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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 28/01/2026, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 808/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO ANTONINA, Presidente e Relatore
PILATO SALVATORE, Giudice
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 853/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 23/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 13/01/2011
- pronuncia sentenza n. 24/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 13/01/2011
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJ3010200427 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJ3010200427 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJ3010200427 IRAP 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJ3010100564 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJ3010100564 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJ3010100564 IRAP 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 in data 31 gennaio 2022 riassumeva gli appelli RGA 4998/11 ed RGA 5000/11 proposti dall'Agenzia delle Entrate avverso le sentenze n. 24/03/11 e 23/03/11 pronunziate dalla terza sezione della
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento in data 9.11.2010 e depositate il 13.01.2011, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18995.21 emessa il 12 gennaio 2021 e depositata il 6 luglio 2021 sui ricorsi riuniti n. 22795/14 e 22841/14 proposti da Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Sciacca avverso rispettivamente le sentenze n. 363/14 e n. 362/2014 emesse in data 13 dicembre 2013
e depositate il 5.02.2014 dalla sezione 24^ della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia .
Con le sentenze n. 363/14 e n. 362/2014 , la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, accoglieva gli appelli proposti dall'Agenzia delle Entrate avverso le sentenze n. 24/03/11 e 23/03/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento che avevano accolto i ricorsi proposti dal Ricorrente_1 avverso gli avvisi di accertamento n. RJ3010200427 e n. RJ3010200564 emessi nei suoi confronti.
Con ordinanza n. 3327 del 26 giugno 2023 depositata il 27 giugno 2023 il procedimento a richiesta del Ric._1 veniva sospeso ex legge n. 197/2022 e rinviato a nuovo ruolo.
Successivamente in data 21 settembre 2023 il Ricorrente_1 presentava all'Agenzia delle Entrate domanda di definizione agevolata sia relativamente all'avviso di accertamento n. RJ3010200427 anno imposta 200'5 che all'avviso di accertamento n. RJ3010200564 anno di imposta
2006 e procedeva al pagamento degli importi di entrambe le rate.
La suddetta documentazione in data 10 ottobre 2023 veniva depositata telematicamente in atti.
Con istanza del 29 dicembre 2025 il difensore dell'appellato avanzava richiesta di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1 comma 186 legge n. 197/2022.
A seguito della suddetta richiesta veniva fissata l'odierna udienza per la trattazione del procedimento e la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Dalla documentazione agli atti risulta che la parte appellante ha tempestivamente presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 1, co. 186, della Legge
29.12.2022, n. 197, e ha provveduto al versamento della prima rata delle somme dovute in dipendenza dell'adesione alla predetta definizione agevolata.
Ne consegue che nella fattispecie trovano applicazione l'art. 1, co. 197 e 198, della Legge 29.12.2022, n.
197, ai sensi dei quali il processo è dichiarato estinto in caso di deposito, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
La causa speciale di estinzione del credito erariale, operante per espressa disposizione di legge, determina la cessazione della materia del contendere.
Trattandosi di cessazione della materia del contendere che consegue a definizione di pendenza tributaria prevista dalla legge, le spese del processo estinto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, co. 198, della Legge 29.12.2022, n. 197 e 46, co. 3, del d.lgs. n. 546/1992, restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. XII, dichiara estinto per cessazione della materia del contendere il procedimento avente ad oggetto il giudizio di riassunzione degli appelli avverso la sentenza indicata in epigrafe.
Le spese del processo estinto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, co. 198, della Legge 29.12.2022,
n. 197 e 46, co. 3, del d.lgs. n. 546/1992, restano a carico della parte che le ha anticipate.
Il Presidente estensore
AN BA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO ANTONINA, Presidente e Relatore
PILATO SALVATORE, Giudice
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 853/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 23/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 13/01/2011
- pronuncia sentenza n. 24/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 13/01/2011
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJ3010200427 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJ3010200427 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJ3010200427 IRAP 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJ3010100564 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJ3010100564 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJ3010100564 IRAP 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 in data 31 gennaio 2022 riassumeva gli appelli RGA 4998/11 ed RGA 5000/11 proposti dall'Agenzia delle Entrate avverso le sentenze n. 24/03/11 e 23/03/11 pronunziate dalla terza sezione della
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento in data 9.11.2010 e depositate il 13.01.2011, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18995.21 emessa il 12 gennaio 2021 e depositata il 6 luglio 2021 sui ricorsi riuniti n. 22795/14 e 22841/14 proposti da Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Sciacca avverso rispettivamente le sentenze n. 363/14 e n. 362/2014 emesse in data 13 dicembre 2013
e depositate il 5.02.2014 dalla sezione 24^ della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia .
Con le sentenze n. 363/14 e n. 362/2014 , la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, accoglieva gli appelli proposti dall'Agenzia delle Entrate avverso le sentenze n. 24/03/11 e 23/03/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento che avevano accolto i ricorsi proposti dal Ricorrente_1 avverso gli avvisi di accertamento n. RJ3010200427 e n. RJ3010200564 emessi nei suoi confronti.
Con ordinanza n. 3327 del 26 giugno 2023 depositata il 27 giugno 2023 il procedimento a richiesta del Ric._1 veniva sospeso ex legge n. 197/2022 e rinviato a nuovo ruolo.
Successivamente in data 21 settembre 2023 il Ricorrente_1 presentava all'Agenzia delle Entrate domanda di definizione agevolata sia relativamente all'avviso di accertamento n. RJ3010200427 anno imposta 200'5 che all'avviso di accertamento n. RJ3010200564 anno di imposta
2006 e procedeva al pagamento degli importi di entrambe le rate.
La suddetta documentazione in data 10 ottobre 2023 veniva depositata telematicamente in atti.
Con istanza del 29 dicembre 2025 il difensore dell'appellato avanzava richiesta di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1 comma 186 legge n. 197/2022.
A seguito della suddetta richiesta veniva fissata l'odierna udienza per la trattazione del procedimento e la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Dalla documentazione agli atti risulta che la parte appellante ha tempestivamente presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 1, co. 186, della Legge
29.12.2022, n. 197, e ha provveduto al versamento della prima rata delle somme dovute in dipendenza dell'adesione alla predetta definizione agevolata.
Ne consegue che nella fattispecie trovano applicazione l'art. 1, co. 197 e 198, della Legge 29.12.2022, n.
197, ai sensi dei quali il processo è dichiarato estinto in caso di deposito, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
La causa speciale di estinzione del credito erariale, operante per espressa disposizione di legge, determina la cessazione della materia del contendere.
Trattandosi di cessazione della materia del contendere che consegue a definizione di pendenza tributaria prevista dalla legge, le spese del processo estinto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, co. 198, della Legge 29.12.2022, n. 197 e 46, co. 3, del d.lgs. n. 546/1992, restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. XII, dichiara estinto per cessazione della materia del contendere il procedimento avente ad oggetto il giudizio di riassunzione degli appelli avverso la sentenza indicata in epigrafe.
Le spese del processo estinto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, co. 198, della Legge 29.12.2022,
n. 197 e 46, co. 3, del d.lgs. n. 546/1992, restano a carico della parte che le ha anticipate.
Il Presidente estensore
AN BA