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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/11/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 3087/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3087/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione a intimazione di pagamento esattoriale” e vertente
TRA
( ) - avv. CRISPO GERARDO Parte_1 C.F._1
( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. Controparte_1 P.IVA_1
FI ME ( ); C.F._3
( - avv. VALENTINA BEVILACQUA CP_2 P.IVA_2
( ); C.F._4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 5 r.g. 3087/2025
Con ricorso depositato in data 01.07.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
10020259006341589000 notificata il giorno 08.02.2024 relativamente all'avviso di addebito n. 40020180003555761000 per contributi IVS anno
2017 di € 3.232,74. Eccepiva la mancata notifica dell'atto presupposto nonché la prescrizione quinquennale del credito esattoriale. CP_ Instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 12.09.2025, adducendo che l'avviso di addebito relativo al pagamento contestato era stato notificato via PE in data 10.07.2018. Concludeva, quindi, per il mancato accoglimento della sospensiva e per il rigetto del ricorso.
L si costituiva, invece, in data Controparte_1
03.11.2025, e, dopo aver evidenziato la sua totale carenza di legittimazione CP_ passiva in riferimento alla notifica dell'avviso di addebito n.
40020180003555761000, il cui onere probatorio era a carico dell'Ente creditore, assumeva che la parte ricorrente aveva ricevuto, altresì, la notifica di altri atti interruttivi, sia in data 04.03.2020 che in data 21.05.2024.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
Nel caso oggetto della presente controversia, ragioni logico-giuridiche impongono la trattazione congiunta delle eccezioni inerenti alla mancata notifica degli atti esattoriali presupposti e alla estinzione dei crediti contributivi per intervenuta prescrizione, in quanto intimamente connesse.
Orbene, a parere del decidente e secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati). Sul punto, anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la tesi secondo cui l'ingiunzione esattoriale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del
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credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Di recente, sono finalmente intervenute le S.U. con sentenza
23397/16, che, decidendo sulla questione (definita “di massima di particolare importanza”), hanno affermato che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del
2010). In altri termini, per la Corte Regolatrice è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
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(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95; l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'01.01.1996 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95
(data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19, della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima. CP_ Tornando al caso di specie, l non ha dimostrato l'avvenuta regolare notifica dell'atto presupposto, costituito dall'avviso di addebito n.
40020180003555761000, atteso che i ruoli sono stati comunicati a mezzo
PE a un indirizzo digitale (“ANTONIOSBARRA@PEC.IT”) nei confronti del quale l'istituto non ha fornito alcuna prova di collegamento con la persona del ricorrente e di cui quest'ultimo ne ha disconosciuto l'appartenenza.
Va, pertanto e per ciò solo, annullata in parte qua l'intimazione impugnata.
Quanto alla prescrizione, la stessa non può dirsi maturata in quanto l'agente per la riscossione ha dimostrato che i titoli contributivi sono stati comunque incoati in una precedente intimazione di pagamento (n.
10020249008349303000) che risulta, invece, regolarmente notificata al ricorrente a mezzo PE (a un altro indirizzo digitale - “ - Email_1 con codice fiscale, tuttavia, corrispondente a quello di parte attrice”) in data
21.05.2024.
Le spese sono interamente compensate per reciproca soccombenza.
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P. Q. M.
1) accoglie il ricorso parzialmente e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 10020259006341589000 relativamente all'avviso di addebito n. 40020180003555761000, respingendo, tuttavia, la domanda attorea mirante all'accertamento dei contributi ivi iscritti;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3087/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione a intimazione di pagamento esattoriale” e vertente
TRA
( ) - avv. CRISPO GERARDO Parte_1 C.F._1
( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. Controparte_1 P.IVA_1
FI ME ( ); C.F._3
( - avv. VALENTINA BEVILACQUA CP_2 P.IVA_2
( ); C.F._4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 5 r.g. 3087/2025
Con ricorso depositato in data 01.07.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
10020259006341589000 notificata il giorno 08.02.2024 relativamente all'avviso di addebito n. 40020180003555761000 per contributi IVS anno
2017 di € 3.232,74. Eccepiva la mancata notifica dell'atto presupposto nonché la prescrizione quinquennale del credito esattoriale. CP_ Instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 12.09.2025, adducendo che l'avviso di addebito relativo al pagamento contestato era stato notificato via PE in data 10.07.2018. Concludeva, quindi, per il mancato accoglimento della sospensiva e per il rigetto del ricorso.
L si costituiva, invece, in data Controparte_1
03.11.2025, e, dopo aver evidenziato la sua totale carenza di legittimazione CP_ passiva in riferimento alla notifica dell'avviso di addebito n.
40020180003555761000, il cui onere probatorio era a carico dell'Ente creditore, assumeva che la parte ricorrente aveva ricevuto, altresì, la notifica di altri atti interruttivi, sia in data 04.03.2020 che in data 21.05.2024.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
Nel caso oggetto della presente controversia, ragioni logico-giuridiche impongono la trattazione congiunta delle eccezioni inerenti alla mancata notifica degli atti esattoriali presupposti e alla estinzione dei crediti contributivi per intervenuta prescrizione, in quanto intimamente connesse.
Orbene, a parere del decidente e secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati). Sul punto, anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la tesi secondo cui l'ingiunzione esattoriale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del
Pagina 2 di 5 r.g. 3087/2025
credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Di recente, sono finalmente intervenute le S.U. con sentenza
23397/16, che, decidendo sulla questione (definita “di massima di particolare importanza”), hanno affermato che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del
2010). In altri termini, per la Corte Regolatrice è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
Pagina 3 di 5 r.g. 3087/2025
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95; l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'01.01.1996 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95
(data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19, della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima. CP_ Tornando al caso di specie, l non ha dimostrato l'avvenuta regolare notifica dell'atto presupposto, costituito dall'avviso di addebito n.
40020180003555761000, atteso che i ruoli sono stati comunicati a mezzo
PE a un indirizzo digitale (“ANTONIOSBARRA@PEC.IT”) nei confronti del quale l'istituto non ha fornito alcuna prova di collegamento con la persona del ricorrente e di cui quest'ultimo ne ha disconosciuto l'appartenenza.
Va, pertanto e per ciò solo, annullata in parte qua l'intimazione impugnata.
Quanto alla prescrizione, la stessa non può dirsi maturata in quanto l'agente per la riscossione ha dimostrato che i titoli contributivi sono stati comunque incoati in una precedente intimazione di pagamento (n.
10020249008349303000) che risulta, invece, regolarmente notificata al ricorrente a mezzo PE (a un altro indirizzo digitale - “ - Email_1 con codice fiscale, tuttavia, corrispondente a quello di parte attrice”) in data
21.05.2024.
Le spese sono interamente compensate per reciproca soccombenza.
Pagina 4 di 5 r.g. 3087/2025
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso parzialmente e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 10020259006341589000 relativamente all'avviso di addebito n. 40020180003555761000, respingendo, tuttavia, la domanda attorea mirante all'accertamento dei contributi ivi iscritti;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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