Art. 6.
I Consigli diretti degli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i Consigli direttivi dei Collegi delle ostetriche e quelli delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia, in carica al 31 dicembre 1956, continuano a funzionare fino al 31 dicembre 1957.
A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1957.
I Consigli diretti degli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i Consigli direttivi dei Collegi delle ostetriche e quelli delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia, in carica al 31 dicembre 1956, continuano a funzionare fino al 31 dicembre 1957.
A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1957.