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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/12/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1122 / 2024
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.12.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1122 del R.G. dell'anno 2024 vertente tra Parte_1
(19.10.1956 - c.f.: – domiciliata come in atti;
rappresentata e
[...] C.F._1
difesa per procura notarile in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso dall'avv. Pietro
Siviglia del Foro di Reggio Calabria) e il in persona del Ministro p.t. Controparte_1
(c.f./p. IVA: ; domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria).
1. Il ricorso proposto da deve ritenersi parzialmente fondato, e Parte_1
pertanto meritevole di accoglimento per quanto di ragione e nei soli limiti di seguito esposti.
A mezzo dello stesso la predetta ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto, anche a titolo risarcitorio, alla retribuzione e alla maturazione dell'anzianità di servizio dal 22.3.2016 all'11.5.2017 con condanna del
[...]
al pagamento delle relative retribuzioni oltre alla maggior somma tra interessi Controparte_1
1 legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, oltre alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio, con distrazione”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, la stessa ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere stata alle dipendenze del sin dal 27.11.1979, con qualifica Controparte_1
di Assistente giudiziario - area II- F3 e ultima sede di servizio presso il Tribunale di Reggio
Calabria;
- che in data 6.10.2015 ha presentato domanda di pensione di inabilità ai sensi del
D.M.187/1997, corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- che con verbale del 10.2.2016 la Commissione Medica di Verifica di Catanzaro ha formulato al riguardo il giudizio di “Inidoneo in modo assoluto al servizio, per un periodo di mesi dodici.
Revisione Febbraio 2017. Inabile, in tale periodo, in modo assoluto alla prestazione lavorativa specifica ed al proficuo lavoro con impossibilità assoluta a svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa, a norma dell'art. 2, comma 12 L. 335/1998, D.P.R. 187/1997, per un periodo di mesi 12 dalla data di emissione del presente verbale”, specificando che “le patologie (causa dello stato di inabilità) allo stato degli atti, non risultano determinate da cause di servizio”;
- che l'Amministrazione datrice di lavoro, a quel punto, invece di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro a causa di tale inabilità a qualsiasi attività lavorativa, si è limitata ad interrompere, ex abrupto e senza alcuna motivazione, l'erogazione dello stipendio in conseguenza dell'accertato superamento del periodo di comporto;
- che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso amministrativo diretto ad ottenere la definitiva risoluzione del rapporto di lavoro, ma senza esito alcuno;
- che con verbale del 16.3.2017, emesso proprio all'esito della programmata revisione, la
Commissione Medica di verifica di Catanzaro l'ha dichiarata “inidonea in modo assoluto e permanente al servizio della qualifica di appartenenza e ad attività incompatibili”, aggiungendo ancora nel verbale che: “sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, a norma dell'art. 2, comma 12 L. 335/95 per un periodo di anni uno. Revisione del giudizio a marzo 2018”, con specificazione che “la inabilità di cui al G.D., allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio”.
- che solo a quel punto, con provvedimento del 12.5.2017, il Direttore Generale del CP_1
ha disposto la risoluzione del suo rapporto di lavoro a far data dall'11.5.2017; Controparte_1
- che tale provvedimento e le determinazioni che ne erano il presupposto erano in realtà viziate da illegittimità, nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto al collocamento in quiescenza a
2 decorrere dal 10.2.2016: momento in cui, come dedotto, lo stato invalidante in termini assoluti già era stato accertato come sussistente.
Di qui, la proposizione del ricorso volto ad sentir accertare il diritto ai ratei pensionistici maturati dalla predetta data e sino all'11.5.2017 o, comunque, al riconoscimento a titolo di risarcimento del danno delle retribuzioni non percepite nel medesimo periodo.
In subordine, ha dedotto comunque l'illegittimità del provvedimento con cui è stata sospesa l'erogazione della retribuzione sino alla risoluzione del rapporto di lavoro in ragione dell'asserito superamento del periodo di comporto di 18 mesi, essendo stato quest'ultimo a suo dire erroneamente calcolato non tenendo conto che in parte le assenze del triennio precedente erano dovute a malattia determinata da causa di servizio.
Costituendosi tardivamente in giudizio, il ha in via preliminare Controparte_1
eccepito la prescrizione del credito della controparte ai sensi dell'art. 2948 n.4 c.c. in relazione ai ratei della retribuzione rivendicati per l'asserita erronea qualificazione da parte dell'Amministrazione del periodo di assenza dal servizio per malattia dal 22.3.2016 al
11.05.2017; nel merito, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso giacché a suo dire: a) non avrebbe potuto risolvere il rapporto di lavoro al momento del primo accertamento della
Commissione di verifica difettando il connotato - espressamente richiesto dalla legge - della permanenza dell'inidoneità assoluta al lavoro;
b) il calcolo del periodo di comporto sarebbe stato pienamente conforme al dettato dell'art. 21 C.C.N.L. 16.5.1995.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando dello svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
2. Tanto sommariamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, va innanzitutto ritenuta la tardività dell'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto. CP_1
Quest'ultimo si è difatti costituito oltre i termini di cui all'art. 416 c.p.c., incorrendo così nelle decadenze da tale norma previste (sulla rilevabilità d'ufficio di tale decadenza cfr. Cass.,
27866/2008: “nel rito del lavoro, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, è soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c., sicché la tardività della relativa deduzione può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio”.
3. Quanto al merito della controversia, osserva il Tribunale che il presente giudizio ha prioritariamente ad oggetto il diritto della ricorrente a vedersi risolvere il rapporto di lavoro a far data dall'esito del primo accertamento della Commissione medica di verifica, avvenuto in data 10.2.2016.
La tesi di parte ricorrente è che a fronte di un'attestazione medica a mente della quale la stessa
3 era da ritenere “inidonea in modo assoluto al servizio, per un periodo di mesi dodici. Revisione
Febbraio 2017”, la risoluzione del rapporto di lavoro avesse connotazioni di vera e propria obbligatorietà per l'Amministrazione di appartenenza.
L'assunto non è però condivisibile.
La norma fondamentale che disciplina la materia è infatti rinvenibile nell'art. 55 octies
D.Lgs.165/2001, per come integrata dalla disciplina di cui al Regolamento emanato con
D.P.R.171/2011.
Da tale normativa emerge che la Pubblica Amministrazione può disporre il licenziamento di un dipendente solo se lo stesso risulti inidoneo in maniera assoluta e permanente al servizio.
Dispone infatti l'art. 55 octies in questione che “nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici: a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione; b) la possibilità per
l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità; d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità”.
Il Regolamento cui la norma di legge (D.P.R.171/2011) rinvia statuisce a sua volta all'art. 8 che “nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all'articolo 1 comma 1, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso”.
L'intero apparato normativo di cui al D.P.R. citato fa quindi discendere la risoluzione del rapporto di lavoro solo ed esclusivamente dall'inidoneità assoluta e permanente.
Nel caso in esame, però, la permanenza dell'inidoneità assoluta non è stata accertata al momento della visita collegiale del 10.2.2016, ma solo in occasione della visita di verifica
4 programmata del 16.3.2017: evento a seguito del quale, quindi, correttamente l'Amministrazione ha - a quel punto - risolto il rapporto di lavoro.
3.1. Del resto, e a ben vedere, anche la norma invocata da parte ricorrente a fondamento del presunto obbligo del Ministero della Giustizia di disporre la risoluzione del proprio rapporto di lavoro ai fini dell'accesso alla pensione di inabilità - ossia l'art. 2 co. 12 L.335/1995 - prevede che detta risoluzione abbia come presupposto l'inidoneità permanente (“con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e
l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio”).
Gli stessi connotati della inidoneità, ossia l'assolutezza e la permanenza, sono poi prescritti anche dall'art 7 D.M. 187/1997 rubricato “Risoluzione del rapporto di lavoro e armonizzazione degli accertamenti sanitari”.
Tale ultima disposizione afferma, infatti, che “l'amministrazione o l'ente, ricevuto l'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 6 attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente
a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ovvero agli adempimenti occorrenti se la risoluzione del rapporto di lavoro è già intervenuta”.
La piena conformità al dato normativo impedisce quindi di considerare contraddittoria, come invece sostenuto da parte ricorrente, la circostanza per la quale il Ministero della Giustizia ha proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro nel 2017 in presenza di un'attestazione medica di fatto identica a quella del 2016.
Il ricorso è quindi infondato sotto tale profilo.
4. Lo stesso va invece accolto con riferimento alla domanda relativa all'aspetto retributivo e all'anzianità di servizio.
Dalla documentazione in atti risulta che la dipendente in effetti al momento del venir meno del rapporto di lavoro avesse superato il periodo di 180 giorni di malattia – cd. periodo di comporto
- nel triennio precedente l'ultimo evento morboso.
5 Il dato non è contestato da parte ricorrente, che invece ha sostenuto che una parte cospicua dei giorni di malattia non andasse in realtà computato ai fini del superamento del periodo di comporto, trattandosi di malattia dipendente da causa di servizio come peraltro risultante dalla documentazione medica prodotta (circostanza non espressamente contestata dall'Amministrazione resistente).
È l'art. 21 C.C.N.L. 16.5.1995 del Comparto Ministeri, applicabile alla vicenda in esame, a disciplinare il periodo di comporto e le conseguenze dell'assenza per malattia ordinaria del lavoratore.
Tale disposizione statuisce che “Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi”(…) I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (…) Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella
n. 1 allegata al presente contratto. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.”.
La norma in questione innanzitutto specifica che tutte le assenze per malattia, nessuna esclusa, vanno computate ai fini del superamento del periodo di comporto.
In tal senso è anche la giurisprudenza consolidata di legittimità (“Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un'origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore
6 di lavoro ex art. 2087 c.c. (Cass. n. 5413 del 2003 cit.; Cass. n. 22248 del 2004; Cass. n. 26307 del 2014; Cass. 15972 del 2017; Cass. n. 26498 del 2018”: in tal senso, Cass., 2527/2020).
La ricorrente, però, non risulta essere stata licenziata per il superamento del periodo di comporto.
Non è quindi in esame la questione della sommatoria o meno della malattia per causa di servizio alla malattia ordinaria ai fini del diritto alla conservazione del posto di lavoro, bensì il diritto a ottenere la retribuzione, ossia a godere di aspettativa retribuita, anche nel periodo di malattia ordinaria successivo alla visita della Commissione medica di verifica del 10.2.2016, allorché i 18 mesi del periodo di comporto siano stati superati anche per effetto di malattia dipendente da causa di servizio.
Sul tema, il medesimo C.C.N.L. appena sopra menzionato all'art 22 detta una disciplina speciale statuendo che “in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall'art. 21, commi
1 e 2. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all' art. 21, comma 7, lettera a), comprensiva del trattamento accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al presente contratto”.
L'identica disciplina è contenuta anche nel successivo C.C.N.L. del Comparto CP_2
applicabile.
Da tale normativa discende che: a) se l'assenza è determinata solo da malattia o infortunio per causa di servizio, allora il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica e comunque per un massimo di 36 mesi, e in questo periodo gli spetta la retribuzione per intero;
b) se l'assenza è determinata sia da malattia per causa di servizio sia da malattia ordinaria, fermo il periodo di comporto massimo cumulativo di 36 mesi, ai fini del diritto alla retribuzione il periodo di assenza per malattia per causa di servizio va tenuto distinto da quello di malattia ordinaria e quest'ultimo non può essere superiore a 18 mesi.
Poiché nel caso in esame, risulta che la ricorrente quando venne dispensata dal servizio a seguito della prima visita che attestava la non dipendenza da causa di servizio della malattia non aveva ancora superato i 18 mesi di malattia ordinaria fruibili, la stessa - secondo il disposto del comma 1 dell'art. 21 C.C.N.L. 16.5.1995 del Comparto avrebbe avuto diritto ad CP_2
essere posta in aspettativa, e pertanto retribuita secondo le regole di cui al citato art. 21 co. 7
C.C.N.L. sino al momento della risoluzione del rapporto (ossia il 17.5.2017).
Tale periodo, in più, andava di conseguenza computato come periodo di servizio utile per l'anzianità di servizio.
7 Il datore di lavoro pubblico, al contrario, l'ha posta in aspettativa non retribuita cagionandole così un danno patrimoniale pari alle retribuzioni non percepite: danno, quest'ultimo, risarcibile secondo i criteri di cui all'art. 1223 c.c.
Conclusivamente, il ricorso merita accoglimento in parte qua.
Va pertanto accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al Parte_1
risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione cui la ricorrente avrebbe avuto diritto per il periodo intercorrente tra il 22.3.2016 e l'11.0.2017, calcolata sulla base dei criteri di cui al comma 7 dell'art. 21 C.C.N.L. 16.5.1995 del Comparto con annessa declaratoria CP_2
della computabilità di tale periodo ai fini dell'anzianità di servizio.
Su tale somma vanno applicati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo i dettami e i criteri di cui all'art. 429 co. 3 c.p.c.
In tali termini v'è sentenza di condanna a carico del resistente. CP_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (tariffe minime: attività: studio, introduzione, istruttoria/ trattazione (Cass., 29857/2023), discussione;
scaglione di valore della causa: indeterminabile non rilevante).
Va disposta la distrazione dei compensi professionali così determinati in favore dell'avv. Pietro
Siviglia, difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti del in persona del .p.t., ogni altra istanza ed Controparte_1 CP_3
eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni cui aveva Parte_1
diritto con riferimento al periodo 22.3.2016/11.05.2017 secondo i criteri di cui al comma 7 dell'art. 21 C.C.N.L. 16.5.1995 del Comparto condannando il resistente al CP_2 CP_1
pagamento del relativo importo con maggiorazione di accessori ex art.429 co.3 c.p.c.; b) accerta e dichiara la computabilità del medesimo periodo ai fini dell'anzianità di servizio;
- rigetta nel residuo merito;
- pone a carico del resistente l'obbligo di rifusione delle spese di lite Controparte_1
di controparte, che si liquidano in complessivi € 4.629.00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese documentate, con distrazione a favore dell'avvocato Pietro Siviglia.
8 Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
9
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.12.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1122 del R.G. dell'anno 2024 vertente tra Parte_1
(19.10.1956 - c.f.: – domiciliata come in atti;
rappresentata e
[...] C.F._1
difesa per procura notarile in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso dall'avv. Pietro
Siviglia del Foro di Reggio Calabria) e il in persona del Ministro p.t. Controparte_1
(c.f./p. IVA: ; domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria).
1. Il ricorso proposto da deve ritenersi parzialmente fondato, e Parte_1
pertanto meritevole di accoglimento per quanto di ragione e nei soli limiti di seguito esposti.
A mezzo dello stesso la predetta ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto, anche a titolo risarcitorio, alla retribuzione e alla maturazione dell'anzianità di servizio dal 22.3.2016 all'11.5.2017 con condanna del
[...]
al pagamento delle relative retribuzioni oltre alla maggior somma tra interessi Controparte_1
1 legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, oltre alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio, con distrazione”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, la stessa ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere stata alle dipendenze del sin dal 27.11.1979, con qualifica Controparte_1
di Assistente giudiziario - area II- F3 e ultima sede di servizio presso il Tribunale di Reggio
Calabria;
- che in data 6.10.2015 ha presentato domanda di pensione di inabilità ai sensi del
D.M.187/1997, corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- che con verbale del 10.2.2016 la Commissione Medica di Verifica di Catanzaro ha formulato al riguardo il giudizio di “Inidoneo in modo assoluto al servizio, per un periodo di mesi dodici.
Revisione Febbraio 2017. Inabile, in tale periodo, in modo assoluto alla prestazione lavorativa specifica ed al proficuo lavoro con impossibilità assoluta a svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa, a norma dell'art. 2, comma 12 L. 335/1998, D.P.R. 187/1997, per un periodo di mesi 12 dalla data di emissione del presente verbale”, specificando che “le patologie (causa dello stato di inabilità) allo stato degli atti, non risultano determinate da cause di servizio”;
- che l'Amministrazione datrice di lavoro, a quel punto, invece di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro a causa di tale inabilità a qualsiasi attività lavorativa, si è limitata ad interrompere, ex abrupto e senza alcuna motivazione, l'erogazione dello stipendio in conseguenza dell'accertato superamento del periodo di comporto;
- che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso amministrativo diretto ad ottenere la definitiva risoluzione del rapporto di lavoro, ma senza esito alcuno;
- che con verbale del 16.3.2017, emesso proprio all'esito della programmata revisione, la
Commissione Medica di verifica di Catanzaro l'ha dichiarata “inidonea in modo assoluto e permanente al servizio della qualifica di appartenenza e ad attività incompatibili”, aggiungendo ancora nel verbale che: “sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, a norma dell'art. 2, comma 12 L. 335/95 per un periodo di anni uno. Revisione del giudizio a marzo 2018”, con specificazione che “la inabilità di cui al G.D., allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio”.
- che solo a quel punto, con provvedimento del 12.5.2017, il Direttore Generale del CP_1
ha disposto la risoluzione del suo rapporto di lavoro a far data dall'11.5.2017; Controparte_1
- che tale provvedimento e le determinazioni che ne erano il presupposto erano in realtà viziate da illegittimità, nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto al collocamento in quiescenza a
2 decorrere dal 10.2.2016: momento in cui, come dedotto, lo stato invalidante in termini assoluti già era stato accertato come sussistente.
Di qui, la proposizione del ricorso volto ad sentir accertare il diritto ai ratei pensionistici maturati dalla predetta data e sino all'11.5.2017 o, comunque, al riconoscimento a titolo di risarcimento del danno delle retribuzioni non percepite nel medesimo periodo.
In subordine, ha dedotto comunque l'illegittimità del provvedimento con cui è stata sospesa l'erogazione della retribuzione sino alla risoluzione del rapporto di lavoro in ragione dell'asserito superamento del periodo di comporto di 18 mesi, essendo stato quest'ultimo a suo dire erroneamente calcolato non tenendo conto che in parte le assenze del triennio precedente erano dovute a malattia determinata da causa di servizio.
Costituendosi tardivamente in giudizio, il ha in via preliminare Controparte_1
eccepito la prescrizione del credito della controparte ai sensi dell'art. 2948 n.4 c.c. in relazione ai ratei della retribuzione rivendicati per l'asserita erronea qualificazione da parte dell'Amministrazione del periodo di assenza dal servizio per malattia dal 22.3.2016 al
11.05.2017; nel merito, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso giacché a suo dire: a) non avrebbe potuto risolvere il rapporto di lavoro al momento del primo accertamento della
Commissione di verifica difettando il connotato - espressamente richiesto dalla legge - della permanenza dell'inidoneità assoluta al lavoro;
b) il calcolo del periodo di comporto sarebbe stato pienamente conforme al dettato dell'art. 21 C.C.N.L. 16.5.1995.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando dello svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
2. Tanto sommariamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, va innanzitutto ritenuta la tardività dell'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto. CP_1
Quest'ultimo si è difatti costituito oltre i termini di cui all'art. 416 c.p.c., incorrendo così nelle decadenze da tale norma previste (sulla rilevabilità d'ufficio di tale decadenza cfr. Cass.,
27866/2008: “nel rito del lavoro, l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, è soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c., sicché la tardività della relativa deduzione può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio”.
3. Quanto al merito della controversia, osserva il Tribunale che il presente giudizio ha prioritariamente ad oggetto il diritto della ricorrente a vedersi risolvere il rapporto di lavoro a far data dall'esito del primo accertamento della Commissione medica di verifica, avvenuto in data 10.2.2016.
La tesi di parte ricorrente è che a fronte di un'attestazione medica a mente della quale la stessa
3 era da ritenere “inidonea in modo assoluto al servizio, per un periodo di mesi dodici. Revisione
Febbraio 2017”, la risoluzione del rapporto di lavoro avesse connotazioni di vera e propria obbligatorietà per l'Amministrazione di appartenenza.
L'assunto non è però condivisibile.
La norma fondamentale che disciplina la materia è infatti rinvenibile nell'art. 55 octies
D.Lgs.165/2001, per come integrata dalla disciplina di cui al Regolamento emanato con
D.P.R.171/2011.
Da tale normativa emerge che la Pubblica Amministrazione può disporre il licenziamento di un dipendente solo se lo stesso risulti inidoneo in maniera assoluta e permanente al servizio.
Dispone infatti l'art. 55 octies in questione che “nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici: a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione; b) la possibilità per
l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità; d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità”.
Il Regolamento cui la norma di legge (D.P.R.171/2011) rinvia statuisce a sua volta all'art. 8 che “nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all'articolo 1 comma 1, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso”.
L'intero apparato normativo di cui al D.P.R. citato fa quindi discendere la risoluzione del rapporto di lavoro solo ed esclusivamente dall'inidoneità assoluta e permanente.
Nel caso in esame, però, la permanenza dell'inidoneità assoluta non è stata accertata al momento della visita collegiale del 10.2.2016, ma solo in occasione della visita di verifica
4 programmata del 16.3.2017: evento a seguito del quale, quindi, correttamente l'Amministrazione ha - a quel punto - risolto il rapporto di lavoro.
3.1. Del resto, e a ben vedere, anche la norma invocata da parte ricorrente a fondamento del presunto obbligo del Ministero della Giustizia di disporre la risoluzione del proprio rapporto di lavoro ai fini dell'accesso alla pensione di inabilità - ossia l'art. 2 co. 12 L.335/1995 - prevede che detta risoluzione abbia come presupposto l'inidoneità permanente (“con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e
l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio”).
Gli stessi connotati della inidoneità, ossia l'assolutezza e la permanenza, sono poi prescritti anche dall'art 7 D.M. 187/1997 rubricato “Risoluzione del rapporto di lavoro e armonizzazione degli accertamenti sanitari”.
Tale ultima disposizione afferma, infatti, che “l'amministrazione o l'ente, ricevuto l'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 6 attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente
a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ovvero agli adempimenti occorrenti se la risoluzione del rapporto di lavoro è già intervenuta”.
La piena conformità al dato normativo impedisce quindi di considerare contraddittoria, come invece sostenuto da parte ricorrente, la circostanza per la quale il Ministero della Giustizia ha proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro nel 2017 in presenza di un'attestazione medica di fatto identica a quella del 2016.
Il ricorso è quindi infondato sotto tale profilo.
4. Lo stesso va invece accolto con riferimento alla domanda relativa all'aspetto retributivo e all'anzianità di servizio.
Dalla documentazione in atti risulta che la dipendente in effetti al momento del venir meno del rapporto di lavoro avesse superato il periodo di 180 giorni di malattia – cd. periodo di comporto
- nel triennio precedente l'ultimo evento morboso.
5 Il dato non è contestato da parte ricorrente, che invece ha sostenuto che una parte cospicua dei giorni di malattia non andasse in realtà computato ai fini del superamento del periodo di comporto, trattandosi di malattia dipendente da causa di servizio come peraltro risultante dalla documentazione medica prodotta (circostanza non espressamente contestata dall'Amministrazione resistente).
È l'art. 21 C.C.N.L. 16.5.1995 del Comparto Ministeri, applicabile alla vicenda in esame, a disciplinare il periodo di comporto e le conseguenze dell'assenza per malattia ordinaria del lavoratore.
Tale disposizione statuisce che “Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi”(…) I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (…) Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella
n. 1 allegata al presente contratto. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.”.
La norma in questione innanzitutto specifica che tutte le assenze per malattia, nessuna esclusa, vanno computate ai fini del superamento del periodo di comporto.
In tal senso è anche la giurisprudenza consolidata di legittimità (“Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un'origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore
6 di lavoro ex art. 2087 c.c. (Cass. n. 5413 del 2003 cit.; Cass. n. 22248 del 2004; Cass. n. 26307 del 2014; Cass. 15972 del 2017; Cass. n. 26498 del 2018”: in tal senso, Cass., 2527/2020).
La ricorrente, però, non risulta essere stata licenziata per il superamento del periodo di comporto.
Non è quindi in esame la questione della sommatoria o meno della malattia per causa di servizio alla malattia ordinaria ai fini del diritto alla conservazione del posto di lavoro, bensì il diritto a ottenere la retribuzione, ossia a godere di aspettativa retribuita, anche nel periodo di malattia ordinaria successivo alla visita della Commissione medica di verifica del 10.2.2016, allorché i 18 mesi del periodo di comporto siano stati superati anche per effetto di malattia dipendente da causa di servizio.
Sul tema, il medesimo C.C.N.L. appena sopra menzionato all'art 22 detta una disciplina speciale statuendo che “in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall'art. 21, commi
1 e 2. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all' art. 21, comma 7, lettera a), comprensiva del trattamento accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al presente contratto”.
L'identica disciplina è contenuta anche nel successivo C.C.N.L. del Comparto CP_2
applicabile.
Da tale normativa discende che: a) se l'assenza è determinata solo da malattia o infortunio per causa di servizio, allora il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica e comunque per un massimo di 36 mesi, e in questo periodo gli spetta la retribuzione per intero;
b) se l'assenza è determinata sia da malattia per causa di servizio sia da malattia ordinaria, fermo il periodo di comporto massimo cumulativo di 36 mesi, ai fini del diritto alla retribuzione il periodo di assenza per malattia per causa di servizio va tenuto distinto da quello di malattia ordinaria e quest'ultimo non può essere superiore a 18 mesi.
Poiché nel caso in esame, risulta che la ricorrente quando venne dispensata dal servizio a seguito della prima visita che attestava la non dipendenza da causa di servizio della malattia non aveva ancora superato i 18 mesi di malattia ordinaria fruibili, la stessa - secondo il disposto del comma 1 dell'art. 21 C.C.N.L. 16.5.1995 del Comparto avrebbe avuto diritto ad CP_2
essere posta in aspettativa, e pertanto retribuita secondo le regole di cui al citato art. 21 co. 7
C.C.N.L. sino al momento della risoluzione del rapporto (ossia il 17.5.2017).
Tale periodo, in più, andava di conseguenza computato come periodo di servizio utile per l'anzianità di servizio.
7 Il datore di lavoro pubblico, al contrario, l'ha posta in aspettativa non retribuita cagionandole così un danno patrimoniale pari alle retribuzioni non percepite: danno, quest'ultimo, risarcibile secondo i criteri di cui all'art. 1223 c.c.
Conclusivamente, il ricorso merita accoglimento in parte qua.
Va pertanto accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al Parte_1
risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione cui la ricorrente avrebbe avuto diritto per il periodo intercorrente tra il 22.3.2016 e l'11.0.2017, calcolata sulla base dei criteri di cui al comma 7 dell'art. 21 C.C.N.L. 16.5.1995 del Comparto con annessa declaratoria CP_2
della computabilità di tale periodo ai fini dell'anzianità di servizio.
Su tale somma vanno applicati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo i dettami e i criteri di cui all'art. 429 co. 3 c.p.c.
In tali termini v'è sentenza di condanna a carico del resistente. CP_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (tariffe minime: attività: studio, introduzione, istruttoria/ trattazione (Cass., 29857/2023), discussione;
scaglione di valore della causa: indeterminabile non rilevante).
Va disposta la distrazione dei compensi professionali così determinati in favore dell'avv. Pietro
Siviglia, difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti del in persona del .p.t., ogni altra istanza ed Controparte_1 CP_3
eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni cui aveva Parte_1
diritto con riferimento al periodo 22.3.2016/11.05.2017 secondo i criteri di cui al comma 7 dell'art. 21 C.C.N.L. 16.5.1995 del Comparto condannando il resistente al CP_2 CP_1
pagamento del relativo importo con maggiorazione di accessori ex art.429 co.3 c.p.c.; b) accerta e dichiara la computabilità del medesimo periodo ai fini dell'anzianità di servizio;
- rigetta nel residuo merito;
- pone a carico del resistente l'obbligo di rifusione delle spese di lite Controparte_1
di controparte, che si liquidano in complessivi € 4.629.00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese documentate, con distrazione a favore dell'avvocato Pietro Siviglia.
8 Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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