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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2428/2023
Udienza “cartolare” del 18.3.2025
Il Giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle note scritte in atti depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2428/2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. D'Anniballe Parte_1 C.F._1
Denise (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da C.F._2 procura telematica in formato pdf allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA , e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P.I. ), già , rappresentata e difesa dall'avv. Franco CP_2 P.IVA_2 CP_3
Roberto (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza C.F._3
Del Lavoro n 3 Vibo Valentia, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni delle parti.
Per l'attore opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: in via preliminare sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sussistendone gravi motivi ex art. 649 cpc. nel merito: - in via principale: revocare, dichiarare inefficace e/o nullo, il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti in narrativa revocando lo stesso e dichiarando che nulla è dovuto dal Sig. alla Parte_1 [...]
per le causali di cui al ricorso monitorio;
- In via subordinata: rideterminare le Controparte_1
somme dovute dal Sig. applicando il tasso contrattualmente previsto e depurando Parte_1 il conteggio dal meccanismo anatocistico. Con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge”.
Per la convenuta opposta: “affinché il Tribunale adito - reietta ogni altra contraria istanza - voglia così provvedere e giudicare – In via preliminare principale – - rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge;
- concedere alle parti i termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010; In via principale e nel merito − accertare
e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 665/2023 del Tribunale di Lucca, Parte_1 disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
− per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni, principali e di garanzia e, per l'effetto, condannare entrambi i debitori ingiunti ed opponenti al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
− quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la parte opponente e tutti i debitori ingiunti al pagamento in favore della di tutte le somme già Controparte_1
richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come richiesti e come liquidati dal Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
− condannare l'opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo. In via subordinata - - condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio. Con condanna infine dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 665/2023 (R.G. 1721/2023) emesso il
17.5.2023, pubblicato il 18.5.2023 e notificato il 5.6.2023, questo tribunale ingiungeva a Parte_1 di pagare a la somma di €. 36.470,45, oltre interessi come da domanda e
[...] Controparte_1
spese della procedura, sulla base dell'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento per prestito personale stipulato con già Controparte_4
Controparte_5
Con citazione del 14.7.2023 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 contestando unicamente la titolarità del credito in capo alla opposta e l'erroneo conteggio degli interessi applicati. Avanzava, altresì, istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando integralmente quanto dedotto da parte opponente, ivi compresa l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
L'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto veniva rigettata con provvedimento del 17.1.2024.
Esperito inutilmente il procedimento di mediazione obbligatoria (verbale di mediazione conclusa con esito negativo del 28.2.2024), la causa veniva istruita con prove documentali e trattenuta in decisione con fissazione dell'udienza di discussione il 18.3.2025, da tenersi con modalità
“cartolari”, con termine per memorie e note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può trovare accoglimento.
Sulla titolarità di Controparte_1
L'opponente lamenta il difetto di titolarità della sulla base del fatto che, Controparte_1
quanto al primo atto di cessione tra già e Controparte_4 Controparte_5
mancherebbe la prova che il credito derivante dai rapporti bancari oggetto di Parte_2 causa sia riconducibile all'operazione di cartolarizzazione documentata solo mediante allegazione di un estratto della Gazzetta Ufficiale e che, quanto al secondo passaggio da a Parte_2 [...]
CP
difetterebbe la prova che la posizione in questione sia stata ceduta a , non Controparte_1
essendovi alcun documento comprovante la cessione.
Le contestazioni in ordine alle due cessioni possono essere trattate congiuntamente per la loro stretta connessione;
le stesse risultano del tutto infondate.
Per costante giurisprudenza, la legittimazione a provare la titolarità del credito ceduto nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 58 T.U.B. e L. 130/199 è fornita con la produzione dell'avviso di pubblicazione in G.U. (Cass. 10200/21, 17110/19, 15884/19, 31188/17):
“E' sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. Il legislatore ha voluto distinguere la cessione di crediti in blocco dalle altre forme di cessione, assoggettandola alla disciplina speciale del T.U.B., che deroga alle regole ordinarie sulla cessione del credito stabilite dall'art. 1264 c.c.
La ratio della normativa di favore nei confronti del creditore risiede nella natura di questo tipo di cessioni che riguardano un gran numero di rapporti giuridici, e spesso una pluralità di vicende circolatorie: la finalità perseguita dall'art. 58 T.U.B. sarebbe vanificata, se si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, poiché significherebbe costringerlo anche a produrre tutti i contratti che riguardano le cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente.
Tale aggravio dell'onere probatorio si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost, da cui discende il principio di vicinanza della prova ed il divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio.
Come osservato nelle decisioni citate “a tal fine, è prevista anche l'emanazione di istruzioni da parte della Banca d'Italia” e per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso
“può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti”.
Nel caso de quo, con riguardo alla prima cessione contestata avvenuta tra Controparte_4
già e la descrizione dei crediti ceduti così come
[...] Controparte_5 Parte_2 articolata nell'avviso di cessione pubblicato sulla G.U del 2.7.2015 n. 75 Parte II (doc. 4 allegato al fascicolo monitorio), consente al debitore di individuare con certezza i rapporti oggetto di cessione e, per l'effetto, di ritenere che inter alia sia ricompreso anche il credito per cui è causa.
Infatti, l'avviso in Gazzetta contiene la descrizione delle categorie omogenee dei crediti e dell'arco temporale di riferimento dei crediti inclusi nell'operazione nonché dei criteri di esclusione dal blocco di cessione.
Occorre anche tener presente che la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass. 28.2.2020 n. 5617).
La prova della cessione può quindi essere fornita con ogni mezzo e l'opposta ha prodotto anche la dichiarazione della società cedente del 16.9.2015 (all. 4 alle Controparte_4
memorie ex art. 171 ter c.p.c. di parte opposta) in cui la stessa conferma che il credito di cui è causa avente ad oggetto il contratto di finanziamento stipulato con identificato dal Controparte_5 codice NDG 3282902, rientra tra i crediti oggetto di cessione in blocco “in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (in tal senso, ordinanza Cass. Civ.
22.2.2022 n. 5857).
Quanto sopra può dirsi anche con riferimento alla seconda cessione contestata.
Anche qui la descrizione dei crediti ceduti così come articolata nell'avviso di cessione pubblicato sulla G.U del 16.11.2021 n. 136 Parte II (all. 2 delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. di parte opposta), consente al debitore di comprendere con certezza i rapporti oggetto di cessione e, per l'effetto, di ritenervi compreso anche il credito per cui è causa.
L'avviso in Gazzetta, oltre a contenere la descrizione dei criteri in base ai quali individuare il portafoglio di crediti oggetto dell'operazione (crediti che soddisfano i seguenti criteri: “a) il finanziamento da cui scaturisce il credito è denominato in Euro;
b) il finanziamento da cui scaturisce il credito origina da un contratto di finanziamento regolato dalla legge italiana, che è stato risolto o rispetto al quale il debitore ceduto ha perso il beneficio del termine;
c) il credito è stato ceduto a da d) la cessione ai sensi Parte_2 Controparte_4
della quale il credito è stato ceduto a favore di è stata oggetto di pubblicazione Parte_2
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 75 del 2.7.2015; e) il finanziamento da cui deriva il credito è incluso nella lista denominata "Lista Adige - Portafoglio
Tanaro", depositata in data 27 ottobre 2021 presso il Notaio , con studio in Via Persona_1
Masaccio n. 187, 50132 Firenze”) rimanda alla lista denominata "Lista Adige - Portafoglio
Tanaro" (all. 3 delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. di parte opposta) nella quale il credito oggetto di cessione è identificato alla Posizione ID 152462 (numero che coincide con quello indicato nell'elenco dei crediti ceduti allegato al contratto di cessione).
Nel caso di specie, poi, parte opposta ha fornito prova dell'avvenuta cessione anche producendo il contratto di cessione crediti dell'1.11.2021 da a (doc. 5 Parte_2 Controparte_1 del fascicolo monitorio) e l'allegato elenco dei crediti ceduti (all. 3 della comparsa di costituzione e risposta), ove la posizione debitoria intestata all'opponente è chiaramente individuabile attraverso il numero di pratica, il numero del contratto e i dati sull'ammontare del credito.
Sul punto, inoltre, si respinge quanto eccepito dall'opponente in ordine all'inutilizzabilità del contratto di cessione di crediti sopra descritto in quanto redatto in lingua inglese e senza tradizione in italiano. Il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce ai soli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti esibiti dalle parti;
rispetto a questi ultimi, il giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno se in grado di comprendere il significato degli stessi documenti (sul punto v. Cass. Sez. 5, ord. n. 9410/2024).
Inoltre, anche con riguardo alla seconda cessione, la cessionaria ha prodotto la dichiarazione della società cedente quale mandataria di del 16.9.2015 Controparte_6 Parte_2
(all. 4 alle memorie ex art. 171 ter c.p.c. di parte opposta) in cui la cedente conferma che il credito in questione avente ad oggetto il contratto di finanziamento stipulato con Controparte_5
identificato dal codice NDG 3282902, rientra tra i crediti oggetto di cessione in blocco.
Infine, si osserva che, per quanto nel contratto di cessione del credito la notifica al debitore è necessaria soltanto per garantire che l'effetto liberatorio sia generato unicamente dall'esecuzione della prestazione nei confronti del cessionario (Cass. 15364/2011) e, quindi, è estranea al perfezionamento della fattispecie, parte opposta ha pure provato di aver notificato la cessione al debitore (docc. 6 e 7 fascicolo monitorio di parte).
Sul conteggio degli interessi applicati
L'opponente, poi, lamenta l'illegittimità della somma richiesta affermando l'esistenza di un
“chiaro” anatocismo e l'applicazione di un tasso non corrispondente al tasso previsto nel contratto di finanziamento.
L'eccezione è generica e priva di elementi probatori a sostegno in quanto la parte limita la contestazione ad argomentazioni teoriche omettendo del tutto di dimostrare la sussistenza dei fenomeni lamentati pure a fronte della documentazione prodotta da controparte che indica specificatamente le condizioni contrattuali pattuite, i tassi applicati e le spese e commissioni addebitate (v. contratto, estratto conto e dettaglio interessi ai docc. 3, 8 e 9 del fascicolo monitorio di parte opposta).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità che ha analizzato l'art. 115 c.p.c. afferma che: "l'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c., deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato [...] siano individuati dalla legge, il convenuto [sostanziale, vale a dire il cliente opponente,] ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati;
solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio" (Cass. civ. n. 1363/2019; Cass. civ. n. 10860/2011). Tale generica doglianza deve, dunque, dichiararsi inammissibile.
Ad ogni modo, anche nel caso in cui l'eccezione fosse stata ammissibile, la stessa sarebbe stata infondata.
In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che parte opposta, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento fondata su motivi anche sostanziali, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass.
1892/2023).
Nel giudizio che ci occupa, parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio in ordine all'an e al quantum del credito, depositando il fascicolo monitorio contenente: il contratto di prestito personale del 18.3.2009; l'estratto conto certificato contenente la lista movimenti integrale dall'apertura all'estinzione del rapporto;
dettaglio interessi di mora maturati.
Conclusioni e spese
Per tutto quanto sopra, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento, stante la ridotta attività svolta e la non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in euro
3.800,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
Giacomo Lucente