Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 28/01/2026, n. 808
CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Definizione agevolata delle controversie

    La Corte rileva che la parte appellante ha tempestivamente presentato domanda di definizione agevolata e ha provveduto al versamento della prima rata. Pertanto, trovano applicazione gli artt. 1, co. 197 e 198, della Legge 29.12.2022, n. 197, ai sensi dei quali il processo è dichiarato estinto in caso di deposito, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. La causa speciale di estinzione del credito erariale, operante per espressa disposizione di legge, determina la cessazione della materia del contendere.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 28/01/2026, n. 808
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 808
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo