Art. 2.
Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono aggiunte le seguenti: Qualita della merce Scopo per il quale e concessa la importazione temporanea Quantita minima ammessa alla imp. temp. Termine massimo per la riespor tazione
Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono aggiunte le seguenti: Qualita della merce Scopo per il quale e concessa la importazione temporanea Quantita minima ammessa alla imp. temp. Termine massimo per la riespor tazione