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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 09/01/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore PULEIO FRANCESCO, Giudice SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3014/2023 depositato il 26/04/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229004339045000 ILOR 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229004339045000 TASSA AUTOMOBIL 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229004339045000 TASSA AUTOMOBIL 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229004339045000 TASSA AUTOMOBIL 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229004339045000 TASSA AUTOMOBIL 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229004339045000 TASSA AUTOMOBIL 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229004339045000 IRPEF-ALIQUOTE 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229004339045000 IVA-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229004339045000 1995
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 29.12.2022, depositato il 26.4.2023, presso la la Corte di Giustizia
Ricorrente 1Tributaria di Primo Grado di Catania, il sig. , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320229004339045/000, notificata il
7.11.2022, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29320020051667426000, n.
29320120004986803000, n. 29320160051663326000, n. 29320170012041160000, n.
29320170034342358000 e n. 29320180024293586000, anch'esse impugnate, eccependo l'omessa notifica delle cartelle, la decadenza, la prescrizione del credito, la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del D.p.R. 602/73 in tema di calcolo degli interessi di mora e per violazione del disposto di cui all'art. 3 della Legge 241/1990 e all'art. 7 della Legge
212/2000, la prescrizione delle sanzioni e degli interessi sanzioni. Ha chiesto, quindi,
l'annullamento degli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Catania, ha contestato le eccezioni di parte ricorrente, depositato le copie comprovanti l'avvenuta notifica delle cartelle, e chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si
è costituita in giudizio. Rigettata l'istanza cautelare, all'udienza del 27 ottobre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di impugnazione è fondato.
Il procedimento di formazione della pretesa tributaria è valido se viene rispettata la sequenza ordinata di atti secondo una progressione stabilita dalla legge, con le relative notifiche, destinate a farla conoscere ai destinatari, per rendere possibile a questi ultimi il legittimo esercizio del diritto di difesa. L'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo. Nel caso del quo, il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle, anch'esse impugnate, atti sottostanti l'intimazione di pagamento e, a fronte di tale eccezione, l'Agenzia delle Entrate, unico ente costituito in giudizio, ha depositato il 10 ottobre 2025, la copia degli atti finalizzati a provare la notifica delle cartelle. Ebbene, l'articolo 32 del D.Legs. 546/92, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, prevede una serie di termini entro i quali, a pena di decadenza, le parti possono produrre memorie, documenti o repliche alle deduzioni, ovvero fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione. Nel caso de quo tale termine non è stato osservato considerato che il deposito è avvenuto il 10 ottobre 2025 mentre l'udienza è del 27 ottobre 2025, per cui la produzione documentate va dichiarata inammissibile, con l'ulteriore conseguenza che agli atti non vi è prova dell'avvenuta notifica delle cartelle, atti prodromici all'intimazione impugnata.
Il ricorso, pertanto, ritenendo assorbito ogni altro motivo di impugnazione, va accolto e gli atti impugnati annullati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione quindicesima, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l'Agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Catania e l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, in solido, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
1.500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarre in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Camera di Consiglio, a Catania il 27 ottobre 2025.
Presidente est.
NU CI
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore PULEIO FRANCESCO, Giudice SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3014/2023 depositato il 26/04/2023
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229004339045000 ILOR 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229004339045000 TASSA AUTOMOBIL 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229004339045000 TASSA AUTOMOBIL 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229004339045000 TASSA AUTOMOBIL 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229004339045000 TASSA AUTOMOBIL 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229004339045000 TASSA AUTOMOBIL 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229004339045000 IRPEF-ALIQUOTE 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229004339045000 IVA-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229004339045000 1995
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 29.12.2022, depositato il 26.4.2023, presso la la Corte di Giustizia
Ricorrente 1Tributaria di Primo Grado di Catania, il sig. , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320229004339045/000, notificata il
7.11.2022, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29320020051667426000, n.
29320120004986803000, n. 29320160051663326000, n. 29320170012041160000, n.
29320170034342358000 e n. 29320180024293586000, anch'esse impugnate, eccependo l'omessa notifica delle cartelle, la decadenza, la prescrizione del credito, la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del D.p.R. 602/73 in tema di calcolo degli interessi di mora e per violazione del disposto di cui all'art. 3 della Legge 241/1990 e all'art. 7 della Legge
212/2000, la prescrizione delle sanzioni e degli interessi sanzioni. Ha chiesto, quindi,
l'annullamento degli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Catania, ha contestato le eccezioni di parte ricorrente, depositato le copie comprovanti l'avvenuta notifica delle cartelle, e chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si
è costituita in giudizio. Rigettata l'istanza cautelare, all'udienza del 27 ottobre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di impugnazione è fondato.
Il procedimento di formazione della pretesa tributaria è valido se viene rispettata la sequenza ordinata di atti secondo una progressione stabilita dalla legge, con le relative notifiche, destinate a farla conoscere ai destinatari, per rendere possibile a questi ultimi il legittimo esercizio del diritto di difesa. L'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo. Nel caso del quo, il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle, anch'esse impugnate, atti sottostanti l'intimazione di pagamento e, a fronte di tale eccezione, l'Agenzia delle Entrate, unico ente costituito in giudizio, ha depositato il 10 ottobre 2025, la copia degli atti finalizzati a provare la notifica delle cartelle. Ebbene, l'articolo 32 del D.Legs. 546/92, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, prevede una serie di termini entro i quali, a pena di decadenza, le parti possono produrre memorie, documenti o repliche alle deduzioni, ovvero fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione. Nel caso de quo tale termine non è stato osservato considerato che il deposito è avvenuto il 10 ottobre 2025 mentre l'udienza è del 27 ottobre 2025, per cui la produzione documentate va dichiarata inammissibile, con l'ulteriore conseguenza che agli atti non vi è prova dell'avvenuta notifica delle cartelle, atti prodromici all'intimazione impugnata.
Il ricorso, pertanto, ritenendo assorbito ogni altro motivo di impugnazione, va accolto e gli atti impugnati annullati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione quindicesima, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l'Agenzia delle Entrate, Direzione prov.le di Catania e l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, in solido, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
1.500,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarre in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Camera di Consiglio, a Catania il 27 ottobre 2025.
Presidente est.
NU CI