Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984.
Articolo 1 della Legge 3 novembre 1988, n. 498
Articolo 2
- Legge 3 novembre 1988, n. 498
Articolo 1 della Legge 3 novembre 1988, n. 498
Versione
19 novembre 1988
19 novembre 1988