Articolo 9 della Legge 3 ottobre 1985, n. 526
Articolo 8Articolo 10
Versione
13 ottobre 1985
Art. 9.
Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS e' autorizzata ad affidare, anche a trattativa privata, la compilazione dei progetti esecutivi a professionisti, ovvero i soli rilievi geotecnici, geognostici, geologici e geofisici a professionisti, istituti universitari o imprese specializzate.
All'affidamento di cui al precedente comma si procede previo parere del consiglio di amministrazione dell'ANAS che sostituisce il prescritto parere del Consiglio di Stato.
Entrata in vigore il 13 ottobre 1985