Articolo 2 della Legge 5 giugno 1951, n. 540
Articolo 1Articolo 3
Versione
19 luglio 1951
Art. 2.
Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono aggiunte le seguenti: Qualita della merce Scopo per il quale e concessa la importazione temporanea Quantita minima ammessa alla imp. temp. Termine massimo per la riespor tazione
Entrata in vigore il 19 luglio 1951