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Articolo 4 della Legge 28 agosto 1989, n. 300
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Legge 28 agosto 1989, n. 300
Articolo 4 della Legge 28 agosto 1989, n. 300
Versione
1 settembre 1989
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Entrata in vigore il 1 settembre 1989
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