Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 16687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16687 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
PO AS
RG IA
16687-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
IA EI EL NA CU RO CE
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
Presidente
Relatore
SENTENZA
Marocco
Sent. n. sez. 260-2026 UP 01/04/2026 R.G.N. 41581/2025
ID UL YO, nato in [...] il [...]
avverso la sentenza emessa il 24/06/2025 dalla Corte di assise di appello di
Venezia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RO CE;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto di casi inamuisibile il ricons;
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Seulito l'ave Salvative cavallars, sostites to procesuale dell' au vizerganeve chu ha concluiza jan accoglimento del
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vi cow.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 17 ottobre 2024 la Corte di assise di Padova giudicava YO ID UL colpevole dell'omicidio aggravato di AN IT, ascrittogli ai sensi degli artt. 575 e 577, primo comma, n. 1, cod. pen., condannando l'imputato, esclusa la recidiva e riconosciute le attenuanti generiche, ritenute prevalente sulla contestata aggravante, alla pena di h
diciannove anni di reclusione.
L'imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.
2. Con sentenza emessa il 24 giugno 2025 la Corte di assise di appello di Venezia, pronunciandosi sull'impugnazione di YO ID UL, confermava la decisione appellata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.
3. I fatti di reato si verificavano a Tombolo, la mattina del 20 settembre 2023, quando YO ID UL uccideva AN IT, con la quale intratteneva una relazione sentimentale, soffocandola con un cuscino, nella camera dell'appartamento dove i due soggetti convivevano, che ospitava anche
altri inquilini.
Occorre premettere che risultano incontroversi sia la materialità del fatto di reato sia la riconducibilità della morte di AN IT all'azione letale posta in essere nei suoi confronti dall'imputato, determinata dal soffocamento della vittima provocato da un cuscino, prelevato dal letto dove i due fidanzati si trovavano e pressato contro il volto della donna, dopo che la stessa era stata immobilizzata dal ricorrente, che si era posizionato, a cavalcioni, sul corpo della persona offesa. Era stato, infatti, lo stesso YO ID UL a presentarsi presso la Stazione dei Carabinieri di Tombolo il 21 settembre 2003, alle 13.50, per confessare di avere ucciso la propria compagna, AN IT, soffocandola con un cuscino che aveva premuto sul suo volto;
subito dopo, l'imputato si recava in compagnia degli operatori di polizia presso il suo appartamento, che era ubicato a Tombolo, in Via Vittorio Veneto n. 9, che condivideva con altri inquilini, dove aveva fatto trovare la vittima, che giaceva, priva di vita, nel letto matrimoniale della stanza che i due fidanzati occupavano. Occorre aggiungere che l'imputato ammetteva di avere ucciso la sua compagna sia nell'interrogatorio reso davanti al Pubblico ministero il 21
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settembre 2023, poche ore dopo essersi presentato dai Carabinieri della Stazione di Tombolo, sia nell'esame reso davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, il 23 settembre 2023, in sede di convalida del fermo, disposto nei suoi confronti. In entrambi gli interrogatori, YO ID MO affermava di non essere stato animato dall'intenzione di uccidere la vittima, sostenendo di avere pressato il cuscino sul viso della donna soltanto per impedirle di urlare nel corso della discussione animata che stavano affrontando prima dell'epilogo mortale. La discussione, in particolare, era stata causata dai sentimenti di gelosia nutriti dal ricorrente, che sospettava che AN IT intrattenesse una relazione sentimentale con EL HE, con cui la donna aveva un appuntamento il giorno del delitto. Tuttavia, la versione dei fatti fornita dall'imputato, relativamente. all'elemento soggettivo del reato e all'assenza di animus necandi, invocata allo scopo di ricondurre la fattispecie contestata nell'alveo dell'omicidio preterintenzionale, si riteneva smentita dagli elementi a probatori acquisiti nei giudizi di merito. Si riteneva, invero, incontroverso che AN IT era morta per soffocamento da asfissia meccanica, causato dall'azione aggressiva prolungata esercitata dall'imputato, che era dimostrata dalla dinamica degli accadimenti criminosi, caratterizzata da una crescente violenza, eseguita dopo che la persona offesa era stata brutalmente immobilizzata dal compagno, che si era posto sopra di lei per impedirle di muoversi. Deponevano, in particolare, per una tale ricostruzione tanatologica dell'aggressione mortale di AN IT le plurime fratture costali, che avevano provocato significative infiltrazioni emorragiche dei tessuti, riscontrate in sede medico-legale dal dott. El Mazioun Rafi, che deponevano nel senso di un esito letale dell'aggressione come conseguenza di una soppressione volontaria e cosciente, verificatasi al termine di un'attività di violenta neutralizzazione della fidanzata, conclusasi con il decesso della persona offesa. La soppressione della vittima, infatti, era stata causata da una "asfissia meccanica violenta da soffocamento", provocata con un cuscino pressato con forza sul viso della vittima, che aveva occluso i suoi orifizi respiratori, dopo che la stessa era stata immobilizzata dal ricorrente. Le verifiche tanatologiche eseguite dal dott. El Mazloun Rafi, a loro volta, si ritenevano corroborate dagli esiti delle verifiche genetiche effettuate dalla prof.ssa Luciana Caneazzo sul cuscino utilizzato dall'imputato per soffocare la fidanzata. Le tracce genotipiche repertate sul cuscino in questione consentivano di trarre la definitiva conferma delle modalità con cui LI IT era stata
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uccisa dal ricorrente, nella camera dell'appartamento dove la vittima veniva trovata, priva di vita, dai Carabinieri della Stazione di Tombolo il 21 settembre 2023. In questa direzione, occorre evidenziare che ID MO, nella confessione resa davanti al Pubblico ministero il 21 settembre 2023, richiamata da entrambe le decisioni di merito, aveva dichiarato che, in conseguenza della pressione esercitata sul suo volto con un cuscino, la vittima veniva sopraffatta dopo una breve resistenza. Il contenuto delle dichiarazioni confessorie del ricorrente, dunque, costituivano la dimostrazione dell'intento omicidiario sotteso all'azione aggressiva dell'imputato, che si interrompeva solo quando la persona offesa, ormal esanime, smetteva di opporsi all'attività di soffocamento esercitata nei
suoi confronti.
La dinamica dei fatti di reato, pertanto, si muoveva nel senso dell'esistenza, all'origine della brutale aggressione, di una finalità omicida, sia pure connotata da impetuosità e maturata in un momento di rabbia, per effetto dei sentimenti di gelosia che venivano ammessi senza riserve dallo stesso ID UL nel due interrogatori ai quali si sottoponeva nella prima fase delle indagini preliminari. Tali sentimenti, come detto, erano collegati al sospetto, nutrito dal ricorrente, che la sua fidanzata intrattenesse una relazione con EL HE, che lei stessa aveva ammesso di conoscere, pur negando l'esistenza del rapporto sentimentale addebitatole dall'imputato. D'altra parte, secondo i Giudici di merito, la condotta di YO ID UL, successiva all'omicidio della fidanzata, appariva incompatibile con l'assenza di finalità omicida, atteso che il ricorrente non aveva neppure tentato di rianimare la compagna dopo averla soffocata, come rappresentato dal medico legale. Senza considerare che, eseguito il soffocamento della donna, l'imputato, invece di attivare il soccorso ospedaliero o rivolgersi alle Forze dell'ordine, abbandonava la donna esanime sul letto dove l'aveva aggredita, uscendo dalla sua abitazione e sostando fuori casa fino quando non si presentava spontaneamente dai Carabinieri della Stazione di Tombolo per confessare l'accaduto. Ne discendeva che, nel caso di specie, ci si trovava di fronte a un omicidio volontario, che certamente non poteva ritenersi premeditato, ma che doveva ritenersi caratterizzato da dolo di impeto, escludendo la possibilità di configurare un'ipotesi di omicidio preterintenzionale. A sostegno di queste conclusioni, si evidenziava che ID OL, alla stregua di quanto dichiarato fin dal primo interrogatorio reso al Pubblico ministero, di cui si è detto, si era talmente invaghito della vittima, da arrivare al
punto di non inviare alcuna somma alla moglie e ai figli, che risiedevano in Marocco. Non residuavano, infine, dubbi sulla capacità di intendere e di volere, al momento del fatto, di YO ID UL, che, nel giudizio di merito, veniva affermata sulla base degli esiti della perizia psichiatrica, eseguita dal dott. RO Saullo. A conclusione di tale accertamento peritale, il dott. Saullo, pur dando atto che l'imputato presentava una personalità con tratti problematici, evidenziava che non erano presenti elementi nosografici idonei a modificare significativamente la percezione della realtà del ricorrente e a incidere sulla sua capacità di autodeterminazione al momento dell'aggressione della fidanzata, rilevanti ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, su cui i giudizi di merito risultavano pienamente convergenti, l'imputato YO ID UL, riconosciutegli le attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante oggetto di contestazione, veniva condannato alle pene di cui in premessa.
4. Avverso la sentenza di appello l'imputato YO ID UL, a mezzo dell'avv. IMe Giuseppe Bergamini, proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 27 Cost., 575, 575, 584 cod. pen., 192 cod. proc. pen., per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano di ricondurre l'assassinio di AN IT alla fattispecie dell'omicidio preterintenzionale, la cui configurazione si imponeva alla luce della ricostruzione degli accadimenti criminosi posta a fondamento delle decisioni di merito, che rendeva incontroversa l'estemporaneità dell'azione aggressiva del ricorrente, anche alla luce delle ragioni che l'avevano provocata, riconducibili alla gelosia manifestata dal ricorrente per un possibile tradimento della fidanzata. La svalutazione della causale omicidiaria, in uno alle precarie condizioni di salute della vittima, causate dal lupus eritematoso sistemico da cui era affetta, di cui non si era tenuto conto, aveva determinato l'incongrua ricostruzione dell'aggressione di ID UL, che imponevano di ricondurre la sua azione alla fattispecie dell'omicidio preterintenzionale. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di
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un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la concessione delle attenuanti generiche, pur riconosciute dalla Corte di assise di appello di Venezia in regime di prevalenza, nella massima estensione edittale, che si imponeva alla luce del contributo dichiarativo decisivo fornito dall'imputato all'accertamento degli accadimenti criminosi e del clima di tensione emotiva nel quale maturava la sua decisione, estemporanea, di uccidere la compagna. Si era, in questo modo, trascurato di considerare che l'aggressione mortale di AN IT era scaturita dalla discussione, certamente animata ma improvvisata, sviluppatasi tra ID MO e la vittima, causata dal sospetto nutrito dal ricorrente che la fidanzata intrattenesse una relazione sentimentale con EL HE, con cui il giorno dell'omicidio la donna aveva un appuntamento. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da YO ID UL è infondato.
2. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano di ricondurre l'assassinio di AN IT alla fattispecie dell'omicidio preterintenzionale, la cui configurazione si imponeva alla luce della ricostruzione degli accadimenti criminosi posta a fondamento delle decisioni di merito, che rendeva incontroversa l'estemporaneità dell'azione aggressiva del ricorrente e l'assenza di animus necandi, anche alla luce dei sentimenti di gelosia che l'avevano determinata e della patologia debilitante che affliggeva la vittima, alla quale era stato diagnosticato il lupus eritematoso sistemico. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo secondo cui le modalità estemporanee con cui l'aggressione mortale posta in essere da YO ID UL nei confronti di AN IT si era concretizzata non dimostravano l'esistenza di una volontà omicida in capo all'imputato è smentito dalle emergenze probatorie, che appaiono univocamente orientate nella direzione di ritenere pienamente dimostrato l'animus necandi che sorreggeva l'azione del ricorrente. Non può, in proposito, non rilevarsi che il decesso di AN IT era stato determinato da un soffocamento da asfissia meccanica, provocato dall'azione aggressiva dell'imputato, eseguito dopo che la persona offesa era stata
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brutalmente immobilizzata dal compagno. Deponevano, in particolare, per una tale ricostruzione della morte di AN IT le conclusioni medico-legali raggiunte dal dott. El Mazioun Rafi, secondo cui l'esito mortale dell'aggressione era la conseguenza di una soppressione volontaria e cosciente, verificatasi al termine di un'attività di violenta neutralizzazione della fidanzata, che le aveva causato diverse fratture alle costole. Le verifiche tanatologiche eseguite dal dott. El Mazloun Rafi, inoltre, erano confermate dalle verifiche genetiche effettuate dalla prof.ssa Luciana Caneazzo sul cuscino utilizzato dall'imputato per soffocare la vittima, da cui si traeva la definitiva conferma delle modalità con cui la donna era stata uccisa dal ricorrente, nel letto della camera dell'appartamento dove la vittima veniva trovata, priva di vita, il 20 settembre 2023. A ulteriore conferma di quanto si sta affermando occorre evidenziare che YO ID MO, nella confessione resa davanti al Pubblico ministero il 21 settembre 2023, richiamata a pagina 5 della decisione di primo grado, dichiarava che «AN non riusciva neanche a gridare perché ho spinto il cuscino con forza finché non si è più mossa [...]. L'imputato, in questo modo, ammetteva che l'azione aggressiva che aveva provocato il decesso della fidanzata era sorretta da una finalità omicida, che si protraeva fino a quando la vittima non riusciva più a opporsi alla violenza del ricorrente, che non consentiva di escludere l'animus necandi indispensabile per la configurazione della fattispecie per la quale veniva
condannato.
Le emergenze probatorie richiamate, dunque, impongono di escludere la possibilità di ricondurre l'uccisione di AN IT alla fattispecie dell'omicidio preterintenzionale, prefigurata dalla difesa del ricorrente in contrasto con le risultanze processuali, che devono essere vagliate alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «L'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato. Pertanto, la valutazione relativa alla prevedibilità dell'evento da cui dipende l'esistenza del delitto "de quo" è nella stessa legge, essendo assolutamente probabile che da una azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa» (Sez. 5, n. 791 del 18/10/2012, dep. 2013, [...], Rv. 254386 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 44986 del 21/09/2016, Mulè, Rv. 268299 01; Sez. 5, n. 40389 del 17/05/2012, [...], Rv. 253357 - 01; Sez. 5, n. 13114 del 13/02/2002, [...], Rv. 222055-01).
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Queste conclusioni, del resto, sono armoniche rispetto all'opzione ermeneutica, parimenti consolidata, che, nel distinguere l'omicidio volontario dall'omicidio preterintenzionale, afferma: «Il criterio distintivo tra l'omicidio volontario e l'omicidio preterintenzionale risiede nell'elemento psicologico, nel senso che nell'ipotesi della preterintenzione la volontà dell'agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte, mentre nell'omicidio volontario la volontà dell'agente è costituita dall'animus necandi", ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta» (Sez. 1, n. 35369 del 04/07/2007, [...], Rv. 237685 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 4425 del 05/12/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259014-01; Sez. 1, n. 25239 del 20/05/2001, [...], Rv. 219434 -01).
2.1. In questa, univoca, cornice processuale, privi di rilievo appaiono i richiami difensivi alle precarie condizioni di salute della vittima, causate dal lupus eritematoso sistemico da cui era affetta, di cui non si era tenuto conto, che non tengono conto della violenza dell'attività soppressiva posta in essere di ID UL, che, prima di soffocare la fidanzata, l'aveva immobilizzata con le gambe, ponendosi a cavalcioni sopra di lei e provocandole diverse fratture alle costole, attestate dagli accertamenti medico-legali eseguiti dal dott. El Mazloun
Rafi.
Invero, i richiami difensivi alle precarie condizioni di salute di AN IT, postulano che l'esito infausto dell'azione aggressiva del ricorrente sia stato condizionato dallo stato di debilitazione della vittima, che, oltre a essere indimostrato, appare smentito dalla sequenza degli accadimenti criminosi, caratterizzata da una crescente violenza e culminata con il decesso della persona offesa. Non si può, in proposito, non richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 12 della decisione impugnata, in cui, a conferma dell'irrilevanza delle deduzioni difensive, peraltro affermate assertivamente, si evidenziava che la brutalità dell'aggressione subita da AN IT era dimostrata dalla circostanza che la «complessione fisica della donna [...] non era affatto minuta, donde la ragionevole significativa opposizione che quest'ultima, per quanto colta alla sprovvista, deve avere in qualche modo posto all'aggressione [...]. Appariva, in ogni caso, decisivo il rilievo delle molteplici significative lesioni riscontrate sul corpo della vittima, avendo il medico legale verificato la presenza di plurime fatture costali, nonché di ecchimosi sul volto e sulla mucosa della bocca».
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2.2. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.
3. Deve, invece, ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la concessione delle attenuanti generiche, pur riconosciute dalla Corte di assise di appello di Venezia in regime di prevalenza, nella massima estensione edittale, che si imponeva alla luce del contributo dichiarativo decisivo fornito da YO ID UL all'accertamento degli accadimenti criminosi e del clima di tensione emotiva, causata dalla gelosia, nel quale maturava la sua decisione di uccidere AN IT. Deve, in proposito, rilevarsi che il trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente, quantificato in diciannove anni di reclusione, discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti oggetto di contestazione, che venivano vagliati dalla Corte territoriale nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto dell'elevatissimo disvalore della condotta illecita dell'imputato, che aveva provocato la morte della fidanzata, dopo un'azione violenta e prolungata, sulle cui connotazioni ci si è diffusamente soffermati nel paragrafo precedente. L'elevatissimo disvalore dell'aggressione mortale del ricorrente, dunque, consentiva di riconoscere a ID UL le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, ma non permetteva l'applicazione di tale regime circostanziale nella sua massima estensione edittale, tenuto conto degli elementi circostanziali, espressamente richiamati nelle decisioni di merito, rappresentati dalla brutalità dell'azione; dal luogo dove l'omicidio della vittima si era verificato;
dal movente che aveva determinato l'aggressione mortale del ricorrente;
dei pregiudizi penali dell'imputato. Si tenga ulteriormente presente, con specifico riferimento all'estensione edittale delle attenuanti generiche, che tali circostanze rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione edittale, invocata da YO ID UL è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di
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situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, [...], Rv. 212804 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, [...], Rv. 260054 01; Sez. 2, n. 35930 del 27/06/2002, [...], Rv. 222351 01; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, [...], Rv. 214200-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di
ricorso.
4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da YO ID UL, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi deciso l'1 aprile 2026.
Il Consigliere estensore
RO CE RL
Il Presidente
PO ASl
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pama Sezione Tepale Depositats in Canouusia oggi
Rome,
11 MAG 2026 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONTORIZIARIO
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