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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/09/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLE CONDIZIONI DI REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA
RESPONSABILITA' GENITORIALE
Riunito in camera di conSIlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 603 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto), instaurata congiuntamente dalle parti SI.ra
- CF – nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. VILLELLA DOMENICO MICHELE - CF
- PEC - che la rappresenta e difende in giudizio, C.F._2 Email_1 giusta procura rilasciata in calce al ricorso e SI. - CF - nato in Controparte_1 C.F._3
Lamezia Terme ed in data 12/12/1986, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. MARASCO BERNANRDO -
CF – PEC - ed elettivamente domiciliato C.F._4 Email_2 presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 19/09/2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 30/07/2025 - che la SI.ra ed il SI. hanno Parte_1 Controparte_1 intrattenuto una convivenza more uxorio dalla quale in data 25 ottobre 2016 è nata a [...] la minore regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori. Persona_1 2
In costanza di convivenza di fatto, la famiglia ha avuto residenza abituale in Lamezia Terme (CZ), in Via dei
Mille n. 150, in un appartamento condotto in locazione. Tuttavia, nel corso del tempo, la relazione tra le parti
è diventata insostenibile per divergenze caratteriali di talché, venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia ed essendo terminata a tutti gli effetti la relazione affettiva, le parti hanno concordemente inteso instaurare il presente giudizio. Il SI. svolge stabile attività lavorativa alle CP_1 dipendenze dell'“Officina Meccanica di Saladino Vincenzo” sita in Viale Salvatore Raffaele n. 112 di Lamezia
Terme (CZ) e percepisce uno stipendio mensile di €. 1.400,00 mentre la SI.ra attualmente è Parte_1 disoccupata. Si fa presente - inoltre - che la minore ha terminato il terzo anno di scuola Persona_1 primaria presso l'Istituto “Manzoni –Augruso” di Lamezia Terme (CZ) e Club di Lamezia Terme” (vedi, pressoché testualmente, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
Pertanto, tanto premesso, i ricorrenti, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, essendo pervenuti ad accordi per regolare in modo consensuale le condizioni regolative dell'esercizio della responsabilità genitoriale, rassegnavano le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minorenne nelle modalità di seguito indicate:
1) La minor resterà affidata ad entrambi i genitori ma risiederà con la madre, con collocazione Persona_1 abitativa presso la stessa in Via dei Mille n. 150 di Lamezia Terme;
2) Il SI si impegna ad abbandonare la residenza familiare all'atto della sottoscrizione del presente CP_1 ricorso nonché a trasferire altrove la propria residenza;
3) Nell'esercizio dell'affidamento condiviso e della potestà condivisa, così come introdotto e regolamentato dalla legge n. 54/2006, compatibilmente con le eSIenze e le inclinazioni della minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi alla settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nonché a week end alterni dall'uscita da scuola il sabato sino alle ore 20,00 della domenica;
4) La minore trascorrerà ad anni alterni con la madre e con il padre i giorni della Vigilia di Natale e del Primo dell'anno ovvero il giorno di Natale e la notte di San Silvestro e così per la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; inoltre, il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia per un periodo pari a giorni cinque consecutivi durante le festività natalizie e per un periodo pari a giorni tre consecutivi durante le vacanze pasquali;
5) In occasione delle vacanze estive, il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia, per un congruo periodo di tempo pari a quattordici giorni, frazionati – sino al compimento del quattordicesimo anno di età della minore
– in due periodi di sette giorni cadauno, che andranno comunicati alla SI.ra entro il 30 giugno di Parte_1 ciascun anno;
6) La minore trascorrerà inoltre la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i Per compleanni di questi ultimi, mentre nel giorno di compleanno della piccol , alternando di anno in anno la presenza della bambina con i genitori;
7) Per quanto riguarda la contribuzione al mantenimento, educazione ed istruzione della minore, il SI.
dovrà corrispondere in favore della madre a mezzo versamento mensile anticipato entro il giorno CP_1
5 di ogni mese la somma di €. 450,00 (annualmente rivalutabile in base agli indici Istat); 3
8) Il SI. si obbliga a provvedere al pagamento di tutte le utenze e/o debenze pendenti sino al CP_1 momento del suo allontanamento dalla residenza familiare e/o comunque relative al periodo in cui lo stesso risiedeva con la;
Parte_1
9) Il padre e la madre dovranno sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio minore, previamente concordate tra i ricorrenti e documentate. Tali spese comprendono: tutte le spese mediche, le spese scolastiche (incluse costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri e materiale didattico, retta e buoni pasto, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione, ecc.) le spese per attività sportive (inclusi iscrizione ai corsi, attrezzatura sportiva occorrenda, ecc.);
10) Essendo la minore collocata presso la madre - e dunque fiscalmente a carico di quest'ultima – gli assegni familiari percepiti per la figlia (Assegno Unico Universale) spetteranno integralmente alla SI.ra . Parte_1
Tutto ciò richiesto, essi chiedevano – in rito - di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e che il
Tribunale adito volesse perciò pronunciare decisione alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 603 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto), promosso congiuntamente dalle parti SI.ra - CF - rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa a dall'Avv. VILLELLA DOMENICO MICHELE - CF - e SI. - CF C.F._2 Controparte_1
- a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. MARASCO BERNANRDO - CF C.F._3 giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, CodiceFiscale_4 dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 2 agosto 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente
– in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del
23/09/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che, all'interno del medesimo provvedimento, oltre agli adempimenti di natura processuale ivi descritti, era stato parimenti assegnato termine alle parti sino alla stessa data prevista per il deposito delle note scritte, per il deposito di dichiarazione sottoscritta dai ricorrenti, con la quale gli stessi attestassero espressamente:
1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto;
3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
e che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 19 settembre 2025, sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno provenienti dai ricorrenti personalmente.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. 4
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti;
2) che i ricorrenti - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
3) che gli accordi raggiunti non risultano affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di procedere alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei termini contenuti nel ricorso congiunto, senza riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con parere favorevole reso in data 26 agosto 2025.
Nulla osta – pertanto - alla pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 603 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto), instaurata congiuntamente dai ricorrenti SI.ra - CF Parte_1
– nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata presso lo C.F._1
Studio Legale dell'Avv. VILLELLA DOMENICO MICHELE - CF - PEC C.F._2
- che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata Email_1 in calce al ricorso e SI. - CF - nato in Lamezia Terme ed in data Controparte_1 C.F._3
12/12/1986, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. MARASCO BERNANRDO - CF – C.F._4
PEC - ed elettivamente domiciliato presso il di lui Studio legale, Email_2 giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale richiesta dai ricorrenti, come sopra generalizzati, SI.ra - CF – nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 19/08/1987, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. VILLELLA DOMENICO MICHELE -
CF - PEC - che la rappresenta e difende in C.F._2 Email_1 5
giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e SI. - CF - Controparte_1 C.F._3 nato in Lamezia Terme ed in data 12/12/1986, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. MARASCO
BERNANRDO - CF – PEC - ed elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliato presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
1) La minor resterà affidata ad entrambi i genitori ma risiederà con la madre, con collocazione Persona_1 abitativa presso la stessa in Via dei Mille n. 150 di Lamezia Terme;
2) Il SI si impegna ad abbandonare la residenza familiare all'atto della sottoscrizione del presente CP_1 ricorso nonché a trasferire altrove la propria residenza;
3) Nell'esercizio dell'affidamento condiviso e della potestà condivisa, così come introdotto e regolamentato dalla legge n. 54/2006, compatibilmente con le eSIenze e le inclinazioni della minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi alla settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nonché a week end alterni dall'uscita da scuola il sabato sino alle ore 20,00 della domenica;
4) La minore trascorrerà ad anni alterni con la madre e con il padre i giorni della Vigilia di Natale e del Primo dell'anno ovvero il giorno di Natale e la notte di San Silvestro e così per la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; inoltre il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia per un periodo pari a giorni cinque consecutivi durante le festività natalizie e per un periodo pari a giorni tre consecutivi durante le vacanze pasquali;
5) In occasione delle vacanze estive, il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia, per un congruo periodo di tempo pari a quattordici giorni, frazionati – sino al compimento del quattordicesimo anno di età della minore
– in due periodi di sette giorni cadauno, che andranno comunicati alla SI.ra entro il 30 giugno di Parte_1 ciascun anno;
6) La minore trascorrerà inoltre la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i Per compleanni di questi ultimi, mentre nel giorno di compleanno della piccol , alternando di anno in anno la presenza della bambina con i genitori;
7) Per quanto riguarda la contribuzione al mantenimento, educazione ed istruzione della minore, il SI.
dovrà corrispondere in favore della madre a mezzo versamento mensile anticipato entro il giorno CP_1
5 di ogni mese la somma di €. 450,00 (annualmente rivalutabile in base agli indici Istat);
8) Il SI. si obbliga a provvedere al pagamento di tutte le utenze e/o debenze pendenti sino al CP_1 momento del suo allontanamento dalla residenza familiare e/o comunque relative al periodo in cui lo stesso risiedeva con la;
Parte_1
9) Il padre e la madre dovranno sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio minore, previamente concordate tra i ricorrenti e documentate. Tali spese comprendono: tutte le spese mediche, le spese scolastiche (incluse costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri e materiale didattico, retta e buoni pasto, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione, ecc.) le spese per attività sportive (inclusi iscrizione ai corsi, attrezzatura sportiva occorrenda, ecc.);
10) Essendo la minore collocata presso la madre - e dunque fiscalmente a carico di quest'ultima – gli assegni familiari percepiti per la figlia (Assegno Unico Universale) spetteranno integralmente alla SI.ra . Parte_1
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite. 6
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conSIlio del 23 settembre 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLE CONDIZIONI DI REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA
RESPONSABILITA' GENITORIALE
Riunito in camera di conSIlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 603 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto), instaurata congiuntamente dalle parti SI.ra
- CF – nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. VILLELLA DOMENICO MICHELE - CF
- PEC - che la rappresenta e difende in giudizio, C.F._2 Email_1 giusta procura rilasciata in calce al ricorso e SI. - CF - nato in Controparte_1 C.F._3
Lamezia Terme ed in data 12/12/1986, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. MARASCO BERNANRDO -
CF – PEC - ed elettivamente domiciliato C.F._4 Email_2 presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 19/09/2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 30/07/2025 - che la SI.ra ed il SI. hanno Parte_1 Controparte_1 intrattenuto una convivenza more uxorio dalla quale in data 25 ottobre 2016 è nata a [...] la minore regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori. Persona_1 2
In costanza di convivenza di fatto, la famiglia ha avuto residenza abituale in Lamezia Terme (CZ), in Via dei
Mille n. 150, in un appartamento condotto in locazione. Tuttavia, nel corso del tempo, la relazione tra le parti
è diventata insostenibile per divergenze caratteriali di talché, venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia ed essendo terminata a tutti gli effetti la relazione affettiva, le parti hanno concordemente inteso instaurare il presente giudizio. Il SI. svolge stabile attività lavorativa alle CP_1 dipendenze dell'“Officina Meccanica di Saladino Vincenzo” sita in Viale Salvatore Raffaele n. 112 di Lamezia
Terme (CZ) e percepisce uno stipendio mensile di €. 1.400,00 mentre la SI.ra attualmente è Parte_1 disoccupata. Si fa presente - inoltre - che la minore ha terminato il terzo anno di scuola Persona_1 primaria presso l'Istituto “Manzoni –Augruso” di Lamezia Terme (CZ) e Club di Lamezia Terme” (vedi, pressoché testualmente, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
Pertanto, tanto premesso, i ricorrenti, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, essendo pervenuti ad accordi per regolare in modo consensuale le condizioni regolative dell'esercizio della responsabilità genitoriale, rassegnavano le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minorenne nelle modalità di seguito indicate:
1) La minor resterà affidata ad entrambi i genitori ma risiederà con la madre, con collocazione Persona_1 abitativa presso la stessa in Via dei Mille n. 150 di Lamezia Terme;
2) Il SI si impegna ad abbandonare la residenza familiare all'atto della sottoscrizione del presente CP_1 ricorso nonché a trasferire altrove la propria residenza;
3) Nell'esercizio dell'affidamento condiviso e della potestà condivisa, così come introdotto e regolamentato dalla legge n. 54/2006, compatibilmente con le eSIenze e le inclinazioni della minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi alla settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nonché a week end alterni dall'uscita da scuola il sabato sino alle ore 20,00 della domenica;
4) La minore trascorrerà ad anni alterni con la madre e con il padre i giorni della Vigilia di Natale e del Primo dell'anno ovvero il giorno di Natale e la notte di San Silvestro e così per la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; inoltre, il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia per un periodo pari a giorni cinque consecutivi durante le festività natalizie e per un periodo pari a giorni tre consecutivi durante le vacanze pasquali;
5) In occasione delle vacanze estive, il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia, per un congruo periodo di tempo pari a quattordici giorni, frazionati – sino al compimento del quattordicesimo anno di età della minore
– in due periodi di sette giorni cadauno, che andranno comunicati alla SI.ra entro il 30 giugno di Parte_1 ciascun anno;
6) La minore trascorrerà inoltre la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i Per compleanni di questi ultimi, mentre nel giorno di compleanno della piccol , alternando di anno in anno la presenza della bambina con i genitori;
7) Per quanto riguarda la contribuzione al mantenimento, educazione ed istruzione della minore, il SI.
dovrà corrispondere in favore della madre a mezzo versamento mensile anticipato entro il giorno CP_1
5 di ogni mese la somma di €. 450,00 (annualmente rivalutabile in base agli indici Istat); 3
8) Il SI. si obbliga a provvedere al pagamento di tutte le utenze e/o debenze pendenti sino al CP_1 momento del suo allontanamento dalla residenza familiare e/o comunque relative al periodo in cui lo stesso risiedeva con la;
Parte_1
9) Il padre e la madre dovranno sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio minore, previamente concordate tra i ricorrenti e documentate. Tali spese comprendono: tutte le spese mediche, le spese scolastiche (incluse costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri e materiale didattico, retta e buoni pasto, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione, ecc.) le spese per attività sportive (inclusi iscrizione ai corsi, attrezzatura sportiva occorrenda, ecc.);
10) Essendo la minore collocata presso la madre - e dunque fiscalmente a carico di quest'ultima – gli assegni familiari percepiti per la figlia (Assegno Unico Universale) spetteranno integralmente alla SI.ra . Parte_1
Tutto ciò richiesto, essi chiedevano – in rito - di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e che il
Tribunale adito volesse perciò pronunciare decisione alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 603 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto), promosso congiuntamente dalle parti SI.ra - CF - rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa a dall'Avv. VILLELLA DOMENICO MICHELE - CF - e SI. - CF C.F._2 Controparte_1
- a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. MARASCO BERNANRDO - CF C.F._3 giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, CodiceFiscale_4 dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 2 agosto 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente
– in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del
23/09/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che, all'interno del medesimo provvedimento, oltre agli adempimenti di natura processuale ivi descritti, era stato parimenti assegnato termine alle parti sino alla stessa data prevista per il deposito delle note scritte, per il deposito di dichiarazione sottoscritta dai ricorrenti, con la quale gli stessi attestassero espressamente:
1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto;
3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
e che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 19 settembre 2025, sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno provenienti dai ricorrenti personalmente.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. 4
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti;
2) che i ricorrenti - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
3) che gli accordi raggiunti non risultano affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di procedere alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei termini contenuti nel ricorso congiunto, senza riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con parere favorevole reso in data 26 agosto 2025.
Nulla osta – pertanto - alla pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 603 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto), instaurata congiuntamente dai ricorrenti SI.ra - CF Parte_1
– nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata presso lo C.F._1
Studio Legale dell'Avv. VILLELLA DOMENICO MICHELE - CF - PEC C.F._2
- che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata Email_1 in calce al ricorso e SI. - CF - nato in Lamezia Terme ed in data Controparte_1 C.F._3
12/12/1986, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. MARASCO BERNANRDO - CF – C.F._4
PEC - ed elettivamente domiciliato presso il di lui Studio legale, Email_2 giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale richiesta dai ricorrenti, come sopra generalizzati, SI.ra - CF – nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 19/08/1987, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. VILLELLA DOMENICO MICHELE -
CF - PEC - che la rappresenta e difende in C.F._2 Email_1 5
giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e SI. - CF - Controparte_1 C.F._3 nato in Lamezia Terme ed in data 12/12/1986, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. MARASCO
BERNANRDO - CF – PEC - ed elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliato presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
1) La minor resterà affidata ad entrambi i genitori ma risiederà con la madre, con collocazione Persona_1 abitativa presso la stessa in Via dei Mille n. 150 di Lamezia Terme;
2) Il SI si impegna ad abbandonare la residenza familiare all'atto della sottoscrizione del presente CP_1 ricorso nonché a trasferire altrove la propria residenza;
3) Nell'esercizio dell'affidamento condiviso e della potestà condivisa, così come introdotto e regolamentato dalla legge n. 54/2006, compatibilmente con le eSIenze e le inclinazioni della minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi alla settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nonché a week end alterni dall'uscita da scuola il sabato sino alle ore 20,00 della domenica;
4) La minore trascorrerà ad anni alterni con la madre e con il padre i giorni della Vigilia di Natale e del Primo dell'anno ovvero il giorno di Natale e la notte di San Silvestro e così per la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; inoltre il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia per un periodo pari a giorni cinque consecutivi durante le festività natalizie e per un periodo pari a giorni tre consecutivi durante le vacanze pasquali;
5) In occasione delle vacanze estive, il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia, per un congruo periodo di tempo pari a quattordici giorni, frazionati – sino al compimento del quattordicesimo anno di età della minore
– in due periodi di sette giorni cadauno, che andranno comunicati alla SI.ra entro il 30 giugno di Parte_1 ciascun anno;
6) La minore trascorrerà inoltre la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i Per compleanni di questi ultimi, mentre nel giorno di compleanno della piccol , alternando di anno in anno la presenza della bambina con i genitori;
7) Per quanto riguarda la contribuzione al mantenimento, educazione ed istruzione della minore, il SI.
dovrà corrispondere in favore della madre a mezzo versamento mensile anticipato entro il giorno CP_1
5 di ogni mese la somma di €. 450,00 (annualmente rivalutabile in base agli indici Istat);
8) Il SI. si obbliga a provvedere al pagamento di tutte le utenze e/o debenze pendenti sino al CP_1 momento del suo allontanamento dalla residenza familiare e/o comunque relative al periodo in cui lo stesso risiedeva con la;
Parte_1
9) Il padre e la madre dovranno sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio minore, previamente concordate tra i ricorrenti e documentate. Tali spese comprendono: tutte le spese mediche, le spese scolastiche (incluse costi di iscrizione a scuola, acquisto di libri e materiale didattico, retta e buoni pasto, corsi di recupero, gite scolastiche, viaggi di istruzione, ecc.) le spese per attività sportive (inclusi iscrizione ai corsi, attrezzatura sportiva occorrenda, ecc.);
10) Essendo la minore collocata presso la madre - e dunque fiscalmente a carico di quest'ultima – gli assegni familiari percepiti per la figlia (Assegno Unico Universale) spetteranno integralmente alla SI.ra . Parte_1
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite. 6
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conSIlio del 23 settembre 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)