TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/02/2026, n. 339
TAR
Sentenza breve 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità della cartella di pagamento

    L'ottemperanza tardiva all'ingiunzione di demolizione non elimina la sanzione pecuniaria irrogata, ma evita solo maggiori costi derivanti dalla demolizione in danno.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella di pagamento

    Il difetto di motivazione non sussiste in quanto l'art. 12, n. 3, del D.P.R. n. 602/1973 impone all'agente della riscossione di indicare, a pena di validità, solo la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento al precedente atto di liquidazione o accertamento, ovvero la motivazione della pretesa.

  • Inammissibile
    Irricevibilità del ricorso

    La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile quanto all'impugnazione dell'atto di accertamento di inottemperanza.

  • Rigettato
    Legittimità dell'iscrizione a ruolo

    L'ottemperanza tardiva all'ingiunzione di demolizione non elimina la sanzione pecuniaria irrogata, ma evita solo maggiori costi derivanti dalla demolizione in danno.

  • Rigettato
    Legittimità della cartella di pagamento

    La Corte ha rigettato la domanda di nullità della cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Non debenza della sanzione pecuniaria

    La Corte ha rigettato la domanda di accertamento della non debenza della sanzione pecuniaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/02/2026, n. 339
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 339
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo