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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/11/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3747/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Ada Lucca Presidente dott. Marco Bonci Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Alessandra Vignoli e Camilla
Sciaraffa,
e
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Ilaria Dagnino;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 11-12.11.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 21.8.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti indicati in epigrafe, con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno congiuntamente richiesto che venissero recepiti gli accordi fra loro raggiunti in ordine
1 al regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al Per_ mantenimento della figlia minore , nata il [...] dalla relazione sentimentale fra loro intercorsa e ormai cessata;
rilevato che con successive note scritte i ricorrenti hanno precisato le condizioni concordate, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore Per_
e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
(quanto al contenuto essenziale concernente la minore) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati:
Per_
“A - la figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nell'ex casa famigliare che verrà a quest'ultima assegnata ed ivi relativa residenza anagrafica;
B - il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a week end alternati dal CP_1
Sabato mattina alle ore 9.00 prelevandola dall'abitazione materna e/o in diverso luogo concordato tra le parti sino al Martedì mattina accompagnandola direttamente all'asilo/scuola; nelle settimane, invece, in cui il week end è di competenza materna, il Sig.
terrà con la figlia minore il Lunedì dall'uscita dall'asilo/scuola riaccompagnandola ivi CP_1
Per_ il Martedì mattina;
dal compimento del sesto anno di età di , il Sig. potrà tenere CP_1
con sé la figlia minore un ulteriore pomeriggio infrasettimanalmente con relativo pernottamento nella settimana in cui il week end è di competenza materna compatibilmente con le di lei esigenze scolastiche ed extra scolastiche nonché tenuto conto della volontà della minore medesima;
il Sig. potrà, altresì, tenere con sé la figlia minore una settimana CP_1
nel periodo intercorrente tra Giugno e Settembre (compresi) di ciascun anno, con l'onere per i
2 genitori di comunicarsi reciprocamente entro il 30 Maggio di ciascuno anno, i periodi di vacanza che intenderanno trascorrere con la figlia minore;
dal compimento del sesto anno di Per_ età di , il Sig. potrà tenere con sé la figlia minore fino a quindici giorni anche CP_1
non consecutivi nel periodo intercorrente tra Giugno e Settembre (compresi) di ciascun anno, con l'onere per i genitori di comunicarsi reciprocamente entro il 30 Maggio di ciascuno anno,
i periodi di vacanza che intenderanno trascorrere con la figlia minore;
durante le vacanze natalizie verrà applicato il suindicato ordinario regime di frequentazione della figlia minore con i genitori ad eccezione delle festività del 24, 25, 26 e 31 Dicembre nonché del 1° e del 6
Gennaio ove verrà applicato il criterio dell'alternanza così come qui di seguito meglio delineato: il giorno del 24 Dicembre (ivi compreso il relativo pernottamento) la minore resterà con uno dei genitori il quale provvederà ad accompagnarla presso l'abitazione dell'altro genitore il 25 mattina entro le ore 10.00; la giornata del 26 Dicembre verrà trascorsa con la figlia minore con il genitore che l'ha tenuta con sé il 24 Dicembre presso la cui abitazione dovrà essere condotta entro le ore 10.00; le giornate del 31 Dicembre
(compreso il relativo pernottamento) e del 1° Gennaio verranno trascorse dalla minore con il genitore con cui non ha festeggiato il Santo Natale;
la giornata del 6 Gennaio verrà trascorsa, invece, dalla minore con il genitore con cui ha trascorso il Santo Natale;
il criterio dell'alternanza verrà applicato anche in ordine alle vacanze pasquali limitatamente alla giornata della Santa Pasqua e di Pasquetta;
per il compleanno della figlia, nonché per le altre festività civili e religiose i genitori seguiranno quanto indicato nel piano genitoriale allegato al presente ricorso congiunto (v.ns.prod.n.7);
C - nei periodi in cui la figlia minore sarà presso un genitore, l'altro genitore avrà la possibilità di sentirla quotidianamente al telefono ogni sera mediante chiamata/videochiamata nella fascia oraria ricompresa tra le ore 18.30/21.30;
D - ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia minore il giorno del proprio compleanno;
E - i genitori si impegnano a comunicare la località e l'indirizzo dove ciascuno di essi trascorrerà le vacanze con la figlia minore;
F- il Sig. provvederà a corrispondere, entro il giorno 15 di ogni mese, alla Sig.ra CP_1
con decorrenza dal corrente mese, l'importo mensile di € 300,00 a titolo di Parte_1
concorso al mantenimento della figlia minore a mezzo bonifico, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sportive, mediche
3 e scolastiche, relative ai figli, da concordarsi preventivamente in conformità a quanto indicato nel verbale del Tribunale di Genova del 15/09/2016 e sempre documentate. Quando
i genitori debbano concordare le spese per cui è previsto il preventivo accordo, quello dei due che ritenga necessaria o utile, la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro, a mezzo posta elettronica o via messaggio;
questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse della figlia minore, la spesa andrà divisa secondo quanto deciderà il Giudice;
il pagamento delle spese straordinarie avverrà, ove possibile e se conoscibile preventivamente nell'importo, in via anticipata e/o contestualmente. Qualora non fosse possibile, il rimborso della quota di competenza in favore del genitore anticipatario dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta, sorretta da idonea documentazione comprovante l'esborso sostenuto;
G – le parti, data la tenera età della figlia minore, si impegnano a far frequentare alla medesima nuovi partners secondo il criterio della gradualità e, comunque, soltanto allorquando l'insorta relazione sentimentale sia connotata dal requisito della stabilità;
H - gli odierni ricorrenti percepiranno l'assegno unico nella misura del 50% ciascuno;
I - le parti si riconoscono reciprocamente, previa comunicazione e consenso di volta in volta,
l'autorizzazione all'espatrio con la figlia minore;
l'eventuale diniego dovrà tuttavia essere motivato;
L - il Sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza anagrafica entro e non CP_1
oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto”.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Ada Lucca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Ada Lucca Presidente dott. Marco Bonci Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Alessandra Vignoli e Camilla
Sciaraffa,
e
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Ilaria Dagnino;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 11-12.11.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 21.8.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti indicati in epigrafe, con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno congiuntamente richiesto che venissero recepiti gli accordi fra loro raggiunti in ordine
1 al regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al Per_ mantenimento della figlia minore , nata il [...] dalla relazione sentimentale fra loro intercorsa e ormai cessata;
rilevato che con successive note scritte i ricorrenti hanno precisato le condizioni concordate, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore Per_
e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
(quanto al contenuto essenziale concernente la minore) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati:
Per_
“A - la figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nell'ex casa famigliare che verrà a quest'ultima assegnata ed ivi relativa residenza anagrafica;
B - il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a week end alternati dal CP_1
Sabato mattina alle ore 9.00 prelevandola dall'abitazione materna e/o in diverso luogo concordato tra le parti sino al Martedì mattina accompagnandola direttamente all'asilo/scuola; nelle settimane, invece, in cui il week end è di competenza materna, il Sig.
terrà con la figlia minore il Lunedì dall'uscita dall'asilo/scuola riaccompagnandola ivi CP_1
Per_ il Martedì mattina;
dal compimento del sesto anno di età di , il Sig. potrà tenere CP_1
con sé la figlia minore un ulteriore pomeriggio infrasettimanalmente con relativo pernottamento nella settimana in cui il week end è di competenza materna compatibilmente con le di lei esigenze scolastiche ed extra scolastiche nonché tenuto conto della volontà della minore medesima;
il Sig. potrà, altresì, tenere con sé la figlia minore una settimana CP_1
nel periodo intercorrente tra Giugno e Settembre (compresi) di ciascun anno, con l'onere per i
2 genitori di comunicarsi reciprocamente entro il 30 Maggio di ciascuno anno, i periodi di vacanza che intenderanno trascorrere con la figlia minore;
dal compimento del sesto anno di Per_ età di , il Sig. potrà tenere con sé la figlia minore fino a quindici giorni anche CP_1
non consecutivi nel periodo intercorrente tra Giugno e Settembre (compresi) di ciascun anno, con l'onere per i genitori di comunicarsi reciprocamente entro il 30 Maggio di ciascuno anno,
i periodi di vacanza che intenderanno trascorrere con la figlia minore;
durante le vacanze natalizie verrà applicato il suindicato ordinario regime di frequentazione della figlia minore con i genitori ad eccezione delle festività del 24, 25, 26 e 31 Dicembre nonché del 1° e del 6
Gennaio ove verrà applicato il criterio dell'alternanza così come qui di seguito meglio delineato: il giorno del 24 Dicembre (ivi compreso il relativo pernottamento) la minore resterà con uno dei genitori il quale provvederà ad accompagnarla presso l'abitazione dell'altro genitore il 25 mattina entro le ore 10.00; la giornata del 26 Dicembre verrà trascorsa con la figlia minore con il genitore che l'ha tenuta con sé il 24 Dicembre presso la cui abitazione dovrà essere condotta entro le ore 10.00; le giornate del 31 Dicembre
(compreso il relativo pernottamento) e del 1° Gennaio verranno trascorse dalla minore con il genitore con cui non ha festeggiato il Santo Natale;
la giornata del 6 Gennaio verrà trascorsa, invece, dalla minore con il genitore con cui ha trascorso il Santo Natale;
il criterio dell'alternanza verrà applicato anche in ordine alle vacanze pasquali limitatamente alla giornata della Santa Pasqua e di Pasquetta;
per il compleanno della figlia, nonché per le altre festività civili e religiose i genitori seguiranno quanto indicato nel piano genitoriale allegato al presente ricorso congiunto (v.ns.prod.n.7);
C - nei periodi in cui la figlia minore sarà presso un genitore, l'altro genitore avrà la possibilità di sentirla quotidianamente al telefono ogni sera mediante chiamata/videochiamata nella fascia oraria ricompresa tra le ore 18.30/21.30;
D - ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia minore il giorno del proprio compleanno;
E - i genitori si impegnano a comunicare la località e l'indirizzo dove ciascuno di essi trascorrerà le vacanze con la figlia minore;
F- il Sig. provvederà a corrispondere, entro il giorno 15 di ogni mese, alla Sig.ra CP_1
con decorrenza dal corrente mese, l'importo mensile di € 300,00 a titolo di Parte_1
concorso al mantenimento della figlia minore a mezzo bonifico, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sportive, mediche
3 e scolastiche, relative ai figli, da concordarsi preventivamente in conformità a quanto indicato nel verbale del Tribunale di Genova del 15/09/2016 e sempre documentate. Quando
i genitori debbano concordare le spese per cui è previsto il preventivo accordo, quello dei due che ritenga necessaria o utile, la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro, a mezzo posta elettronica o via messaggio;
questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse della figlia minore, la spesa andrà divisa secondo quanto deciderà il Giudice;
il pagamento delle spese straordinarie avverrà, ove possibile e se conoscibile preventivamente nell'importo, in via anticipata e/o contestualmente. Qualora non fosse possibile, il rimborso della quota di competenza in favore del genitore anticipatario dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta, sorretta da idonea documentazione comprovante l'esborso sostenuto;
G – le parti, data la tenera età della figlia minore, si impegnano a far frequentare alla medesima nuovi partners secondo il criterio della gradualità e, comunque, soltanto allorquando l'insorta relazione sentimentale sia connotata dal requisito della stabilità;
H - gli odierni ricorrenti percepiranno l'assegno unico nella misura del 50% ciascuno;
I - le parti si riconoscono reciprocamente, previa comunicazione e consenso di volta in volta,
l'autorizzazione all'espatrio con la figlia minore;
l'eventuale diniego dovrà tuttavia essere motivato;
L - il Sig. si impegna a trasferire altrove la propria residenza anagrafica entro e non CP_1
oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto”.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Ada Lucca
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