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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3279/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 3279 /2023 r.g. tra
Parte_1
- opponente -
E
; Controparte_1
-opposta-
Oggi 27 Gennaio 2025 alle ore 9.51 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Carmine De Lorenzo, in sostituzione dell'avv. Maletta Rosario per l'opponente; l'avv. Grandinetti Enzo per la parte opposta;
I procuratori delle parti si riportano agli scritti difensivi ed alle note depositate e discutono la causa, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente formulate;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 3279 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Maletta Parte_1 C.F._1
presso il cui studio sito in Rende Via Cosenza, n. 7 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- opponente -
E
( , rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Grandinetti, Controparte_1 C.F._2
in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a precetto.
All'udienza del 27 Gennaio 2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni di cui all'allegato verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
precetto notificato da per conseguire il pagamento della somma di € 25.835,28, a Controparte_1
titolo di ratei di mantenimento maturati per il periodo compreso tra il mese di dicembre 2014 ed il mese di novembre 2021 nell'interesse del figlio Per_1
A fondamento dell'opposizione, eccepiva sia l'omessa notificazione del titolo Parte_1 esecutivo posto a fondamento del precetto, sia l'erroneità ed eccessività della pretesa economica allo stesso sottesa.
In particolare, deduceva che, con la sentenza n.1757/03, resa in data 12.11.2003, il Tribunale di
Cosenza dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le condizioni di separazione e, quindi, l'assegno di mantenimento, in favore del figlio minore in misura pari Per_1 ad € 258,22; che, nel 2008, a seguito di ricorso di il citato assegno di Controparte_1 mantenimento veniva modificato e rideterminato in € 400,00 mensili;
che, in data 20 gennaio 2015,
a seguito di ricorso proposto da il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 21 Parte_1 ottobre 2015, rideterminava l'assegno in € 150,00 mensili;
che, nel successivo procedimento n.
173/2018 rgv, il Tribunale di Cosenza, all'udienza del 28 novembre 2018, recepiva l'accordo delle parti di confermare l'assegno ad € 150,00 mensili con obbligo di pagamento diretto a favore del figlio ormai divenuto maggiorenne;
che, infine, con decreto del 12 aprile 2023, a definizione Per_1
del procedimento n. 4270/2022 RGV, il Tribunale di Cosenza revocava, a decorrere dal mese di dicembre 2021, l'assegno di mantenimento nei confronti del figlio divenuto Persona_2
maggiorenne economicamente autosufficiente e convogliato a nozze con la costituzione di un autonomo nucleo familiare sin dal 2019; che i provvedimenti di modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento, emessi nel 2008, nel 2015 e nel 2018, non erano mai stati notificati all'opponente; che, peraltro, la somma precettata non teneva conto della riduzione dell'importo dell'assegno, da € 400,00 ad € 150,00, disposta con ordinanza del 21 ottobre 2015 (proc. n.
67/2015 r.g.), i cui effetti decorrevano dalla data di proposizione della domanda (20 gennaio 2015).
Eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione attiva di rispetto alle somme Controparte_1
precettate per il periodo successive al 28 novembre 2018, atteso che con provvedimento emesso dal
Tribunale di Cosenza, sull'accordo delle parti, era stato disposto il di pagamento diretto a favore del figlio orami divenuto maggiorenne;
contestava la debenza della somma di € 1.040,92 Per_1
richiesta a titolo di rivalutazione monetaria ed eccepiva la prescrizione in relazione ai ratei precedenti al mese di ottobre del 2018.
Concludeva chiedendo che venisse dichiarata l'invalidità del precetto e/o l'inefficacia, quantomeno parziale, della richiesta di pagamento avanzata dalla creditrice Controparte_1
Si costituiva in giudizio che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione per tardività, ex art. 617 c.p.c., in quanto notificata con atto di citazione del
18.11.2023, a fronte del precetto notificato in data 11 Febbraio 2023; nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che il titolo esecutivo, costituito dall'ordinanza del
Tribunale di Cosenza munita di formula esecutiva, era stato correttamente notificato in data
30/05/2008; che l'importo dell'assegno di mantenimento era stato successivamente modificato, su istanza di entrambe le parti, con provvedimento del 28/11/2018 (da euro 400,00 mensili ad euro
150,00 mensili); che il si era reso moroso nel pagamento dell'assegno in questione, dal Pt_1
mese di dicembre 2014 al mese di novembre 2021 compresi, pari a 72 mensilità, per complessivi €
24.450,00, di cui 48 ratei dell'importo di euro 400,00 mensili e n. 35 ratei dell'importo di euro 150,00 mensili;
che, in mancanza di provvedimento ad hoc del Giudice, l'unica legittimata ad agire per il recupero del suddetto credito, era;
che spettavano alla convenuta anche le Controparte_1
somme richieste a titolo di rivalutazione monetaria, come statuito dai provvedimenti giudiziari emessi;
che non era maturata la prescrizione del diritto di credito azionato con il precetto, in quanto il relativo termine era stato interrotto mediante diversi atto intervenuti nel corso degli anni.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
****
Ai fini della qualificazione giuridica della domanda, va osservato che ha proposto Parte_1 sia un'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., in relazione all'eccepito vizio di omessa notifica dei titoli esecutivi posti a fondamento del precetto, sia un'opposizione all'esecuzione, in relazione ai motivi diretti a contestare l'eccessività delle somme precettate ed il difetto di legittimazione attiva della creditrice.
In particolare, quanto al primo motivo, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza (cfr. Cass. Civ., n. 24662 del 31.10.2013).
Deve premettersi, al riguardo, che l'atto di precetto oggetto di opposizione è stato notificato a in data 10.10.2023 (cfr. relata di notifica del precetto allegato al fascicolo di parte Parte_1 ricorrente), sicchè l'opposizione introdotta con citazione notificata in data 18.10.2023 appare tempestiva, essendosi rispettato il termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c..
Ciò posto, nel caso di specie, l'atto di precetto notificato all'odierno opponente concerne la richiesta di pagamento della somma di € 25.835,28, formulata da a titolo di ratei di Controparte_1
mantenimento maturati per il periodo compreso tra il mese di dicembre 2014 ed il mese di novembre 2021 e disposti nell'interesse del figlio nell'ambito del giudizio di cessazione Per_1
degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.
Occorre, in merito, rilevare che l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale di
Cosenza, in favore del figlio minore nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti Per_3
civili del matrimonio tra e ha subito diverse modifiche nel corso Parte_1 Controparte_1
del tempo. In particolare, con la sentenza n.1757/03 emessa in data 12.11.2003, il Tribunale di
Cosenza ha confermato le condizioni di separazione, anche in relazione all'assegno di mantenimento, in favore del figlio minore in misura pari ad € 258,22; nel 2008, a seguito di Per_1
ricorso di l'importo dell'assegno di mantenimento è stato rideterminato in € Controparte_1 400,00 mensili;
su successivo ricorso depositato da in data 20 gennaio 2015, il Parte_1
Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 21 ottobre 2015, ha ridotto l'assegno all'importo € 150,00 mensili.
Inoltre, con provvedimento del 28 novembre 2018, il Tribunale di Cosenza, recependo l'accordo delle parti, ha disposto l'obbligo di pagamento diretto dell'assegno, a favore del figlio ormai Per_1
divenuto maggiorenne, per poi revocarlo, con decreto del 12 aprile 2023 ed a decorrere dal mese di dicembre 2021, in ragione dell'autosufficienza economica raggiunta da . Persona_2
Orbene, deve evidenziarsi che l'atto di precetto oggetto della presente opposizione menziona, quale titolo esecutivo, esclusivamente l'ordinanza del 20.2.2008, notificata a il 30.5.2008, Parte_1 con cui è stato modificato l'importo dell'assegno di mantenimento, da € 250,00 ad € 400,00, e richiama il successivo provvedimento del 28 novembre 2018, con cui il Tribunale di Cosenza ha disposto l'obbligo di pagamento diretto dell'assegno, a favore del figlio ormai divenuto Per_1
maggiorenne.
Va, tuttavia, evidenziato che, a seguito del ricorso depositato da , in data 20 gennaio Parte_1
2015, il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 21 ottobre 2015, ha ridotto l'assegno all'importo €
150,00 mensili.
Orbene, tale ordinanza ha sostituito, quale titolo esecutivo, il precedente provvedimento del
20.2.2008 e ha stabilito la misura dell'assegno di mantenimento spettante in favore del figlio minore con decorrenza dalla data di proposizione del ricorso (20.01.2015). In questi termini, la Per_3
Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha ribadito che “L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio”. (cfr. Cass. Civ., n. 2960 del 3.2.2017; n. 17199 dell'11.7.2013).
La creditrice opposta, tuttavia, non ha indicato, nell'ambito del precetto, simile provvedimento, né risulta averlo notificato al debitore tanto da avere richiesto, anche per il periodo Parte_1
successivo al 20.01.2015, il pagamento dell'assegno nel maggiore importo di € 400,00.
Consegue che, in assenza di notificazione del titolo esecutivo, costituito dall'ordinanza emessa in data 21.10.2015 nell'ambito del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio (iscritto al n.
67/2015 r.g.), l'atto di precetto risulta invalido ed inefficace in riferimento alle somme maturate per il periodo successivo al mese di febbraio 2015.
Analogamente, quanto alle somme richieste da in riferimento al periodo Controparte_1
successivo al 28.11.2018 – data in cui è stato emanato il decreto del Tribunale di Cosenza con cui è stato disposto l'obbligo di pagamento diretto dell'assegno, a favore del figlio ormai divenuto Per_1
maggiorenne – va dichiarato il difetto di legittimazione attiva della creditrice opposta, atteso che la legittimazione "iure proprio" del coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, permane ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente (cfr. Cass. Civ., n. 18869 dell'8.9.2014).
Inoltre, va ribadito che, nel giudizio di opposizione all'esecuzione spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo e che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo stesso.
In particolare, nel caso in cui l'esecuzione sia stata promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore, in sede di opposizione, può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr. Cass. Civ., n. 26089 del 30.11.2005).
Consegue che, essendo intervenuto, a far data dal 28.11.2018, un provvedimento giurisdizionale che ha riconosciuto, quale unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento dell'assegno di mantenimento da parte del padre il figlio maggiorenne deve Parte_1 Persona_4
ritenersi che abbia perso la concorrente legittimazione ad agire in giudizio per Controparte_1
conseguire il pagamento degli importi maturati a titolo di assegno di mantenimento disposto in favore del figlio.
In conclusione, l'atto di precetto notificato in data 10.10.2023 mantiene la sua validità esclusivamente in riferimento ai ratei di mantenimento relativi ai mesi di dicembre 2014 e gennaio
2015, per l'importo complessivo di € 800,00, in relazione ai quali è stato notificato il titolo esecutivo costituito dall'ordinanza del 20.2.2008, notificata a il 30.5.2008, dovendo Parte_1 essere dichiarata la sua inefficacia per tutto l'importo richiesto per le mensilità maturate dal febbraio 2015 fino al novembre 2018, in ragione dell'omessa notificazione del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza emessa in data 21.10.2015 (nel procedimento n. 67/2015 r.g.), e per le mensilità maturate dal dicembre 2018 a novembre 2021, per difetto di legittimazione attiva di
Controparte_1
In merito, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (cfr.
Cass. Sez. Lav. n. 2160 del 30.1.2013; Cass. Civ., n. 5515 del 29.2.2008). In conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta, dovendosi riconoscere la validità dell'atto di precetto limitatamente alla somma di € 800,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat
e interessi legali, dalla data di notifica del precetto fino al soddisfo, nonché alla somma di € 142,00 per compensi professionali per l'atto di precetto ed accessori di legge, rispetto alle quali sussiste il diritto di di procedere all'esecuzione nei confronti di Controparte_1 Parte_1
In ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, appaiono ravvisabili fondati motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da accerta il diritto della Parte_1
creditrice di procedere ad esecuzione forzata e la validità del precetto Controparte_1
notificato in data 10.10.2023 limitatamente alla somma di € 800,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e interessi legali, dalla data di notifica del precetto fino al soddisfo, nonché alla somma di € 142,00 per compensi professionali per l'atto di precetto ed accessori di legge;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza letta in udienza e depositata telematicamente.
Cosenza, 27.01.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 3279 /2023 r.g. tra
Parte_1
- opponente -
E
; Controparte_1
-opposta-
Oggi 27 Gennaio 2025 alle ore 9.51 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Carmine De Lorenzo, in sostituzione dell'avv. Maletta Rosario per l'opponente; l'avv. Grandinetti Enzo per la parte opposta;
I procuratori delle parti si riportano agli scritti difensivi ed alle note depositate e discutono la causa, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente formulate;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 3279 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Maletta Parte_1 C.F._1
presso il cui studio sito in Rende Via Cosenza, n. 7 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- opponente -
E
( , rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Grandinetti, Controparte_1 C.F._2
in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- opposta - avente ad oggetto: opposizione a precetto.
All'udienza del 27 Gennaio 2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni di cui all'allegato verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
precetto notificato da per conseguire il pagamento della somma di € 25.835,28, a Controparte_1
titolo di ratei di mantenimento maturati per il periodo compreso tra il mese di dicembre 2014 ed il mese di novembre 2021 nell'interesse del figlio Per_1
A fondamento dell'opposizione, eccepiva sia l'omessa notificazione del titolo Parte_1 esecutivo posto a fondamento del precetto, sia l'erroneità ed eccessività della pretesa economica allo stesso sottesa.
In particolare, deduceva che, con la sentenza n.1757/03, resa in data 12.11.2003, il Tribunale di
Cosenza dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le condizioni di separazione e, quindi, l'assegno di mantenimento, in favore del figlio minore in misura pari Per_1 ad € 258,22; che, nel 2008, a seguito di ricorso di il citato assegno di Controparte_1 mantenimento veniva modificato e rideterminato in € 400,00 mensili;
che, in data 20 gennaio 2015,
a seguito di ricorso proposto da il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 21 Parte_1 ottobre 2015, rideterminava l'assegno in € 150,00 mensili;
che, nel successivo procedimento n.
173/2018 rgv, il Tribunale di Cosenza, all'udienza del 28 novembre 2018, recepiva l'accordo delle parti di confermare l'assegno ad € 150,00 mensili con obbligo di pagamento diretto a favore del figlio ormai divenuto maggiorenne;
che, infine, con decreto del 12 aprile 2023, a definizione Per_1
del procedimento n. 4270/2022 RGV, il Tribunale di Cosenza revocava, a decorrere dal mese di dicembre 2021, l'assegno di mantenimento nei confronti del figlio divenuto Persona_2
maggiorenne economicamente autosufficiente e convogliato a nozze con la costituzione di un autonomo nucleo familiare sin dal 2019; che i provvedimenti di modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento, emessi nel 2008, nel 2015 e nel 2018, non erano mai stati notificati all'opponente; che, peraltro, la somma precettata non teneva conto della riduzione dell'importo dell'assegno, da € 400,00 ad € 150,00, disposta con ordinanza del 21 ottobre 2015 (proc. n.
67/2015 r.g.), i cui effetti decorrevano dalla data di proposizione della domanda (20 gennaio 2015).
Eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione attiva di rispetto alle somme Controparte_1
precettate per il periodo successive al 28 novembre 2018, atteso che con provvedimento emesso dal
Tribunale di Cosenza, sull'accordo delle parti, era stato disposto il di pagamento diretto a favore del figlio orami divenuto maggiorenne;
contestava la debenza della somma di € 1.040,92 Per_1
richiesta a titolo di rivalutazione monetaria ed eccepiva la prescrizione in relazione ai ratei precedenti al mese di ottobre del 2018.
Concludeva chiedendo che venisse dichiarata l'invalidità del precetto e/o l'inefficacia, quantomeno parziale, della richiesta di pagamento avanzata dalla creditrice Controparte_1
Si costituiva in giudizio che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione per tardività, ex art. 617 c.p.c., in quanto notificata con atto di citazione del
18.11.2023, a fronte del precetto notificato in data 11 Febbraio 2023; nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che il titolo esecutivo, costituito dall'ordinanza del
Tribunale di Cosenza munita di formula esecutiva, era stato correttamente notificato in data
30/05/2008; che l'importo dell'assegno di mantenimento era stato successivamente modificato, su istanza di entrambe le parti, con provvedimento del 28/11/2018 (da euro 400,00 mensili ad euro
150,00 mensili); che il si era reso moroso nel pagamento dell'assegno in questione, dal Pt_1
mese di dicembre 2014 al mese di novembre 2021 compresi, pari a 72 mensilità, per complessivi €
24.450,00, di cui 48 ratei dell'importo di euro 400,00 mensili e n. 35 ratei dell'importo di euro 150,00 mensili;
che, in mancanza di provvedimento ad hoc del Giudice, l'unica legittimata ad agire per il recupero del suddetto credito, era;
che spettavano alla convenuta anche le Controparte_1
somme richieste a titolo di rivalutazione monetaria, come statuito dai provvedimenti giudiziari emessi;
che non era maturata la prescrizione del diritto di credito azionato con il precetto, in quanto il relativo termine era stato interrotto mediante diversi atto intervenuti nel corso degli anni.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
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Ai fini della qualificazione giuridica della domanda, va osservato che ha proposto Parte_1 sia un'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., in relazione all'eccepito vizio di omessa notifica dei titoli esecutivi posti a fondamento del precetto, sia un'opposizione all'esecuzione, in relazione ai motivi diretti a contestare l'eccessività delle somme precettate ed il difetto di legittimazione attiva della creditrice.
In particolare, quanto al primo motivo, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza (cfr. Cass. Civ., n. 24662 del 31.10.2013).
Deve premettersi, al riguardo, che l'atto di precetto oggetto di opposizione è stato notificato a in data 10.10.2023 (cfr. relata di notifica del precetto allegato al fascicolo di parte Parte_1 ricorrente), sicchè l'opposizione introdotta con citazione notificata in data 18.10.2023 appare tempestiva, essendosi rispettato il termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c..
Ciò posto, nel caso di specie, l'atto di precetto notificato all'odierno opponente concerne la richiesta di pagamento della somma di € 25.835,28, formulata da a titolo di ratei di Controparte_1
mantenimento maturati per il periodo compreso tra il mese di dicembre 2014 ed il mese di novembre 2021 e disposti nell'interesse del figlio nell'ambito del giudizio di cessazione Per_1
degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.
Occorre, in merito, rilevare che l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale di
Cosenza, in favore del figlio minore nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti Per_3
civili del matrimonio tra e ha subito diverse modifiche nel corso Parte_1 Controparte_1
del tempo. In particolare, con la sentenza n.1757/03 emessa in data 12.11.2003, il Tribunale di
Cosenza ha confermato le condizioni di separazione, anche in relazione all'assegno di mantenimento, in favore del figlio minore in misura pari ad € 258,22; nel 2008, a seguito di Per_1
ricorso di l'importo dell'assegno di mantenimento è stato rideterminato in € Controparte_1 400,00 mensili;
su successivo ricorso depositato da in data 20 gennaio 2015, il Parte_1
Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 21 ottobre 2015, ha ridotto l'assegno all'importo € 150,00 mensili.
Inoltre, con provvedimento del 28 novembre 2018, il Tribunale di Cosenza, recependo l'accordo delle parti, ha disposto l'obbligo di pagamento diretto dell'assegno, a favore del figlio ormai Per_1
divenuto maggiorenne, per poi revocarlo, con decreto del 12 aprile 2023 ed a decorrere dal mese di dicembre 2021, in ragione dell'autosufficienza economica raggiunta da . Persona_2
Orbene, deve evidenziarsi che l'atto di precetto oggetto della presente opposizione menziona, quale titolo esecutivo, esclusivamente l'ordinanza del 20.2.2008, notificata a il 30.5.2008, Parte_1 con cui è stato modificato l'importo dell'assegno di mantenimento, da € 250,00 ad € 400,00, e richiama il successivo provvedimento del 28 novembre 2018, con cui il Tribunale di Cosenza ha disposto l'obbligo di pagamento diretto dell'assegno, a favore del figlio ormai divenuto Per_1
maggiorenne.
Va, tuttavia, evidenziato che, a seguito del ricorso depositato da , in data 20 gennaio Parte_1
2015, il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 21 ottobre 2015, ha ridotto l'assegno all'importo €
150,00 mensili.
Orbene, tale ordinanza ha sostituito, quale titolo esecutivo, il precedente provvedimento del
20.2.2008 e ha stabilito la misura dell'assegno di mantenimento spettante in favore del figlio minore con decorrenza dalla data di proposizione del ricorso (20.01.2015). In questi termini, la Per_3
Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha ribadito che “L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio”. (cfr. Cass. Civ., n. 2960 del 3.2.2017; n. 17199 dell'11.7.2013).
La creditrice opposta, tuttavia, non ha indicato, nell'ambito del precetto, simile provvedimento, né risulta averlo notificato al debitore tanto da avere richiesto, anche per il periodo Parte_1
successivo al 20.01.2015, il pagamento dell'assegno nel maggiore importo di € 400,00.
Consegue che, in assenza di notificazione del titolo esecutivo, costituito dall'ordinanza emessa in data 21.10.2015 nell'ambito del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio (iscritto al n.
67/2015 r.g.), l'atto di precetto risulta invalido ed inefficace in riferimento alle somme maturate per il periodo successivo al mese di febbraio 2015.
Analogamente, quanto alle somme richieste da in riferimento al periodo Controparte_1
successivo al 28.11.2018 – data in cui è stato emanato il decreto del Tribunale di Cosenza con cui è stato disposto l'obbligo di pagamento diretto dell'assegno, a favore del figlio ormai divenuto Per_1
maggiorenne – va dichiarato il difetto di legittimazione attiva della creditrice opposta, atteso che la legittimazione "iure proprio" del coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, permane ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente (cfr. Cass. Civ., n. 18869 dell'8.9.2014).
Inoltre, va ribadito che, nel giudizio di opposizione all'esecuzione spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo e che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo stesso.
In particolare, nel caso in cui l'esecuzione sia stata promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore, in sede di opposizione, può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr. Cass. Civ., n. 26089 del 30.11.2005).
Consegue che, essendo intervenuto, a far data dal 28.11.2018, un provvedimento giurisdizionale che ha riconosciuto, quale unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento dell'assegno di mantenimento da parte del padre il figlio maggiorenne deve Parte_1 Persona_4
ritenersi che abbia perso la concorrente legittimazione ad agire in giudizio per Controparte_1
conseguire il pagamento degli importi maturati a titolo di assegno di mantenimento disposto in favore del figlio.
In conclusione, l'atto di precetto notificato in data 10.10.2023 mantiene la sua validità esclusivamente in riferimento ai ratei di mantenimento relativi ai mesi di dicembre 2014 e gennaio
2015, per l'importo complessivo di € 800,00, in relazione ai quali è stato notificato il titolo esecutivo costituito dall'ordinanza del 20.2.2008, notificata a il 30.5.2008, dovendo Parte_1 essere dichiarata la sua inefficacia per tutto l'importo richiesto per le mensilità maturate dal febbraio 2015 fino al novembre 2018, in ragione dell'omessa notificazione del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza emessa in data 21.10.2015 (nel procedimento n. 67/2015 r.g.), e per le mensilità maturate dal dicembre 2018 a novembre 2021, per difetto di legittimazione attiva di
Controparte_1
In merito, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (cfr.
Cass. Sez. Lav. n. 2160 del 30.1.2013; Cass. Civ., n. 5515 del 29.2.2008). In conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta, dovendosi riconoscere la validità dell'atto di precetto limitatamente alla somma di € 800,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat
e interessi legali, dalla data di notifica del precetto fino al soddisfo, nonché alla somma di € 142,00 per compensi professionali per l'atto di precetto ed accessori di legge, rispetto alle quali sussiste il diritto di di procedere all'esecuzione nei confronti di Controparte_1 Parte_1
In ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, appaiono ravvisabili fondati motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da accerta il diritto della Parte_1
creditrice di procedere ad esecuzione forzata e la validità del precetto Controparte_1
notificato in data 10.10.2023 limitatamente alla somma di € 800,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e interessi legali, dalla data di notifica del precetto fino al soddisfo, nonché alla somma di € 142,00 per compensi professionali per l'atto di precetto ed accessori di legge;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza letta in udienza e depositata telematicamente.
Cosenza, 27.01.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà