TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/05/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. RG. 3255/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3255/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERI Parte_1 P.IVA_1
STEFANO e dell'avv. CHINELLI MASSIMO ( C.F._1 [...]
( ), elettivamente domiciliato in presso il Parte_2 C.F._2 difensore avv. PIERI STEFANO
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MAGNANI MARTA e dell'avv. VERLICCHI BARBARA ( VIA FRANCESCO BARACCA 19 48022 LUGO;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA BARACCA 19 LUGOpresso il difensore avv. MAGNANI MARTA
CONVENUTA OPPOSTA con la chiamata in causa di
(CF) rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_3 dall'Avv. MANCUSO MARIO C/O AVV. ADINOLFI LUCIA Controparte_3 IN PIAZZA DEI CADUTI PER LA LIBERTÀ 21 RAVENNA TERZO CHIAMATA CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione di udienza del
18.12.2024
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. (d'ora in avanti anche solo “ ) ha Controparte_4 CP_1 ottenuto dal Tribunale di Ravenna il decreto ingiuntivo n.1023/2020
RG n. 2564/2020, emesso in data 09.10.2020, con il quale è stato intimato a il pagamento della somma di € 188.864,57, oltre Parte_1 interessi e spese, quale importo a fronte del mancato pagamento delle fatture n. 23936EE del 10/5/2019 scadente il 24/5/2019, n. 242004EE del 10/5/2019 scadente il 24/5/2019 e n. 24045EE del 10/5/2019 scadente il 24/5/2019, relativa alla somministrazione di energia elettrica.
2. ha proposto opposizione chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni eventuale contraria istanza ed eccezione e previe tutte le più opportune declaratorie, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: A) Rigettare l'eventuale avversa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. B) Accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Ravenna ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, competenti essendo, alternativamente, il Tribunale di Agrigento o il
Tribunale di Monza, e, per l'effetto, dichiarare
l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inammissibilità e/o l'invalidità
e/o, comunque, revocare il decreto medesimo.
NEL MERITO: C) Dichiarare, in ogni caso, la carenza di legittimazione attiva della ad avanzare, nei confronti Controparte_4 della , le pretese di cui al decreto ingiuntivo opposto Parte_1
e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o
l'inammissibilità e/o l'invalidità e/o l'irregolarità e/o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo medesimo. D) Dichiarare, in ogni caso, anche per intervenuta prescrizione, l'inesistenza e/o nullità e/o
l'inammissibilità e/o l'invalidità e/o l'irregolarità e/o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 1023/2020 – R.G. n. 2564/2020, emesso dal Giudice designato del Tribunale di Ravenna Dott. Pierpaolo
Galante il 3/10/2020, depositato il 9/10/2020 e notificato alla Pt_1
il 19/10/2020. E) Rigettare, comunque, anche per intervenuta
[...] prescrizione, tutte le domande avanzate dalla Controparte_4
nei confronti della , assolvendo quest'ultima da
[...] Parte_1 ogni pretesa della medesima Controparte_4
[...]
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA, in denegata ipotesi di mancato accoglimento, anche parziale, dell'opposizione: F) Accertare e dichiarare il comportamento gravemente colposo e contrario a correttezza e buona fede della , per tutti Controparte_4
i fatti esposti in narrativa. G) Condannare, conseguentemente, la al risarcimento di tutti i conseguenti Controparte_4 danni derivati alla e, per l'effetto, a pagare Parte_1 indilatamente, alla stessa , il complessivo importo di Parte_1
€ 188.864,57, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo,
o quel diverso importo che, a tale titolo, sarà ritenuto di giustizia, determinato anche a mezzo di una valutazione equitativa.
H) Compensare, in ogni caso, il suddetto credito della Parte_1 con l'eventuale importo che dovesse malauguratamente risultare dovuto alla in forza del credito Controparte_4 monitoriamente azionato, con ogni statuizione a ciò connessa, dichiarando, comunque, che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta.
IN VIA SUBORDINATA ED ISTRUTTORIA, solo occorrendo, e senza inversione alcuna del relativo onere: I) Con ogni più ampia riserva di ulteriori produzioni e/o deduzioni istruttorie, nonché di indicare eventuali testi a prova diretta e contraria, anche in assegnandi termini.
IN OGNI CASO: L) Condannare l'opposta all'integrale refusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forf. LP. Con sentenza esecutiva.”
Ha dedotto in fatto:
- di avere sottoscritto, in data 8/11/2016, con un contratto CP_1 per la fornitura di energia elettrica con riferimento ad un impianto in media tensione (MT);
- di aver ricevuto per conoscenza, dopo un periodo di regolare svolgimento del rapporto, in data 10/5/2019, una comunicazione indirizzata a inviata dal nella quale CP_1 Controparte_2 veniva riferito che, a seguito di una verifica eseguita in data
20/2/2019, risultava una errata valorizzazione nei sistemi di fatturazione della costante di trasformazione del gruppo di misura, che sarebbe avvenuta con costante k 1600, anziché con costante k
2000;
- in detta comunicazione, si avvertivano i destinatari (l'opposta e l'opponente), che sarebbero stati rettificati i consumi per il periodo corrente tra il gennaio 2017 e il febbraio 2019;
- lo stesso giorno della comunicazione, l'opposta ha emesso le tre fatture azionate in via monitoria attraverso le quali veniva richiesto il pagamento, con scadenza 24/5/2019 della somma di €
188.864,57.
Ciò premesso in fatto, ha eccepito in diritto:
- l'inesistenza, nullità, inammissibilità, invalidità, irregolarità della notifica del ricorso avversario e del pedissequo decreto ingiuntivo per violazione delle disposizioni in materia di attestazione di conformità di copie analogiche di originali telematici di cui al D.L. 179/2012;
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ravenna stante l'invalidità della clausola relativa al foro esclusivo per violazione dell'art. 1341 c.c., in favore, alternativamente del
Tribunale di Agrigento (artt. 18-19 c.p.c.) o del Tribunale di Monza quale luogo ove l'obbligazione è sorta;
- l'inidoneità delle mere “fatture elettroniche” per l'accoglimento della domanda monitoria;
- la carenza di legittimazione attiva della opposta per intervenuta cessione del credito;
- la parziale prescrizione del credito azionato relativo ai consumi antecedenti al biennio di emissione;
- l'infondatezza nel merito delle pretese creditorie, trattandosi di un credito derivante da variazioni unilaterali del contratto, sfornite di adeguato riscontro probatorio;
- l'infondatezza, in ogni caso, delle pretese creditorie di CP_1 per le fatture relative ai mesi di marzo ed aprile 2019 poiché non ricomprese nel ricalcolo;
- l'illegittimità ed infondatezza della pretesa relativa agli interessi ex D.L. 231/2002 dalle scadenze al saldo, nonché della pretesa relativa all'IVA sulle spese legali.
Ha infine chiesto - con domanda riconvenzionale subordinata - la condanna della opposta al pagamento dei danni subiti, quantificati nel medesimo importo del decreto ingiuntivo, in conseguenza del ricalcolo del costo dell'energia, dovuto alla impossibilità di recuperare il costo dell'energia mediante la determinazione del prezzo del cliente finale.
3. Si è ritualmente costituita prendendo posizione puntualmente CP_1 su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della dispiegata opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ha chiesto inoltre l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_2
4. Autorizzata la chiamata si è costituita Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito, respingere tutte le domande proposte contro la Controparte_2 in quanto inammissibili ovvero infondate e/o non provate. Con vittoria di spese e compensi.”
5. Il 21.9.2021 si è tenuta la prima udienza ove è stata rigettata la richiesta di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con la seguente motivazione “ritenuto che debba essere rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione prima del compiuto accertamento in via istruttoria del reale svolgimento dei rapporti tra le parti, considerate le numerose contestazioni effettuate, anche prima del presente procedimento, sull'idoneità dei criteri di calcolo applicati, oltre che in considerazione dell'intervenuta cessione del credito a terzi”
La causa è stata istruita mediante prove orali e CTU..
Alla udienza dell'8/11/2023, dato atto dell'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale di Cura, è stata dichiarata l'interruzione del processo. Il processo è stato ritualmente riassunto dall'opponente nei confronti di in CP_5 liquidazione giudiziale e terza chiamata.
All'udienza del 18.12.2024 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato le loro le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023, poi prorogato con decreto del
1.12.2023, la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
6. L'opposizione è infondata.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da . L'eccezione è infondata. La Pt_1 competenza del Tribunale di Ravenna discende dall'art. 28 del contratto stipulato in data 1.12.2017 e dall'art. 29 del contratto stipulato in data 12.12.2018 (doc. all. n. 3 parte opposta). La pattuizione della clausola vessatoria non presenta vizi, essendo stata approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 co.2 c.c.:
l'articolo infatti derogatorio della competenza è stato espressamente approvato per iscritto mediante sottoscrizione della clausola richiamata per numero e rubrica. (“Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose
e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.”Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4126 del 14/02/2024 (Rv.
670102 - 01)).
In ogni caso, il Tribunale di Ravenna è competente anche in forza del criterio legale del forum destinatae solutionis, che per le obbligazioni pecuniarie si identifica con quello del domicilio (o della sede) del creditore, ai sensi del terzo comma dell'art. 1182
c.c.. Ed infatti il criterio di cui all'art. 1182, comma 3°, c.c. trova applicazione con riferimento a qualunque obbligazione di pagamento in denaro e dunque anche in relazione alle obbligazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, purché le obbligazione dedotte siano liquide ed esigibili e non necessitino di complesse indagini per la loro determinazione, come
è nel caso in esame, in cui si tratta del pagamento di somme che, al di là delle contestazioni di merito sollevate dall'opponente, sono comunque determinate sulla base del contratto di fornitura stipulato tra le parti. L'obbligazione pecuniaria oggetto di causa deve quindi ritenersi liquida nel senso più volte indicato dalla
Corte di Cassazione (cfr ex multis Cass. SSUU n. 17989 del 1399.2016
) in quanto la parte ricorrente, qui opposta, ha configurato la domanda in base al contratto di fornitura stipulato con l'opppìonente. Per conseguenza, il luogo di esecuzione del pagamento deve essere individuato nel domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182 co. 3 c.c.. Poiché la società opposta ha sede in
Faenza (RA), va quindi affermata la competenza territoriale del
Tribunale di Ravenna.
7. sostiene il difetto di legittimazione attiva della società Pt_1 opposta in quanto il credito azionato in via monitoria è stato in realtà ceduto a Afferma ciò in ragione Controparte_6 del fatto di essere stata destinataria di una missiva trasmessa con
PEC del 10/7/2019 (doc.45 all. attore), con la quale CP_6 le ha chiesto il pagamento del credito oggetto del
[...] presente procedimento, in forza di un'intervenuta cessione del credito da parte di L'eccezione è infondata. Parte opposta ha CP_1 prodotto (doc. all. n. 5 parte opposta) un documento del 5.12.2019 proveniente da con il quale viene Controparte_6 Pt_1 informata della risoluzione del contratto di cessione del credito a suo tempo comunicato e dove si precisa che il debito debba essere pagato a . È dunque acquisita agli atti la dichiarazione CP_1 dell'originario cessionario che dà conto della intervenuta risoluzione del contratto di cessione del credito ed viene esplicitamente indicato che il credito deve essere pagato all'originario cedente. Va quindi affermata la legittimazione attiva di . CP_1
Peraltro, non documenta affatto di essere stata destinataria, Pt_1 in un periodo successivo al 5.12.2019, di ulteriori richieste di pagamento proveniente da;
risulta inoltre inverosimile CP_6
l'affermazione di di non essere a conoscenza della intervenuta Pt_1 risoluzione del contratto di cessione, alla luce del fatto, documentato agli atti, che in data successiva al 5.12.2019, e precisamente il 28.1.2020, il suo legale si confrontava sulla fondatezza/infondatezza della pretesa oggetto della presente causa e sulla possibilità di una transazione proprio con (cfr. DOC. CP_1
48 all. parte attrice), senza fare cenno alcuno al fatto che il credito fosse stato ceduto.
8. Prima di passare all'esame di merito della domanda, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass.
Civ. n. 6663/02).
Quanto alla esistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, in via preliminare, va ricordato che: “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale sommario procedimento monitorio (ex-art. 633, 644 e ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio tra le parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione..[..]..è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (così Cass. civ. n. 1184/2007) ed ancora:
“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se
l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria (…)”; (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3649 del 8 marzo 2012). Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11). A lume della giurisprudenza richiamata, cui il Tribunale aderisce, va respinta l'eccezione circa l'emissione del decreto ingiuntivo sulla base di “fatture elettroniche”. Ancora, va respinta l'eccezione relativa alla violazione delle disposizioni in materia di attestazione di conformità di copie analogiche di originali telematici di cui al D.L. 179/2012 non essendo stato dedotto alcun specifico pregiudizio derivante all'opponente da ciò.
9. Si esamina ora il merito della pretesa.
La domanda di pagamento concerne le fatture n. 23936EE del 10/5/2019 scadente il 24/5/2019, n. 242004EE del 10/5/2019 scadente il
24/5/2019 e n. 24045EE del 10/5/2019 scadente il 24/5/2019,
L'oggetto delle fatture riguarda il ricalcolo del “costo” complessivo dell'energia somministrata a seguito della modifica della applicazione del “fattore K”. In sostanza, a seguito di una verifica del 20.2.2019 (all. doc. 1 parte terza chiamata) il distributore realizza che vi è stato un errore nel sistema di fatturazione della costante di trasformazione del gruppo di misura, avvenuta con costante k 1600, anziché con costante k 2000.
È bene precisare che la costante K non è una componente di prezzo ma attiene alla misura dei consumi da parte del Distributore. Essa rappresenta il valore per il quale vanno moltiplicati i dati numerici registrati dal misuratore, al fine di quantificare i consumi.
Trattasi dunque di un coefficiente moltiplicatore proprio di ciascun contatore per il quale devono essere appunto moltiplicate le eventuali grandezze adimensionali lette dal contatore stesso per ottenere le grandezze dimensionali, ovvero trasformare i valori riportati sul misuratore in KWh. In altre parole “Il Gruppo di Misura
(GdM) misura l'energia prelevata (chilowatthora) e rilevata tramite
l'inserzione indiretta. Tali valori vanno moltiplicati per il
“coefficiente K” per ottenere i valori reali di prelievo (CTU pag.
11).
Ben si comprende allora che la variazione del moltiplicatore, che ha rideterminato la quantificazione economica del dovuto da parte di per l'energia consumata, non rappresenta l'applicazione un Pt_1 costo aggiuntivo o una variazione del prezzo, ma solo la corretta applicazione del moltiplicatore sicché, in sostanza, all'attrice opponente non viene chiesto di pagare in più ma solo ciò che in effetti avrebbe dovuto pagare se la quantità di energia consumata
(meglio: se la traduzione numerica della stessa) fosse stata determinata in modo corretto. Ne segue che le eccezioni sollevate dall'attrice circa l'avvenuta modifica del prezzo, o di altre condizioni contrattuali, vanno respinte.
La questione invece, di natura strettamente tecnica, circa la ricorrenza dei presupposti per la rettifica del valore del coefficiente K nel caso specifico nonché la correttezza della sua determinazione e della successiva ricostruzione dei prelievi di energia da parte dell'utente e della quantificazione dei relativi consumi effettuata dal distributore, è stata oggetto di apposita
CTU.
Il CTU sul punto ha così concluso “In risposta al quesito formulato da è possibile affermare che vi sono i presupposti per la CP_7 rettifica del valore del coefficiente K nel caso specifico. Si sottolinea tuttavia come non sia stata in grado Controparte_2 di fornire le schede tecniche dei componenti da Essa stessa installati nel 2016, che avrebbero inequivocabilmente avvalorato quanto suddetto, soprattutto laddove i dati di targa sono risultati illegibili. Assodato l'errore inerente il coefficiente K, nel caso specifico è evidente che, trattandosi di un errore proporzionale alla misura effettuata, è indubbia “la correttezza della successiva ricostruzione dei prelievi di energia da parte dell'utente”. Si ritiene che i costi specifici e complessivi delle bollette rilasciate dal fornitore siano corretti. Quanto comunicato da Controparte_4
è sia da un punto di vista formale che da un Controparte_2 punto di vista tecnico corretto ovvero conforme a quanto effettivamente accaduto e a quanto dettato dal TIS – il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia elettrica
e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento – introdotto dalla delibera AEE 107/09. Appare tuttavia evidente come Controparte_2 ha impiegato quasi tre anni (dal 16/07/2016 al 04/04/2019) per
[...] accorgersi (e rettificare di conseguenza) di errori da lei stessa commessi ed a cui solo la stessa poteva porre Controparte_2 rimedio (né né possono accedere e tantomeno operare sugli CP_1 Pt_1 apparati installati nella cabina del distributore)”.
Il CTU dunque ha ritenuto corretta la rettifica del coefficiente ed il ricalcolo del costo dell'energia.
Il Tribunale condivide il contenuto e le conclusioni della CTU, atteso che quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come avvenuto nel caso di specie, dove peraltro i CTP, ed in particolare il CTP di parte attrice opponente, non hanno seriamente avversato le conclusioni cui il CTU
è giunto -, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. ex multis Cass. n. 5229/11).
Pertanto, la pretesa azionata, in termini di ricalcolo e conteggi appare corretta ed immune da vizi.
10. ha sollevato l'eccezione di (parziale) prescrizione nei Pt_1 confronti della pretesa attinente alla parte dei consumi relativa a gennaio-aprile 2017, biennio di emissione antecedente alle fatture
(che sono del maggio 2019). Sostiene quindi che se si tiene conto della fattura di competenza 2017, che reca un totale da pagare di €
66.015,62, più di un terzo delle pretese avversarie (quattro mesi e mezzo su dodici) risulta prescritto, con una riduzione, del dovuto, di almeno € 24.000,00.
L'eccezione è fondata.
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione n. 97/2018/R/COM del 22/2/2018 (doc. 49 all. attore), dando applicazione a quanto stabilito dalla Legge di
Bilancio del 2018 (L. n. 205/2017), ha ridotto da 5 a 2 anni il periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica, gas e acqua.
Con successiva deliberazione n. 569/2018/R/COM del 13/11/2018 (doc.
50 all. attore), la predetta autorità ha stabilito che le
“disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi risalenti a più di due anni” hanno efficacia con riferimento alle fatture emesse a partire dal 1/1/2019. La prescrizione si applica per qualunque cliente finale - anche professionista ai sensi del Codice del Consumo
- indipendentemente dal livello di tensione delle reti a cui esso è connesso (Deliberazioni numero 264/2018/R/COM e numero
683/2018/R/COM – doc. 51 all. attore), come invero chiarito nella delibera n. 97/2018/R/COM del 17.3.20212 (doc. 52 all. attore) ove si legge: “l'ambito della prescrizione biennale è disposto dall'art.
1 co. 4 della L. n. 205/2017 alla quale la regolazione dell'Autorità non può derogare” là dove l'ambito di applicazione previsto dalla legge concerne anche i professionisti ex art. 3 lett. C) del codice del consumo (ove può essere ricompresa la società opponente).
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione è fondata e va accolta: le fatture riguardano un periodo antecedente al biennio;
sono state emesse dopo l'1.1.2019; riguardano un soggetto che può considerarsi professionista ex art. 3 lett. c) Codice del Consumo trattandosi di
“persona giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività di impresa”, senza che rilevi il tipo di consumo (basso o medio).
Il credito va dunque ridotto della somma pari ad euro 24.000, secondo il conteggio operato dall'opponente e non seriamente avversato dalla società opposta.
11. Va da ultimo esaminata la domanda riconvenzionale formulata da avente ad oggetto il risarcimento del danno patito in Pt_1 conseguenza del fatto del riconteggio del costo dell'energia.
L'opponente sostiene in sintesi di essere una azienda che svolge attività di produzione e distribuzione ed il costo della energia elettrica è oggetto di attenta valutazione in termini di pianificazione aziendale e nella determinazione dei prezzi del prodotto, al fine di redistribuirlo, pro quota sui suoi clienti finali. La modifica del costo dell'energia avvenuta a posteriori comporta uno squilibrio del rapporto costi-ricavi, generatore di danno, giacché il ricalcolo è avvenuto quando ormai le è preluso recuperare i costi di produzione (nella quota dell'energia) caricandoli sul cliente. La domanda è improcedibile nei confronti della Giudiziale (“L'accertamento CP_1 Controparte_1 di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ex artt. 52 e 93 l. fall., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità
o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione attinente al rito “litis ingressus impediens” concettualmente distinta da un'eccezione d'incompetenza, per valore, materia e territorio, con la conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall'art. 38,
1° comma, c.p.c. che richiede che vengano “eccepite a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata” può essere dedotta o rilevata appunto d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. (Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 aprile 2023, n.
11021)”.
Mentre se la domanda di compensazione con il controcredito avente natura risarcitoria viene intesa quale eccezione riconvenzionale, essa è inammissibile non potendosi eccepire in compensazione un credito risarcitorio non assistito dal requisito della certezza, o comunque di facile e pronta liquidazione. Nel caso di specie il credito risarcitorio, contestato da controparte, non risulta né certo né di facile e pronta liquidazione, atteso che, per comprenderne la sussistenza e l'entità, è necessario inevitabilmente svolgere puntale attività istruttoria (sull'an e sul quantum) (“La compensazione legale si distingue da quella giudiziale per il fatto che, nella prima, la liquidità dei crediti sussiste prima del giudizio, mentre, nella seconda, la liquidazione del controcredito viene effettuata dal giudice, in quanto la reputi pronta e facile
(come prescritto dall'art. 1243, comma 2, c.c.); in entrambi i casi,
i due controcrediti, oltre che omogenei ed esigibili, debbono esistere ed essere certi, sulla base dei rispettivi titoli costitutivi, sicché, in difetto di tale requisito, il giudice non potrà disporre alcuna compensazione (legale o giudiziale)" Cass. civ., sez. I, 3 novembre 2023, n. 30677) “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi,
o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente,
l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (articolo 35 del Cpc) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale” Cassazione civile sez. I, 22/12/2023, n.35913)
12. In definitiva, in accoglimento della eccezione parziale di prescrizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e Parte_1 condannata a pagare alla società opposta la somma di euro 164.864,57
(188.864,57 – 24.000) oltre interessi ex D.lgs n. 231/2002 dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo. Alla prestazione in oggetto infatti si applica il regime previsto dal D.lgs n. 231/2002 in quanto il rapporto contrattuale è intercorso tra soggetti qualificabili come imprenditori, ossia “esercenti una attività economica organizzata” (art. 2 lett. C del decreto richiamato) ed ha ad oggetto una transazione commerciale quale “prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” in cui va ricompresa la somministrazione di energia elettrica.
13. Le spese del presente procedimento seguono la prevalente soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di Tuttavia, si ritiene che, in Parte_1 considerazione dell'accoglimento della eccezione di prescrizione, esse debbano essere compensate per 1/3 tra l'opponente e l'opposta.
Le stesse sono liquidate – comprensive anche della fase monitoria – ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 14.000 per compensi, oltre accessori, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi ai medi, non ravvisandosi ragioni per discostarsene.
Riguardo invece alla terza chiamata, si ritiene sussistano giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese:
l'opposizione trae origine dalla contestazione di un prezzo dovuto ad un ricalcolo determinato da una variazione di un coefficiente resasi necessaria per un errore commesso dal Distributore;
errore che è stato emendato con significativo ritardo dal Distributore, come evidenziato anche dal CTU e che ha determinato per l'opponente il fatto di dover corrispondere, in una unica soluzione, la differenza in aumento di quanto dovuto senza invece poterla distribuire nel tempo, come sarebbe stato, se il Distributore avesse operato correttamente o se avesse emendato l'errore in modo tempestivo.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, alla luce degli esiti - sostanziale correttezza del calcolo, ritardo nel rilievo dell'errore – vanno poste a carico per un ½ all'attore opponente e per ½ a E-Distribuzioni.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta da al decreto Parte_1 ingiuntivo n.1023/2020, RG n. 2564/2020 del 9.10.2020 emesso dal Tribunale di Ravenna;
2) CONDANNA a corrispondere a Parte_1 [...]
la somma pari ad euro 164.864,57 oltre Parte_3 interessi come in parte motiva;
3) COMPENSA per 1/3 le spese di lite tra parte opponente e parte opposta, e CONDANNA a rifondere le spese di lite a Parte_1
che si liquidano complessivamente per l'intero (100%) CP_4 in euro 14.000 per compensi, oltre rimborso spese generali
IVA e CPA come e se dovute per legge ed euro 406.50 per anticipazioni;
[... 4) COMPENSA integralmente le spese di lite tra e Parte_1
. Controparte_8
5) Pone definitivamente le spese di CTU nei rapporti interni a carico di per ½) e per ½ a carico di Parte_1 Controparte_2
.
[...]
6) RIGETTA nel resto
Ravenna, 08/05/2025
Il Giudice dott. Fabrizio LL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3255/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERI Parte_1 P.IVA_1
STEFANO e dell'avv. CHINELLI MASSIMO ( C.F._1 [...]
( ), elettivamente domiciliato in presso il Parte_2 C.F._2 difensore avv. PIERI STEFANO
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MAGNANI MARTA e dell'avv. VERLICCHI BARBARA ( VIA FRANCESCO BARACCA 19 48022 LUGO;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA BARACCA 19 LUGOpresso il difensore avv. MAGNANI MARTA
CONVENUTA OPPOSTA con la chiamata in causa di
(CF) rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_3 dall'Avv. MANCUSO MARIO C/O AVV. ADINOLFI LUCIA Controparte_3 IN PIAZZA DEI CADUTI PER LA LIBERTÀ 21 RAVENNA TERZO CHIAMATA CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione di udienza del
18.12.2024
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. (d'ora in avanti anche solo “ ) ha Controparte_4 CP_1 ottenuto dal Tribunale di Ravenna il decreto ingiuntivo n.1023/2020
RG n. 2564/2020, emesso in data 09.10.2020, con il quale è stato intimato a il pagamento della somma di € 188.864,57, oltre Parte_1 interessi e spese, quale importo a fronte del mancato pagamento delle fatture n. 23936EE del 10/5/2019 scadente il 24/5/2019, n. 242004EE del 10/5/2019 scadente il 24/5/2019 e n. 24045EE del 10/5/2019 scadente il 24/5/2019, relativa alla somministrazione di energia elettrica.
2. ha proposto opposizione chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni eventuale contraria istanza ed eccezione e previe tutte le più opportune declaratorie, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: A) Rigettare l'eventuale avversa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. B) Accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Ravenna ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, competenti essendo, alternativamente, il Tribunale di Agrigento o il
Tribunale di Monza, e, per l'effetto, dichiarare
l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inammissibilità e/o l'invalidità
e/o, comunque, revocare il decreto medesimo.
NEL MERITO: C) Dichiarare, in ogni caso, la carenza di legittimazione attiva della ad avanzare, nei confronti Controparte_4 della , le pretese di cui al decreto ingiuntivo opposto Parte_1
e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o
l'inammissibilità e/o l'invalidità e/o l'irregolarità e/o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo medesimo. D) Dichiarare, in ogni caso, anche per intervenuta prescrizione, l'inesistenza e/o nullità e/o
l'inammissibilità e/o l'invalidità e/o l'irregolarità e/o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 1023/2020 – R.G. n. 2564/2020, emesso dal Giudice designato del Tribunale di Ravenna Dott. Pierpaolo
Galante il 3/10/2020, depositato il 9/10/2020 e notificato alla Pt_1
il 19/10/2020. E) Rigettare, comunque, anche per intervenuta
[...] prescrizione, tutte le domande avanzate dalla Controparte_4
nei confronti della , assolvendo quest'ultima da
[...] Parte_1 ogni pretesa della medesima Controparte_4
[...]
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA, in denegata ipotesi di mancato accoglimento, anche parziale, dell'opposizione: F) Accertare e dichiarare il comportamento gravemente colposo e contrario a correttezza e buona fede della , per tutti Controparte_4
i fatti esposti in narrativa. G) Condannare, conseguentemente, la al risarcimento di tutti i conseguenti Controparte_4 danni derivati alla e, per l'effetto, a pagare Parte_1 indilatamente, alla stessa , il complessivo importo di Parte_1
€ 188.864,57, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo,
o quel diverso importo che, a tale titolo, sarà ritenuto di giustizia, determinato anche a mezzo di una valutazione equitativa.
H) Compensare, in ogni caso, il suddetto credito della Parte_1 con l'eventuale importo che dovesse malauguratamente risultare dovuto alla in forza del credito Controparte_4 monitoriamente azionato, con ogni statuizione a ciò connessa, dichiarando, comunque, che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta.
IN VIA SUBORDINATA ED ISTRUTTORIA, solo occorrendo, e senza inversione alcuna del relativo onere: I) Con ogni più ampia riserva di ulteriori produzioni e/o deduzioni istruttorie, nonché di indicare eventuali testi a prova diretta e contraria, anche in assegnandi termini.
IN OGNI CASO: L) Condannare l'opposta all'integrale refusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forf. LP. Con sentenza esecutiva.”
Ha dedotto in fatto:
- di avere sottoscritto, in data 8/11/2016, con un contratto CP_1 per la fornitura di energia elettrica con riferimento ad un impianto in media tensione (MT);
- di aver ricevuto per conoscenza, dopo un periodo di regolare svolgimento del rapporto, in data 10/5/2019, una comunicazione indirizzata a inviata dal nella quale CP_1 Controparte_2 veniva riferito che, a seguito di una verifica eseguita in data
20/2/2019, risultava una errata valorizzazione nei sistemi di fatturazione della costante di trasformazione del gruppo di misura, che sarebbe avvenuta con costante k 1600, anziché con costante k
2000;
- in detta comunicazione, si avvertivano i destinatari (l'opposta e l'opponente), che sarebbero stati rettificati i consumi per il periodo corrente tra il gennaio 2017 e il febbraio 2019;
- lo stesso giorno della comunicazione, l'opposta ha emesso le tre fatture azionate in via monitoria attraverso le quali veniva richiesto il pagamento, con scadenza 24/5/2019 della somma di €
188.864,57.
Ciò premesso in fatto, ha eccepito in diritto:
- l'inesistenza, nullità, inammissibilità, invalidità, irregolarità della notifica del ricorso avversario e del pedissequo decreto ingiuntivo per violazione delle disposizioni in materia di attestazione di conformità di copie analogiche di originali telematici di cui al D.L. 179/2012;
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ravenna stante l'invalidità della clausola relativa al foro esclusivo per violazione dell'art. 1341 c.c., in favore, alternativamente del
Tribunale di Agrigento (artt. 18-19 c.p.c.) o del Tribunale di Monza quale luogo ove l'obbligazione è sorta;
- l'inidoneità delle mere “fatture elettroniche” per l'accoglimento della domanda monitoria;
- la carenza di legittimazione attiva della opposta per intervenuta cessione del credito;
- la parziale prescrizione del credito azionato relativo ai consumi antecedenti al biennio di emissione;
- l'infondatezza nel merito delle pretese creditorie, trattandosi di un credito derivante da variazioni unilaterali del contratto, sfornite di adeguato riscontro probatorio;
- l'infondatezza, in ogni caso, delle pretese creditorie di CP_1 per le fatture relative ai mesi di marzo ed aprile 2019 poiché non ricomprese nel ricalcolo;
- l'illegittimità ed infondatezza della pretesa relativa agli interessi ex D.L. 231/2002 dalle scadenze al saldo, nonché della pretesa relativa all'IVA sulle spese legali.
Ha infine chiesto - con domanda riconvenzionale subordinata - la condanna della opposta al pagamento dei danni subiti, quantificati nel medesimo importo del decreto ingiuntivo, in conseguenza del ricalcolo del costo dell'energia, dovuto alla impossibilità di recuperare il costo dell'energia mediante la determinazione del prezzo del cliente finale.
3. Si è ritualmente costituita prendendo posizione puntualmente CP_1 su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della dispiegata opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ha chiesto inoltre l'autorizzazione alla chiamata in causa di Controparte_2
4. Autorizzata la chiamata si è costituita Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito, respingere tutte le domande proposte contro la Controparte_2 in quanto inammissibili ovvero infondate e/o non provate. Con vittoria di spese e compensi.”
5. Il 21.9.2021 si è tenuta la prima udienza ove è stata rigettata la richiesta di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con la seguente motivazione “ritenuto che debba essere rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione prima del compiuto accertamento in via istruttoria del reale svolgimento dei rapporti tra le parti, considerate le numerose contestazioni effettuate, anche prima del presente procedimento, sull'idoneità dei criteri di calcolo applicati, oltre che in considerazione dell'intervenuta cessione del credito a terzi”
La causa è stata istruita mediante prove orali e CTU..
Alla udienza dell'8/11/2023, dato atto dell'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale di Cura, è stata dichiarata l'interruzione del processo. Il processo è stato ritualmente riassunto dall'opponente nei confronti di in CP_5 liquidazione giudiziale e terza chiamata.
All'udienza del 18.12.2024 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato le loro le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023, poi prorogato con decreto del
1.12.2023, la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
6. L'opposizione è infondata.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da . L'eccezione è infondata. La Pt_1 competenza del Tribunale di Ravenna discende dall'art. 28 del contratto stipulato in data 1.12.2017 e dall'art. 29 del contratto stipulato in data 12.12.2018 (doc. all. n. 3 parte opposta). La pattuizione della clausola vessatoria non presenta vizi, essendo stata approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 co.2 c.c.:
l'articolo infatti derogatorio della competenza è stato espressamente approvato per iscritto mediante sottoscrizione della clausola richiamata per numero e rubrica. (“Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose
e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.”Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4126 del 14/02/2024 (Rv.
670102 - 01)).
In ogni caso, il Tribunale di Ravenna è competente anche in forza del criterio legale del forum destinatae solutionis, che per le obbligazioni pecuniarie si identifica con quello del domicilio (o della sede) del creditore, ai sensi del terzo comma dell'art. 1182
c.c.. Ed infatti il criterio di cui all'art. 1182, comma 3°, c.c. trova applicazione con riferimento a qualunque obbligazione di pagamento in denaro e dunque anche in relazione alle obbligazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, purché le obbligazione dedotte siano liquide ed esigibili e non necessitino di complesse indagini per la loro determinazione, come
è nel caso in esame, in cui si tratta del pagamento di somme che, al di là delle contestazioni di merito sollevate dall'opponente, sono comunque determinate sulla base del contratto di fornitura stipulato tra le parti. L'obbligazione pecuniaria oggetto di causa deve quindi ritenersi liquida nel senso più volte indicato dalla
Corte di Cassazione (cfr ex multis Cass. SSUU n. 17989 del 1399.2016
) in quanto la parte ricorrente, qui opposta, ha configurato la domanda in base al contratto di fornitura stipulato con l'opppìonente. Per conseguenza, il luogo di esecuzione del pagamento deve essere individuato nel domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182 co. 3 c.c.. Poiché la società opposta ha sede in
Faenza (RA), va quindi affermata la competenza territoriale del
Tribunale di Ravenna.
7. sostiene il difetto di legittimazione attiva della società Pt_1 opposta in quanto il credito azionato in via monitoria è stato in realtà ceduto a Afferma ciò in ragione Controparte_6 del fatto di essere stata destinataria di una missiva trasmessa con
PEC del 10/7/2019 (doc.45 all. attore), con la quale CP_6 le ha chiesto il pagamento del credito oggetto del
[...] presente procedimento, in forza di un'intervenuta cessione del credito da parte di L'eccezione è infondata. Parte opposta ha CP_1 prodotto (doc. all. n. 5 parte opposta) un documento del 5.12.2019 proveniente da con il quale viene Controparte_6 Pt_1 informata della risoluzione del contratto di cessione del credito a suo tempo comunicato e dove si precisa che il debito debba essere pagato a . È dunque acquisita agli atti la dichiarazione CP_1 dell'originario cessionario che dà conto della intervenuta risoluzione del contratto di cessione del credito ed viene esplicitamente indicato che il credito deve essere pagato all'originario cedente. Va quindi affermata la legittimazione attiva di . CP_1
Peraltro, non documenta affatto di essere stata destinataria, Pt_1 in un periodo successivo al 5.12.2019, di ulteriori richieste di pagamento proveniente da;
risulta inoltre inverosimile CP_6
l'affermazione di di non essere a conoscenza della intervenuta Pt_1 risoluzione del contratto di cessione, alla luce del fatto, documentato agli atti, che in data successiva al 5.12.2019, e precisamente il 28.1.2020, il suo legale si confrontava sulla fondatezza/infondatezza della pretesa oggetto della presente causa e sulla possibilità di una transazione proprio con (cfr. DOC. CP_1
48 all. parte attrice), senza fare cenno alcuno al fatto che il credito fosse stato ceduto.
8. Prima di passare all'esame di merito della domanda, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass.
Civ. n. 6663/02).
Quanto alla esistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, in via preliminare, va ricordato che: “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale sommario procedimento monitorio (ex-art. 633, 644 e ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio tra le parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione..[..]..è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (così Cass. civ. n. 1184/2007) ed ancora:
“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se
l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria (…)”; (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3649 del 8 marzo 2012). Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11). A lume della giurisprudenza richiamata, cui il Tribunale aderisce, va respinta l'eccezione circa l'emissione del decreto ingiuntivo sulla base di “fatture elettroniche”. Ancora, va respinta l'eccezione relativa alla violazione delle disposizioni in materia di attestazione di conformità di copie analogiche di originali telematici di cui al D.L. 179/2012 non essendo stato dedotto alcun specifico pregiudizio derivante all'opponente da ciò.
9. Si esamina ora il merito della pretesa.
La domanda di pagamento concerne le fatture n. 23936EE del 10/5/2019 scadente il 24/5/2019, n. 242004EE del 10/5/2019 scadente il
24/5/2019 e n. 24045EE del 10/5/2019 scadente il 24/5/2019,
L'oggetto delle fatture riguarda il ricalcolo del “costo” complessivo dell'energia somministrata a seguito della modifica della applicazione del “fattore K”. In sostanza, a seguito di una verifica del 20.2.2019 (all. doc. 1 parte terza chiamata) il distributore realizza che vi è stato un errore nel sistema di fatturazione della costante di trasformazione del gruppo di misura, avvenuta con costante k 1600, anziché con costante k 2000.
È bene precisare che la costante K non è una componente di prezzo ma attiene alla misura dei consumi da parte del Distributore. Essa rappresenta il valore per il quale vanno moltiplicati i dati numerici registrati dal misuratore, al fine di quantificare i consumi.
Trattasi dunque di un coefficiente moltiplicatore proprio di ciascun contatore per il quale devono essere appunto moltiplicate le eventuali grandezze adimensionali lette dal contatore stesso per ottenere le grandezze dimensionali, ovvero trasformare i valori riportati sul misuratore in KWh. In altre parole “Il Gruppo di Misura
(GdM) misura l'energia prelevata (chilowatthora) e rilevata tramite
l'inserzione indiretta. Tali valori vanno moltiplicati per il
“coefficiente K” per ottenere i valori reali di prelievo (CTU pag.
11).
Ben si comprende allora che la variazione del moltiplicatore, che ha rideterminato la quantificazione economica del dovuto da parte di per l'energia consumata, non rappresenta l'applicazione un Pt_1 costo aggiuntivo o una variazione del prezzo, ma solo la corretta applicazione del moltiplicatore sicché, in sostanza, all'attrice opponente non viene chiesto di pagare in più ma solo ciò che in effetti avrebbe dovuto pagare se la quantità di energia consumata
(meglio: se la traduzione numerica della stessa) fosse stata determinata in modo corretto. Ne segue che le eccezioni sollevate dall'attrice circa l'avvenuta modifica del prezzo, o di altre condizioni contrattuali, vanno respinte.
La questione invece, di natura strettamente tecnica, circa la ricorrenza dei presupposti per la rettifica del valore del coefficiente K nel caso specifico nonché la correttezza della sua determinazione e della successiva ricostruzione dei prelievi di energia da parte dell'utente e della quantificazione dei relativi consumi effettuata dal distributore, è stata oggetto di apposita
CTU.
Il CTU sul punto ha così concluso “In risposta al quesito formulato da è possibile affermare che vi sono i presupposti per la CP_7 rettifica del valore del coefficiente K nel caso specifico. Si sottolinea tuttavia come non sia stata in grado Controparte_2 di fornire le schede tecniche dei componenti da Essa stessa installati nel 2016, che avrebbero inequivocabilmente avvalorato quanto suddetto, soprattutto laddove i dati di targa sono risultati illegibili. Assodato l'errore inerente il coefficiente K, nel caso specifico è evidente che, trattandosi di un errore proporzionale alla misura effettuata, è indubbia “la correttezza della successiva ricostruzione dei prelievi di energia da parte dell'utente”. Si ritiene che i costi specifici e complessivi delle bollette rilasciate dal fornitore siano corretti. Quanto comunicato da Controparte_4
è sia da un punto di vista formale che da un Controparte_2 punto di vista tecnico corretto ovvero conforme a quanto effettivamente accaduto e a quanto dettato dal TIS – il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia elettrica
e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento – introdotto dalla delibera AEE 107/09. Appare tuttavia evidente come Controparte_2 ha impiegato quasi tre anni (dal 16/07/2016 al 04/04/2019) per
[...] accorgersi (e rettificare di conseguenza) di errori da lei stessa commessi ed a cui solo la stessa poteva porre Controparte_2 rimedio (né né possono accedere e tantomeno operare sugli CP_1 Pt_1 apparati installati nella cabina del distributore)”.
Il CTU dunque ha ritenuto corretta la rettifica del coefficiente ed il ricalcolo del costo dell'energia.
Il Tribunale condivide il contenuto e le conclusioni della CTU, atteso che quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - come avvenuto nel caso di specie, dove peraltro i CTP, ed in particolare il CTP di parte attrice opponente, non hanno seriamente avversato le conclusioni cui il CTU
è giunto -, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. ex multis Cass. n. 5229/11).
Pertanto, la pretesa azionata, in termini di ricalcolo e conteggi appare corretta ed immune da vizi.
10. ha sollevato l'eccezione di (parziale) prescrizione nei Pt_1 confronti della pretesa attinente alla parte dei consumi relativa a gennaio-aprile 2017, biennio di emissione antecedente alle fatture
(che sono del maggio 2019). Sostiene quindi che se si tiene conto della fattura di competenza 2017, che reca un totale da pagare di €
66.015,62, più di un terzo delle pretese avversarie (quattro mesi e mezzo su dodici) risulta prescritto, con una riduzione, del dovuto, di almeno € 24.000,00.
L'eccezione è fondata.
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione n. 97/2018/R/COM del 22/2/2018 (doc. 49 all. attore), dando applicazione a quanto stabilito dalla Legge di
Bilancio del 2018 (L. n. 205/2017), ha ridotto da 5 a 2 anni il periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica, gas e acqua.
Con successiva deliberazione n. 569/2018/R/COM del 13/11/2018 (doc.
50 all. attore), la predetta autorità ha stabilito che le
“disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi risalenti a più di due anni” hanno efficacia con riferimento alle fatture emesse a partire dal 1/1/2019. La prescrizione si applica per qualunque cliente finale - anche professionista ai sensi del Codice del Consumo
- indipendentemente dal livello di tensione delle reti a cui esso è connesso (Deliberazioni numero 264/2018/R/COM e numero
683/2018/R/COM – doc. 51 all. attore), come invero chiarito nella delibera n. 97/2018/R/COM del 17.3.20212 (doc. 52 all. attore) ove si legge: “l'ambito della prescrizione biennale è disposto dall'art.
1 co. 4 della L. n. 205/2017 alla quale la regolazione dell'Autorità non può derogare” là dove l'ambito di applicazione previsto dalla legge concerne anche i professionisti ex art. 3 lett. C) del codice del consumo (ove può essere ricompresa la società opponente).
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione è fondata e va accolta: le fatture riguardano un periodo antecedente al biennio;
sono state emesse dopo l'1.1.2019; riguardano un soggetto che può considerarsi professionista ex art. 3 lett. c) Codice del Consumo trattandosi di
“persona giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività di impresa”, senza che rilevi il tipo di consumo (basso o medio).
Il credito va dunque ridotto della somma pari ad euro 24.000, secondo il conteggio operato dall'opponente e non seriamente avversato dalla società opposta.
11. Va da ultimo esaminata la domanda riconvenzionale formulata da avente ad oggetto il risarcimento del danno patito in Pt_1 conseguenza del fatto del riconteggio del costo dell'energia.
L'opponente sostiene in sintesi di essere una azienda che svolge attività di produzione e distribuzione ed il costo della energia elettrica è oggetto di attenta valutazione in termini di pianificazione aziendale e nella determinazione dei prezzi del prodotto, al fine di redistribuirlo, pro quota sui suoi clienti finali. La modifica del costo dell'energia avvenuta a posteriori comporta uno squilibrio del rapporto costi-ricavi, generatore di danno, giacché il ricalcolo è avvenuto quando ormai le è preluso recuperare i costi di produzione (nella quota dell'energia) caricandoli sul cliente. La domanda è improcedibile nei confronti della Giudiziale (“L'accertamento CP_1 Controparte_1 di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ex artt. 52 e 93 l. fall., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità
o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione attinente al rito “litis ingressus impediens” concettualmente distinta da un'eccezione d'incompetenza, per valore, materia e territorio, con la conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall'art. 38,
1° comma, c.p.c. che richiede che vengano “eccepite a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata” può essere dedotta o rilevata appunto d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. (Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 aprile 2023, n.
11021)”.
Mentre se la domanda di compensazione con il controcredito avente natura risarcitoria viene intesa quale eccezione riconvenzionale, essa è inammissibile non potendosi eccepire in compensazione un credito risarcitorio non assistito dal requisito della certezza, o comunque di facile e pronta liquidazione. Nel caso di specie il credito risarcitorio, contestato da controparte, non risulta né certo né di facile e pronta liquidazione, atteso che, per comprenderne la sussistenza e l'entità, è necessario inevitabilmente svolgere puntale attività istruttoria (sull'an e sul quantum) (“La compensazione legale si distingue da quella giudiziale per il fatto che, nella prima, la liquidità dei crediti sussiste prima del giudizio, mentre, nella seconda, la liquidazione del controcredito viene effettuata dal giudice, in quanto la reputi pronta e facile
(come prescritto dall'art. 1243, comma 2, c.c.); in entrambi i casi,
i due controcrediti, oltre che omogenei ed esigibili, debbono esistere ed essere certi, sulla base dei rispettivi titoli costitutivi, sicché, in difetto di tale requisito, il giudice non potrà disporre alcuna compensazione (legale o giudiziale)" Cass. civ., sez. I, 3 novembre 2023, n. 30677) “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi,
o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente,
l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (articolo 35 del Cpc) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale” Cassazione civile sez. I, 22/12/2023, n.35913)
12. In definitiva, in accoglimento della eccezione parziale di prescrizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e Parte_1 condannata a pagare alla società opposta la somma di euro 164.864,57
(188.864,57 – 24.000) oltre interessi ex D.lgs n. 231/2002 dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo. Alla prestazione in oggetto infatti si applica il regime previsto dal D.lgs n. 231/2002 in quanto il rapporto contrattuale è intercorso tra soggetti qualificabili come imprenditori, ossia “esercenti una attività economica organizzata” (art. 2 lett. C del decreto richiamato) ed ha ad oggetto una transazione commerciale quale “prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” in cui va ricompresa la somministrazione di energia elettrica.
13. Le spese del presente procedimento seguono la prevalente soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di Tuttavia, si ritiene che, in Parte_1 considerazione dell'accoglimento della eccezione di prescrizione, esse debbano essere compensate per 1/3 tra l'opponente e l'opposta.
Le stesse sono liquidate – comprensive anche della fase monitoria – ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 14.000 per compensi, oltre accessori, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi ai medi, non ravvisandosi ragioni per discostarsene.
Riguardo invece alla terza chiamata, si ritiene sussistano giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese:
l'opposizione trae origine dalla contestazione di un prezzo dovuto ad un ricalcolo determinato da una variazione di un coefficiente resasi necessaria per un errore commesso dal Distributore;
errore che è stato emendato con significativo ritardo dal Distributore, come evidenziato anche dal CTU e che ha determinato per l'opponente il fatto di dover corrispondere, in una unica soluzione, la differenza in aumento di quanto dovuto senza invece poterla distribuire nel tempo, come sarebbe stato, se il Distributore avesse operato correttamente o se avesse emendato l'errore in modo tempestivo.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, alla luce degli esiti - sostanziale correttezza del calcolo, ritardo nel rilievo dell'errore – vanno poste a carico per un ½ all'attore opponente e per ½ a E-Distribuzioni.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta da al decreto Parte_1 ingiuntivo n.1023/2020, RG n. 2564/2020 del 9.10.2020 emesso dal Tribunale di Ravenna;
2) CONDANNA a corrispondere a Parte_1 [...]
la somma pari ad euro 164.864,57 oltre Parte_3 interessi come in parte motiva;
3) COMPENSA per 1/3 le spese di lite tra parte opponente e parte opposta, e CONDANNA a rifondere le spese di lite a Parte_1
che si liquidano complessivamente per l'intero (100%) CP_4 in euro 14.000 per compensi, oltre rimborso spese generali
IVA e CPA come e se dovute per legge ed euro 406.50 per anticipazioni;
[... 4) COMPENSA integralmente le spese di lite tra e Parte_1
. Controparte_8
5) Pone definitivamente le spese di CTU nei rapporti interni a carico di per ½) e per ½ a carico di Parte_1 Controparte_2
.
[...]
6) RIGETTA nel resto
Ravenna, 08/05/2025
Il Giudice dott. Fabrizio LL