CASS
Sentenza 5 aprile 2023
Sentenza 5 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2023, n. 14498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14498 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di DJ UN, nato in [...] il [...]; avverso la sentenza del 6/4/2021 della Corte di Appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato prescritto in data antecedente alla sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14498 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 03/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -di conferma della sentenza di condanna emessa in primo grado in riferimento al delitto di ricettazione, contestato come commesso in data 25 marzo 2002 da soggetto gravato dalla recidiva specifica e reiterata nel quinquennio- articolando a motivo unico della impugnazione: 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in riferimento alla disciplina normativa (vigente al momento del fatto, 2022 e non alla data del giudizio) di calcolo del tempo necessario alla prescrizione: anni 15 dal fatto, in considerazione della data del commesso reato e del giudizio di valenza tra circostanze di segno diverso già operato in data antecedente rispetto alla celebrazione del giudizio di appello. 2. Il ricorso è fondato. 2.1. Il reato istantaneo, così come aggravato dalla recidiva, risulta infatti contestato come commesso il 25 marzo 2002, in data antecedente rispetto alla entrata in vigore della novella che ha riformato l'istituto della prescrizione (art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251); con la sentenza di primo grado sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche in giudizio di equivalenza rispetto alla contestata e ritenuta recidiva qualificata. Dovendosi, pertanto, applicare il previgente regime di calcolo dei termini di prescrizione (con la conseguente rilevanza del giudizio di valenza), la prescrizione (anni 10, in ragione del limite edittale del titolo di reato come definito per effetto del bilanciamento tra circostanze di segno diverso, più 5, per effetto degli atti interruttivi occorsi ed in presenza di cause di sospensione rilevanti per complessivi mesi 10 e giorni 14) è maturata in data 8 febbraio 2018, ben prima della decisione di secondo grado (6 aprile 2021). Sul punto la Corte territoriale non oppone argomenti, limitandosi ad osservare che, in ragione della contestata recidiva, la prescrizione -già interrotta- non si sarebbe realizzata prima del luglio 2024. Laddove il tema rilevabile ex officio era quello della estinzione intervenuta per effetto dell'applicazione del regime normativo in vigore al momento del fatto (tra le tante, v. Sez. 3, n. 3385 del 17/11/2016, dep. 2017, Rv. 268805), che, oltre a prevedere un diverso regime di computo e diversi termini, riconosceva rilevanza al bilanciamento tra circostanze di segno diverso. La prescrizione è infatti istituto di diritto sostanziale (Corte cost. ord. n. 24 del 2017; sent. n. 115 del 2018), segue pertanto il principio costituzionale dettato dall'art. 25 Cost., precipitato (logicamente, ancorché non cronologicamente) nel codice penale all'art. 2. 2 2. Né dagli atti sgorga quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito (neppure dedotte dal ricorrente) che legittimano la decisione indicata al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato prescritto in data antecedente alla sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14498 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 03/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -di conferma della sentenza di condanna emessa in primo grado in riferimento al delitto di ricettazione, contestato come commesso in data 25 marzo 2002 da soggetto gravato dalla recidiva specifica e reiterata nel quinquennio- articolando a motivo unico della impugnazione: 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in riferimento alla disciplina normativa (vigente al momento del fatto, 2022 e non alla data del giudizio) di calcolo del tempo necessario alla prescrizione: anni 15 dal fatto, in considerazione della data del commesso reato e del giudizio di valenza tra circostanze di segno diverso già operato in data antecedente rispetto alla celebrazione del giudizio di appello. 2. Il ricorso è fondato. 2.1. Il reato istantaneo, così come aggravato dalla recidiva, risulta infatti contestato come commesso il 25 marzo 2002, in data antecedente rispetto alla entrata in vigore della novella che ha riformato l'istituto della prescrizione (art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251); con la sentenza di primo grado sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche in giudizio di equivalenza rispetto alla contestata e ritenuta recidiva qualificata. Dovendosi, pertanto, applicare il previgente regime di calcolo dei termini di prescrizione (con la conseguente rilevanza del giudizio di valenza), la prescrizione (anni 10, in ragione del limite edittale del titolo di reato come definito per effetto del bilanciamento tra circostanze di segno diverso, più 5, per effetto degli atti interruttivi occorsi ed in presenza di cause di sospensione rilevanti per complessivi mesi 10 e giorni 14) è maturata in data 8 febbraio 2018, ben prima della decisione di secondo grado (6 aprile 2021). Sul punto la Corte territoriale non oppone argomenti, limitandosi ad osservare che, in ragione della contestata recidiva, la prescrizione -già interrotta- non si sarebbe realizzata prima del luglio 2024. Laddove il tema rilevabile ex officio era quello della estinzione intervenuta per effetto dell'applicazione del regime normativo in vigore al momento del fatto (tra le tante, v. Sez. 3, n. 3385 del 17/11/2016, dep. 2017, Rv. 268805), che, oltre a prevedere un diverso regime di computo e diversi termini, riconosceva rilevanza al bilanciamento tra circostanze di segno diverso. La prescrizione è infatti istituto di diritto sostanziale (Corte cost. ord. n. 24 del 2017; sent. n. 115 del 2018), segue pertanto il principio costituzionale dettato dall'art. 25 Cost., precipitato (logicamente, ancorché non cronologicamente) nel codice penale all'art. 2. 2 2. Né dagli atti sgorga quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito (neppure dedotte dal ricorrente) che legittimano la decisione indicata al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2023.