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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Presidente
NC NI, Relatore
DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 329/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120249007752732000 IRPEF-ALTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 618/2025 depositato il
20/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento – per l'importo di € 265.771,86 - inerente plurime cartelle tributarie non onorate, evidenziando plurime ragioni di illegittimità dell'atto, dalla difetto di motivazione all'intervenuta prescrizione.
Agenzia Entrate DP Firenze, regolarmente costituitasi prende posizione sui singoli punti di doglianza ed insiste per la correttezza dell'operato della PA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Invero, in disparte l'infondatezza delle censure relative al difetto di motivazione, di per se pienamente rinvenibile nelle cartelle presupposte, vista la natura meramente ricognitiva dell'atto di intimazione che, appunto richiede il versamento di somme relative a cartelle non onorate e specificamente indicate, quindi la presenza di plurimi atti interruttivi, basti osservare che in data 20.6.2023 il ricorrente ebbe a presentare una richiesta di definizione agevolata (cd. Rottamazione quater).
Procedura relativa (altresì) alle cartelle oggetto poi dell'intimazione impugnata.
Come noto, l'adesione alla procedura di definizione agevolata inibisce la possibilità di procedere a successive impugnazioni relativamente ai carichi oggetto, appunto, della procedura cui si è aderito.
Queste le ragioni del rigetto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Ufficio che liquida in €.5.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Presidente
NC NI, Relatore
DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 329/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120249007752732000 IRPEF-ALTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 618/2025 depositato il
20/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento – per l'importo di € 265.771,86 - inerente plurime cartelle tributarie non onorate, evidenziando plurime ragioni di illegittimità dell'atto, dalla difetto di motivazione all'intervenuta prescrizione.
Agenzia Entrate DP Firenze, regolarmente costituitasi prende posizione sui singoli punti di doglianza ed insiste per la correttezza dell'operato della PA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Invero, in disparte l'infondatezza delle censure relative al difetto di motivazione, di per se pienamente rinvenibile nelle cartelle presupposte, vista la natura meramente ricognitiva dell'atto di intimazione che, appunto richiede il versamento di somme relative a cartelle non onorate e specificamente indicate, quindi la presenza di plurimi atti interruttivi, basti osservare che in data 20.6.2023 il ricorrente ebbe a presentare una richiesta di definizione agevolata (cd. Rottamazione quater).
Procedura relativa (altresì) alle cartelle oggetto poi dell'intimazione impugnata.
Come noto, l'adesione alla procedura di definizione agevolata inibisce la possibilità di procedere a successive impugnazioni relativamente ai carichi oggetto, appunto, della procedura cui si è aderito.
Queste le ragioni del rigetto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dell'Ufficio che liquida in €.5.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%