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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/06/2024, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
RGL 653/2022
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Successivamente oggi, 19.06.2024, alle ore 13.45, è comparso, avanti al G.O.T. Dott.ssa
Liviana Legittimo, l'Avv. E. Cuocci per parte ricorrente Sig.ra Parte_1
pure presente personalmente.
È pure comparso l'Avv. E. Vecchi, in sostituzione dell'Avv. G. Basile, per parte resistente sede di Modena. Controparte_1
I procuratori delle parti discutono riportandosi a tutti gli scritti difensivi e verbali di causa depositati, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate e chiedono che la causa sia decisa.
Il G.O.T.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata di seguito al presente verbale.
Sono le ore 14.00
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Modena Dott.ssa Liviana Legittimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 653/2022 R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. S. Sotera e l'Avv. E. Cuocci -
contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
- resistente, con l'Avv. G. Basile e l'Avv. O. Manzi -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: Fondo di Garanzia presso l' per TFR. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 27.07.2022, la ricorrente proponeva ricorso al fine di accertare e dichiarare il diritto della stessa a percepire il TFR dal Fondo di Garanzia presso l a seguito di CP_1
mancato pagamento da parte della Società ex datrice di lavoro “
[...]
, ammessa al concordato preventivo Parte_2
2 n. 32/2015 con omologa del giorno 03.05.2016 da parte del Tribunale di
Modena e, per l'effetto, condannare l' alla corresponsione CP_1
dell'importo di € 23.856,71 lordi, al netto delle eventuali ritenute fiscali.
Letto il ricorso ed iscritto al n° 653/2022 R.G., ritenuta la tempestività del medesimo, il Giudice Dott. Andrea Marangoni fissava udienza di comparizione delle parti per il 28.02.2023.
In data 15.02.2023 si costituiva parte resistente chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza suddetta i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi;
il Giudice rinviava per decisione all'udienza del 23.01.2024,
assegnando alle parti termine per il deposito di note.
Il fascicolo veniva assegnato al Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, la causa rimessa in istruttoria ed all'uopo rinviata alla già fissata udienza.
Alla sopra menzionata udienza, tenutasi con la modalità ex art. 127
ter c.p.c. e, quindi, con contraddittorio meramente scritto, viste le note di trattazione scritta tempestivamente depositate da entrambi i procuratori delle parti, la causa veniva rinviata per decisione all'udienza del
19.06.2024.
Terminata l'udienza suddetta, sulle conclusioni precisate dalle parti, il
Giudice Onorario di Tribunale si è riservato la pronuncia della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
E' nota l'istituzione presso l in attuazione della Direttiva CP_1
987/80/CEE (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
3 membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro), del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento previsto dall'art. 2120 c.c.,
spettante ai lavoratori o loro aventi diritto (L. n. 297 del 1982, art. 2,
comma 1). Due sono i presupposti di questo intervento del Fondo di
Garanzia: a) la sostituzione del "datore di lavoro" in caso di "insolvenza"; b)
il pagamento del "trattamento di fine rapporto" e la sua ratio è il fine sociale che ne sorregge l'intervento e circoscrive l'ambito della tutela mediante il riferimento "a crediti non pagati relativi ad un periodo determinato", con ciò
fissando la nozione di "bisogno socialmente rilevante", che è tale perché
collocato all'interno di un ambito temporale definito (ex multis, Cassazione
19 luglio 2018, n. 19277, con richiamo di giurisprudenza della Corte di
Giustizia e Cassazione 26 settembre 2018, n. 23047).
In tale prospettiva, quindi, occorre individuare il "datore di lavoro attuale
insolvente" del lavoratore, ossia che sia tale e versi in una condizione d'insolvenza, al momento di "cessazione del rapporto di lavoro". La
condizione di insolvenza può essere pubblicamente sancita dall'apertura di una procedura concorsuale (come si evince in particolare dalla L. n. 297 del
1982, art. 2, comma 2 e 4 in attuazione dell'art. 2 della Direttiva
987/80/CEE), se il datore di lavoro sia assoggettabile al fallimento ovvero,
qualora non lo sia, risultare dalla completa o parziale insufficienza delle sue garanzie patrimoniali all'adempimento del trattamento dovuto al lavoratore,
constatata a seguito di un'esecuzione forzata individuale (art. 2, comma 5
L. cit.), esperita dal predetto in modo serio e adeguato, ancorchè
infruttuoso, salvo che emerga l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azione
4 esecutiva (ex plurimis, Cassazione 11 luglio 2003, n. 10953; Cassazione 1
luglio 2010, n. 15662 e Cassazione 20 novembre 2017, n. 27467).
L'attualità della qualità datoriale del soggetto alle dipendenze del quale cessi il rapporto del lavoratore rileva, poi, sotto il duplice profilo del soggetto tenuto, rispetto al quale il Fondo di Garanzia esercita il proprio ruolo sostitutivo e, prima ancora, perché soltanto al momento della cessazione del rapporto si realizza, come noto, l'esigibilità (idest l'insorgenza) del trattamento di fine rapporto, secondo il chiaro e inequivoco tenore letterale dell'art. 2120 c.c., comma 1. Ciò comporta rilevanti conseguenze applicative, particolarmente in materia di decorrenza della prescrizione
(vedasi, Cassazione 23 aprile 2009, n. 9695; Cassazione 18 febbraio 2010,
n. 3894; Cassazione 6 febbraio 2018, n. 2827 e Cassazione 23 novembre
2020, n. 26598) e in tema di nullità della rinuncia prima di detta cessazione, non potendo il lavoratore in servizio disporre di un diritto non ancora entrato nel suo patrimonio (ex multis, Cassazione 7 marzo 2005, n.
4822; Cassazione 11 novembre 2015, n. 23087 e Cassazione 28 maggio
2019, n. 14510) ed anche in materia concorsuale, non potendo essere ammesso, neppure con riserva in via condizionata (per il principio di tipicità
che ne connota la tipologia), allo stato passivo dell'amministrazione straordinaria alle cui dipendenze abbia continuato a prestare la propria attività un lavoratore, il terzo che si sia reso cessionario del suo credito per
T.F.R., in quanto allo stato futuro per detta ragione (Cassazione 20 febbraio
2020, n. 4336); e analogamente il lavoratore, che abbia continuato a rendere la prestazione alle dipendenze del cessionario dell'azienda trasferita, non può essere ammesso allo stato passivo del fallimento del suo precedente datore cedente, per il credito da poiché esso matura Pt_3
progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale divenendo
5 esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro
(Cassazione 27 febbraio 2020, n. 5376).
Alla luce degli illustrati requisiti, la Cassazione ha così qualificato la natura del "diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di CP_1
insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello
speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2" quale "diritto di credito
ad una prestazione previdenziale... distinto ed autonomo rispetto al credito
vantato nei confronti del datore di lavoro..." che "si perfeziona non con la
cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da
detta legge"; sicchè, "il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una
forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione
contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola
particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante
l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore
di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con
riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo"; e pertanto, "il diritto alla prestazione del Fondo nasce...non in forza del
rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in
presenza dei già ricordati presupposti previsti dalla legge..." (ex multis,
Cassazione 19 luglio 2018, n. 19277).
Inoltre, secondo i principi generali (art. 2935 c.c.), la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, a tal fine, occorre ponderare le peculiarità del diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso d'insolvenza del datore di lavoro, nel caso di specie, la CP_1
corresponsione del T.F.R.
Ebbene, si tratta di un diritto di credito a una prestazione previdenziale,
distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di
6 lavoro. Il diritto in esame non si perfeziona, quindi, con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, che li individua nell'insolvenza del datore di lavoro, nella verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva. Ne consegue che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' CP_1
e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di Garanzia (ex plurimis, Cassazione-Sezione Lavoro 24
febbraio 2006, n. 4183; Cassazione-Sezione Lavoro 28 luglio 2011, n.
16617 e 17 dicembre 2005, n. 27917).
La prescrizione decorre, dunque, ritiene codesto Giudicante, conformemente all'orientamento giurisprudenziale oramai dominante, dal momento in cui si perfeziona in tutti i suoi elementi costitutivi la fattispecie descritta, che condiziona la proponibilità della domanda all' (vedasi, Cassazione- CP_1
Sezione Lavoro 3 gennaio 2020, n. 32, punto 11). In proposito, sovviene anche la recente pronuncia n. 1771 del 20.01.2023 che testualmente asserisce che quando il datore di lavoro è assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, il diritto può
essere fatto valere e il pagamento può essere dunque richiesto al Fondo di garanzia “…[t]rascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso
esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso
decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni
riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di
omologazione del concordato preventivo” (art. 2, comma 2, della Legge n.
7 297 del 1982, richiamato dall'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 80 del
1992)…”.
L'eccezione in merito dell' resistente è, pertanto, destituita di CP_1
fondamento poiché il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla Legge e la prescrizione decorre, in forza dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona anche la proponibilità della domanda all' (ex plurimis, Cassazione-Sezione Lavoro n. 16852 del giorno CP_1
07.08.2020).
Di conseguenza, nel caso in esame il termine di prescrizione è iniziato a decorrere il giorno 03.05.2016, data di emissione del decreto di omologazione del concordato preventivo (presupposto di legge per proporre domanda di pagamento all' , ragione per cui il credito della CP_1
lavoratrice nei confronti dell' convenuto non può considerarsi CP_1
prescritto, avendo la ricorrente proposto la domanda di accesso al Fondo di
Garanzia il 15.02.2021.
Ad abundantiam, infine, merita un cenno, come correttamente riportato da parte ricorrente che, secondo le recenti indicazioni dell' CP_1
(circolare del 26.07.2023, n. 70), l'intervento del Fondo di garanzia per
T.F.R. potrà essere richiesto dal lavoratore entro il termine di prescrizione decennale, mentre rimane annuale il termine di prescrizione per i crediti di lavoro diversi dal T.F.R.
In particolare, l' cambiando il precedente orientamento, aderisce CP_1
all'interpretazione giurisprudenziale che considera prescritto il diritto del lavoratore al riconoscimento del T.F.R. da parte del Fondo di Garanzia nel limite temporale decennale.
8 L'interpretazione con cui l' fornisce istruzioni, dopo l'entrata in vigore CP_1
del Codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), in relazione agli interventi del Fondo di Garanzia supera, quindi, la precedente impostazione,
confermata nella Circolare 15 luglio 2008 n. 74, ove si giungeva CP_1
alla conclusione per cui il termine di prescrizione era quinquennale, come stabilito dall'art. 2948, comma 1, n. 5), c.c., non avendo la L. 297/82
previsto alcun diverso termine entro il quale esercitare il diritto al T.F.R. a carico del Fondo di Garanzia.
Ebbene, proprio secondo la lettura interpretativa di recente fornita dall' nella richiamata Circolare 26 luglio 2023, n. 70, il termine di CP_1
prescrizione per ottenere il soddisfacimento del credito di lavoro relativo al
T.F.R. non è quello breve quinquennale, come precedentemente confermato dall'Istituto medesimo e nel caso di specie sostenuto, ma trova applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale, essendosi voluto l'Ente
uniformare ai recenti interventi giurisprudenziali, tra cui la sentenza della
Suprema Corte di Cassazione 21 gennaio 2022, n. 1861, in base ai quali il termine quinquennale riguarda esclusivamente il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro.
Ebbene, alla luce delle superiori considerazioni, la domanda avanzata in ricorso merita accoglimento e, pertanto, l' deve essere CP_1
condannato al pagamento della suddetta somma in favore della ricorrente,
oltre interessi legali e rivalutazione come per legge. La Cassazione ha in proposito affermato, in relazione al Fondo di Garanzia, che il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della L. 297/82 e D.Lg. 80/1992, sia fatto valere nei confronti del Fondo di Garanzia gestito dall' per l'insolvenza o CP_1
9 l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16.6 L.
412/91 (Cassazione-Sezioni Unite 03.10.2002, n. 14220).
2. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2)
dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147
del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal
23/10/20228. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00), e si determina in € 1.865,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in
parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario,
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza,
eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
10 così provvede:
● ACCERTA E DICHIARA che la ricorrente Sig.ra Parte_1
ha diritto al pagamento, da parte del Fondo di Garanzia, del credito di cui all'istanza presentata e specificatamente per € 23.856,71 lordi, al netto delle eventuali ritenute fiscali, per T.F.R.
● CONDANNA l' al pagamento, in favore della ricorrente Sig.ra CP_1
, dell'importo di cui al punto precedente, oltre interessi Parte_1
e rivalutazione come per legge
● CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali in favore CP_1
della ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 1.865,00, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A., se dovute.
Così deciso in Modena, il giorno 19 giugno 2024.
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Liviana Legittimo
11
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
Successivamente oggi, 19.06.2024, alle ore 13.45, è comparso, avanti al G.O.T. Dott.ssa
Liviana Legittimo, l'Avv. E. Cuocci per parte ricorrente Sig.ra Parte_1
pure presente personalmente.
È pure comparso l'Avv. E. Vecchi, in sostituzione dell'Avv. G. Basile, per parte resistente sede di Modena. Controparte_1
I procuratori delle parti discutono riportandosi a tutti gli scritti difensivi e verbali di causa depositati, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate e chiedono che la causa sia decisa.
Il G.O.T.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata di seguito al presente verbale.
Sono le ore 14.00
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Modena Dott.ssa Liviana Legittimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 653/2022 R.G., promossa da:
Parte_1
- ricorrente, con l'Avv. S. Sotera e l'Avv. E. Cuocci -
contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
- resistente, con l'Avv. G. Basile e l'Avv. O. Manzi -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: Fondo di Garanzia presso l' per TFR. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato in data 27.07.2022, la ricorrente proponeva ricorso al fine di accertare e dichiarare il diritto della stessa a percepire il TFR dal Fondo di Garanzia presso l a seguito di CP_1
mancato pagamento da parte della Società ex datrice di lavoro “
[...]
, ammessa al concordato preventivo Parte_2
2 n. 32/2015 con omologa del giorno 03.05.2016 da parte del Tribunale di
Modena e, per l'effetto, condannare l' alla corresponsione CP_1
dell'importo di € 23.856,71 lordi, al netto delle eventuali ritenute fiscali.
Letto il ricorso ed iscritto al n° 653/2022 R.G., ritenuta la tempestività del medesimo, il Giudice Dott. Andrea Marangoni fissava udienza di comparizione delle parti per il 28.02.2023.
In data 15.02.2023 si costituiva parte resistente chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza suddetta i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi;
il Giudice rinviava per decisione all'udienza del 23.01.2024,
assegnando alle parti termine per il deposito di note.
Il fascicolo veniva assegnato al Giudice Onorario Dott.ssa Liviana
Legittimo, la causa rimessa in istruttoria ed all'uopo rinviata alla già fissata udienza.
Alla sopra menzionata udienza, tenutasi con la modalità ex art. 127
ter c.p.c. e, quindi, con contraddittorio meramente scritto, viste le note di trattazione scritta tempestivamente depositate da entrambi i procuratori delle parti, la causa veniva rinviata per decisione all'udienza del
19.06.2024.
Terminata l'udienza suddetta, sulle conclusioni precisate dalle parti, il
Giudice Onorario di Tribunale si è riservato la pronuncia della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
E' nota l'istituzione presso l in attuazione della Direttiva CP_1
987/80/CEE (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
3 membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro), del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento previsto dall'art. 2120 c.c.,
spettante ai lavoratori o loro aventi diritto (L. n. 297 del 1982, art. 2,
comma 1). Due sono i presupposti di questo intervento del Fondo di
Garanzia: a) la sostituzione del "datore di lavoro" in caso di "insolvenza"; b)
il pagamento del "trattamento di fine rapporto" e la sua ratio è il fine sociale che ne sorregge l'intervento e circoscrive l'ambito della tutela mediante il riferimento "a crediti non pagati relativi ad un periodo determinato", con ciò
fissando la nozione di "bisogno socialmente rilevante", che è tale perché
collocato all'interno di un ambito temporale definito (ex multis, Cassazione
19 luglio 2018, n. 19277, con richiamo di giurisprudenza della Corte di
Giustizia e Cassazione 26 settembre 2018, n. 23047).
In tale prospettiva, quindi, occorre individuare il "datore di lavoro attuale
insolvente" del lavoratore, ossia che sia tale e versi in una condizione d'insolvenza, al momento di "cessazione del rapporto di lavoro". La
condizione di insolvenza può essere pubblicamente sancita dall'apertura di una procedura concorsuale (come si evince in particolare dalla L. n. 297 del
1982, art. 2, comma 2 e 4 in attuazione dell'art. 2 della Direttiva
987/80/CEE), se il datore di lavoro sia assoggettabile al fallimento ovvero,
qualora non lo sia, risultare dalla completa o parziale insufficienza delle sue garanzie patrimoniali all'adempimento del trattamento dovuto al lavoratore,
constatata a seguito di un'esecuzione forzata individuale (art. 2, comma 5
L. cit.), esperita dal predetto in modo serio e adeguato, ancorchè
infruttuoso, salvo che emerga l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azione
4 esecutiva (ex plurimis, Cassazione 11 luglio 2003, n. 10953; Cassazione 1
luglio 2010, n. 15662 e Cassazione 20 novembre 2017, n. 27467).
L'attualità della qualità datoriale del soggetto alle dipendenze del quale cessi il rapporto del lavoratore rileva, poi, sotto il duplice profilo del soggetto tenuto, rispetto al quale il Fondo di Garanzia esercita il proprio ruolo sostitutivo e, prima ancora, perché soltanto al momento della cessazione del rapporto si realizza, come noto, l'esigibilità (idest l'insorgenza) del trattamento di fine rapporto, secondo il chiaro e inequivoco tenore letterale dell'art. 2120 c.c., comma 1. Ciò comporta rilevanti conseguenze applicative, particolarmente in materia di decorrenza della prescrizione
(vedasi, Cassazione 23 aprile 2009, n. 9695; Cassazione 18 febbraio 2010,
n. 3894; Cassazione 6 febbraio 2018, n. 2827 e Cassazione 23 novembre
2020, n. 26598) e in tema di nullità della rinuncia prima di detta cessazione, non potendo il lavoratore in servizio disporre di un diritto non ancora entrato nel suo patrimonio (ex multis, Cassazione 7 marzo 2005, n.
4822; Cassazione 11 novembre 2015, n. 23087 e Cassazione 28 maggio
2019, n. 14510) ed anche in materia concorsuale, non potendo essere ammesso, neppure con riserva in via condizionata (per il principio di tipicità
che ne connota la tipologia), allo stato passivo dell'amministrazione straordinaria alle cui dipendenze abbia continuato a prestare la propria attività un lavoratore, il terzo che si sia reso cessionario del suo credito per
T.F.R., in quanto allo stato futuro per detta ragione (Cassazione 20 febbraio
2020, n. 4336); e analogamente il lavoratore, che abbia continuato a rendere la prestazione alle dipendenze del cessionario dell'azienda trasferita, non può essere ammesso allo stato passivo del fallimento del suo precedente datore cedente, per il credito da poiché esso matura Pt_3
progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale divenendo
5 esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro
(Cassazione 27 febbraio 2020, n. 5376).
Alla luce degli illustrati requisiti, la Cassazione ha così qualificato la natura del "diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di CP_1
insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello
speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2" quale "diritto di credito
ad una prestazione previdenziale... distinto ed autonomo rispetto al credito
vantato nei confronti del datore di lavoro..." che "si perfeziona non con la
cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da
detta legge"; sicchè, "il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una
forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione
contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola
particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante
l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore
di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con
riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo"; e pertanto, "il diritto alla prestazione del Fondo nasce...non in forza del
rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in
presenza dei già ricordati presupposti previsti dalla legge..." (ex multis,
Cassazione 19 luglio 2018, n. 19277).
Inoltre, secondo i principi generali (art. 2935 c.c.), la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, a tal fine, occorre ponderare le peculiarità del diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso d'insolvenza del datore di lavoro, nel caso di specie, la CP_1
corresponsione del T.F.R.
Ebbene, si tratta di un diritto di credito a una prestazione previdenziale,
distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di
6 lavoro. Il diritto in esame non si perfeziona, quindi, con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, che li individua nell'insolvenza del datore di lavoro, nella verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva. Ne consegue che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' CP_1
e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di Garanzia (ex plurimis, Cassazione-Sezione Lavoro 24
febbraio 2006, n. 4183; Cassazione-Sezione Lavoro 28 luglio 2011, n.
16617 e 17 dicembre 2005, n. 27917).
La prescrizione decorre, dunque, ritiene codesto Giudicante, conformemente all'orientamento giurisprudenziale oramai dominante, dal momento in cui si perfeziona in tutti i suoi elementi costitutivi la fattispecie descritta, che condiziona la proponibilità della domanda all' (vedasi, Cassazione- CP_1
Sezione Lavoro 3 gennaio 2020, n. 32, punto 11). In proposito, sovviene anche la recente pronuncia n. 1771 del 20.01.2023 che testualmente asserisce che quando il datore di lavoro è assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, il diritto può
essere fatto valere e il pagamento può essere dunque richiesto al Fondo di garanzia “…[t]rascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso
esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso
decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni
riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di
omologazione del concordato preventivo” (art. 2, comma 2, della Legge n.
7 297 del 1982, richiamato dall'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 80 del
1992)…”.
L'eccezione in merito dell' resistente è, pertanto, destituita di CP_1
fondamento poiché il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla Legge e la prescrizione decorre, in forza dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona anche la proponibilità della domanda all' (ex plurimis, Cassazione-Sezione Lavoro n. 16852 del giorno CP_1
07.08.2020).
Di conseguenza, nel caso in esame il termine di prescrizione è iniziato a decorrere il giorno 03.05.2016, data di emissione del decreto di omologazione del concordato preventivo (presupposto di legge per proporre domanda di pagamento all' , ragione per cui il credito della CP_1
lavoratrice nei confronti dell' convenuto non può considerarsi CP_1
prescritto, avendo la ricorrente proposto la domanda di accesso al Fondo di
Garanzia il 15.02.2021.
Ad abundantiam, infine, merita un cenno, come correttamente riportato da parte ricorrente che, secondo le recenti indicazioni dell' CP_1
(circolare del 26.07.2023, n. 70), l'intervento del Fondo di garanzia per
T.F.R. potrà essere richiesto dal lavoratore entro il termine di prescrizione decennale, mentre rimane annuale il termine di prescrizione per i crediti di lavoro diversi dal T.F.R.
In particolare, l' cambiando il precedente orientamento, aderisce CP_1
all'interpretazione giurisprudenziale che considera prescritto il diritto del lavoratore al riconoscimento del T.F.R. da parte del Fondo di Garanzia nel limite temporale decennale.
8 L'interpretazione con cui l' fornisce istruzioni, dopo l'entrata in vigore CP_1
del Codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), in relazione agli interventi del Fondo di Garanzia supera, quindi, la precedente impostazione,
confermata nella Circolare 15 luglio 2008 n. 74, ove si giungeva CP_1
alla conclusione per cui il termine di prescrizione era quinquennale, come stabilito dall'art. 2948, comma 1, n. 5), c.c., non avendo la L. 297/82
previsto alcun diverso termine entro il quale esercitare il diritto al T.F.R. a carico del Fondo di Garanzia.
Ebbene, proprio secondo la lettura interpretativa di recente fornita dall' nella richiamata Circolare 26 luglio 2023, n. 70, il termine di CP_1
prescrizione per ottenere il soddisfacimento del credito di lavoro relativo al
T.F.R. non è quello breve quinquennale, come precedentemente confermato dall'Istituto medesimo e nel caso di specie sostenuto, ma trova applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale, essendosi voluto l'Ente
uniformare ai recenti interventi giurisprudenziali, tra cui la sentenza della
Suprema Corte di Cassazione 21 gennaio 2022, n. 1861, in base ai quali il termine quinquennale riguarda esclusivamente il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro.
Ebbene, alla luce delle superiori considerazioni, la domanda avanzata in ricorso merita accoglimento e, pertanto, l' deve essere CP_1
condannato al pagamento della suddetta somma in favore della ricorrente,
oltre interessi legali e rivalutazione come per legge. La Cassazione ha in proposito affermato, in relazione al Fondo di Garanzia, che il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della L. 297/82 e D.Lg. 80/1992, sia fatto valere nei confronti del Fondo di Garanzia gestito dall' per l'insolvenza o CP_1
9 l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16.6 L.
412/91 (Cassazione-Sezioni Unite 03.10.2002, n. 14220).
2. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2)
dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147
del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal
23/10/20228. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00), e si determina in € 1.865,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in
parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario,
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza,
eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
10 così provvede:
● ACCERTA E DICHIARA che la ricorrente Sig.ra Parte_1
ha diritto al pagamento, da parte del Fondo di Garanzia, del credito di cui all'istanza presentata e specificatamente per € 23.856,71 lordi, al netto delle eventuali ritenute fiscali, per T.F.R.
● CONDANNA l' al pagamento, in favore della ricorrente Sig.ra CP_1
, dell'importo di cui al punto precedente, oltre interessi Parte_1
e rivalutazione come per legge
● CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali in favore CP_1
della ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 1.865,00, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A., se dovute.
Così deciso in Modena, il giorno 19 giugno 2024.
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Liviana Legittimo
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