TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/04/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 10/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. 2949/2023 e al n. 6207/2023 del Registro Generale, promosse da
, con l'avv. INGUSCIO ANNA COSIMA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. LO SCALZO CHRISTIAN CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: A. Dichiarare il diritto della ricorrente ad essere riscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Carmiano per gli anni 2018-2019-2020, per le causali CP_ tutte di cui in narrativa e per l'effetto: B. Condannare l' , in persona del suo presidente pro- tempore, alla reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Carmiano per gli anni 2018-2019-2020. Nel processo riunito iscritto al n. 6207/23 RG, ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi riuniti. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero lo svolgimento di attività di lavoro subordinato in agricoltura alle dipendenze della Controparte_2
negli anni (2018-19-20) e per il numero di giornate (52 l'anno) indicati in ricorso.
[...]
Al riguardo, si deve rilevare in primo luogo l'assoluta genericità del ricorso quanto agli elementi costitutivi di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., non essendo stati indicati nell'atto introduttivo (nemmeno genericamente) l'orario di lavoro e la retribuzione percepita.
1 La ricorrente si è infatti limitata a richiamare la documentazione allegata, dalla quale però si evince poco con riferimento ad orario di lavoro e retribuzione, essendo stati depositati solo il
Modello C2 storico e quattro buste paga relative ai primi mesi del 2019.
Anche con riferimento alle mansioni svolte il ricorso appare assolutamente generico, essendovi solo un riferimento a “coltivazione, raccolta ortaggi e pulizia fondo”, senza ulteriori precisazioni.
Non sono inoltre emerse risultanze più precise all'esito della prova orale.
Al riguardo, si deve rilevare che i testi escussi sono stati a loro volta cancellati e hanno proposto analogo ricorso;
inoltre, le loro dichiarazioni sono assolutamente generiche.
In particolare, la teste , figlia della ricorrente, ha dichiarato: Testimone_1
A.D.R. io e mia madre abbiamo lavorato insieme nel 2018 e nel 2020 per l'azienda agricola di NO
US, che era il nostro datore di lavoro ed era lui a darci le direttive;
nel 2018 abbiamo lavorato da aprile a luglio, nel 2020 da gennaio a marzo, per 52 giornate in entrambi gli anni.
A.D.R. non ricordo dove fossero i terreni, erano nella zona di Leverano dove c'era una rotatoria per andare a mare, lì vicino c'era un ristorante di cui non ricordo il nome, e lavoravamo in una serra;
in periodo abbiamo fatto i pomodori, le piantine e poi la raccolta;
a gennaio abbiamo fatto finocchi e rape. A.D.R. anche a me le giornate sono state cancellate e ho proposto analogo ricorso.
La teste ha dichiarato: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato per Testimone_2
l' dal 2018 al 2020; nel 2018 io ho lavorato da aprile a settembre, mentre Parte_2 la ricorrente ha finito a luglio;
nel 2019 ho lavorato da gennaio a settembre, mentre la ricorrente finiva a luglio;
nel 2020 ho lavorato da gennaio a giugno e la ricorrente finiva a marzo più o meno;
i terreni erano in agro di Leverano in zona Calieri e in agro di Copertino sulla via della Grottella;
noi piantavamo ortaggi, soprattutto zucchine e fagiolini, poi ci occupavamo della pulizia del fondo in campo aperto. A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate e ho proposto analogo ricorso.
Infine, ha dichiarato: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per la Testimone_3
negli anni 2018-19-20; nel 2018 da aprile a settembre, Parte_3 anzi ottobre;
nel 2019 da gennaio a giugno e nel 2020 da marzo a ottobre;
i terreni erano in agro di
Copertino e Leverano, coltivati ad ortaggi, ci occupavamo della raccolta e della pulizia del terreno.
A.D.R. anche a me le giornate sono state cancellate e ho proposto analogo ricorso.
Oltre ad essere del tutto prive di riferimenti all'orario di lavoro e alla retribuzione percepita (sul punto, non possono essere ammesse domande ai testi, trattandosi di circostanze non dedotte in ricorso), tali dichiarazioni sono assolutamente generiche e parzialmente non coincidenti con riferimento all'ubicazione dei terreni ed al tipo di colture presenti. In particolare, le dichiarazioni della figlia della ricorrente divergono da quelle degli altri due testi, in quanto ha parlato solo di terreni in zona di Leverano (senza peraltro ricordarne l'ubicazione), senza alcun riferimento alla zona di Copertino, ed è inoltre l'unica che ha riferito di avere lavorato in serra, mentre gli altri due testi hanno dichiarato di avere lavorato in campo aperto.
2 Tali incertezze sull'ubicazione dei terreni, unite all'assoluta genericità delle dichiarazioni dei testi circa l'estensione degli stessi e il tipo di colture praticate, appaiono rilevanti alla luce delle risultanze contenute nel verbale di accertamento ispettivo prodotto dall' . CP_1
Dal verbale risulta infatti che la non poteva svolgere realmente Controparte_2 attività agricola di tipo imprenditoriale in quanto non aveva l'effettiva disponibilità di terreni idonei;
nel corso dell'accesso, l'amministratore unico della società NO US ha infatti condotto gli ispettori su tre fondi tutti situati in agro di Copertino: il primo, situato in prossimità del cimitero, viene indicato nel verbale come non idoneo a qualsiasi tipo di coltura, tanto che lo stesso NO aveva riferito agli ispettori che esso non era mai stato utilizzato dall'azienda e che era stato dichiarato solo per procedere all'apertura della posizione aziendale;
per gli altri due, di proprietà di e , NO ha dichiarato agli ispettori di Controparte_3 Persona_1 non disporre di alcun contratto di affitto o comodato, di disporre di tali terreni solo sulla base di accordi verbali e che per accedere ai terreni doveva chiedere l'autorizzazione ai proprietari;
dal verbale risulta però che questi ultimi hanno dichiarato agli ispettori che i terreni sono sempre rimasti nella disponibilità delle rispettive famiglie e non sono mai stati concessi a terzi;
inoltre, nel corso del sopralluogo non era presente alcuna coltivazione di ortaggi, né era presente alcun lavoratore (pagg.
4-5 del verbale). Tali risultanze, che fanno fede fino a querela di falso dei fatti direttamente percepiti dagli ispettori, rendono del tutto inattendibili le dichiarazioni dei testi.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 09/03/2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 14/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 10/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. 2949/2023 e al n. 6207/2023 del Registro Generale, promosse da
, con l'avv. INGUSCIO ANNA COSIMA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. LO SCALZO CHRISTIAN CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: A. Dichiarare il diritto della ricorrente ad essere riscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Carmiano per gli anni 2018-2019-2020, per le causali CP_ tutte di cui in narrativa e per l'effetto: B. Condannare l' , in persona del suo presidente pro- tempore, alla reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Carmiano per gli anni 2018-2019-2020. Nel processo riunito iscritto al n. 6207/23 RG, ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi riuniti. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero lo svolgimento di attività di lavoro subordinato in agricoltura alle dipendenze della Controparte_2
negli anni (2018-19-20) e per il numero di giornate (52 l'anno) indicati in ricorso.
[...]
Al riguardo, si deve rilevare in primo luogo l'assoluta genericità del ricorso quanto agli elementi costitutivi di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., non essendo stati indicati nell'atto introduttivo (nemmeno genericamente) l'orario di lavoro e la retribuzione percepita.
1 La ricorrente si è infatti limitata a richiamare la documentazione allegata, dalla quale però si evince poco con riferimento ad orario di lavoro e retribuzione, essendo stati depositati solo il
Modello C2 storico e quattro buste paga relative ai primi mesi del 2019.
Anche con riferimento alle mansioni svolte il ricorso appare assolutamente generico, essendovi solo un riferimento a “coltivazione, raccolta ortaggi e pulizia fondo”, senza ulteriori precisazioni.
Non sono inoltre emerse risultanze più precise all'esito della prova orale.
Al riguardo, si deve rilevare che i testi escussi sono stati a loro volta cancellati e hanno proposto analogo ricorso;
inoltre, le loro dichiarazioni sono assolutamente generiche.
In particolare, la teste , figlia della ricorrente, ha dichiarato: Testimone_1
A.D.R. io e mia madre abbiamo lavorato insieme nel 2018 e nel 2020 per l'azienda agricola di NO
US, che era il nostro datore di lavoro ed era lui a darci le direttive;
nel 2018 abbiamo lavorato da aprile a luglio, nel 2020 da gennaio a marzo, per 52 giornate in entrambi gli anni.
A.D.R. non ricordo dove fossero i terreni, erano nella zona di Leverano dove c'era una rotatoria per andare a mare, lì vicino c'era un ristorante di cui non ricordo il nome, e lavoravamo in una serra;
in periodo abbiamo fatto i pomodori, le piantine e poi la raccolta;
a gennaio abbiamo fatto finocchi e rape. A.D.R. anche a me le giornate sono state cancellate e ho proposto analogo ricorso.
La teste ha dichiarato: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato per Testimone_2
l' dal 2018 al 2020; nel 2018 io ho lavorato da aprile a settembre, mentre Parte_2 la ricorrente ha finito a luglio;
nel 2019 ho lavorato da gennaio a settembre, mentre la ricorrente finiva a luglio;
nel 2020 ho lavorato da gennaio a giugno e la ricorrente finiva a marzo più o meno;
i terreni erano in agro di Leverano in zona Calieri e in agro di Copertino sulla via della Grottella;
noi piantavamo ortaggi, soprattutto zucchine e fagiolini, poi ci occupavamo della pulizia del fondo in campo aperto. A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate e ho proposto analogo ricorso.
Infine, ha dichiarato: A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per la Testimone_3
negli anni 2018-19-20; nel 2018 da aprile a settembre, Parte_3 anzi ottobre;
nel 2019 da gennaio a giugno e nel 2020 da marzo a ottobre;
i terreni erano in agro di
Copertino e Leverano, coltivati ad ortaggi, ci occupavamo della raccolta e della pulizia del terreno.
A.D.R. anche a me le giornate sono state cancellate e ho proposto analogo ricorso.
Oltre ad essere del tutto prive di riferimenti all'orario di lavoro e alla retribuzione percepita (sul punto, non possono essere ammesse domande ai testi, trattandosi di circostanze non dedotte in ricorso), tali dichiarazioni sono assolutamente generiche e parzialmente non coincidenti con riferimento all'ubicazione dei terreni ed al tipo di colture presenti. In particolare, le dichiarazioni della figlia della ricorrente divergono da quelle degli altri due testi, in quanto ha parlato solo di terreni in zona di Leverano (senza peraltro ricordarne l'ubicazione), senza alcun riferimento alla zona di Copertino, ed è inoltre l'unica che ha riferito di avere lavorato in serra, mentre gli altri due testi hanno dichiarato di avere lavorato in campo aperto.
2 Tali incertezze sull'ubicazione dei terreni, unite all'assoluta genericità delle dichiarazioni dei testi circa l'estensione degli stessi e il tipo di colture praticate, appaiono rilevanti alla luce delle risultanze contenute nel verbale di accertamento ispettivo prodotto dall' . CP_1
Dal verbale risulta infatti che la non poteva svolgere realmente Controparte_2 attività agricola di tipo imprenditoriale in quanto non aveva l'effettiva disponibilità di terreni idonei;
nel corso dell'accesso, l'amministratore unico della società NO US ha infatti condotto gli ispettori su tre fondi tutti situati in agro di Copertino: il primo, situato in prossimità del cimitero, viene indicato nel verbale come non idoneo a qualsiasi tipo di coltura, tanto che lo stesso NO aveva riferito agli ispettori che esso non era mai stato utilizzato dall'azienda e che era stato dichiarato solo per procedere all'apertura della posizione aziendale;
per gli altri due, di proprietà di e , NO ha dichiarato agli ispettori di Controparte_3 Persona_1 non disporre di alcun contratto di affitto o comodato, di disporre di tali terreni solo sulla base di accordi verbali e che per accedere ai terreni doveva chiedere l'autorizzazione ai proprietari;
dal verbale risulta però che questi ultimi hanno dichiarato agli ispettori che i terreni sono sempre rimasti nella disponibilità delle rispettive famiglie e non sono mai stati concessi a terzi;
inoltre, nel corso del sopralluogo non era presente alcuna coltivazione di ortaggi, né era presente alcun lavoratore (pagg.
4-5 del verbale). Tali risultanze, che fanno fede fino a querela di falso dei fatti direttamente percepiti dagli ispettori, rendono del tutto inattendibili le dichiarazioni dei testi.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 09/03/2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 14/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3