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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 711/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
UCCI PASQUALE, Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4844/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano - Piazza Elena D'Aosta, 1 80047 San Giuseppe Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.s Società Gestione Servizi S.p.a. - 95008090631
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5098/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 20/03/2025 Atti impositivi:
- COMUNICAZIONE P n. 50002400001040 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 151/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5098/2025, depositata il 20.03.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Napoli, Sez. 29 ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la comunicazione di presa in carico n. 50002400001040, notificata dalla SO.GE.S. S.p.A. in qualità di concessionaria per la riscossione del
Comune di San Giuseppe Vesuviano, relativa al mancato pagamento della TARI per l'anno 2016.
Il ricorrente lamentava:
- l'omessa notifica dell'avviso di accertamento esecutivo;
- la prescrizione della pretesa tributaria;
- la non debenza delle somme richieste, in quanto l'immobile era disabitato e privo di utenze nel 2016.
La SO.GE.S. S.p.A. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la regolarità della notifica e la legittimità della pretesa.
In particolare, la Corte di primo grado riteneva provata la regolare notifica dell'avviso di accertamento e la fondatezza della pretesa tributaria, condannando il ricorrente alle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato:
- la mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, in quanto non sarebbe stata inviata la raccomandata informativa (CAD) necessaria in caso di consegna a persona diversa dal destinatario;
- la conseguente prescrizione della TARI, essendo trascorsi più di cinque anni dall'anno d'imposta;
- la non debenza della tassa, poiché l'immobile era disabitato e privo di utenze, come da certificato di residenza storico.
Mentre il comune di San Giuseppe Vesuviano, nonostante la notifica dell'appello, preferiva rimanere contumace anche in questo grado di Giudizio, si è costituita la SO.GE.S. S.p.A. chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza del 16.1.2025, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può essere accolto.
Va premesso che gli atti impositivi possono essere notificati alternativamente nelle forme del codice di rito, in quelle previste dall'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 o infine direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, L.
n. 890/1982.
Nella specie ricorre pacificamente l'ipotesi della notifica a mezzo posta ordinaria (cd "notifica diretta") che, come espressamente è stabilito dal prefato art. 14, è disciplinata secondo le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, e dunque non necessita, tra l'altro, di alcuna relata di notifica né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. 14/11/2019, n. 29642)
Consegue a quanto premesso che alla consegna del plico contenente l'atto non doveva seguire la spedizione di nessuna ulteriore raccomandata che è prevista esclusivamente dalle norme di cui alla l. n. 890 del 1982
Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità ha già statuito che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno temporanea, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, neppure la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, mentre ogni indagine circa l'identificazione del luogo in cui è stata eseguita la notificazione resta assorbita dall'anzidetta presunzione di convivenza, la quale può essere superata soltanto dalla prova, posta a carico del destinatario della notifica, dell'insussistenza del rapporto di convivenza con il familiare consegnatario dell'atto (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 24852 del 22/11/2006).
Le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 cod. proc. civ., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare.
La convivenza, almeno temporanea, può essere presunta sulla base del dato che il familiare sia stato trovato in detta abitazione e abbia accettato il piego, onde il fatto che la persona cennata non venga indicata esplicitamente come convivente nell'avviso di ricevimento non è, di per sè solo, sufficiente a comportare la nullità della notificazione" (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25616 del 17/12/2010, Cass, Sez. 5, 29/01/2008,
n. 1906).
Attesa la prova della rituale notifica dell'atto di accertamento deve ritenersi che la pretesa tributaria si sia ormai cristallizzata sicchè ogni ulteriore questione relativa alla supposta non debenza del tributo risulta inammissibile perché avrebbe dovuto essere fatta valere dal contribuendo impugnando – tempestivamente – il predetto atto.
In definitiva, quindi, la sentenza impugnata risulta scevra dai vizi denunciati e l'appello del contribuente deve essere rigettato.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna Ricorrente_1 al rimborso delle spese di lite del presente grado nei confronti della SO.GE.S. S.p.A che liquida complessivamente in € 300,00 (trecento/00) con attribuzione al procuratore di parte appellata avv. Difensore_3 dichiaratosene antistatario.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
UCCI PASQUALE, Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4844/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano - Piazza Elena D'Aosta, 1 80047 San Giuseppe Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.s Società Gestione Servizi S.p.a. - 95008090631
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5098/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 20/03/2025 Atti impositivi:
- COMUNICAZIONE P n. 50002400001040 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 151/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5098/2025, depositata il 20.03.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Napoli, Sez. 29 ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la comunicazione di presa in carico n. 50002400001040, notificata dalla SO.GE.S. S.p.A. in qualità di concessionaria per la riscossione del
Comune di San Giuseppe Vesuviano, relativa al mancato pagamento della TARI per l'anno 2016.
Il ricorrente lamentava:
- l'omessa notifica dell'avviso di accertamento esecutivo;
- la prescrizione della pretesa tributaria;
- la non debenza delle somme richieste, in quanto l'immobile era disabitato e privo di utenze nel 2016.
La SO.GE.S. S.p.A. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la regolarità della notifica e la legittimità della pretesa.
In particolare, la Corte di primo grado riteneva provata la regolare notifica dell'avviso di accertamento e la fondatezza della pretesa tributaria, condannando il ricorrente alle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato:
- la mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, in quanto non sarebbe stata inviata la raccomandata informativa (CAD) necessaria in caso di consegna a persona diversa dal destinatario;
- la conseguente prescrizione della TARI, essendo trascorsi più di cinque anni dall'anno d'imposta;
- la non debenza della tassa, poiché l'immobile era disabitato e privo di utenze, come da certificato di residenza storico.
Mentre il comune di San Giuseppe Vesuviano, nonostante la notifica dell'appello, preferiva rimanere contumace anche in questo grado di Giudizio, si è costituita la SO.GE.S. S.p.A. chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza del 16.1.2025, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può essere accolto.
Va premesso che gli atti impositivi possono essere notificati alternativamente nelle forme del codice di rito, in quelle previste dall'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 o infine direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, L.
n. 890/1982.
Nella specie ricorre pacificamente l'ipotesi della notifica a mezzo posta ordinaria (cd "notifica diretta") che, come espressamente è stabilito dal prefato art. 14, è disciplinata secondo le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, e dunque non necessita, tra l'altro, di alcuna relata di notifica né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. 14/11/2019, n. 29642)
Consegue a quanto premesso che alla consegna del plico contenente l'atto non doveva seguire la spedizione di nessuna ulteriore raccomandata che è prevista esclusivamente dalle norme di cui alla l. n. 890 del 1982
Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità ha già statuito che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno temporanea, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, neppure la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, mentre ogni indagine circa l'identificazione del luogo in cui è stata eseguita la notificazione resta assorbita dall'anzidetta presunzione di convivenza, la quale può essere superata soltanto dalla prova, posta a carico del destinatario della notifica, dell'insussistenza del rapporto di convivenza con il familiare consegnatario dell'atto (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 24852 del 22/11/2006).
Le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 cod. proc. civ., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare.
La convivenza, almeno temporanea, può essere presunta sulla base del dato che il familiare sia stato trovato in detta abitazione e abbia accettato il piego, onde il fatto che la persona cennata non venga indicata esplicitamente come convivente nell'avviso di ricevimento non è, di per sè solo, sufficiente a comportare la nullità della notificazione" (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25616 del 17/12/2010, Cass, Sez. 5, 29/01/2008,
n. 1906).
Attesa la prova della rituale notifica dell'atto di accertamento deve ritenersi che la pretesa tributaria si sia ormai cristallizzata sicchè ogni ulteriore questione relativa alla supposta non debenza del tributo risulta inammissibile perché avrebbe dovuto essere fatta valere dal contribuendo impugnando – tempestivamente – il predetto atto.
In definitiva, quindi, la sentenza impugnata risulta scevra dai vizi denunciati e l'appello del contribuente deve essere rigettato.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna Ricorrente_1 al rimborso delle spese di lite del presente grado nei confronti della SO.GE.S. S.p.A che liquida complessivamente in € 300,00 (trecento/00) con attribuzione al procuratore di parte appellata avv. Difensore_3 dichiaratosene antistatario.