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Articolo 9 della Legge 15 novembre 1986, n. 768
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Articolo 8
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Legge 15 novembre 1986, n. 768
Articolo 9 della Legge 15 novembre 1986, n. 768
Versione
23 novembre 1986
Art. 9. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Entrata in vigore il 23 novembre 1986
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