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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione - Lavoro
Il giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa
Maria Pia Mazzocca , nella causa proposta ex art.414 c.p.c. R.G. Lavoro n.
3513/2024 all' udienza del 13/2/2025, tenutasi con trattazione scritta ex art 127
TER C.P.C., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
sig.ra (C.F.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/10/1989 e residente in [...] – CAP
80016, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Luigia Martino cod. fisc. , sito in Parete (CE) alla Via Gramsci n° 1 – 81030 C.F._2
RICORRENTE
E
P.iva: ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore sig. con sede legale in Corso Peschiera, n° 229 Torino Controparte_2
(TO) – CAP 10141 e sede operativa in Fuorigrotta – Napoli (NA) alla Via Etruria
RESISTENTE CONTUMACE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.2.2024 deduceva di aver lavorato per Parte_1
la in virtù di contratto a tempo determinato full time, Controparte_1
sottoscritto in data 4.1.2022 per il periodo che va dal 5.1.2022 fino al 31.3.2022 (cfr. lettera di assunzione allegata) periodo successivamente prorogato fino al 30.6.2023.
La ricorrente, in base a quanto risulta dalla lettera di assunzione e dal ricorso, ha svolto per la mansioni di operatrice backoffice, consistenti nella CP_1 gestione della corrispondenza e nella preparazione delle offerte commerciali per quaranta ore settimanali
La afferma inoltre: che percepiva una retribuzione pari a 1000 euro mensili, Pt_1
osservando dal lunedì al venerdì un turno di lavoro giornaliero con prestazioni rese dalle 9 alle 18 e per il sabato un turno dalle 10 alle 14; che non ha mai percepito alcunché per il lavoro straordinario prestato, né alcuna tredicesima, TFR e ferie non godute;
che è stata licenziata in forma orale e senza preavviso in data 28.2.2023, pur in assenza di una giusta causa;
che alla data del licenziamento la era in Pt_1 stato di gravidanza già noto al datore di lavoro;
che a causa della gravidanza, per il periodo dal 20.12.2022 fino al 26.2.2023, veniva disposta l'interdizione anticipata dal lavoro e dal 27.2.2023 l'astensione obbligatoria, essendo il parto previsto per il
5.6.2023; che per tutti i motivi esposti aveva impugnato il licenziamento con lettera del 19.4.2023; che all'interno della citata impugnativa si precisava che la sig.ra era disposta ad offrire nuovamente la propria prestazione lavorativa ed a Pt_1
ripristinare il detto rapporto di lavoro posteriormente alla corresponsione delle competenze retributive di sua spettanza dalla data dell'inefficace ed illegittimo licenziamento fino a quella della effettiva reintegra;
che in data 19.4.2023 ha richiesto a al Dott iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti Persona_1
di Napoli un accertamento circa la spettanza o meno di differenze retributive maturate in relazione al rapporto di lavoro insistente tra il 05/01/2022 ed il
28/02/2023 date in cui ha effettivamente avuto luogo il rapporto di lavoro;
che dall'accertamento effettuato sono emersi in capo ad essa dei crediti di lavoro con
2 riferimento agli straordinari prestati, alle ferie e ai permessi non goduti, alla tredicesima e all'anticipo della vertenza di lavoro con la er un Controparte_1
importo complessivo di euro 6019,64 per gli elementi fissi (differenza minimo contrattuale 4.708,89; EDR 20,74; indennità di contingenza 1.082,16; elemento retributivo separato 207,85) e di euro 3.164 per gli elementi variabili (festività non godute 68,38; lavoro straordinario dalla terza ora 30% 230,51; lavoro straordinario
25% 597,44; festività 115,59; integraz. malattia c/ditta 80% 1.330,69; ferie non godute
908,44; permessi non goduti 538,11; conguaglio premi -310,00; mensilità aggiuntive:
13esima -314,47) cui si aggiungono 340,94 euro a titolo di rivalutazione, 197,83 euro di interessi legali e 449,49 euro di differenze su T.F.R. per un totale di 10.172,57 euro;
che la ricorrente ha diritto altresì al risarcimento del danno patito da determinarsi in via equitativa in misura percentuale alla retribuzione astrattamente spettante.
Conveniva così in giudizio la dinnanzi questo tribunale del Controparte_1
lavoro per sentire dichiarare: l'illegittimità del licenziamento intimatole in forma orale e durante il periodo di gravidanza, nonché condannarsi parte resistente alla reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dalla data del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione ovvero, in subordine, la condanna al risarcimento del danno pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
condannare la società convenuta al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione;
condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo.
Con decreto del 27.2.2024 il Giudice fissava udienza di discussione il 7.5.2024 con termine per notifica del ricorso e del decreto alla parte resistente fino a 30 giorni prima.
3 La suddetta preclusione non veniva rispettata dalla ricorrente che depositava in data 2.5.2024 istanza di rimessione in termini poiché non aveva ricevuto comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e non risultava neppure aggiornato il fascicolo dal portale.
Con ordinanza del 6.5.2024 il Giudice accoglieva l'istanza e fissava l'udienza di discussione il 9.7.2024 con termine per la notifica fino a 30 giorni prima.
All'udienza del 9.7.2024 l'Avv Roberta Crocino, per delega dell'Avv Luigia Martino, chiedeva un nuovo termine per notificare il ricorso, attesa la tardiva comunicazione del decreto di fissazione. Il Giudice fissava quindi l'udienza l'8.10.2024 con termine per la notifica fino a 30 giorni prima.
All'udienza dell'8.10.2024, il Giudice, preso atto dell'assenza ingiustificata di parte resistente e rilevata la regolarità della notifica del ricorso, ne dichiarava la contumacia e si si ritirava in camera di consiglio per valutare in ordine ai mezzi istruttori articolati.
All'esito della camera di consiglio ammetteva la prova per testi sui capi e con i testi indicati e fissava udienza per il 21.1.2025.
In conseguenza della mancata comparizione delle parti all'udienza del 21.1.2025, per la quale era stata fissata l'escussione della prova testimoniale, il giudice fissava nuova udienza ai sensi dell'art 309.cp.c. in data 28.1.2025.
In detta udienza la parte ricorrente chiedeva la rimessione in termini per la citazione dei testi, istanza che veniva rigettata con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio, in quanto già all'udienza del 21.1.2025 la parte, oltre a non comparire, non aveva neanche fornito prova della citazione dei testi, prova della citazione che difettava anche per l'udienza del 28.1.2025. L'istanza di rimessione era peraltro immotivata in ordine alle ragioni della decadenza che, ai sensi dell'art. 153 comma 2 c.p.c, devono essere riconducibili a cause non imputabili alla parte e di cui la parte deve fornire la prova. Nel caso di specie, invece, oltre a mancare
4 l'affermazione della sussistenza di un caso fortuito, mancava altresì la produzione della prova di una tale causa.
Non sussitendo dunque alcuno dei presupposti per l'accoglimento della richiesta formulata ex art. 153 comma 2 c.p.c., il giudice la rigettava e fissava per la decisione l'udienza al 13.2.2025 disponendone lo svolgimento ex art. 127 ter c.p.c., con termine fino al giorno dell'udienza per il deposito di note scritte.
A detta udienza tenutasi ex art 127 ter c.p.c. il giudice decideva come da separata sentenza
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Va preliminarmente chiarito che la contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio della parte resistente , comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree.
Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva, cioè, l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce. Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomenti di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace.
Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice (Cass 22461/2015 del 4.11.2015).
Va ulteriormente premesso che risulta accertato il rapporto di lavoro subordinato della ricorrente presso la società resistente, avendo la prodotto la lettera Pt_1
di assunzione del 4.1.2022 con contratto a termine, nonché la documentazione attestante la proroga di detto contratto sino al 30.6.2023
5 Sul presupposto, dunque, della sussistenza inter partes – al momento del dedotto licenziamento - di un rapporto di lavoro a tempo determinato, occorre a questo punto precisare che: "Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza
l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697
c.c.". [Cass. Sez. L - Sentenza n. 3822 del 08/02/2019 (Rv. 652914 – 01 Cass . ordinanza n. 16013 del 18.05.2022,)]
Si veda peraltro Cass. n. 12520 del 2000 secondo cui “non è contestabile che la stessa esistenza del licenziamento deve configurarsi quale fatto costitutivo della domanda di impugnazione del licenziamento, conseguendone che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., deve ritenersi gravante sul proponente dell'azione l'onere di fornire la prova dell'evento 'licenziamentò, non potendo certamente ritenersi che, in materia, viga una regola di inversione dell'onere probatorio, secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza, restando obbligato il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che il recesso sia stato dovuto ad altra causa, essendo invece sufficiente che – ai sensi della disciplina dettata in via generale dal codice in tema di ripartizione dell'onere probatorio – il convenuto si limiti alla semplice negazione del fatto costitutivo del diritto esercitato dalla controparte. Evidentemente, nella ipotesi in cui esso convenuto abbia contrapposto una difesa che sia specificamente articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda avversaria, sorgerà, in concreto, un onere probatorio a suo carico, circa le eccezioni proposte, nel momento in cui la controparte abbia fornito la prova del suo assunto”.
E ancora Cass. n. 6727/2001 considera che “il lavoratore, il quale invoca i rimedi contro il licenziamento illegittimo, ha l'onere di provare l'esistenza del licenziamento. Se invece si
6 allude ad uno specifico comportamento del datore di lavoro, che a un certo punto abbia rifiutato le prestazioni offerte dal lavoratore la conclusione non può cambiare, nel senso che in linea di principio le prove acquisite devono essere idonee a dimostrare o che nell'occasione specifica è intervenuto un licenziamento per fatti concludenti, oppure che tale comportamento rappresenta la conseguenza di un precedente licenziamento, di cui detto rifiuto delle prestazioni eventualmente costituisca un concorrente elemento di prova".
In punto di ripartizione dell'onere probatorio in caso di dedotto licenziamento orale, la prova gravante sul lavoratore circa la “estromissione” dal rapporto non coincide tout court con il fatto della cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo (cfr. Cass. n.
31501 del 2018).
Chi impugna un licenziamento, deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta, ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda, rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti.
Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perchè questi può risultare, come nel caso di specie, contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Nel caso di specie, la lavoratrice non ha provato la sussistenza di un licenziamento.
Infatti, l'allegata impugnativa, essendo un atto proveniente dalla medesima parte che l'ha prodotta, non integra gli estremi della scrittura privata quale prova documentale, né tantomeno del “principio di prova scritta” la cui definizione può rinvenirsi
7 nell'art. 2724 n. 1 c.c. e che è integrato da “qualsiasi atto scritto proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda”.
Più in generale "un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio" (Cass.
Sez VI Civile sentenza n. 8290/2016 pubblicata il 27.4.2016)
Deve dunque ritenersi mancante sia la prova documentale che dichiarativa del licenziamento, non avendo la parte provveduto a citare i testi, con la conseguente rigetto tanto della domanda di annullamento del licenziamento, quanto le connesse domande di reintegra nel posto di lavoro e di risarcimento del danno, mancando la prova del fatto costitutivo del diritto azionato ex art 2697 cc.
Quanto alla domanda di integrazioni retributive, la tabella allegata dalla ricorrente non ha alcuna attitudine probatoria ma è esclusivamente esemplificativa e riepilogativa delle prospettazioni della parte che, pertanto, restano del tutto indimostrate, sia per quanto attiene all'ammontare dello stipendio effettivamente percepito dalla , che per ciò che attiene alla asserita mancata percezione della Pt_1
retribuzione per il lavoro straordinario, peraltro neanche provato presupposto sul quale fonda la domanda di differenze sul TFR, per sua stessa ammissione, in ricorso, anticipatole mese per mese e della tredicesima. Peraltro la domanda di differenze retributive viene avanzata direttamente con il presente giudizio, essendosi la ricorrente limitata ad impugnare con lettera del 19/4/2023 il dedotto licenziamento orale.
Ugualmente solo con il presente ricorso viene richiesta indennità per ferie non godute, che non compete .
Neanche in ordine alla stessa, invero, può dirsi assolto, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali, l'onere che gravava sulla lavoratrice di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, ovvero la mancata retribuzione delle giornate di ferie non godute (atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro
8 annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore). Infatti l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato, con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica. (Cass. civ., sez. lavoro, 21/08/2003, n. 12311;
Cass. civ., sez. lavoro, 03/06/2000, n. 7445).
Conclusivamente vanno rigettate tutte le domande proposte con il presente ricorso.
State la contumacia della parte resistente nessuna statuizione va assunta sulle spese di lite. Ciò in quanto “ la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018;
Cass. n. 17432 del 2011)” (Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019).
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla per le spese
Si comunichi
Napoli 13.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Ludovica Esposito, Magistrato Ordinario in tirocinio generico.
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