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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/09/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Loredana Giglio Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 733 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giammarco Molinari, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso (pec: ; Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 anagraficamente in Perugia, Via Cartolari n. 5,
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “-Dichiarare la separazione personale dei coniugi e per colpa addebitabile al medesimo;
Parte_1 Controparte_1
-Porre a carico del marito, quale contributo di mantenimento della moglie, un assegno mensile pari a € 600,00 o quello maggiore o minore che dovesse risultare equo nel corso del giudizio - da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata il giorno 5 di ogni mese - oltre alle attribuzioni patrimoniali
1 dovute dal marito, pro quota, alla moglie, in conseguenza del regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
-Con ogni ulteriore provvedimento di legge, anche d'ufficio relativamente alla prole;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non sono pervenute conclusioni.
SVOLGIMENTO IN FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.2.2023, la sig.ra ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con a Palermo il 4.12.2012 e che dall'unione Controparte_1 sono nati i figli (n. il 07.3.2014) e le gemelle e (n. il Persona_1 Persona_2 Persona_3
5.2.2015); che i coniugi avevano stabilito la propria residenza familiare in abitazione condotta in locazione a Perugia, via Cartolari n. 5, ove non abitano più, avendo subito sfratto per morosità; che la relazione affettiva si era incrinata per colpa del marito, che prima ancora di abbandonare la casa coniugale privando la moglie dei mezzi di sussistenza, era stato violento fisicamente e verbalmente con lei, tenendo comportamenti che avevano portato all'apertura di procedimenti penali, tuttora pendenti. La ricorrente ha aggiunto di essersi trovata costretta, a partire dal 2021, a cercare aiuto e ospitalità presso amici, conoscenti e associazioni, non riuscendo a reperire alloggi gratuiti e a provvedere alle proprie esigenze e che dette difficoltà avevano peggiorato le proprie condizioni psico-fisiche già compromesse.
I figli, minorenni, nati dall'unione da tempo non vivono più con i genitori, poiché il primogenito risulta affidato di fatto alla nonna paterna che vive in Tunisia, Persona_1 dove il padre lo ha portato senza il consenso della madre, mentre le gemelle e Persona_2 sono state affidate ai nonni materni residenti a [...] con Persona_3 provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Palermo.
La ricorrente ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito, ponendo a suo carico un contributo di mantenimento quantificato in euro 600,00 mensili, ed adottando ogni provvedimento opportuno in relazione alla prole, salvo quanto già disposto per le due figlie dal Tribunale per i Minorenni di Palermo.
1.2 All'udienza presidenziale del 1.6.23 è comparsa la sola ricorrente. Il Presidente, nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, dopo avere acquisito documentazione da parte del Tribunale per i Minorenni di Palermo, del Servizio Sociale del
Comune di Bagheria e del Centro di Salute Mentale di Perugia, ha adottato i provvedimenti provvisori, riconoscendo in favore della ricorrente assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili, e rimettendo le parti dinanzi al giudice istruttore.
2 Nella successiva fase, svoltasi in contumacia del resistente, sono state acquisite relazioni di aggiornamento da parte del Servizio Sociale e del Dipartimento di Salute Mentale.
All'udienza del 13.5.25, sulle conclusioni precisate dalla ricorrente, la causa è stata rimessa alla decisione del collegio, previa assegnazione di termine per il deposito di comparsa conclusionale.
2. La domanda di separazione va certamente accolta.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza - che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione - emerge dal contenuto del ricorso e dalla stessa condotta processuale del resistente che, rimanendo contumace per tutta la durata del procedimento, ha mostrato di essere indifferente rispetto alle sorti del matrimonio. Non è perciò dubbia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
2.1 La ha chiesto addebitarsi la separazione al marito, per grave violazione dei doveri Pt_1 correlati al matrimonio ed, in particolare, per le condotte violente ed umilianti da lui tenute per tutta la durata del matrimonio.
In diritto, non pare superfluo ricordare che secondo la consolidata giurisprudenza, di legittimità e di merito, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. La dichiarazione di addebito della separazione implica quindi la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Nel caso odierno, ritiene il collegio che gli esiti dell'istruttoria non consentano di ritenere raggiunta prova dei comportamenti violativi dei doveri matrimoniali commessi dal resistente né della loro efficacia causale nella rottura dell'unione.
Risultano versate in atti le denunce-querele sporte dalla ai danni del marito in data Pt_1
26.1.22, 30.3.2022 e 14.4.2022, nelle quali vengono riferiti una serie di episodi in cui la ricorrente sarebbe stata aggredita, verbalmente e fisicamente, insultata ed umiliata. Da queste denunce è originato un procedimento penale a carico del per il reato di cui CP_1 all'art. 572 c.p. (proc. n. 4334/21 R.G.N.); nell'ambito di detto procedimento risulta emesso in data 23.5.24 avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p., notificato alla ricorrente, persona offesa (v. doc. n. 13).
3 Il solo avviso di conclusione delle indagini preliminari non costituisce prova delle condotte descritte nel capo d'imputazione: trattasi invero di atto significativo del fatto che il Pubblico
Ministero non ha inteso chiedere l'archiviazione del procedimento, avente la specifica funzione di informare l'indagato (e, come nel caso di specie, la persona offesa) che le indagini sono concluse e che possono essere esercitati i diritti difensivi (memorie, interrogatorio, ecc.). Pertanto, in assenza di altri elementi di supporto probatorio, detto atto, pur preceduto dalle denunce-querele sporte dalla ricorrente, non consente di addivenire alla chiesta pronuncia di addebito perché non offre prova dei comportamenti descritti né della loro efficacia causale nella crisi coniugale.
Le prove orali inerenti condotte tenute dal marito in costanza di matrimonio, chieste dalla ricorrente per il solo caso in cui vi fosse contestazione sulla documentazione prodotta da parte del convenuto, non sono state ammesse proprio perché chieste condizionatamente e stante l'assenza di qualunque contestazione.
2.2 La ha poi chiesto prevedersi in proprio favore assegno di mantenimento, ed ha a Pt_1 tal fine rappresentato di essere priva di mezzi per provvedere al proprio sostentamento e di vivere in una situazione di indigenza, in un “centro di accoglienza gestito dal Comune” (v. verbale udienza presidenziale). A tal proposito, deve considerarsi, in diritto, che condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché che sussista una disparità economica tra i coniugi (cfr., ex multis, Cass.
n. 18175/12). In altri termini, il richiedente deve trovarsi in una condizione economica deteriore rispetto all'altro coniuge e nella oggettiva impossibilità di reperire risorse sufficienti.
Applicando gli esposti principi, non può che evidenziarsi come sia carente la prova tanto della sussistenza di una situazione di disparità reddituale tra i coniugi, quanto della situazione di impossibilità della ricorrente nel procurarsi risorse adeguate. La ricorrente ha riferito che il marito svolge attività lavorativa come magazziniere presso un supermercato, ma tale allegazione è rimasta sprovvista di prova. Non diversamente è a dirsi riguardo la riferita condizione di indigenza della ricorrente, che è donna dotata di integra capacità lavorativa;
in udienza presidenziale la ha riferito di svolgere “lavoretti” come badante o donna delle Pt_1 pulizie ed ha aggiunto di avere “sempre fatto questi lavori” (v. verbale di udienza del 1.6.23).
La domanda non può pertanto trovare accoglimento.
4 2.3 Nessuna statuizione può essere adottata riguardo i figli, ancora tutti minorenni, nati dall'unione. Il Tribunale per i Minorenni di Palermo, con decreto del 25.5.23, ha dichiarato la ed il decaduti dalla responsabilità genitoriale sulle figlie minori e Pt_1 CP_1 Persona_2
(di anni 10), che vivono da tempo con i nonni materni a Bagheria, ai quali sono Persona_4 state affidate con decreto del 17.11.16 (v. provvedimento allegati alla relazione depositata dal
Servizio Sociale di Bagheria in data 12.10.23). Il figlio più grande, (di anni Persona_1
11), vive da anni in Tunisia dalla nonna paterna, alla quale – secondo quanto si legge nella relazione del Servizio Sociale – è stato lasciato, per le vie di fatto, al termine di un periodo di vacanza. La pacifica residenza all'estero del minore esclude che sussista giurisdizione in capo all'intestato Tribunale.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Milano il 18.5.1978, e nato a [...] il [...], autorizzandoli Controparte_1 per l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto.
2. Rigetta la domanda di addebito della separazione.
3. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento.
4. Spese irripetibili.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Ilenia Miccichè Loredana Giglio
5
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Loredana Giglio Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 733 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giammarco Molinari, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso (pec: ; Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 anagraficamente in Perugia, Via Cartolari n. 5,
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “-Dichiarare la separazione personale dei coniugi e per colpa addebitabile al medesimo;
Parte_1 Controparte_1
-Porre a carico del marito, quale contributo di mantenimento della moglie, un assegno mensile pari a € 600,00 o quello maggiore o minore che dovesse risultare equo nel corso del giudizio - da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata il giorno 5 di ogni mese - oltre alle attribuzioni patrimoniali
1 dovute dal marito, pro quota, alla moglie, in conseguenza del regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
-Con ogni ulteriore provvedimento di legge, anche d'ufficio relativamente alla prole;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non sono pervenute conclusioni.
SVOLGIMENTO IN FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.2.2023, la sig.ra ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con a Palermo il 4.12.2012 e che dall'unione Controparte_1 sono nati i figli (n. il 07.3.2014) e le gemelle e (n. il Persona_1 Persona_2 Persona_3
5.2.2015); che i coniugi avevano stabilito la propria residenza familiare in abitazione condotta in locazione a Perugia, via Cartolari n. 5, ove non abitano più, avendo subito sfratto per morosità; che la relazione affettiva si era incrinata per colpa del marito, che prima ancora di abbandonare la casa coniugale privando la moglie dei mezzi di sussistenza, era stato violento fisicamente e verbalmente con lei, tenendo comportamenti che avevano portato all'apertura di procedimenti penali, tuttora pendenti. La ricorrente ha aggiunto di essersi trovata costretta, a partire dal 2021, a cercare aiuto e ospitalità presso amici, conoscenti e associazioni, non riuscendo a reperire alloggi gratuiti e a provvedere alle proprie esigenze e che dette difficoltà avevano peggiorato le proprie condizioni psico-fisiche già compromesse.
I figli, minorenni, nati dall'unione da tempo non vivono più con i genitori, poiché il primogenito risulta affidato di fatto alla nonna paterna che vive in Tunisia, Persona_1 dove il padre lo ha portato senza il consenso della madre, mentre le gemelle e Persona_2 sono state affidate ai nonni materni residenti a [...] con Persona_3 provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Palermo.
La ricorrente ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito, ponendo a suo carico un contributo di mantenimento quantificato in euro 600,00 mensili, ed adottando ogni provvedimento opportuno in relazione alla prole, salvo quanto già disposto per le due figlie dal Tribunale per i Minorenni di Palermo.
1.2 All'udienza presidenziale del 1.6.23 è comparsa la sola ricorrente. Il Presidente, nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, dopo avere acquisito documentazione da parte del Tribunale per i Minorenni di Palermo, del Servizio Sociale del
Comune di Bagheria e del Centro di Salute Mentale di Perugia, ha adottato i provvedimenti provvisori, riconoscendo in favore della ricorrente assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili, e rimettendo le parti dinanzi al giudice istruttore.
2 Nella successiva fase, svoltasi in contumacia del resistente, sono state acquisite relazioni di aggiornamento da parte del Servizio Sociale e del Dipartimento di Salute Mentale.
All'udienza del 13.5.25, sulle conclusioni precisate dalla ricorrente, la causa è stata rimessa alla decisione del collegio, previa assegnazione di termine per il deposito di comparsa conclusionale.
2. La domanda di separazione va certamente accolta.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza - che costituisce il presupposto richiesto dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione - emerge dal contenuto del ricorso e dalla stessa condotta processuale del resistente che, rimanendo contumace per tutta la durata del procedimento, ha mostrato di essere indifferente rispetto alle sorti del matrimonio. Non è perciò dubbia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
2.1 La ha chiesto addebitarsi la separazione al marito, per grave violazione dei doveri Pt_1 correlati al matrimonio ed, in particolare, per le condotte violente ed umilianti da lui tenute per tutta la durata del matrimonio.
In diritto, non pare superfluo ricordare che secondo la consolidata giurisprudenza, di legittimità e di merito, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. La dichiarazione di addebito della separazione implica quindi la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Nel caso odierno, ritiene il collegio che gli esiti dell'istruttoria non consentano di ritenere raggiunta prova dei comportamenti violativi dei doveri matrimoniali commessi dal resistente né della loro efficacia causale nella rottura dell'unione.
Risultano versate in atti le denunce-querele sporte dalla ai danni del marito in data Pt_1
26.1.22, 30.3.2022 e 14.4.2022, nelle quali vengono riferiti una serie di episodi in cui la ricorrente sarebbe stata aggredita, verbalmente e fisicamente, insultata ed umiliata. Da queste denunce è originato un procedimento penale a carico del per il reato di cui CP_1 all'art. 572 c.p. (proc. n. 4334/21 R.G.N.); nell'ambito di detto procedimento risulta emesso in data 23.5.24 avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p., notificato alla ricorrente, persona offesa (v. doc. n. 13).
3 Il solo avviso di conclusione delle indagini preliminari non costituisce prova delle condotte descritte nel capo d'imputazione: trattasi invero di atto significativo del fatto che il Pubblico
Ministero non ha inteso chiedere l'archiviazione del procedimento, avente la specifica funzione di informare l'indagato (e, come nel caso di specie, la persona offesa) che le indagini sono concluse e che possono essere esercitati i diritti difensivi (memorie, interrogatorio, ecc.). Pertanto, in assenza di altri elementi di supporto probatorio, detto atto, pur preceduto dalle denunce-querele sporte dalla ricorrente, non consente di addivenire alla chiesta pronuncia di addebito perché non offre prova dei comportamenti descritti né della loro efficacia causale nella crisi coniugale.
Le prove orali inerenti condotte tenute dal marito in costanza di matrimonio, chieste dalla ricorrente per il solo caso in cui vi fosse contestazione sulla documentazione prodotta da parte del convenuto, non sono state ammesse proprio perché chieste condizionatamente e stante l'assenza di qualunque contestazione.
2.2 La ha poi chiesto prevedersi in proprio favore assegno di mantenimento, ed ha a Pt_1 tal fine rappresentato di essere priva di mezzi per provvedere al proprio sostentamento e di vivere in una situazione di indigenza, in un “centro di accoglienza gestito dal Comune” (v. verbale udienza presidenziale). A tal proposito, deve considerarsi, in diritto, che condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché che sussista una disparità economica tra i coniugi (cfr., ex multis, Cass.
n. 18175/12). In altri termini, il richiedente deve trovarsi in una condizione economica deteriore rispetto all'altro coniuge e nella oggettiva impossibilità di reperire risorse sufficienti.
Applicando gli esposti principi, non può che evidenziarsi come sia carente la prova tanto della sussistenza di una situazione di disparità reddituale tra i coniugi, quanto della situazione di impossibilità della ricorrente nel procurarsi risorse adeguate. La ricorrente ha riferito che il marito svolge attività lavorativa come magazziniere presso un supermercato, ma tale allegazione è rimasta sprovvista di prova. Non diversamente è a dirsi riguardo la riferita condizione di indigenza della ricorrente, che è donna dotata di integra capacità lavorativa;
in udienza presidenziale la ha riferito di svolgere “lavoretti” come badante o donna delle Pt_1 pulizie ed ha aggiunto di avere “sempre fatto questi lavori” (v. verbale di udienza del 1.6.23).
La domanda non può pertanto trovare accoglimento.
4 2.3 Nessuna statuizione può essere adottata riguardo i figli, ancora tutti minorenni, nati dall'unione. Il Tribunale per i Minorenni di Palermo, con decreto del 25.5.23, ha dichiarato la ed il decaduti dalla responsabilità genitoriale sulle figlie minori e Pt_1 CP_1 Persona_2
(di anni 10), che vivono da tempo con i nonni materni a Bagheria, ai quali sono Persona_4 state affidate con decreto del 17.11.16 (v. provvedimento allegati alla relazione depositata dal
Servizio Sociale di Bagheria in data 12.10.23). Il figlio più grande, (di anni Persona_1
11), vive da anni in Tunisia dalla nonna paterna, alla quale – secondo quanto si legge nella relazione del Servizio Sociale – è stato lasciato, per le vie di fatto, al termine di un periodo di vacanza. La pacifica residenza all'estero del minore esclude che sussista giurisdizione in capo all'intestato Tribunale.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la mancata partecipazione al giudizio da parte del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Milano il 18.5.1978, e nato a [...] il [...], autorizzandoli Controparte_1 per l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto.
2. Rigetta la domanda di addebito della separazione.
3. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento.
4. Spese irripetibili.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Ilenia Miccichè Loredana Giglio
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