CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 11/02/2026, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 883/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3272/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000076463000 UTIF 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5/5/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259000076463000 notificata in data 10/3/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 1.971,00 sul presupposto di cartella n. 29320170000853268000 a titolo di utif anno 2014.
Eccepiva: omessa notifica cartella presupposta;
prescrizione delle sanzioni.
Si costituiva l'agente della riscossione, mediante una memoria quasi integralmente non inerente alla vicenda in giudizio, verosimilmente frutto di una sorta di modulo standard, eccependo inammissibilità del ricorso e insussistenza della prescrizione.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La costituzione dell'agente della riscossione è clamorosamente non inerente alla vicenda (si fa riferimento a atti presupposti di competenza dell'ente impositore, evidentemente ignorando che la cartella esattoriale
è atto emesso dall'agente della riscossione). In alcun modo prende in considerazione l'eccezione formulata dal ricorrente, cioè la mancata notifica della cartella presupposta (riferibile al medesimo agente della riscossione). Nemmeno altrimenti l'agente della riscossione deposita prova di tale notifica.
Deve, dunque, ritenersi che tale cartella non sia stata notificata al ricorrente.
Il ricorso, pertanto, va accolto. Le spese seguono la soccombenza e, anche tenendo conto della non inerenza della memoria di costituzione dell'agente della riscossione, vanno liquidate in € 1.400,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, annullando l'atto impugnato. Condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.400,00 oltre accessori di legge, disponendone il pagamento a favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3272/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259000076463000 UTIF 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5/5/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259000076463000 notificata in data 10/3/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 1.971,00 sul presupposto di cartella n. 29320170000853268000 a titolo di utif anno 2014.
Eccepiva: omessa notifica cartella presupposta;
prescrizione delle sanzioni.
Si costituiva l'agente della riscossione, mediante una memoria quasi integralmente non inerente alla vicenda in giudizio, verosimilmente frutto di una sorta di modulo standard, eccependo inammissibilità del ricorso e insussistenza della prescrizione.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La costituzione dell'agente della riscossione è clamorosamente non inerente alla vicenda (si fa riferimento a atti presupposti di competenza dell'ente impositore, evidentemente ignorando che la cartella esattoriale
è atto emesso dall'agente della riscossione). In alcun modo prende in considerazione l'eccezione formulata dal ricorrente, cioè la mancata notifica della cartella presupposta (riferibile al medesimo agente della riscossione). Nemmeno altrimenti l'agente della riscossione deposita prova di tale notifica.
Deve, dunque, ritenersi che tale cartella non sia stata notificata al ricorrente.
Il ricorso, pertanto, va accolto. Le spese seguono la soccombenza e, anche tenendo conto della non inerenza della memoria di costituzione dell'agente della riscossione, vanno liquidate in € 1.400,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, annullando l'atto impugnato. Condanna l'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.400,00 oltre accessori di legge, disponendone il pagamento a favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.