Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7121/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 24/09/1982, residente in [...]4 16100 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
ENRICO GREGO (C.F.: ) e dell'Avv. GREGO C.F._2
TOMASO (C.F. ), che la rappresentano e C.F._3
difendono, come da procura in atti e
, C.F. , nato a AR C.F._4
SVEZIA, il 13/12/1980, residente in [...]4 16100
GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. RICCARDI ALICE (C.F. ), che lo C.F._5
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento della figlia minore,
, nato a [...], il [...], avuta nel corso della loro Per_1
relazione sentimentale e regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) la figlia minore , nata a [...] il [...], è affidata in modo Per_1
condiviso ai genitori con collocazione abitativa prevalente e anagrafica presso la madre;
le principali scelte relative alla medesima (a mero titolo esemplificativo: in tema salute, educazione religiosa, istruzione, attività sportive e ludico- ricreative, etc.) verranno assunte previa comune intesa dei genitori.
2) Il padre potrà continuare a frequentare previo accordo con la madre, Per_1
nel rispetto degli impegni scolastici e parascolastici della bambina e degli
2 impegni lavorativi dei genitori. Egli, in ogni caso, potrà vederla e tenerla con sé, salvi diversi accordi da assumere sempre per iscritto (via mail o whatsapp):
- a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita dall'asilo (ore 15:30) e, in futuro, da scuola con riaccompagnamento presso la dimora materna la domenica sera ore 20.00;
- tutte le settimane, un giorno infrasettimanale (il martedì), con prelievo all'uscita dall'asilo (ore 15:30) e, in futuro, da scuola con riaccompagnamento all'asilo e, in futuro, a scuola, la mattina successiva (nel caso di fermo didattico il riaccompagnamento dovrà avvenire presso la casa materna entro le ore 9.00);
- in aggiunta a quanto sopra, un ulteriore giorno infrasettimanale (il mercoledì) solo nelle settimane che terminano con il week end di competenza materna, con prelievo all'uscita dall'asilo (ore 15:30) e, in futuro, da scuola con riaccompagnamento all'asilo e, in futuro, a scuola, la mattina successiva (nel caso di fermo didattico il riaccompagnamento dovrà avvenire presso la casa materna entro le ore 9.00);
- 3 settimane (di cui due consecutive) durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno e con diritto di quest'ultima a godere di un eguale periodo di vacanza estiva da trascorrere con la figlia;
durante tali periodi la frequentazione ordinaria sarà interrotta;
- il 24 dicembre con cena, pernottamento e riaccompagnamento presso la dimora materna entro le ore 9.30 del 25 dicembre, ovvero la giornata del 25 dicembre
(dalle ore 9.30 alle ore 17.00), ad anni alterni;
- il periodo dal 25 dicembre alle ore 17.00 fino al 31 dicembre ore 12.00, ovvero dal 31 dicembre ore 12.00 fino al 6 gennaio ore 18.00, ad anni alterni;
- una ulteriore settimana durante i mesi di gennaio o febbraio, da concordare con la madre entro il 30 dicembre di ogni anno e con diritto di quest'ultima a godere di un eguale periodo di vacanza da trascorrere con la figlia, impegnandosi entrambi i genitori a rispettare, ove possibile e laddove previsto, il fermo scolastico ed altresì a che la loro settimana di vacanza invernale con non Per_1
sia immediatamente consecutiva alle vacanze natalizie;
3 - vacanze pasquali, altre festività civili e religiose e, in generale, fermi scolastici, secondo il criterio dell'alternanza;
- il giorno del compleanno di (26 luglio), ad anni alterni;
Per_1
- il giorno del proprio compleanno, con egual diritto della madre a festeggiare il di lei compleanno con la figlia (per entrambi i genitori senza pernottamento, ove non già previsto in applicazione del regime concordato di cui sopra).
e si danno reciprocamente atto e AR Parte_1
concordano che è necessario che siano essi stessi a provvedere direttamente all'accudimento di nei periodi di reciproca spettanza con la stessa, salva Per_1
comunque la facoltà di avvalersi della saltuaria collaborazione dei propri famigliari per un periodo non superiore alle 3 ore. Qualora il genitore non potesse occuparsi della figlia per un periodo di tempo superiore alle 3 ore avrà prevalenza l'altro genitore rispetto a figure terze.
Anche in ragione di ciò, si obbliga a comunicare a AR
, con un preavviso di due settimane, eventuali impegni lavorativi Parte_1
indifferibili e prolungati nei giorni di propria spettanza con , concordando Per_1
in tali ipotesi le parti una modifica contingente del giorno di spettanza paterna con un altro giorno della medesima settimana.
3) La casa famigliare, sita in Via Jacopo Ruffini 4/9, di proprietà esclusiva di
è assegnata (con ogni mobile che ne costituisce arredo) AR
a , che continuerà ad abitarvi insieme alla figlia;
il signor Parte_1 Per_1
si impegna a rilasciare tale immobile e trasferirsi altrove entro 7 giorni CP_1
dall'iscrizione a ruolo della procedura e a modificare anche la propria residenza anagrafica entro i successivi tre mesi. Egli provvederà ad asportare i propri effetti personali dalla casa famigliare, rimanendo inteso tra le parti che la signora potrà utilizzare i beni ed arredi del signor che rimarranno Pt_1 CP_1
presso tale immobile, ma non disporne in alcuna misura.
4) In data antecedente al rilascio della casa famigliare da parte del signor le parti provvederanno a volturare le utenze di luce e gas in favore CP_1
della signora che, in futuro, se ne farà integralmente carico, così come Pt_1
ella si farà integralmente carico di eventuali altre utenze e/o abbonamenti (a
4 mero titolo esemplificativo, Sky TV, Sky wifi, Netflix, propria utenza cellulare, etc.), che – se lo desidererà – sottoscriverà ex novo.
Parimenti a carico della signora saranno, con la medesima decorrenza, Pt_1
anche le spese di amministrazione ordinaria della casa famigliare, provvedendo ella a manlevare e tenere indenne il signor da qualsivoglia pretesa del CP_1
condominio a tale titolo. Pertanto, nella denegata ipotesi in cui non Parte_1
dovesse provvedere integralmente e puntualmente al pagamento delle spese di amministrazione ordinaria della casa famigliare, ella fin da ora presta il proprio irrevocabile consenso a che compensi le somme da lui AR
eventualmente versate al condominio a titolo di spese di amministrazione ordinaria, in vece di , con parte delle somme da lui dovute a Parte_1 quest'ultima a titolo di contributo al mantenimento della figlia , ai sensi Per_1
del successivo paragrafo 5 del presente accordo, fino ad un massimo di Euro
300,00 mensili. Anche successivamente al rilascio della casa famigliare
[...]
provvederà al pagamento integrale delle spese di AR
amministrazione straordinaria della casa famigliare, essendo la stessa di sua esclusiva proprietà, ed altresì della TARI relativa al detto immobile.
5) si obbliga a corrispondere a , con AR Parte_1
decorrenza dalla firma del presente ricorso, un importo mensile di Euro 900,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Tale importo verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e verrà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT (primo adeguamento nel mese di novembre 2025 – indice base: 1° novembre 2024).
6) Le parti convengono che provvederà al pagamento del AR
100% di tutte le spese extra della figlia, secondo le modalità indicate nel Verbale del 15 settembre 2016 della Quarta Sezione del Tribunale di Genova in materia di spese extra, che si allega sub 3. In linea di principio, i pagamenti di tutte tali spese verranno effettuati direttamente dal signor solo previo specifico CP_1 accordo con la madre, quest'ultima anticiperà gli importi dovuti e sarà poi rimborsata dal padre.
5 Laddove la Signora anticipasse in tutto od in parte tali spese, il Sig. Pt_1
sarà tenuto al rimborso entro 10 giorni dalla richiesta dietro CP_1
presentazione dei relativi documenti.
Le Parti manifestano, sin d'ora, il proprio consenso (indipendentemente da quanto previsto dal verbale del Tribunale di Genova del 15.9.2016) per le seguenti spese straordinarie di Ottavia:
- spese mediche, dentistiche, specialistiche in genere (con accordo sui professionisti ed i preventivi) e farmaceutiche su ricetta (ancorché eventualmente non coperte dal S.S.N.);
- spese scolastiche/universitarie pubbliche (libri, iscrizioni ad istituti scolastici/universitari pubblici, gite, materiale didattico di inizio anno);
- tablet e/o computer qualora sia necessario per l'attività scolastica, individuato/i dal signor CP_1
- 2 attività sportive (attrezzature incluse) di carattere ordinario (per esempio danza e nuoto).
7) Le spese extra della figlia fiscalmente detraibili saranno detratte da ciascun genitore nella misura in cui le stesse saranno state effettivamente sostenute, con conseguente impegno in capo alle parti di consegnarsi vicendevolmente la documentazione rilevante, avendo cura che sulla stessa sia indicato il codice fiscale della figlia.
8) Il c.d. assegno unico relativo ad verrà percepito integralmente dalla Per_1
signora , rinunciando il signor a qualsivoglia pretesa al riguardo Pt_1 CP_1
e impegnandosi egli a sottoscrivere la documentazione che fosse necessaria a tale scopo.
9) e si impegnano ad introdurre loro AR Parte_1
eventuali nuovi partners nella vita di osservando un criterio di gradualità Per_1
e prudenza, nel rispetto della sensibilità della bambina.
6 10) Essi si prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti (per quanto possa ancora occorrere, atteso il disposto dell'art. 20 del decreto-legge 69/2023), incluso quello svedese del signor nonché del CP_1 passaporto (anche svedese) della figlia minore che verrà utilizzato per l'estero solo previo accordo tra i genitori.
11) Il presente accordo ha efficacia con decorrenza dall'iscrizione a ruolo del ricorso, salvo ove diversamente indicato
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 14.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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