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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4717/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4717/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARGENTI WILLIAM ENRICO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA VALPETROSA, 10 20123 MILANO presso il difensore avv. ARGENTI WILLIAM ENRICO ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARILE Controparte_1 P.IVA_2
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA BENEDETTO CROCE, 13 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA presso il difensore avv. BARILE GIOVANNI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORN ALEX MARIA, Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA FOGAZZARO, 1 20135 MILANO presso il difensore avv. BORN ALEX MARIA CONVENUTI
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. ROSI NICOLINA e CP_3 C.F._1 dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ROSI NICOLINA INTERVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Preso atto delle risultanze della relazione tecnica depositata dal Consulente d'Ufficio Ing. Persona_1 la difesa dell'attrice così precisa le proprie conclusioni: Parte_2
Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Milano, disattesa e rigettata ogni contraria e diversa domanda, deduzione, eccezione ed argomentazione, previe le opportune declaratorie e statuizioni, per tutti i motivi esposti in atti, 1) accertare e conseguentemente dichiarare il diritto della
[...]
ad essere indennizzata dall' in persona del Parte_2 Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, del danno subito a seguito del furto dell'autovettura BMW X4 xDrive20d Xline targata FZ124MX oggetto del contratto di leasing n. 3703770, e conseguentemente condannarla al pagamento in favore della di € 45.335,40 o alla Parte_2 diversa somma, sia maggiore che minore, che risulterà essere stata accertata e provata in corso di causa anche alla luce della consulenza tecnica disposta d'Ufficio che ha accertato tale ultimo valore in complessivi € 45.000,00, oltre la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal giorno del furto (6.10.2022) a quello dell'effettivo pagamento, con pagina 1 di 11 ogni pronuncia consequenziale;
2) una volta accertato e liquidato l'ammontare dell'indennizzo di cui sopra dovuto dall' accertare e conseguentemente dichiarare il diritto Controparte_1 della ad essere indennizzata dall' Parte_2 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della Controparte_4
“Perdita Pecuniaria” subita a seguito del furto, corrispondente alla differenza tra il valore iniziale dell'autoveicolo come comprovato dalla sua fattura d'acquisto (cfr. doc. 13) ed il suo valore commerciale alla data del furto, oppure al diverso importo eventualmente liquidato in favore della dall' entro il massimale di € Parte_2 Controparte_1
25.000,00 previsto nella polizza GAP AUTO rilasciata dall' perdita pecuniaria Controparte_2 quantificata in atti dalla in € 13.164,60, pari alla differenza tra € Parte_2
58.500,00, corrispondenti al valore che l'autovettura BMW X4 xDrive20d Xline targata FZ124MX aveva al momento del suo acquisto (cfr. doc. 13) e € 45.335,40 dovuti dalla Controparte_1 importo quest'ultimo corrispondente al valore commerciale dell'autovettura al momento del furto (6.10.2022), come comprovato dalla relativa tabella Eurotax (cfr. doc. 17), maggiorato degli optional e accessori, ovvero alla diversa somma che sarà accertata e liquidata dal Giudice all'esito del presente giudizio, data sempre dalla differenza tra il valore a nuovo dell'autovettura, pari a € 58.500,00, corrispondenti al valore che l'autovettura BMW X4 xDrive20d Xline targata FZ124MX aveva al momento del suo acquisto (cfr. doc. 13) e quanto effettivamente la compagnia
[...] sarà condannata a corrispondere alla Controparte_1 Parte_2 preso anche atto delle risultanze dell'espletata CTU, entro il limite massimo di € 25.000,00 previsto in polizza. La difesa dell'attrice insiste in ogni caso per Parte_2
l'ammissione di tutte le proprie istanze istruttorie articolate nella propria seconda memoria ex art 171 ter c.p.c. depositata il 14.6.2024 (cfr. da pag. 10 a pag. 13). Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, ponendo le spese di consulenza definitivamente a carico della parte che risulterà soccombente. Per Controparte_1
1) In via preliminare, rilevato l'insufficiente riscontro fornito dal CTU alle osservazioni critiche trasmesse dal CTP Ing. , e rilevato che l'accertamento specifico richiesto dal CTU è stato Per_2 demandato alla e non, come invece opportuno al costruttore (casa madre) Controparte_5 CP_6 con sede in Monaco, chiede disporsi la rinnovazione della CTU o, in via subordinata, la convocazione a chiarimenti del consulente già precedentemente incaricato sugli aspetti critici dell'elaborato individuati dal CTP;
2) Nella denegata ipotesi in cui il Magistrato dovesse ritenere esaustivo l'elaborato in atti, si chiede quindi l'integrale rigetto della domanda attorea attesa la carenza di legittimazione e titolarità attiva della Società istante, per le motivazioni già esposte in comparsa. 3) In via subordinata, rigettare la domanda per intervenuta violazione dell'art. 5 della C.G.A., dell'art.
1.3 della Sezione I del contratto di polizza nonché dell'art. 1913 c.c. o comunque per non aver, la controparte, fornito prova dell'effettivo rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 12 e 14 delle C.G.A. 4) In via ancor più gradata, rigettare la domanda alla luce delle disposizioni di cui all'art.
1.2 della Sezione I di polizza in quanto appare palese che l'avversa condotta integra i presupposti della colpa grave rilevato che non vi è prova che le chiusure del veicolo in sosta fossero effettivamente serrate e che comunque l'utilizzatore abbia concretamente posto in essere quanto necessario a prevenire il furto;
5) In ultima istanza, discostandosi dall'erronea quantificazione operata dal CTU voglia l'Ill.mo Magistrato adito, contenere l'eventuale indennizzo riconosciuto entro i parametri liquidativi pattuiti in polizza, e quindi con preventiva individuazione del valore del veicolo secondo le modalità di cui all'art. 17 di polizza (pg 17) per 35.500,00 ed in ogni caso con applicazione del limite di indennizzo di
€ 500,00 per gli optionals, così come previsto dall'art. 17 lett. C) (pg 14 polizza) 6) In ogni caso,
pagina 2 di 11 contenere ogni ed eventuale indennizzo riconosciuto entro i limiti evincibili dalle clausole di cui alla polizza in atti;
7) Rigettare integralmente la domanda formulata dall'interventore non essendovi i presupposti di diritto per il relativo accoglimento (non sussistendo alcun litisconsorzio necessario con le parti in causa), né tanto meno prova dell'esborso patrimoniale effettuato per le spese di assistenza stragiudiziale nonché per l'esperimento del procedimento di mediazione. 8) Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge Per Controparte_2 voglia l'On. Tribunale adito, previa l'ammissione degli incombenti istruttori dedotti;
così giudicare: Nel merito - Accertato e dichiarata l'impossibilità di procedere al corretto calcolo dell'indennizzo erogabile in assenza della liquidazione da parte di quale Compagnia Principale, rigettare la Pt_3 domanda svolta da nei confronti di per i motivi tutti esposti nel Pt_2 Controparte_2 presente scritto difensivo Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore che se ne dichiara antistatario. Con ogni riserva
Per CP_3
Tenuto conto del deposito e delle risultanze della CTU espletata, voglia il Tribunale adito, rigettare ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione, cosi provvedere In via preliminare: • dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio. Nel merito 1) Riportandosi integralmente alle conclusioni di parte attrice : accertare e conseguentemente Parte_2 dichiarare il diritto della , per i motivi di cui in narrativa, ad Parte_2 essere indennizzata dalla in persona del suo legale rappresentante Parte_4 pro tempore, del danno subito a seguito del furto dell'autovettura BMW X4 xDrive20d Xline targata FZ124MX, oggetto del contratto di leasing n. 3703770, e conseguentemente condannarla al pagamento in favore della di € 45.335,40 o alla diversa somma, Controparte_7 sia maggiore che minore, che risulterà accertata e provata in corso di causa, oltre la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT e gli interessi legali sulla somma così rivalutata dal giorno del furto (6.10.2022) a quello dell'effettivo pagamento, con ogni pronuncia consequenziale. Una volta accertato e liquidato l'ammontare dell'indennizzo dovuto dall' Parte_4 accertare e conseguentemente dichiarare il diritto della , per i Parte_2 motivi di cui in narrativa, ad essere indennizzata dalla Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della perdita pecuniaria subita a
[...] seguito del furto, corrispondente alla differenza tra il valore iniziale dell'autovettura come comprovato dalla sua fattura d acquisto, ed il suo valore commerciale alla data del furto, oppure il diverso importo eventualmente liquidato in favore dell' entro il Parte_4 massimale previsto in polizza di € 25.000,00, perdita pecuniaria allo stato quantificabile in € 13.164,60, pari alla differenza tra € 58.500,00 corrispondenti al valore che l'autovettura BMW X4 xDrive20d Xline targata FZ124MX aveva al momento del suo acquisto (cfr. doc. 13) e € 45.335,40 dovuti dalla corrispondenti al valore commerciale dell'autovettura al Parte_4 momento del furto (6.10.2022), come comprovato dalla relativa tabella Eurotax (cfr. doc. 17), ovvero la diversa somma data dalla differenza tra il valore a nuovo dell'autovettura e quanto effettivamente liquidato dalla compagnia, il tutto entro il limite massimo di € 25.000,00 previso in polizza. 2) A seguito dell'accoglimento della domanda formulata dalla Parte_2 riportata nel punto 1, accertare e dichiarare l'interesse ed il diritto del Sig. a che gli CP_3 indennizzi assicurativi dovuti dalle compagnie di assicurazione in Controparte_1
p.l.r.p.t. ed in p.l.r.p.t. siano rimessi in favore della Controparte_2 [...]
, affinché quest'ultima trattenute le somme liquidate fino alla concorrenza della Parte_2
pagina 3 di 11 residua esposizione debitoria del Sig. , provvederà a rimetterne l'eccedenza in favore CP_3 dello stesso sig. . 3) Condannare le convenute in p.l.r.p.t. ed CP_3 Parte_5 in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle Controparte_2 generali ex art. 15 t.p., nonché al pagamento delle spese di assistenza stragiudiziale ante causam, ai sensi di legge, nonché spese per il procedimento di mediazione obbligatoria pari ad euro 167,12, nonché al risarcimento ai sensi dell'art. n. 11 e 13 e segg. del D.L. 28/2010 oltre interessi dal fatto all'effettivo pagamento, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia si incentra, nel merito, sull'an del sinistro (il furto di un'autovettura) e sui relativi indennizzi. Secondo parte attrice “Il 6.10.2022 veniva denunciato il furto Parte_2 dell'autovettura oggetto della locazione finanziaria (doc. 6), avvenuto tra le ore 7.00 e le ore 13.00 del medesimo giorno a Villa di Briano (CE), in Via del Firmamento s.n.c., nei pressi del terreno coltivato a ortaggi di proprietà del Sig. situato in prossimità dello CP_3 svincolo dell'asse mediano”. Parte convenuta ha replicato che “(…) è opportuno rilevare che Controparte_8
l'approfondita istruttoria eseguita sul sinistro, ed in particolare l'analisi delle chiavi del veicolo trasmesse dall'utilizzatore, non ha fornito elementi utili a supportare la dinamica dell'evento così come ex adverso descritta. In particolare, la prima chiave del veicolo è risultata sostanzialmente irrilevante in quanto utilizzata, per l'ultima volta, nell'agosto del 2022, e quindi ben prima dell'evento descritto. La seconda, invece, contrassegnata dal numero di telaio WBAVJ11020LF63248, il cui ultimo aggiornamento registrato risaliva invece alle ore 09:00 del 06.10.22 forniva alcune peculiari informazioni. In particolare, il supporto appena menzionato, memorizzava, alla data dell'ultimo aggiornamento sopra riportata, nove rapporti attivi, ossia: 00286 riserva, fare rifornimento 00458 – è possibile proseguire la marcia, il sistema di sicurezza per pedoni è guasto 00108 – sistema di ritenuta, conducente (airbag conducente guasti) 00109 – sistema di ritenuta, passeggero (airbag passeggero guasti) 00646 – additivo AdBlue in riserva 00767 – limitatore di velocità guasto 00914 – assistenza alla guida limitata 00435 – avviso di uscita corsia guasto 00476 – avviso per il cambio di corsia non funzionante L'insieme dei rapporti di errori emergenti quindi dal check control pare indicare che il sistema di registrazione del veicolo, all'ultimo aggiornamento, avrebbe raccolto una serie di elementi indicativi di un coinvolgimento della vettura in un incidente. Questa circostanza appare francamente rilevante in quanto, se da un lato potrebbe risultare incompatibile con la dinamica descritta dalla controparte, dall'altro quanto meno appare assolutamente idonea a dimostrare che il veicolo, all'atto del riferito furto, non si presentava assolutamente integro. L'avversa dinamica, quindi, resta priva di qualsivoglia prova ed al contempo, le pretese su di essa fondate, si attestano quindi del tutto prive di pregio”. Parte convenuta sostanzialmente assicuratrice per il rischio non coperto, Controparte_2 ha sostanzialmente evidenziato la necessità di una previa liquidazione del danno da parte di pagina 4 di 11 CP_8
È intervenuto infine nel giudizio , il quale ha evidenziato il proprio interesse alla CP_3 liquidazione del danno da parte delle assicurazioni convenute in favore dell'attrice. Si tratta di intervento e di domanda legittima, in quanto sia ad adiuvandum sia a tutela di un proprio diritto, i.e. quello a non dovere essere egli stesso, in quanto utilizzatore, ha dover fare fronte al costo del valore dell'autovettura. Nell'ordine.
Sulla mediazione Secondo parte convenuta Arcoglobali, “il procedimento [di mediazione] già espletatosi veniva introdotto su istanza del sig. e l'odierna attrice ivi risultava evocata esclusivamente CP_3 quale parte invitata”; dal ché l'irritualità dello stesso, perché il tentativo obbligatorio di mediazione non è stato introdotto da , ma dall'utilizzatore (nell'ambito di un rapporto di leasing) ; CP_3 invece evidenzia che “tenuto conto dell'impossibilità di procedere con il corretto calcolo dell'indennizzo erogabile conseguenza della mancata esibizione della intera documentazione prodromica alla gestione del Sinistro, con comunicazione del 28.09.23 motivava la mancata adesione all'invito alla mediazione ricevuto”. Dunque, nessuna contestazione da parte di sulla validità in sé della procedura. Si osserva però che come da documento n. 18 di parte attrice, copia del verbale di mediazione del 16.10.2023 evidenzia come lo stesso, benché introdotto da abbia visto la Persona_3 partecipazione delle stesse parti dell'odierno giudizio, in relazione al medesimo furto per il quale è causa e riguardante le medesime domande indennitarie. Ora, corrisponde a una visione impropria ritenere che la mediazione stessa debba essere valutata secondo i rigidi criteri propri del diritto processuale civile. Più prosaicamente, nelle sue linee di conduzione e nella sua gestione a opera di un soggetto che non svolge funzioni assimilabili a quelle di un giudice, la mediazione ha lo scopo generale (ma non generico) di definire una vicenda della vita avente rilievo giuridico e di natura litigiosa. Dare altresì rilievo al fatto che la stessa sia stata iniziata da una parte anziché da un'altra e che, pertanto, non si è parlato delle esigenze delle parti diverse da quella che ha avviato la procedura, significa leggere la mediazione, anziché nel suo unico senso possibile (favorire una soluzione negoziata tra tutti i soggetti coinvolti nella vicenda sostanziale) in termini formalistici: da strumento di ausilio per le parti a fonte di inghippi. Breve: si devono evitare letture volte a dare vita a “bombe a orologeria” procedurali, posto che nel caso in esame la materia del contendere di cui al presente giudizio era a portata di mano di tutte le parti già in sede di mediazione.
Sulla legittimazione attiva dell'attrice A favore della stessa è previsto nelle polizze azionate un vincolo. È l'odierna attrice che deve intascare la somma. Consegue che in questo contesto l'assicurazione convenuta non ha interesse a contestare la legittimità del diritto all'indennizzo, se comunque in fatto è l'attrice che deve riscuoterlo.
pagina 5 di 11 Sul dolo Non è fondata l'eccezione di decadenza dal diritto all'indennizzo per mancata comunicazione del sinistro entro tre giorni. La previsione di legge merita ben altra spiegazione: diversamente, integrerebbe una surrettizia clausola di decadenza, dai termini peraltro irragionevoli, senza peraltro che vi sia apprezzabile giustificazione degli stessi (si pensi alla disparità di trattamento rispetto alle parti di altri tipi contrattuali;
il peculiare oggetto dell'impresa assicurativa non vale a giustificare ogni deroga al diritto ordinario). Ora, l'obbligo di avviso si riveste di senso all'interno del dovere di salvataggio proprio dell'assicurazione, nelle ipotesi in cui tra evento e danno possa darsi uno iato idoneo a consentire all'assicurazione di ridurre il danno, financo a eliderlo. Se di furto di autovettura si tratta, non si capisce quale spazi di manovra di manovra siano stati compressi. Solo in questa chiave di lettura il termine di tre giorni cessa di avere una portata giuculatoria e cavillosa di ingiusto privilegio e assume un senso compatibile con un'esigenza di ragionevolezza (art. 3 Cost.).
Sulle contestazioni di merito La convenuta allega che delle portiere non si è dato prova che siano state chiuse né che l'attore abbia dato prova di avere adottato tutte le cautele necessarie a prevenire il furto. Irrilevante tale ultimo punto, stante la genericità della contestazione. Circa il primo punto, si deve valutare la denuncia (cfr. infra).
Sull'an del sinistro Occorre premettere che ai fini della prova del sinistro, la denuncia di furto (doc. 6 attore) sporta all'autorità di p.s. non può essere svalutata considerandola alla stregua di una dichiarazione unilaterale della parte interessata e, per ciò solo, ritenuta priva di rilevanza. In quanto denuncia in senso stretto, la stessa espone l'autore al rischio di condanna penale ex art. 367 c.p. in caso di falsità: e tale circostanza ne avalla in prima battuta la rilevanza probatoria. Né si capisce del resto come potrebbe l'assicurato provare il sinistro in mancanza di testimoni. La stessa Cassazione, nonostante una diffusa opinione in senso contrario, non svaluta affatto in modo aprioristico la portata della denuncia. Per es. Cass. n. 20066/2013, sia pure in relazione al diverso problema del risarcimento del danno richiesto al Parte_6
, e alla valutazione della prova data dalla denuncia, o meno, all'autorità
[...] competente del sinistro da parte di veicolo non identificato, ha rilevato come "l'omessa denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell'una o pagina 6 di 11 dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica” (in senso conforme, cfr. Cass. n. 9939/2012; non paiono in termini le sentenze, alle volte citate in senso contrario, Cass. n. 10262/1992 e Cass. n. 1935/2003, essendo attinenti in realtà all'idoneità della denuncia a esonerare il vettore da responsabilità contrattuale). Pertanto non si può negare il dovere del giudice di valutare liberamente la denuncia di furto;
il vero problema consiste nell'esistenza di circostanze, intrinseche alla stessa denuncia (per es. per via di una descrizione dei fatti già di per sé inverosimile o lacunosa, o per la tempistica emergente per es. tra il momento del furto e la data e l'orario di presentazione della denuncia medesima) ovvero estrinseche, che possano inficiarne il valore probatorio. Nel caso di specie, la denuncia è stata sporta il giorno stesso del furto, alle ore 13.26; il furto si dichiara essere stato appreso verso le ore 13.00; dalla lettura della denuncia non emergono elementi per ritenere la stessa implausibile. Il furto si ritiene provato. Il denunciante ha altresì dichiarato di avere chiuso le portiere. Vero o falso che sia il punto, è evidente che se parte convenuta intende trarre vantaggio dalla circostanza, ai sensi dell'art. 1227 c. I c.c., spetta alla stessa darne la prova. Il che non è avvenuto.
Sull'analisi delle chiavi e la c.t.u. E' ignota la catena di custodia e a quale tipo di lavorazioni le chiavi siano state sottoposte. Nulla esclude che siano stati svolti accertamenti che possano nei fatti essere divenuti irripetibili, anche per il rischio dell'alterazione della memoria delle chiavi. È stata quindi disposta c.t.u. (ausiliario del giudice l'ing. , avente a oggetto il seguente quesito: Persona_1
“Il c.t.u., presa visione degli atti e disposti gli opportuni accertamenti, 1) analizzi le chiavi dell'autovettura per il cui sinistro è causa (depositate presso la cancelleria) allo scopo di verificare l'esistenza e il tenore delle registrazioni relative all'uso del mezzo in data 6.10.2022; 2) evidenzi eventuali criticità, sotto il profilo dell'affidabilità, del tipo di registrazioni in esame, per es. evidenziando eventuali condizioni necessarie ai fini della registrazione (per es. quantità di spazio percorso, di velocità dell'autovettura), nonché la possibilità di alterazione dei dati senza che della stessa rimanga traccia. 3) Proceda altresì alla stima dell'indennizzo dovuto in base alle condizioni di polizza evidenziate negli atti”. È stata svolta una premessa articolata in più punti circa i presupposti e le modalità di funzionamento delle registrazioni sulle chiavi. Il c.t.u. ha infatti evidenziato quanto segue.
“a) La data e l'ora memorizzate dalla chiave sono le stesse visualizzate dall'orologio/calendario di bordo, impostabili e modificabili dall'utilizzatore del veicolo. In altre parole, se l'orologio di bordo non è correttamente regolato, ovvero se l'utente viaggia con data e/o ora sbagliate, la chiave memorizza tali dati nella chiave. La circostanza è stata verificata sperimentalmente dallo scrivente CTU su numerosi modelli BMW, semplicemente impostando una data futura sul quadro di bordo (per es. 25.12.2025), e ritrovando la medesima data registrata nella chiave dopo una breve percorrenza b) L'aggiornamento dei dati nella chiave (incluso il chilometraggio vettura) avviene a condizione che la vettura superi i 40 km/h, e nel preciso momento in cui la velocità della vettura scende al di sotto dei 40 km/h. Per tale motivo può trovarsi un leggero scostamento pagina 7 di 11 tra il chilometraggio indicato dalla chiave e quello presente sul contachilometri di bordo, tale scostamento essendo funzione del tratto di strada eventualmente percorso a bassa velocità. c) Se la vettura non supera i 40 km/h, non vi è aggiornamento dei dati chiave: la sola accensione del motore, anche prolungata, non viene memorizzata dalla chiave. d) L'orologio si azzera a seguito di un'interruzione di alimentazione: al suo ripristino, l'orologio resta fermo e azzerato ("--:--"). L'orologio riprende il funzionamento allorché viene impostata l'ora. e) Il datario del quadro di bordo non viene azzerato a seguito di una interruzione di alimentazione, in virtù della presenza di una batteria "tampone". Il datario rimane fermo fino a quando non viene ripristinato l'orologio (regolando l'ora): come un qualsiasi orologio meccanico infatti, il datario non può percepire il cambio di data sino a quando l'orologio non passa sulla mezzanotte. In sintesi, fino a quando l'orologio resta fermo sullo 00:00 (a seguito di un'interruzione di batteria) il datario resta sulla data che aveva al momento dello stacco batteria”.
L'ing. ha evidenziato che “Gli elementi raccolti nel corso delle operazioni peritali, attraverso la “lettura” delle informazioni registrate nella memoria delle chiavi del veicolo per cui è causa e gli approfondimenti condotti, sono convergenti nell'indicare che le anomalie presenti sul veicolo e segnalate nei 'messaggi di check control' non attestano in alcun modo che il veicolo abbia subito gravi danni, tali da impedirne il funzionamento, né che tra tali asseriti danni (secondo la convenuta siano da comprendere l'attivazione degli air- Parte_4 bags. In tale ipotesi, infatti, come chiarito dal Servizio Clienti BMW, poiché il veicolo era provvisto di sistema di 'chiamata di emergenza obbligatoria', da questo sarebbe partita una chiamata di cui tuttavia non esiste traccia nei 'sistemi centrali' di . Quanto sopra è peraltro coerente con i messaggi di check control rilevati, che segnalano anomalie al sistema di ritenzione (cinture di sicurezza) ma non al sistema air-bags. Inoltre, si rileva che le predette anomalie sono state rilevate e registrate dal sistema di bordo ben 15 km prima che il veicolo si arrestasse, ciò che attesta che il veicolo ha continuato la marcia anche dopo l'insorgenza di tali anomalie. Infine, pur avendosi evidenziato che la data ed ora registrate come ultimo utilizzo del veicolo non possono essere considerate sempre attendibili, si rileva che la data di ultimo utilizzo del veicolo è comunque coerente con quella dichiarata dal suo utilizzatore (Sig.
) nella denuncia ai Carabinieri. La differenza di 1 ora esatta (tra quanto CP_3 denunciato e quanto registrato nella chiave) trova altresì possibile spiegazione nella mancata regolazione dell'orologio di bordo da parte dell'utilizzatore del veicolo”. In altro punto dell'elaborato si precisa che “la differenza di un'ora potrebbe essere dovuta alla mancata regolazione dell'orologio di bordo sull'ora legale” Ancora: in replica alle osservazioni dei c.t.p. di parte convenuta e di terza intervenuta, l'ing. ha evidenziato che “Il significato dei messaggi di 'check-control' 108 e 109 è stato oggetto di opportuni approfondimenti nel corso delle operazioni peritali, convenendosi COLLEGIALMENTE CON LE PARTI di interpellare il costruttore dell'autoveicolo al fine di ottenere le informazioni necessarie […] Il Servizio Clienti ha dunque confermato che:
3. I messaggi di allarme 108/109 NON sono relativi agli air-bags, ma al 'sistema di ritenuta' (ovvero le cinture di sicurezza nel suo insieme).
4. E' da escludersi che gli air-bags pagina 8 di 11 dell'autovettura si siano attivati, in quanto in tal caso dall'autoveicolo sarebbe partita AUTOMATICAMENTE una chiamata di emergenza, in virtù dell'allestimento del veicolo che comprendeva tale sistema. Relativamente alle informazioni presentate dal CTP di
[...]
si osserva quanto segue:
1. Trattasi di documentazione di parte, prodotta a CP_1 operazioni peritali concluse, acquisita in autonomia, asseritamente acquisita presso CP_6 di Monaco di Baviera ma della quale viene prodotto solo un estratto, non il documento ufficiale né le specifiche domande poste a e pertanto detta documentazione non CP_6 dovrebbe nemmeno venir presa in considerazione dal CTU in sede di osservazioni alla 'bozza'.
2. Pur ammettendo l'autenticità del documento presentato, si rileva che il contenuto non attesta affatto che i citati codici 108 e 109 siano relativi all'attivazione degli air-bags, ma soltanto ad un'anomalia del sistema di attivazione del dispositivo che richiede un controllo da parte di un centro assistenza . Come già chiarito nel corso delle operazioni peritali, i messaggi di errore sono degli 'alert' di malfunzionamento che non attestano né escludono l'attivazione degli air-bags, rilevabile soltanto attraverso un esame di diagnosi accedendo al veicolo. Del resto, è lo stesso messaggio di errore presentato dal CTP che conferma quanto sopra, ove si legge di 'malfunzionamento' o 'funzione difettosa' del dispositivo, e di 'farlo controllare dal più vicino centro di assistenza BMW', ovvero messaggi che non avrebbero senso se gli air-bags si fossero effettivamente attivati, essendo dunque inservibili ed irreparabili”.
Circa il secondo punto, “si è convenuto con le Parti, nel corso delle operazioni peritali, che il contenzioso non nasce dall'incoerenza di dati temporali (registrati vs. dichiarati), ma dall'interpretazione dei messaggi di anomalie tecniche registrati nella chiave, che la Convenuta ha ritenuto essere evidenza che il veicolo, al momento dell'ultimo utilizzo, avesse subito un grave incidente, tale da attivare gli air-bags del veicolo”. Circa il terzo punto, “l'indennizzo dovuto in base alle condizioni di polizza evidenziate negli atti è stato calcolato al Cap.7, al quale si rimanda la lettura, e pari a 45.000 € (IVA da scomputarsi, nel caso non fosse dovuta)”.
Ciò premesso, si ritiene che l'elaborato peritale risponda in modo esaustivo alle richieste del giudice e che lo stesso sia stato svolto nel rispetto di un sostanziale contraddittorio, tale da legittimarne le conclusioni, alla luce delle risposte dell'ing. alle osservazioni svolte dai consulenti di parte.
Sulla liquidazione Parte convenuta è tenuta quindi a indennizzare parte attrice della somma di € CP_8
36.885,25 (pari alla somma liquidata dal c.t.u., togliendo l'i.v.a., posto che la società attrice ha portato l'i.v.a. sull'acquisto a credito nei confronti dello Stato, sicché riconoscerla oggi significherebbe integrarne un arricchimento ingiustificato). è invece tenuta a indennizzare la “Differenza fra: a) il valore iniziale dell'Autoveicolo (ovvero il suo prezzo di acquisto), e b) il Valore Commerciale dell'Autoveicolo alla data del Sinistro, oppure - se superiore - l'importo eventualmente liquidato in favore dell'Assicurato pagina 9 di 11 dall'Assicurazione Auto Principale”. L'ammontare dell'indennizzo dovuto dalla è invece pari alla differenza tra il Controparte_2 prezzo di acquisto che l'autovettura aveva al momento del suo acquisto (cfr. doc. 13), rectius il totale imponibile, pari a € 47.426,91 (stante la necessità di non tenere conto dell'i.v.a.: cfr. l'art.
7.2 della polizza, in forza del quale “L'Indennizzo è soggetto al trattamento fiscale dell'Aderente/Assicurato; nel calcolo dell'Indennizzo non si terrà conto di tasse non applicabili o neutre per l'Aderente/Assicurato”; se pure l'odierna attrice è solo vincolataria della polizza, si deve ritenere che sul punto la regola in oggetto valga anche nel caso di specie), e € 36.885,25, dovuti dalla il totale è pari a € 10.541,66. Parte_4
In quanto debiti di valore, in forza di Cass. S.U. n. 1712/1995 sono dovuti sulle somme capitale supra indicate rivalutazione e interessi (i primi in base all'indice istat-consumo, dalla data del sinistro, ossia il 6.10.2022 a quella dell'odierna sentenza;
il secondo, a titolo compensativo, in base al tasso legale pro tempore vigente nel medesimo periodo, sulla somma di anno in anno rivalutata) fino alla data del deposito della sentenza. Di seguito sono dovuti gli interessi legali fino all'effettivo pagament0.
La posizione di CP_3
L'intervento ad adiuvandum di , pur legittimo in quanto avvenuto prima CP_3 dell'udienza ex art. 183 c.p.c. (nella quale era ancora possibile attività assertiva) aggiunge all'oggetto della causa solo l'accertamento del suo diritto all'attribuzione dell'eventuale eccedenza di quanto dovuto a parte attrice dalle compagnie assicuratrici;
ora, entrambe le polizze sono vincolate a favore di parte attrice. Quest'ultima ha ritenuto in data 21.10.2022 (doc. 7 attrice) che il proprio credito nei confronti di fosse pari a € 30.271,13. CP_3
Consegue che a fronte del credito di parte attrice pari a € 36.885,25 più € 10.541,66, oltre rivalutazione e interessi, la stessa sembra tenuta a versare a parte la differenza rispetto CP_3 al relativo debito, supra quantificato. Ci si limita tuttavia, come da domanda (art. 112 c.p.c.), a statuire sull'an del diritto in esame. Le spese sono a carico delle parti convenute (cfr. infra). Trattandosi tuttavia di diritto che non ha mai formato oggetto di contestazione e che, certamente, non è stato contestato (bensì, né più né meno) ignorato legittimamente dalle parti convenute, queste ultime non possono essere condannate al rimborso delle spese. Neppure le spese possono essere dovute in ragione della condanna al pagamento delle convenute nei confronti di parte attrice, atteso che sul punto la posizione di Persona_4 non è stata di alcuna utilità, tutto riportandosi alle ragioni esposte in atti dall'attore e alla c.t.u. Non vi è quindi spazio per la liquidazione di spesa alcuna di lite.
Le spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono dovute dalle convenute in favore di parte attrice nella misura di € 8.000,00 da parte di di € 3000,00 da parte di in entrambi i casi oltre spese generali 15%, c.p.a. e CP_8
i.v.a., oltre spese vive pari a € 786,00. Le spese di c.t.u. sono da porre a carico delle convenute, stante la soccombenza, in misura proporzionale tra di loro.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta CONDANNA al pagamento di € 36.885,25 e al pagamento di € 10.541,66, a CP_8 Controparte_2 favore di in entrambi i casi oltre rivalutazione e interessi dal 6.10.2022 Parte_2 come da motivazione di sentenza fino alla data odierna, a favore di e, di Parte_2 seguito, i soli interessi al tasso legale fino all'effettivo pagamento DICHIARA Il diritto di alla differenza tra la somma supra liquidata e la somma dovuta in CP_3 favore di Parte_2
Che le spese di c.t.u. sono da porre a carico delle parti convenute, in misura proporzionale tra di loro. Milano, 29 gennaio 2025 Il Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4717/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARGENTI WILLIAM ENRICO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA VALPETROSA, 10 20123 MILANO presso il difensore avv. ARGENTI WILLIAM ENRICO ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARILE Controparte_1 P.IVA_2
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA BENEDETTO CROCE, 13 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA presso il difensore avv. BARILE GIOVANNI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORN ALEX MARIA, Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in VIA FOGAZZARO, 1 20135 MILANO presso il difensore avv. BORN ALEX MARIA CONVENUTI
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. ROSI NICOLINA e CP_3 C.F._1 dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ROSI NICOLINA INTERVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Preso atto delle risultanze della relazione tecnica depositata dal Consulente d'Ufficio Ing. Persona_1 la difesa dell'attrice così precisa le proprie conclusioni: Parte_2
Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Milano, disattesa e rigettata ogni contraria e diversa domanda, deduzione, eccezione ed argomentazione, previe le opportune declaratorie e statuizioni, per tutti i motivi esposti in atti, 1) accertare e conseguentemente dichiarare il diritto della
[...]
ad essere indennizzata dall' in persona del Parte_2 Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, del danno subito a seguito del furto dell'autovettura BMW X4 xDrive20d Xline targata FZ124MX oggetto del contratto di leasing n. 3703770, e conseguentemente condannarla al pagamento in favore della di € 45.335,40 o alla Parte_2 diversa somma, sia maggiore che minore, che risulterà essere stata accertata e provata in corso di causa anche alla luce della consulenza tecnica disposta d'Ufficio che ha accertato tale ultimo valore in complessivi € 45.000,00, oltre la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal giorno del furto (6.10.2022) a quello dell'effettivo pagamento, con pagina 1 di 11 ogni pronuncia consequenziale;
2) una volta accertato e liquidato l'ammontare dell'indennizzo di cui sopra dovuto dall' accertare e conseguentemente dichiarare il diritto Controparte_1 della ad essere indennizzata dall' Parte_2 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della Controparte_4
“Perdita Pecuniaria” subita a seguito del furto, corrispondente alla differenza tra il valore iniziale dell'autoveicolo come comprovato dalla sua fattura d'acquisto (cfr. doc. 13) ed il suo valore commerciale alla data del furto, oppure al diverso importo eventualmente liquidato in favore della dall' entro il massimale di € Parte_2 Controparte_1
25.000,00 previsto nella polizza GAP AUTO rilasciata dall' perdita pecuniaria Controparte_2 quantificata in atti dalla in € 13.164,60, pari alla differenza tra € Parte_2
58.500,00, corrispondenti al valore che l'autovettura BMW X4 xDrive20d Xline targata FZ124MX aveva al momento del suo acquisto (cfr. doc. 13) e € 45.335,40 dovuti dalla Controparte_1 importo quest'ultimo corrispondente al valore commerciale dell'autovettura al momento del furto (6.10.2022), come comprovato dalla relativa tabella Eurotax (cfr. doc. 17), maggiorato degli optional e accessori, ovvero alla diversa somma che sarà accertata e liquidata dal Giudice all'esito del presente giudizio, data sempre dalla differenza tra il valore a nuovo dell'autovettura, pari a € 58.500,00, corrispondenti al valore che l'autovettura BMW X4 xDrive20d Xline targata FZ124MX aveva al momento del suo acquisto (cfr. doc. 13) e quanto effettivamente la compagnia
[...] sarà condannata a corrispondere alla Controparte_1 Parte_2 preso anche atto delle risultanze dell'espletata CTU, entro il limite massimo di € 25.000,00 previsto in polizza. La difesa dell'attrice insiste in ogni caso per Parte_2
l'ammissione di tutte le proprie istanze istruttorie articolate nella propria seconda memoria ex art 171 ter c.p.c. depositata il 14.6.2024 (cfr. da pag. 10 a pag. 13). Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, ponendo le spese di consulenza definitivamente a carico della parte che risulterà soccombente. Per Controparte_1
1) In via preliminare, rilevato l'insufficiente riscontro fornito dal CTU alle osservazioni critiche trasmesse dal CTP Ing. , e rilevato che l'accertamento specifico richiesto dal CTU è stato Per_2 demandato alla e non, come invece opportuno al costruttore (casa madre) Controparte_5 CP_6 con sede in Monaco, chiede disporsi la rinnovazione della CTU o, in via subordinata, la convocazione a chiarimenti del consulente già precedentemente incaricato sugli aspetti critici dell'elaborato individuati dal CTP;
2) Nella denegata ipotesi in cui il Magistrato dovesse ritenere esaustivo l'elaborato in atti, si chiede quindi l'integrale rigetto della domanda attorea attesa la carenza di legittimazione e titolarità attiva della Società istante, per le motivazioni già esposte in comparsa. 3) In via subordinata, rigettare la domanda per intervenuta violazione dell'art. 5 della C.G.A., dell'art.
1.3 della Sezione I del contratto di polizza nonché dell'art. 1913 c.c. o comunque per non aver, la controparte, fornito prova dell'effettivo rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 12 e 14 delle C.G.A. 4) In via ancor più gradata, rigettare la domanda alla luce delle disposizioni di cui all'art.
1.2 della Sezione I di polizza in quanto appare palese che l'avversa condotta integra i presupposti della colpa grave rilevato che non vi è prova che le chiusure del veicolo in sosta fossero effettivamente serrate e che comunque l'utilizzatore abbia concretamente posto in essere quanto necessario a prevenire il furto;
5) In ultima istanza, discostandosi dall'erronea quantificazione operata dal CTU voglia l'Ill.mo Magistrato adito, contenere l'eventuale indennizzo riconosciuto entro i parametri liquidativi pattuiti in polizza, e quindi con preventiva individuazione del valore del veicolo secondo le modalità di cui all'art. 17 di polizza (pg 17) per 35.500,00 ed in ogni caso con applicazione del limite di indennizzo di
€ 500,00 per gli optionals, così come previsto dall'art. 17 lett. C) (pg 14 polizza) 6) In ogni caso,
pagina 2 di 11 contenere ogni ed eventuale indennizzo riconosciuto entro i limiti evincibili dalle clausole di cui alla polizza in atti;
7) Rigettare integralmente la domanda formulata dall'interventore non essendovi i presupposti di diritto per il relativo accoglimento (non sussistendo alcun litisconsorzio necessario con le parti in causa), né tanto meno prova dell'esborso patrimoniale effettuato per le spese di assistenza stragiudiziale nonché per l'esperimento del procedimento di mediazione. 8) Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge Per Controparte_2 voglia l'On. Tribunale adito, previa l'ammissione degli incombenti istruttori dedotti;
così giudicare: Nel merito - Accertato e dichiarata l'impossibilità di procedere al corretto calcolo dell'indennizzo erogabile in assenza della liquidazione da parte di quale Compagnia Principale, rigettare la Pt_3 domanda svolta da nei confronti di per i motivi tutti esposti nel Pt_2 Controparte_2 presente scritto difensivo Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore che se ne dichiara antistatario. Con ogni riserva
Per CP_3
Tenuto conto del deposito e delle risultanze della CTU espletata, voglia il Tribunale adito, rigettare ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione, cosi provvedere In via preliminare: • dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio. Nel merito 1) Riportandosi integralmente alle conclusioni di parte attrice : accertare e conseguentemente Parte_2 dichiarare il diritto della , per i motivi di cui in narrativa, ad Parte_2 essere indennizzata dalla in persona del suo legale rappresentante Parte_4 pro tempore, del danno subito a seguito del furto dell'autovettura BMW X4 xDrive20d Xline targata FZ124MX, oggetto del contratto di leasing n. 3703770, e conseguentemente condannarla al pagamento in favore della di € 45.335,40 o alla diversa somma, Controparte_7 sia maggiore che minore, che risulterà accertata e provata in corso di causa, oltre la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT e gli interessi legali sulla somma così rivalutata dal giorno del furto (6.10.2022) a quello dell'effettivo pagamento, con ogni pronuncia consequenziale. Una volta accertato e liquidato l'ammontare dell'indennizzo dovuto dall' Parte_4 accertare e conseguentemente dichiarare il diritto della , per i Parte_2 motivi di cui in narrativa, ad essere indennizzata dalla Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della perdita pecuniaria subita a
[...] seguito del furto, corrispondente alla differenza tra il valore iniziale dell'autovettura come comprovato dalla sua fattura d acquisto, ed il suo valore commerciale alla data del furto, oppure il diverso importo eventualmente liquidato in favore dell' entro il Parte_4 massimale previsto in polizza di € 25.000,00, perdita pecuniaria allo stato quantificabile in € 13.164,60, pari alla differenza tra € 58.500,00 corrispondenti al valore che l'autovettura BMW X4 xDrive20d Xline targata FZ124MX aveva al momento del suo acquisto (cfr. doc. 13) e € 45.335,40 dovuti dalla corrispondenti al valore commerciale dell'autovettura al Parte_4 momento del furto (6.10.2022), come comprovato dalla relativa tabella Eurotax (cfr. doc. 17), ovvero la diversa somma data dalla differenza tra il valore a nuovo dell'autovettura e quanto effettivamente liquidato dalla compagnia, il tutto entro il limite massimo di € 25.000,00 previso in polizza. 2) A seguito dell'accoglimento della domanda formulata dalla Parte_2 riportata nel punto 1, accertare e dichiarare l'interesse ed il diritto del Sig. a che gli CP_3 indennizzi assicurativi dovuti dalle compagnie di assicurazione in Controparte_1
p.l.r.p.t. ed in p.l.r.p.t. siano rimessi in favore della Controparte_2 [...]
, affinché quest'ultima trattenute le somme liquidate fino alla concorrenza della Parte_2
pagina 3 di 11 residua esposizione debitoria del Sig. , provvederà a rimetterne l'eccedenza in favore CP_3 dello stesso sig. . 3) Condannare le convenute in p.l.r.p.t. ed CP_3 Parte_5 in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle Controparte_2 generali ex art. 15 t.p., nonché al pagamento delle spese di assistenza stragiudiziale ante causam, ai sensi di legge, nonché spese per il procedimento di mediazione obbligatoria pari ad euro 167,12, nonché al risarcimento ai sensi dell'art. n. 11 e 13 e segg. del D.L. 28/2010 oltre interessi dal fatto all'effettivo pagamento, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia si incentra, nel merito, sull'an del sinistro (il furto di un'autovettura) e sui relativi indennizzi. Secondo parte attrice “Il 6.10.2022 veniva denunciato il furto Parte_2 dell'autovettura oggetto della locazione finanziaria (doc. 6), avvenuto tra le ore 7.00 e le ore 13.00 del medesimo giorno a Villa di Briano (CE), in Via del Firmamento s.n.c., nei pressi del terreno coltivato a ortaggi di proprietà del Sig. situato in prossimità dello CP_3 svincolo dell'asse mediano”. Parte convenuta ha replicato che “(…) è opportuno rilevare che Controparte_8
l'approfondita istruttoria eseguita sul sinistro, ed in particolare l'analisi delle chiavi del veicolo trasmesse dall'utilizzatore, non ha fornito elementi utili a supportare la dinamica dell'evento così come ex adverso descritta. In particolare, la prima chiave del veicolo è risultata sostanzialmente irrilevante in quanto utilizzata, per l'ultima volta, nell'agosto del 2022, e quindi ben prima dell'evento descritto. La seconda, invece, contrassegnata dal numero di telaio WBAVJ11020LF63248, il cui ultimo aggiornamento registrato risaliva invece alle ore 09:00 del 06.10.22 forniva alcune peculiari informazioni. In particolare, il supporto appena menzionato, memorizzava, alla data dell'ultimo aggiornamento sopra riportata, nove rapporti attivi, ossia: 00286 riserva, fare rifornimento 00458 – è possibile proseguire la marcia, il sistema di sicurezza per pedoni è guasto 00108 – sistema di ritenuta, conducente (airbag conducente guasti) 00109 – sistema di ritenuta, passeggero (airbag passeggero guasti) 00646 – additivo AdBlue in riserva 00767 – limitatore di velocità guasto 00914 – assistenza alla guida limitata 00435 – avviso di uscita corsia guasto 00476 – avviso per il cambio di corsia non funzionante L'insieme dei rapporti di errori emergenti quindi dal check control pare indicare che il sistema di registrazione del veicolo, all'ultimo aggiornamento, avrebbe raccolto una serie di elementi indicativi di un coinvolgimento della vettura in un incidente. Questa circostanza appare francamente rilevante in quanto, se da un lato potrebbe risultare incompatibile con la dinamica descritta dalla controparte, dall'altro quanto meno appare assolutamente idonea a dimostrare che il veicolo, all'atto del riferito furto, non si presentava assolutamente integro. L'avversa dinamica, quindi, resta priva di qualsivoglia prova ed al contempo, le pretese su di essa fondate, si attestano quindi del tutto prive di pregio”. Parte convenuta sostanzialmente assicuratrice per il rischio non coperto, Controparte_2 ha sostanzialmente evidenziato la necessità di una previa liquidazione del danno da parte di pagina 4 di 11 CP_8
È intervenuto infine nel giudizio , il quale ha evidenziato il proprio interesse alla CP_3 liquidazione del danno da parte delle assicurazioni convenute in favore dell'attrice. Si tratta di intervento e di domanda legittima, in quanto sia ad adiuvandum sia a tutela di un proprio diritto, i.e. quello a non dovere essere egli stesso, in quanto utilizzatore, ha dover fare fronte al costo del valore dell'autovettura. Nell'ordine.
Sulla mediazione Secondo parte convenuta Arcoglobali, “il procedimento [di mediazione] già espletatosi veniva introdotto su istanza del sig. e l'odierna attrice ivi risultava evocata esclusivamente CP_3 quale parte invitata”; dal ché l'irritualità dello stesso, perché il tentativo obbligatorio di mediazione non è stato introdotto da , ma dall'utilizzatore (nell'ambito di un rapporto di leasing) ; CP_3 invece evidenzia che “tenuto conto dell'impossibilità di procedere con il corretto calcolo dell'indennizzo erogabile conseguenza della mancata esibizione della intera documentazione prodromica alla gestione del Sinistro, con comunicazione del 28.09.23 motivava la mancata adesione all'invito alla mediazione ricevuto”. Dunque, nessuna contestazione da parte di sulla validità in sé della procedura. Si osserva però che come da documento n. 18 di parte attrice, copia del verbale di mediazione del 16.10.2023 evidenzia come lo stesso, benché introdotto da abbia visto la Persona_3 partecipazione delle stesse parti dell'odierno giudizio, in relazione al medesimo furto per il quale è causa e riguardante le medesime domande indennitarie. Ora, corrisponde a una visione impropria ritenere che la mediazione stessa debba essere valutata secondo i rigidi criteri propri del diritto processuale civile. Più prosaicamente, nelle sue linee di conduzione e nella sua gestione a opera di un soggetto che non svolge funzioni assimilabili a quelle di un giudice, la mediazione ha lo scopo generale (ma non generico) di definire una vicenda della vita avente rilievo giuridico e di natura litigiosa. Dare altresì rilievo al fatto che la stessa sia stata iniziata da una parte anziché da un'altra e che, pertanto, non si è parlato delle esigenze delle parti diverse da quella che ha avviato la procedura, significa leggere la mediazione, anziché nel suo unico senso possibile (favorire una soluzione negoziata tra tutti i soggetti coinvolti nella vicenda sostanziale) in termini formalistici: da strumento di ausilio per le parti a fonte di inghippi. Breve: si devono evitare letture volte a dare vita a “bombe a orologeria” procedurali, posto che nel caso in esame la materia del contendere di cui al presente giudizio era a portata di mano di tutte le parti già in sede di mediazione.
Sulla legittimazione attiva dell'attrice A favore della stessa è previsto nelle polizze azionate un vincolo. È l'odierna attrice che deve intascare la somma. Consegue che in questo contesto l'assicurazione convenuta non ha interesse a contestare la legittimità del diritto all'indennizzo, se comunque in fatto è l'attrice che deve riscuoterlo.
pagina 5 di 11 Sul dolo Non è fondata l'eccezione di decadenza dal diritto all'indennizzo per mancata comunicazione del sinistro entro tre giorni. La previsione di legge merita ben altra spiegazione: diversamente, integrerebbe una surrettizia clausola di decadenza, dai termini peraltro irragionevoli, senza peraltro che vi sia apprezzabile giustificazione degli stessi (si pensi alla disparità di trattamento rispetto alle parti di altri tipi contrattuali;
il peculiare oggetto dell'impresa assicurativa non vale a giustificare ogni deroga al diritto ordinario). Ora, l'obbligo di avviso si riveste di senso all'interno del dovere di salvataggio proprio dell'assicurazione, nelle ipotesi in cui tra evento e danno possa darsi uno iato idoneo a consentire all'assicurazione di ridurre il danno, financo a eliderlo. Se di furto di autovettura si tratta, non si capisce quale spazi di manovra di manovra siano stati compressi. Solo in questa chiave di lettura il termine di tre giorni cessa di avere una portata giuculatoria e cavillosa di ingiusto privilegio e assume un senso compatibile con un'esigenza di ragionevolezza (art. 3 Cost.).
Sulle contestazioni di merito La convenuta allega che delle portiere non si è dato prova che siano state chiuse né che l'attore abbia dato prova di avere adottato tutte le cautele necessarie a prevenire il furto. Irrilevante tale ultimo punto, stante la genericità della contestazione. Circa il primo punto, si deve valutare la denuncia (cfr. infra).
Sull'an del sinistro Occorre premettere che ai fini della prova del sinistro, la denuncia di furto (doc. 6 attore) sporta all'autorità di p.s. non può essere svalutata considerandola alla stregua di una dichiarazione unilaterale della parte interessata e, per ciò solo, ritenuta priva di rilevanza. In quanto denuncia in senso stretto, la stessa espone l'autore al rischio di condanna penale ex art. 367 c.p. in caso di falsità: e tale circostanza ne avalla in prima battuta la rilevanza probatoria. Né si capisce del resto come potrebbe l'assicurato provare il sinistro in mancanza di testimoni. La stessa Cassazione, nonostante una diffusa opinione in senso contrario, non svaluta affatto in modo aprioristico la portata della denuncia. Per es. Cass. n. 20066/2013, sia pure in relazione al diverso problema del risarcimento del danno richiesto al Parte_6
, e alla valutazione della prova data dalla denuncia, o meno, all'autorità
[...] competente del sinistro da parte di veicolo non identificato, ha rilevato come "l'omessa denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza sintomatica dell'una o pagina 6 di 11 dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica” (in senso conforme, cfr. Cass. n. 9939/2012; non paiono in termini le sentenze, alle volte citate in senso contrario, Cass. n. 10262/1992 e Cass. n. 1935/2003, essendo attinenti in realtà all'idoneità della denuncia a esonerare il vettore da responsabilità contrattuale). Pertanto non si può negare il dovere del giudice di valutare liberamente la denuncia di furto;
il vero problema consiste nell'esistenza di circostanze, intrinseche alla stessa denuncia (per es. per via di una descrizione dei fatti già di per sé inverosimile o lacunosa, o per la tempistica emergente per es. tra il momento del furto e la data e l'orario di presentazione della denuncia medesima) ovvero estrinseche, che possano inficiarne il valore probatorio. Nel caso di specie, la denuncia è stata sporta il giorno stesso del furto, alle ore 13.26; il furto si dichiara essere stato appreso verso le ore 13.00; dalla lettura della denuncia non emergono elementi per ritenere la stessa implausibile. Il furto si ritiene provato. Il denunciante ha altresì dichiarato di avere chiuso le portiere. Vero o falso che sia il punto, è evidente che se parte convenuta intende trarre vantaggio dalla circostanza, ai sensi dell'art. 1227 c. I c.c., spetta alla stessa darne la prova. Il che non è avvenuto.
Sull'analisi delle chiavi e la c.t.u. E' ignota la catena di custodia e a quale tipo di lavorazioni le chiavi siano state sottoposte. Nulla esclude che siano stati svolti accertamenti che possano nei fatti essere divenuti irripetibili, anche per il rischio dell'alterazione della memoria delle chiavi. È stata quindi disposta c.t.u. (ausiliario del giudice l'ing. , avente a oggetto il seguente quesito: Persona_1
“Il c.t.u., presa visione degli atti e disposti gli opportuni accertamenti, 1) analizzi le chiavi dell'autovettura per il cui sinistro è causa (depositate presso la cancelleria) allo scopo di verificare l'esistenza e il tenore delle registrazioni relative all'uso del mezzo in data 6.10.2022; 2) evidenzi eventuali criticità, sotto il profilo dell'affidabilità, del tipo di registrazioni in esame, per es. evidenziando eventuali condizioni necessarie ai fini della registrazione (per es. quantità di spazio percorso, di velocità dell'autovettura), nonché la possibilità di alterazione dei dati senza che della stessa rimanga traccia. 3) Proceda altresì alla stima dell'indennizzo dovuto in base alle condizioni di polizza evidenziate negli atti”. È stata svolta una premessa articolata in più punti circa i presupposti e le modalità di funzionamento delle registrazioni sulle chiavi. Il c.t.u. ha infatti evidenziato quanto segue.
“a) La data e l'ora memorizzate dalla chiave sono le stesse visualizzate dall'orologio/calendario di bordo, impostabili e modificabili dall'utilizzatore del veicolo. In altre parole, se l'orologio di bordo non è correttamente regolato, ovvero se l'utente viaggia con data e/o ora sbagliate, la chiave memorizza tali dati nella chiave. La circostanza è stata verificata sperimentalmente dallo scrivente CTU su numerosi modelli BMW, semplicemente impostando una data futura sul quadro di bordo (per es. 25.12.2025), e ritrovando la medesima data registrata nella chiave dopo una breve percorrenza b) L'aggiornamento dei dati nella chiave (incluso il chilometraggio vettura) avviene a condizione che la vettura superi i 40 km/h, e nel preciso momento in cui la velocità della vettura scende al di sotto dei 40 km/h. Per tale motivo può trovarsi un leggero scostamento pagina 7 di 11 tra il chilometraggio indicato dalla chiave e quello presente sul contachilometri di bordo, tale scostamento essendo funzione del tratto di strada eventualmente percorso a bassa velocità. c) Se la vettura non supera i 40 km/h, non vi è aggiornamento dei dati chiave: la sola accensione del motore, anche prolungata, non viene memorizzata dalla chiave. d) L'orologio si azzera a seguito di un'interruzione di alimentazione: al suo ripristino, l'orologio resta fermo e azzerato ("--:--"). L'orologio riprende il funzionamento allorché viene impostata l'ora. e) Il datario del quadro di bordo non viene azzerato a seguito di una interruzione di alimentazione, in virtù della presenza di una batteria "tampone". Il datario rimane fermo fino a quando non viene ripristinato l'orologio (regolando l'ora): come un qualsiasi orologio meccanico infatti, il datario non può percepire il cambio di data sino a quando l'orologio non passa sulla mezzanotte. In sintesi, fino a quando l'orologio resta fermo sullo 00:00 (a seguito di un'interruzione di batteria) il datario resta sulla data che aveva al momento dello stacco batteria”.
L'ing. ha evidenziato che “Gli elementi raccolti nel corso delle operazioni peritali, attraverso la “lettura” delle informazioni registrate nella memoria delle chiavi del veicolo per cui è causa e gli approfondimenti condotti, sono convergenti nell'indicare che le anomalie presenti sul veicolo e segnalate nei 'messaggi di check control' non attestano in alcun modo che il veicolo abbia subito gravi danni, tali da impedirne il funzionamento, né che tra tali asseriti danni (secondo la convenuta siano da comprendere l'attivazione degli air- Parte_4 bags. In tale ipotesi, infatti, come chiarito dal Servizio Clienti BMW, poiché il veicolo era provvisto di sistema di 'chiamata di emergenza obbligatoria', da questo sarebbe partita una chiamata di cui tuttavia non esiste traccia nei 'sistemi centrali' di . Quanto sopra è peraltro coerente con i messaggi di check control rilevati, che segnalano anomalie al sistema di ritenzione (cinture di sicurezza) ma non al sistema air-bags. Inoltre, si rileva che le predette anomalie sono state rilevate e registrate dal sistema di bordo ben 15 km prima che il veicolo si arrestasse, ciò che attesta che il veicolo ha continuato la marcia anche dopo l'insorgenza di tali anomalie. Infine, pur avendosi evidenziato che la data ed ora registrate come ultimo utilizzo del veicolo non possono essere considerate sempre attendibili, si rileva che la data di ultimo utilizzo del veicolo è comunque coerente con quella dichiarata dal suo utilizzatore (Sig.
) nella denuncia ai Carabinieri. La differenza di 1 ora esatta (tra quanto CP_3 denunciato e quanto registrato nella chiave) trova altresì possibile spiegazione nella mancata regolazione dell'orologio di bordo da parte dell'utilizzatore del veicolo”. In altro punto dell'elaborato si precisa che “la differenza di un'ora potrebbe essere dovuta alla mancata regolazione dell'orologio di bordo sull'ora legale” Ancora: in replica alle osservazioni dei c.t.p. di parte convenuta e di terza intervenuta, l'ing. ha evidenziato che “Il significato dei messaggi di 'check-control' 108 e 109 è stato oggetto di opportuni approfondimenti nel corso delle operazioni peritali, convenendosi COLLEGIALMENTE CON LE PARTI di interpellare il costruttore dell'autoveicolo al fine di ottenere le informazioni necessarie […] Il Servizio Clienti ha dunque confermato che:
3. I messaggi di allarme 108/109 NON sono relativi agli air-bags, ma al 'sistema di ritenuta' (ovvero le cinture di sicurezza nel suo insieme).
4. E' da escludersi che gli air-bags pagina 8 di 11 dell'autovettura si siano attivati, in quanto in tal caso dall'autoveicolo sarebbe partita AUTOMATICAMENTE una chiamata di emergenza, in virtù dell'allestimento del veicolo che comprendeva tale sistema. Relativamente alle informazioni presentate dal CTP di
[...]
si osserva quanto segue:
1. Trattasi di documentazione di parte, prodotta a CP_1 operazioni peritali concluse, acquisita in autonomia, asseritamente acquisita presso CP_6 di Monaco di Baviera ma della quale viene prodotto solo un estratto, non il documento ufficiale né le specifiche domande poste a e pertanto detta documentazione non CP_6 dovrebbe nemmeno venir presa in considerazione dal CTU in sede di osservazioni alla 'bozza'.
2. Pur ammettendo l'autenticità del documento presentato, si rileva che il contenuto non attesta affatto che i citati codici 108 e 109 siano relativi all'attivazione degli air-bags, ma soltanto ad un'anomalia del sistema di attivazione del dispositivo che richiede un controllo da parte di un centro assistenza . Come già chiarito nel corso delle operazioni peritali, i messaggi di errore sono degli 'alert' di malfunzionamento che non attestano né escludono l'attivazione degli air-bags, rilevabile soltanto attraverso un esame di diagnosi accedendo al veicolo. Del resto, è lo stesso messaggio di errore presentato dal CTP che conferma quanto sopra, ove si legge di 'malfunzionamento' o 'funzione difettosa' del dispositivo, e di 'farlo controllare dal più vicino centro di assistenza BMW', ovvero messaggi che non avrebbero senso se gli air-bags si fossero effettivamente attivati, essendo dunque inservibili ed irreparabili”.
Circa il secondo punto, “si è convenuto con le Parti, nel corso delle operazioni peritali, che il contenzioso non nasce dall'incoerenza di dati temporali (registrati vs. dichiarati), ma dall'interpretazione dei messaggi di anomalie tecniche registrati nella chiave, che la Convenuta ha ritenuto essere evidenza che il veicolo, al momento dell'ultimo utilizzo, avesse subito un grave incidente, tale da attivare gli air-bags del veicolo”. Circa il terzo punto, “l'indennizzo dovuto in base alle condizioni di polizza evidenziate negli atti è stato calcolato al Cap.7, al quale si rimanda la lettura, e pari a 45.000 € (IVA da scomputarsi, nel caso non fosse dovuta)”.
Ciò premesso, si ritiene che l'elaborato peritale risponda in modo esaustivo alle richieste del giudice e che lo stesso sia stato svolto nel rispetto di un sostanziale contraddittorio, tale da legittimarne le conclusioni, alla luce delle risposte dell'ing. alle osservazioni svolte dai consulenti di parte.
Sulla liquidazione Parte convenuta è tenuta quindi a indennizzare parte attrice della somma di € CP_8
36.885,25 (pari alla somma liquidata dal c.t.u., togliendo l'i.v.a., posto che la società attrice ha portato l'i.v.a. sull'acquisto a credito nei confronti dello Stato, sicché riconoscerla oggi significherebbe integrarne un arricchimento ingiustificato). è invece tenuta a indennizzare la “Differenza fra: a) il valore iniziale dell'Autoveicolo (ovvero il suo prezzo di acquisto), e b) il Valore Commerciale dell'Autoveicolo alla data del Sinistro, oppure - se superiore - l'importo eventualmente liquidato in favore dell'Assicurato pagina 9 di 11 dall'Assicurazione Auto Principale”. L'ammontare dell'indennizzo dovuto dalla è invece pari alla differenza tra il Controparte_2 prezzo di acquisto che l'autovettura aveva al momento del suo acquisto (cfr. doc. 13), rectius il totale imponibile, pari a € 47.426,91 (stante la necessità di non tenere conto dell'i.v.a.: cfr. l'art.
7.2 della polizza, in forza del quale “L'Indennizzo è soggetto al trattamento fiscale dell'Aderente/Assicurato; nel calcolo dell'Indennizzo non si terrà conto di tasse non applicabili o neutre per l'Aderente/Assicurato”; se pure l'odierna attrice è solo vincolataria della polizza, si deve ritenere che sul punto la regola in oggetto valga anche nel caso di specie), e € 36.885,25, dovuti dalla il totale è pari a € 10.541,66. Parte_4
In quanto debiti di valore, in forza di Cass. S.U. n. 1712/1995 sono dovuti sulle somme capitale supra indicate rivalutazione e interessi (i primi in base all'indice istat-consumo, dalla data del sinistro, ossia il 6.10.2022 a quella dell'odierna sentenza;
il secondo, a titolo compensativo, in base al tasso legale pro tempore vigente nel medesimo periodo, sulla somma di anno in anno rivalutata) fino alla data del deposito della sentenza. Di seguito sono dovuti gli interessi legali fino all'effettivo pagament0.
La posizione di CP_3
L'intervento ad adiuvandum di , pur legittimo in quanto avvenuto prima CP_3 dell'udienza ex art. 183 c.p.c. (nella quale era ancora possibile attività assertiva) aggiunge all'oggetto della causa solo l'accertamento del suo diritto all'attribuzione dell'eventuale eccedenza di quanto dovuto a parte attrice dalle compagnie assicuratrici;
ora, entrambe le polizze sono vincolate a favore di parte attrice. Quest'ultima ha ritenuto in data 21.10.2022 (doc. 7 attrice) che il proprio credito nei confronti di fosse pari a € 30.271,13. CP_3
Consegue che a fronte del credito di parte attrice pari a € 36.885,25 più € 10.541,66, oltre rivalutazione e interessi, la stessa sembra tenuta a versare a parte la differenza rispetto CP_3 al relativo debito, supra quantificato. Ci si limita tuttavia, come da domanda (art. 112 c.p.c.), a statuire sull'an del diritto in esame. Le spese sono a carico delle parti convenute (cfr. infra). Trattandosi tuttavia di diritto che non ha mai formato oggetto di contestazione e che, certamente, non è stato contestato (bensì, né più né meno) ignorato legittimamente dalle parti convenute, queste ultime non possono essere condannate al rimborso delle spese. Neppure le spese possono essere dovute in ragione della condanna al pagamento delle convenute nei confronti di parte attrice, atteso che sul punto la posizione di Persona_4 non è stata di alcuna utilità, tutto riportandosi alle ragioni esposte in atti dall'attore e alla c.t.u. Non vi è quindi spazio per la liquidazione di spesa alcuna di lite.
Le spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono dovute dalle convenute in favore di parte attrice nella misura di € 8.000,00 da parte di di € 3000,00 da parte di in entrambi i casi oltre spese generali 15%, c.p.a. e CP_8
i.v.a., oltre spese vive pari a € 786,00. Le spese di c.t.u. sono da porre a carico delle convenute, stante la soccombenza, in misura proporzionale tra di loro.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta CONDANNA al pagamento di € 36.885,25 e al pagamento di € 10.541,66, a CP_8 Controparte_2 favore di in entrambi i casi oltre rivalutazione e interessi dal 6.10.2022 Parte_2 come da motivazione di sentenza fino alla data odierna, a favore di e, di Parte_2 seguito, i soli interessi al tasso legale fino all'effettivo pagamento DICHIARA Il diritto di alla differenza tra la somma supra liquidata e la somma dovuta in CP_3 favore di Parte_2
Che le spese di c.t.u. sono da porre a carico delle parti convenute, in misura proporzionale tra di loro. Milano, 29 gennaio 2025 Il Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo
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