Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/02/2026, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00339/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00159/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 159 del 2026, proposto da
DO TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Concetta Buonocore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
a - della cartella di pagamento n. 100 2025 00257044 05 000, notificata in data 1.12.2025 con la quale l'Agenzia delle Entrate di Salerno ha ingiunto al sig. TO DO il pagamento della somma di €. 21.883,14, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31 comma 4 bis D.p.r. 380/2001;
b - del provvedimento prot. n. 11136 del 1.09.2021 di accertamento di inottemperanza;
c - ove e per quanto occorra, del provvedimento del Comune di Positano non conosciuto, di iscrizione a ruolo n. 2025/002693 della sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 31 co. 4 bis D.P.R. 380/2001;
d - di tutti gli atti collegati, connessi e conseguenziali.
nonché per la declaratoria di nullità ex art. 31 cpa
della cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione n. 100 2025 00257044 05 000
e per l'accertamento in sede di giurisdizione esclusiva
della non debenza della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 31 co. 4-bis D.P.R. 380/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente impugna: - la cartella di pagamento n. 100 2025 00257044 05 000, recante l’importo di € 21.883,14, giusta iscrizione a ruolo da parte del Comune di Positano di una sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 380/2001; - il provvedimento n. 11136 dell’01.09.2021, di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 41/2019, limitatamente alla mancata rimozione di infissi.
Resiste l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il ricorso è in parte manifestamente irricevibile (quanto all’impugnazione dell’atto di accertamento, noto quanto meno dal 04.11.2021) e, nel resto, manifestamente infondato (quanto all’impugnazione della cartella).
Può quindi essere deciso in forma semplificata.
L’ingiunzione di demolizione è stata infatti completamente ottemperata ben oltre i 90 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza n. 41/2019, a seguito di un’interlocuzione col Comune del 04.11.2021, intesa a consentire l’adempimento tardivo.
Quest’ultimo, tuttavia, non fa venir meno la sanzione pecuniaria irrogata, ma vale a scongiurare “gli eventuali maggiori costi derivanti dalla demolizione in danno” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16).
Infondata è pure la doglianza sul difetto di motivazione circa “la base normativa, il tasso applicato, la data di decorrenza del calcolo e le modalità” degli interessi moratori riportati in cartella, tenuto conto che l’art. 12, n. 3, del D.P.R. n. 602/1973 impone all’agente per la riscossione d’indicare, a pena di validità, solo la data in cui il ruolo diviene esecutivo ed il riferimento al precedente atto di liquidazione o accertamento, ovvero la motivazione della pretesa (cfr. CGT Lazio, Sez. XVI, 3 luglio 2023, n. 4065).
La sopravvenienza della decisione dell’Adunanza plenaria rispetto al tempo della demolizione spontanea consente di compensare le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e, nel resto, rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO