Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2000, n. 3713
CASS
Sentenza 22 maggio 2000

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Il risarcimento del danno non costituisce presupposto per l'affidamento in prova al servizio sociale, dovendosi a tal fine valutare l'idoneità della misura a contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva. (Nella specie, in relazione a misura richiesta da soggetto non detenuto, la S.C. annulla la decisione del giudice di merito che, una volta riscontrata la mancanza del risarcimento del danno, aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova, così omettendo la valutazione di ogni altro comportamento tenuto dal condannato dopo la commissione del reato e quindi l'analisi degli elementi apprezzabili in relazione al giudizio sull'idoneità della misura ai fini rieducativi e di prevenzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2000, n. 3713
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3713
    Data del deposito : 22 maggio 2000

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