.2012 n. 6604; Cons. Stato Sez. IV 04.09.2013; 12.02.2013 n. 844)” (Cons.
Stato, sez. III, 20 febbraio 2025 n. 1448; cfr., inoltre, Sez. IV, 15 ottobre 2024 n. 8272 e Cons.
Stato, Sez. IV, 26 novembre 2015 n. 5365)”), tuttavia ai fini della qualificazione dell'apertura come “veduta”, piuttosto che “luce”, è costantemente indicato quale criterio dirimente la circostanza che l' apertura consenta “non soltanto la "inspectio" ma anche la "prospectio", la quale - ai sensi dell'art. 900 c.c., che non determina un comportamento tipico per l'atto di affacciarsi - consiste nella possibilità di vedere e guardare non solo di fronte, ma obliquamente e lateralmente sul fondo del vicino, in modo da consentirne una visione mobile e globale” (Cass. civ., Sez. II, Ord., 10 maggio 2022, n. 14730).
In sostanza viene confermato un criterio meno rigido e formalistico e può essere considerata “veduta” qualunque apertura che consenta, oltre alla mera illuminazione e aerazione dell'ambiente (inspectio), anche la possibilità di affacciarsi con una visuale ampia e mobile sul fondo del vicino (prospectio).
Ora, dalle fotografie in atti risulta una struttura in muratura sormontata da una sorta di tetto spiovente in parte fissato alla parte sottostante e la presenza di una apertura di forma triangolare e di altra apertura più ampia. L'apertura (di forma triangolare) rispetto al piano di calpestio che si vede, risulta essere più alta ed assimilabile ad una “luce” non anche ad una veduta non risultando possibile anche per la collocazione sotto la tettoia l'inspecitio e la prospectio, sulla base dei principi enunciati non è soggetta alla normativa sulle distanze ai fini dell'affaccio , e non vi è domanda di riduzione a luce formulata da parte attrice.
L'altra apertura , rettangolare e più ampia , indipendentemente dal fatto che sia assimilabile ad una finestra per come descritta nei chiarimenti resi dal CT, consente per altezza e dimensione l'affaccio frontale ed obliquo sul fondo dell'attore ed accertato che il manufatto è a distanza inferiore ai 10 metri , l'apertura deve essere chiusa in quanto illegittima.
Sul punto è corretto quanto rilevato da parte attrice nelle osservazioni alla CT: “dal disegno della CT identificato dal punto più vicino della linea gialla ( che identifica la veranda coperta che permette
l'inspicere ed il prospicere sul cortile e sul fabbricato di proprietà che si aggira intorno a sette etri circa) Parte_1 costruita sul muro di confine al punto più vicino del fabbricato ” Parte_1
La “veranda” non è rappresentata graficamente in perizia ma è ricavabile la collocazione della stessa, e l' apertura presente non è assimilabile ad una “luce”, ma è una veduta in quanto consente l'affaccio sulla proprietà del e posto che il manufatto, per quanto esposto, è Parte_1 soggetto al regime delle distanze. Il CT ha accertato che rispetto a tale manufatto ed alla apertura in esso presente qualificata come “veduta” ( “…Se ci fossero state delle finestre sul muro di confine, allora le distanze minime, previste dal Comune di BR EF, non sarebbero state rispettate come sostiene l'avv. Di parte attrice..) non vi sono i 10 metri . Per lo effetto, visti gli artt. 900 e 905 c.c., in accoglimento della domanda di parte attrice, parte convenuta deve essere condannata alla immediata chiusura dell'apertura rettangolare posta tra la tettoria ed il muro in mattoni di cui alla figura n. 2 dei chiarimenti del CT.
2.3.- La servitù fognaria
Parte attrice propone altresì altra domanda sempre nell'ambito della negatoria servitutis chiedendo l'accertamento della inesistenza di una servitù coattiva di scarico delle acque reflue , in favore dell'immobile di La domanda è fondata e va accolta. Controparte_1
Occorre sul punto considerare che la servitù , quale diritto reale su fondo altrui, si costituisce esclusivamente nei modi consentiti dalla legge, ovvero per contratto, per usucapione oppure a seguito di sentenza. Va detto che nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi previste in termini tassativi : parte convenuta non formula domanda riconvenzionale volta all'acquisizione della servitù a titolo originario per intervenuta usucapione;
non risulta provata neanche l'altra modalità non esistendo alcun atto scritto ex art. 1350 c.c. (per es. testamento, compravendita etc) o in generale alcun contratto con il quale è stata costituita la servitù di scarico tra il e la . Parte_1 CP_1
Non è fondato , né rilevante ed opponibile all'attore un accordo intervenuto tra la CP_1 ed altro soggetto per lo scarico fognario , in considerazione della affermate difficoltà della convenuta di realizzazione di altro allaccio;
del pari irrilevante è quanto sostenuto da parte convenuta di accordi verbali con la madre del , in quanto nulli per difetto di forma ove Parte_1 fossero dimostrati. Infondata è altresì la tesi volta al riconoscimento di detta servitù in quanto
“originariamente realizzata con consenso degli originari proprietari concesso oralmente ed esternato per facta concludentia”, trattasi di circostanze irrilevanti trattandosi di costituzione di diritto reale che può validamente esistere nel rispetto del requisito formale.
Tanto considerato in linea generale , deve rilevarsi che la peculiarità del caso di specie è data dalla domanda di negatoria servitutis relativamente non solo della inesistenza della servitù di scarico bensì della servitù di coattiva di scarico ex art. 1043 c.c..
Valutato che l'accordo verbale è irrilevante e non vi è scrittura privata con il , a Parte_1 fronte di una azione di accertamento negativo, il convenuto è gravato dall'onere probatorio di dimostrare i presupposti della servitù coattiva ovvero l'interclusione del fondo , la impossibilità o gravosità di altra eventuale soluzione, ciò espressamente formulando apposita domanda riconvenzionale di costituzione di una servitù di passaggio necessaria, non essendo sufficiente un'eccezione riconvenzionale a legittimare quella pronuncia del Giudice (Corte d'Appello di Roma del 6 maggio 2024, n. 3082). Ciò è connesso alla natura dell'azione e della pronuncia del giudice che , ove accolga la domanda di accertamento della sussistenza dei presupposti della servitù coattiva, la sentenza ha natura costitutiva. In sostanza a fronte della domanda volta all'accertamento negativo dei presupposti di una servitù coattiva, la parte convenuta deve formulare controdomanda di costituzione di essa servitù, dimostrando la necessità del passaggio o l'antieconomicità di altra soluzione.
Ora, esaminata la comparsa di costituzione non risulta alcuna domanda di riconoscimento della servitù relativa alla fognatura connessa al carattere coattivo della situazione, quanto piuttosto come anticipato si fa riferimento ad un accordo bonario con altri proprietari , quindi su base volontaria e non coattiva della rete fognaria esistente a servizio dell'immobile . CP_1
Non vi è domanda e non vi è prova della interclusione del fondo ma solo è allegata CP_1 una perizia di parte non supportata da dati oggettivi, urbanistici e fattuali a sostegno dei presupposti richiesti ex lege per la costituzione di una servitù coattiva .
La consulenza di parte afferma : “La scelta di utilizzare tale rete (che riguarda anche il fondo
) , condivisa da latri proprietari, ragionevolmente nasce dall'onerosità di creare un sistena di risalita Parte_1 meccanico . In quanto la proprietà , ma anche altre si trovano ad una quota più bassa rispetto la rete CP_1 fognaria passante su via Togliatti” . Tale valutazione è basata su criteri di ragionevolezza , non supportata da dati tecnici non forniti, sul punto non corrobora la tesi della convenuta neanche dalla CT , che non è un mezzo di prova e non può colmare le omissioni probatorie delle parte interessata . L'elaborato peritale è infatti basato sul punto da quanto riferito dalle parti ed in mancanza di un principio di prova in termini tecnici e di domanda ha condotto ad una conclusione non sufficiente a “mantenere” lo status attuale, imponendo una servitù coattiva non domandata, difatti non è stata formulata neanche la quantificazione di eventuale indennità; quanto affermato in sede di comparsa conclusionale in punto di servitù coattiva non è ammissibile in quanto tardivamente proposto.
Da ciò discende che non ha alcun titolo in relazione alla proprietà del Controparte_1
affinchè il secondo sia asservito al primo al fine di consentire che le tubature Parte_1 relative all'impano fognario a servizio del fabbricato nel fondo e nella corte Parte_2 dell'attore. Ciò integra una occupazione sine titulo e legittima la immediata rimozione delle condotte, strutture , elementi ed ogni altro elemento che costituisca parte di tale impianto di scarico delle acque reflue, nella proprietà del . Parte_1
4.- Richiesta di risarcimento del danno
Parte attrice ha altresì formulato domanda di risarcimento del danno. La domanda è in parte inammissibile in ogni caso infondata e non può essere accolta.
Deve ritenersi che la stessa risulta generica nella formulazione oltre ad essere sfornita di un principio di prova atteso che la liquidazione equitativa del danno richiede comunque la prova del danno medesimo. In sostanza posto che la condotta della parte convenuta risulta essere in violazione dei principi in materia di distanze nonché in relazione all'impianto fognario , pertanto sia la servitù di veduta che quella di passaggio integrano due condotte illegittime, non è in atti prova dei danni causalmente collegati o collegabili al perpetrarsi di tali condotte non essendo ammesso per giurisprudenza costante il danno “in re ipsa”
In riferimento alla domanda risarcitoria per la servitù di veduta, non vi è alcun dato oggettivo che consenta di ritenere che l'apertura sul manufatto abusivo abbia cagionato un danno concreto all'attore. Per quel che attiene alla servitù di passaggio delle condotte per lo scarico fognario, va detto che posto che l'occupazione sine titulo dà in astratto diritto al risarcimento del danno trattandosi di condotta illegittima, tuttavia la giurisprudenza di legittimità è divisa tra i sostenitori della tesi del danno in re ipsa (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. II, 15 ottobre 2015 n. 20823, inedita. Nel medesimo senso cfr. anche Cass. civ., sez. III, sentenza n. 16 aprile 2013 n. 9137, in Giust. civ. Mass., 2013; Cass. civ., sez. II, 17 novembre 2011 n. 24100, ivi, 2011 e, più indietro nel tempo, Cass. civ., sez. II, 11 marzo 1995, n. 2859, ivi, 1995) — sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene medesimo, insite nel diritto dominicale — oggetto di una presunzione “iuris tantum”, che non opera solo ove risulti positivamente accertato che il “dominus” si sia disinteressato dell'immobile; e altra parte della giurisprudenza , in conformità a quanto stabilito dalla Cass. civ., sez. un., 18 novembre
2008 n. 26972, secondo cui anche in ipotesi di occupazione senza titolo di immobile, ai fini del risarcimento, occorre sempre che all'evento, consistente nella abusiva utilizzazione del bene faccia comunque seguito un danno-conseguenza, consistente in un'effettiva lesione del patrimonio del danneggiato, bisognoso di prova da parte di quest'ultimo (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. III, 17 giugno 2013 n. 15111 in Giust. civ. Mass., 2013; Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2005 n. 378, in Foro it., 2005, I, 1750).
Di recente la Suprema Corte ha stabilito : “In tema di danno da occupazione sine titulo di un immobile altrui, la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di un danno subito dal proprietario è rimessa al giudice di merito il quale, anche aderendo all'orientamento giurisprudenziale più rigoroso, che esclude il carattere in re ipsa di tale danno, può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti.”(Cassazione civile, sez. I,
01/10/2015, n. 19655; ordinanza del 15.12.2016 n. 25898 sulla rilevanza delle presunzioni ai fini della prova del danno).Questo Giudice ritiene di aderire a questo secondo orientamento , dovendosi verificare se in concreto la condotta illegittima di ha inciso sull'utilità Controparte_1
o utilizzabilità del bene occupato , deve ritenersi che il passaggio della condotta fognaria alla profondità di 1,5 m rispetto al suolo sulla base dei dati emersi , non è stato dimostrato alcun danno derivante alla proprietà dell'attore per la presenza ed insistenza di dette condotte.
5.- Assorbite le altre questioni
6.- spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e pertanto il Tribunale condanna al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano sulla base del DM Parte_1
44/2014 e succ. mod. in considerazione del dichiarato valore della causa (valori medi con riduzione al 50 % della fase istruttoria in questa fase consistita nell'espletamento della CT considerato il disposto dell'art. 15 c.p.c. per le ipotesi della servitù): fase di studio della controversia
€ 919,00; fase introduttiva del giudizio € 777,00; fase istruttoria € 840,00; fase decisionale € 1701,00 in totale € 4.237,00, per onorario, oltre € 150 per spese vive oltre spese generali al 15 %, iva e cassa avvocati se dovute, con compensazione nella misura del 30 % in ragione del rigetto di alcune domande di parte attrice . Nulla va disposto in ordine al compenso del CT per decorrenza del termine decadenziale fissato dall'art. 71, comma 2, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Locri, Dr.ssa GI RI RI ER, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1.- visti gli artt. 873 e 905 c.c. e art. 9 d.m. n. 1444/68, rigetta la domanda di negatoria servitutis proposta da in relazione alle vedute presenti sui prospetti del Parte_1 fabbricato , in quanto risulta rispettata la distanza tra i due fabbricati ed in conseguenza CP_1 di ciò risultano legittime le vedute dall'immobile sulla proprietà , in NCEU del CP_1 Parte_1 comune di BR EF al f.glio 19 657 sub. 3,6,7 e 8 con annessa corte;
2.- in ragione delle medesime norme, accoglie la domanda di negatoria servitutis proposta da ed accerta e dichiara la illegittimità dell'apertura /veduta presente sul corpo Parte_1 di fabbrica definito “veranda” al rustico, posto sul confine ed accanto al fabbricato , in CP_1 quanto il manufatto (abusivo ) non risulta realizzato nel rispetto della distanza tra i due fabbricati con conseguente accertata illegittimità della veduta che deve essere chiusa;
3.- per lo effetto condanna alla immediata chiusura della veduta/apertura Controparte_1 presente nel corpo di fabbricato definito “veranda” al rustico, posto sul confine accanto al fabbricato , con cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di CP_1 proprietà da parte dell'attore,
4.-visto l'art. 1043 c.c. , accoglie la domanda di negatoria servitutis proposta da Parte_1
e, sulla base degli atti, accerta e dichiara l'inesistenza delle condizioni per la costituzione
[...] di servitu' volontaria o coattiva di scolo di acque reflue a carico del fondo di parte attrice, quale fondo servente, in favore della proprietà di per le ragioni di cui in motivazione;
Controparte_1
5.- per lo effetto condanna la convenuta alla immediata rimozione di Controparte_1 tutte opere funzionali alla collocazione della rete fognaria e di scarico delle acque reflue, che insistono sulla proprietà di;
Parte_1
6.- rigetta la domanda di di risarcimento del danno in quanto non provata;
Parte_1
7.--condanna al pagamento delle spese di lite . in favore di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano sulla base del DM 44/2014 e succ. mod. in considerazione del
[...] dichiarato valore della causa (valori medi con riduzione al 50 % della fase istruttoria in questa fase consistita nell'espletamento della CT considerato il disposto dell'art. 15 c.p.c. per le ipotesi della servitù): fase di studio della controversia € 919,00; fase introduttiva del giudizio € 777,00; fase istruttoria € 840,00; fase decisionale € 1701,00 in totale € 4.237,00, per onorario, oltre € 150 per spese vive oltre spese generali al 15 %, iva e cassa avvocati se dovute, con compensazione nella misura del 30 % in ragione del rigetto di due domande di parte attrice .
Nulla va disposto in ordine al compenso del CT per decorrenza del termine decadenziale fissato dall'art. 71, comma 2, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Locrì , lì 3.11.2025
Il Cancelliere
Il Giudice on.
GI RI RI ER