Sentenza 29 marzo 2017
Massime • 1
L'identificazione dell'indagato ad opera della polizia giudiziaria è validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, perché il ricorso ai rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici, o ad altri accertamenti, si giustifica soltanto in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle indicate dichiarazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2017, n. 19044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19044 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2017 |
Testo completo
19 044-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 29/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 654/2017 LUISA BI Presidente - REGISTRO GENERALE FAUSTO IZZO N.33319/2016 PATRIZIA PICCIALLI EMANUELE DI SALVO Rel. Consigliere - EUGENIA SERRAO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BI EP nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 16/05/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/03/2017 la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO udito il Procuratore generale in persona della dott.ssa MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Palermo, a seguito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato IA EP colpevole del reato previsto dagli artt. 110, 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen., commesso in Palermo il 9 ottobre 2012. L'imputato era stato fermato da Carabinieri di Palermo mentre era intento a spingere un ciclomotore insieme ad altro giovane che, alla vista delle Forze dell'ordine, era fuggito dileguandosi;
il ciclomotore era stato in precedenza parcheggiato in una strada vicina, a causa di un guasto al motore, dalla moglie separata del proprietario.
2. EP IA ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata con un primo motivo per violazione ed inosservanza degli artt.66,529,530,415, 349 e 606 lett.c) cod. proc.pen. in quanto la pronuncia di condanna è stata emessa nei confronti di persona identificata esclusivamente in base alle generalità fornite in occasione del reato, senza verifica documentale. In merito alla prova della condotta, il ricorrente deduce di aver sottoposto al giudice di appello la questione del mancato accertamento dell'effettiva sottrazione del ciclomotore, che era nella disponibilità di persona diversa dal proprietario;
in relazione a tale deduzione, con il secondo motivo di ricorso lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art.606 lett. d) ed e) cod.proc.pen. quale erronea mancata attivazione dei poteri di integrazione probatoria e con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione per avere il giudice di appello escluso qualsiasi dubbio sulla sussistenza di possibili alternative spiegazioni, quali la momentanea cessione del ciclomotore ad opera della ex moglie del denunciante, che non era stata mai sentita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Le pronunce citate dal ricorrente (Sez.2 n,3603 del 18/01/2011, Mussa, Rv.249214 e Sez. 3, n. 22777 del 11/05/2010, Mamadou, Rv. 24754901), secondo le quali le sole dichiarazioni rese dall'imputato, privo di documenti e non fotosegnalato, alla polizia giudiziaria in ordine alle proprie generalità non sono sufficienti a fondare con sicurezza l'identificazione dello stesso, si pongono in contrasto con l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, per cui, invece, l'identificazione dell'indagato ad opera della polizia giudiziaria è validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, perché il ricorso ai rilievi dattiloscopici, 2 fotografici o antropometrici, o ad altri accertamenti, si giustifica soltanto in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle indicate dichiarazioni (Sez. 5, n. 20759 del 05/05/2010, Faliti, Rv. 24761401; Sez. 2, n. 37103 del 13/06/2003, Dallandyshja, Rv. 22680501; Sez. 2, n. 8105 del 26/04/2000, Perdichizzi, Rv. 21652201; Sez. 3, n. 7854 del 03/06/1998, Manssori E, Rv. 21135601; Sez. 1, n. 9936 del 14/10/1997, Oronely, Rv. 20876401; Sez. 1, n. 3935 del 13/03/1995, Yakham, Rv. 20186701).
1.1. Le menzionate pronunzie ammettono che, in presenza di concreti elementi che consentano di dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese dall'indagato o dall'imputato sulla sua identità, sia necessario ricorrere alle procedure oggettive di identificazione fisica disciplinate dall'art. 349 cod. proc. pen., ma escludono che tale adempimento sia comunque necessario quando le generalità vengano acquisite dall'autorità procedente attraverso tali dichiarazioni, affermando in sostanza che l'indagato o l'imputato sono, fino a prova contraria, legittime fonti della loro identità.
1.2. Il Collegio ritiene che nel caso in esame, connotato dalla scelta del rito abbreviato, l'orientamento interpretativo da ultimo indicato debba essere privilegiato, ritenendo conseguentemente che la motivazione offerta dalla Corte territoriale, secondo la quale l'indicazione dei dati anagrafici unitamente al nome può costituire valido indice della corrispondenza della persona fermata al nominativo fornito agli agenti di polizia giudiziaria, non sia affetta dal vizio lamentato.
2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati. Deve rimarcarsi che le due sentenze di merito sono state emesse a seguito di rito abbreviato e che non risulta che la difesa abbia condizionato il predetto rito all'assunzione della testimonianza della persona che aveva la disponibilità del ciclomotore. Si richiama, sul punto, l'interpretazione data dalla Corte regolatrice agli artt.441, comma 5, e 603 cod. proc.pen. con riferimento alle impugnazioni avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato non condizionato in primo grado ed in grado di appello;
secondo tale orientamento interpretativo, l'assunzione di nuove prove è possibile solo qualora queste non si riferiscano a circostanze di fatto anteriori al processo e conosciute dall'imputato, trattandosi altrimenti di prove che avrebbero dovuto formare oggetto di una richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria da sottoporre al relativo vaglio di ammissibilità (Sez. 2, n. 49324 del 25/10/2016, Monti, Rv. 26836301; Sez. 5, n. 17425 del 13/03/2007, Giuliano, Rv. 23663901).
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29 marzo 2017 Luisa Biend Il Consigliere estensore Il Presidente Luisa IA Eugenia Serrao Depositata in Cancelleria 20 APR. 2017 Oggi, M ULCA E R P Il Funzionari Gudiziario Patrizia Ciorra 4