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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 20/11/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa con ricorso congiunto depositato in data
30.6.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
8.11.1976 in Capo Verde, rappresentata e difesa dall' Avv. Sara Brienza,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il [...] Controparte_1 C.F._2
a Capo Verde, rappresentato e difeso dall' Avv. Maria Carolina Gaiti,
1 presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato dalle parti in data 30.6.2025 con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo al figlio minore, alle seguenti
CONDIZIONI
“1. Il figlio minore (nato il [...]) verrà affidato ad entrambi Per_1
i genitori, i quali congiuntamente eserciteranno la responsabilità
genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute del medesimo,
tenendo conto delle di lui aspirazioni ed inclinazioni;
i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione. Il minore sarà prevalentemente domiciliato e avrà residenza anagrafica presso la madre in Piacenza, vicolo
Molineria San Nicolò n. 5, scala D.
2.Il figlio resterà con il padre un week end, in via alternata con la Per_1
madre, dal sabato alle ore 12.00 alla domenica sera alle ore 18.00,
2 momento in cui il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Nei week end di sua spettanza il padre si adopererà affinché Per_1
frequenti gli impegni scolastici, extrascolastici e ricreativi, nonché il catechismo e la messa domenicale. Quanto so pra, nel rispetto degli orari lavorativi dei genitori e salvo diversi accordi. I genitori avranno cura di mettere a contatto i figli con eventuali nuovi partners solo quando la relazione abbia carattere di stabilità e con l'opportuna gradualità. Per_1
trascorrerà, in via alternata tra i genitori, la Vigilia di Natale e il Natale,
nonché, sempre seguendo il criterio dell'alternanza annuale, i periodi compresi tra il 26 e il 31 dicembre, o quello intercorrente tra il 1 e il 6
gennaio. Pasqua e Lunedì dell'Angelo saranno alternati tra i genitori. Il
minore, inoltre, durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre due periodi di una settimana ciascuno, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno. Durante le vacanze, la frequentazione ordinaria verrà sospesa e riprenderà successivamente.
3.Il sig. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento di CP_1
, la somma mensile complessiva di € 400,00, importo da Per_1
corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di giugno 2025 e da rivalutarsi annua lmente secondo gli indici
Istat, primo aggiornamento Istat dal mese di giugno 2026, con ordine al datore di lavoro del sig. , LPS S.r.l. (Partita Iva: Controparte_1
, Via 4 Novembre, 33/B, 43018 Sissa Trecasali (PR), di P.IVA_1
provvedere al predetto adempimento mediante trattenuta dallo stipendio del sig. e bonifico in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
alle seguenti coordinate bancarie
[...]
3 [...]. Con la precisazione che nei mesi intercorrenti tra giugno 2025 e la comunicazione al datore di lavoro del sig. dell'emananda sentenza del Tribunale, l'onere di contribuzione CP_1
sarà in capo al sig. CP_1
4. Entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di
, secondo le indicazioni e le modalità di cui al protocollo del CNF Per_1
che le parti dichiarano di conoscere ed a ccettare.
L'assegno unico per sarà attribuito nella misura del 100% alla Per_1
madre. Detrazioni e deduzioni, ove previste dalla legge, al 50% tra i genitori.
5.A titolo di definizione dei rapporti patrimoniali esistenti tra le parti, le stesse concordano quanto segue:
a)il sig. (c.f. ) si impegna a Controparte_1 C.F._2
cedere, senza corrispettivo, alla sig.ra Parte_1
(c.f. ), che accetta, la propria quota di contitolarità C.F._1
pari ad ½ di proprietà indivisa dell'appartamento sito in Piacenza, Vicolo
Molineria San Nicolò n. 5, scala D, ivi comprese le pertinenze e gli accessori. Il trasferimento di proprietà, che è direttamente e funzionalmente collegato al presente procedimento, dovrà avvenire entro
90 giorni dalla data di deposito della sentenza di omologa degli accordi di cui al presente atto. Nell'atto di cessione si darà altresì atto dell'accollo da parte della sig.ra del mutuo gravante Parte_1
sull'immobile in oggetto;
4 b)A titolo di definizione dei rapporti patrimoniali esistenti tra le parti e quale condizione essenziale dell'accordo di definizione della crisi,
strettamente indispensabile e funzionalmente collegata al procedimento in oggetto, la sig.ra orrisponderà al sig. Parte_2
la somma omnicomprensiva di € 10.000,00 Controparte_1
(diecimila/00) che verrà versata al momento dell'atto notarile;
6.I signori e con l'adempimento degli obblighi di Parte_1 CP_1
cui al ricorso, dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente,
ad alcun titolo.
7.Spese di giudizio compensate tra le parti .“
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a l figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
5 La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dispone in conformità alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 18.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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