Sentenza 22 maggio 2000
Massime • 1
Il risarcimento del danno non costituisce presupposto per l'affidamento in prova al servizio sociale, dovendosi a tal fine valutare l'idoneità della misura a contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva. (Nella specie, in relazione a misura richiesta da soggetto non detenuto, la S.C. annulla la decisione del giudice di merito che, una volta riscontrata la mancanza del risarcimento del danno, aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova, così omettendo la valutazione di ogni altro comportamento tenuto dal condannato dopo la commissione del reato e quindi l'analisi degli elementi apprezzabili in relazione al giudizio sull'idoneità della misura ai fini rieducativi e di prevenzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2000, n. 3713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3713 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO Presidente del 22.05.2000
1.Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2.Dott. ROSSI BRUNO " N. 3713
3.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. SANTACROCE RG " N. 01927/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RG DO n. il 02.10.1942
avverso ordinanza del 27.10.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FABBRI GIANVITTORE lette le conclusioni del P.G.
Annullamento con rinvio.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 27-10-1999 il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali avanzata in stato di libertà da GI RR, relativamente alla pena di mesi nove di reclusione per il reato di cui all'art. 589 cpv. c.p. Il tribunale sosteneva che il GI, pur avendo usufruito di un congruo rinvio del procedimento, non si era attivato ai fini del risarcimento del danno, che dev'essere considerato uno dei presupposti per valutare favorevolmente la volontà di reinserimento del condannato.
Avverso la predetta ordinanza ricorre il GI, tramite il suo difensore, deducendo la violazione di legge e il vizio motivazionale, per avere il giudice a quo erroneamente e illogicamente affermato che il risarcimento del danno è un presupposto dell'affidamento in prova e per avere basato unicamente sul mancato risarcimento il provvedimento reiettivo. In subordine, invita la Corte a valutare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 Ord. pen., perché, impedendo l'affidamento in prova per chi non è in condizione di risarcire il danno, contrasterebbe con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost.Il ricorso è fondato. Invero il risarcimento del danno non costituisce presupposto per l'affidamento in prova, poiché questo si basa sull'idoneità della misura a contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva, idoneità da valutare - nel caso di misura richiesta dalla libertà - in base al comportamento tenuto dal condannato dopo la commissione del reato.
Il provvedimento impugnato ha erroneamente qualificato il risarcimento del danno come presupposto dell'affidamento in prova e riscontratane la mancanza ha omesso ogni valutazione del comportamento del condannato, da effettuarsi mediante analisi degli elementi apprezzabili ai fini del giudizio sull'idoneità della misura ai fini rieducativi e di prevenzione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Sorveglianza di Torino per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2000