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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/09/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE 1^ CIVILE
V.G. n. 4797 /2025
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
Ha pronunciato la seguente
DECRETO nella causa civile di primo grado iscritta al n.4797/2025 V.G. con ricorso depositato il
04.08.2025 da
e , con gli avv.ti Silvia Gorini e La Parte_1 Parte_2
Torre Cathy;
-ricorrenti-
Nei confronti di in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_1
-convenuto-
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO - Sede
-interveniente necessario-
Conclusioni delle ricorrenti: che il Tribunale, ai sensi dell'art. 262 c.c., con decreto immediatamente efficace voglia autorizzare l'aggiunta del cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ossia , al cognome Pt_1 della minore , attualmente , così che il nuovo cognome risulti Per_1 Parte_2
, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 262, terzo comma, c.c. Persona_2
Voglia ordinare l'aggiornamento dei registri di stato civile.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, e , premesso di Parte_1 Parte_2 intrattenere una relazione sentimentale dal 2015 e di essersi unite civilmente il 7.12.2024, riferivano che con il consenso della compagna, come previsto dalla Parte_2 normativa locale, aveva intrapreso un percorso di procreazione medicalmente assistita in
Austria e che il 15.1.2025, era nata a [...], iscritta all'anagrafe del
Comune di con il solo cognome del primo genitore: Controparte_1 Parte_2
.
[...]
Che a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.68/2025 che ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non prevede che pure il nato in
Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime
e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale", il Comune di Controparte_1 nella persona dell'Ufficiale dello Stato civile, in data 3.7.2025, annotava il riconoscimento come propria figlia, della minore da parte della madre Persona_3 intenzionale/sociale, , con il consenso di che già Parte_1 Parte_2 aveva proceduto al riconoscimento della figlia.
Poiché il riconoscimento della minore da parte della era avvenuto in un Pt_1 momento successivo a seguito dell'indicata sentenza, il Comune di non CP_1 procedeva all'aggiunta del cognome della seconda madre e, quindi, le ricorrenti adivano l'intestato Ufficio ai sensi dell'art.262 cc, rassegnando le conclusioni in premessa epigrafate.
Veniva all'uopo fissata udienza camerale con modalità cartolari e all'udienza dell'11.9.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
***
La domanda merita accoglimento, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
n.131/2022, i genitori possono chiedere, al momento del riconoscimento, congiuntamente che il figlio assuma entrambi i cognomi, oppure il solo cognome del padre o il solo cognome della madre;
poiché nel caso di specie il riconoscimento della minore da parte della sig.ra
è avvenuto successivamente alla pronuncia della Suprema Consulta, Pt_1 correttamente è stato adito l'intestato Ufficio ex art.262 cc. per l'aggiunta del secondo cognome e la richiesta, così come prospettata, corrisponde, indubbiamente, non solo all'interesse della minore alla sua integrazione identitaria, ma anche alla volontà familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.visto l'art. 262 cc, autorizzare l'aggiunta del cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ossia , al cognome della minore , Pt_1 Per_1 attualmente , così che il nuovo cognome risulti . Parte_2 Persona_2
2.Ordina l'aggiornamento dei registri di stato civile, nei termini sopra indicati.
3.Nulla sulle spese
4.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Treviso, lì 16.09.2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Daniela Ronzani