Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 09/01/2026, n. 103
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica degli atti presupposti

    L'Agenzia delle Entrate ha depositato la prova della notifica delle cartelle oltre il termine previsto dall'art. 32 del D.Legs. 546/92, rendendo la produzione inammissibile. Pertanto, non vi è prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici all'intimazione.

  • Altro
    Decadenza

    Non applicabile in quanto assorbito dall'accoglimento del motivo relativo all'omessa notifica.

  • Altro
    Prescrizione del credito

    Non applicabile in quanto assorbito dall'accoglimento del motivo relativo all'omessa notifica.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del D.p.R. 602/73 in tema di calcolo degli interessi di mora

    Non applicabile in quanto assorbito dall'accoglimento del motivo relativo all'omessa notifica.

  • Altro
    Violazione del disposto di cui all'art. 3 della Legge 241/1990

    Non applicabile in quanto assorbito dall'accoglimento del motivo relativo all'omessa notifica.

  • Altro
    Violazione del disposto di cui all'art. 7 della Legge 212/2000

    Non applicabile in quanto assorbito dall'accoglimento del motivo relativo all'omessa notifica.

  • Altro
    Prescrizione delle sanzioni e degli interessi sanzioni

    Non applicabile in quanto assorbito dall'accoglimento del motivo relativo all'omessa notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 09/01/2026, n. 103
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 103
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo