Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00428/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02399/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2399 del 2025, proposto da
CE UI, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Petillo, Benedetto Iannone, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Petillo in Milano, via Medici, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 50/2025 Sezione Lavoro, e alla sentenza Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 231/2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. UR TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza n. 50/2025, il Tribunale di Busto Arsizio condannava il Ministero convenuto, in favore della parte attrice, al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” ex art. 1, co. 121, l.n. 1077/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, nel rispetto dei vincoli di legge;
Con la sentenza n. 231/2025, il Tribunale di Milano condannava il Ministero convenuto, in favore della parte attrice, al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” ex art. 1, co. 121, l.n. 1077/2015, per l’anno scolastico 2024/25, nel rispetto dei vincoli di legge;
Espone il ricorrente che le sentenze venivano notificata a mezzo PEC al Ministero dell'Istruzione che riceveva la notificazione, rispettivamente, in data 16.1.25 e 2.5.2025, e che decorreva pertanto il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 comma I D. L. 669/96 senza che intervenisse alcun adempimento in relazione alla sentenza citata.
Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza delle sentenze indicate, chiedendo che si ordini al Ministero dell'Istruzione e del Merito di ottemperare alla sentenza in epigrafe indicata mediante l'erogazione della Carta Docente per l'importo compressivo di Euro 1.500,00 in favore del ricorrente con contestuale nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento dell'Amministrazione resistente e in ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Alla camera di consiglio del 9.1.26 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale osserva come, rispetto ai titoli della cui ottemperanza si tratta – passati in giudicato e notificati ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferiscono i titoli indicati in epigrafe.
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Non può essere invece accolta la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato. La disposizione esclude l’uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, esimenti queste da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 25 giugno 2014 n. 15).
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, assumano rilievo al fine di negare tale sanzione, oltre alle specifiche difficoltà nell’adempimento collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica, l’esiguità del debito tale da far apparire l’invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, nella misura e secondo i criteri indicati da C.S. nn. 4431/25, 3897/25, 6920/25, 6923/25, 6924/25, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso e per l’effetto accerta l’inottemperanza alle sentenze di condanna indicate in epigrafe e ordina al Ministero resistente di provvedere al pagamento nel rispetto del termine indicato in motivazione;
2) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione;
3) respinge la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a.
4) condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 800,00 (ottocento), oltre accessori di legge, ed al rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
UR TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR TT | RI SO |
IL SEGRETARIO