Art. 7. 1. Ai soli fini della corresponsione dell'indennita' di missione inerente all'attivita' del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, i rappresentanti del personale sono equiparati ai membri del consiglio stesso estranei alle Amministrazioni statali.
2. Gli assegni e le indennita' di cui all' articolo 2, quarto comma, del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito in legge dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 20 ottobre 1949, n. 840 , sono corrisposti con le modalita' ed i criteri ivi indicati a tutti i dirigenti generali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato membri del consiglio di amministrazione.
3. La durata in carica dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e' elevata a quattro anni.
Nota all'art. 7:
Il testo dell' art. 2 del R.D.L. 8 dicembre 1927, n. 2258 (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ), come sostituito dall' art. 1 della legge 20 ottobre 1949, n. 840 , e' il seguente:
"Art. 2. - Il consiglio di amministrazione e' presieduto dal Ministro per le finanze ed e' composto dai seguenti membri:
a) il sottosegretario di Stato per le finanze;
b) un consigliere di Stato;
c) il ragioniere generale dello Stato od un suo delegato;
d) un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 4;
e) il direttore generale dei Monopoli di Stato;
f) il vice-direttore generale dei Monopoli di Stato;
g) quattro membri scelti fra i funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di grado non inferiore al 6, o tra persone di comprovata competenza, anche estranea all'Amministrazione finanziaria;
h) tre rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato designati dal Ministero delle finanze su proposta delle associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare.
In caso di assenza del Ministro per le finanze, la presidenza del consiglio di amministrazione e' assunta dal sottosegretario di Stato.
Il segretario del consiglio di amministrazione e' scelto tra i funzionari dei servizi dei monopoli di Stato.
Con decreto del Ministro per le finanze, di intesa con il Ministro per il tesoro, sono stabiliti gli assegni e le indennita', da corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione, al direttore generale ed al vice-direttore generale".
2. Gli assegni e le indennita' di cui all' articolo 2, quarto comma, del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito in legge dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 20 ottobre 1949, n. 840 , sono corrisposti con le modalita' ed i criteri ivi indicati a tutti i dirigenti generali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato membri del consiglio di amministrazione.
3. La durata in carica dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e' elevata a quattro anni.
Nota all'art. 7:
Il testo dell' art. 2 del R.D.L. 8 dicembre 1927, n. 2258 (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ), come sostituito dall' art. 1 della legge 20 ottobre 1949, n. 840 , e' il seguente:
"Art. 2. - Il consiglio di amministrazione e' presieduto dal Ministro per le finanze ed e' composto dai seguenti membri:
a) il sottosegretario di Stato per le finanze;
b) un consigliere di Stato;
c) il ragioniere generale dello Stato od un suo delegato;
d) un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 4;
e) il direttore generale dei Monopoli di Stato;
f) il vice-direttore generale dei Monopoli di Stato;
g) quattro membri scelti fra i funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di grado non inferiore al 6, o tra persone di comprovata competenza, anche estranea all'Amministrazione finanziaria;
h) tre rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato designati dal Ministero delle finanze su proposta delle associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare.
In caso di assenza del Ministro per le finanze, la presidenza del consiglio di amministrazione e' assunta dal sottosegretario di Stato.
Il segretario del consiglio di amministrazione e' scelto tra i funzionari dei servizi dei monopoli di Stato.
Con decreto del Ministro per le finanze, di intesa con il Ministro per il tesoro, sono stabiliti gli assegni e le indennita', da corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione, al direttore generale ed al vice-direttore generale".