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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/10/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
TA AM
N. R.G. 2268/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/06/2025
da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), entrambi con l'Avv. OLDANI Parte_2 C.F._2
CA e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Podgora n.11;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Vittuone, in data 25/01/2005, (atto n.1, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ -dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art.151, I comma, c.c.; Parte_2
-ordinare al Comune di VITTUONE (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-OMOLOGARE le seguenti condizioni di separazione:
1) il figlio minore viene affidato in modo condiviso, con collocamento alternato ad entrambi i genitori;
2) la casa coniugale, sita in Robecco sul naviglio (Mi) Via Petrarca n. 5, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata al signor con tutto quanto l'arreda Parte_2
sino all'avverarsi della condizione di indipendenza economica e dimora dei figli, di cui al successivo punto 4);
3) al fine di addivenire quanto prima ad una definizione consensuale nell'interesse condiviso, la signora lascerà la casa familiare portando con sé tutti i suoi beni ed effetti Parte_1
personali al reperimento di una nuova soluzione abitativa;
4) i coniugi si obbligano a non trasferire a terzi la propria quota indivisa della casa coniugale fin tanto che entrambi i figli vi dimoreranno abitualmente e non avranno entrambi raggiunto l'indipendenza economica;
5) Dal giorno del proprio trasferimento in altra abitazione la signora potrà Parte_1
vedere e tenere con sé il minore, salvo diverso accordo con il marito, secondo le seguenti modalità:
a)-nel corso della settimana, in modo paritario con il padre, previo accordo con quest'ultimo entro la fine di settembre di ciascun anno, una volta noti gli impegni sportivi ed extrascolastici del minore;
b)-week-end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 18.00;
c)- durante le vacanze di Natale, i genitori alterneranno tra loro il periodo dal 23 al 30 dicembre, con quello dal 31 dicembre al 6 gennaio, precisando che, per l'anno corrente, i figli trascorreranno con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre 2025;
d)-durante le vacanze di Pasqua i genitori alterneranno tra loro il periodo costituito dai giorni di sabato, domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, precisando che, per l'anno 2026, il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre;
e)-durante le vacanze estive (da intendersi dalla fine, alla ripresa delle attività scolastiche) ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con il figlio minore due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
f)-in occasione dei compleanni, di ponti, vacanze di carnevale, festività di calendario, si osserverà il principio dell'alternanza e i genitori si accorderanno con un mese di anticipo;
Pag. 2 di 6 g)-resta inteso che entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi e, in generale, ad ogni evento, anche religioso, che veda protagonista Pt_3
indipendentemente dai giorni e dai weekend di spettanza. Ciascun genitore si impegna a rendere note all'altro le eventuali comunicazioni ricevute dagli organi scolastici, se non disponibili su siti internet, ed in particolare quelle inerenti colloqui con insegnanti e assemblee, in modo che l'altro possa parteciparvi.
6) ciascun genitore contribuirà al mantenimento dei figli nel periodo di rispettiva competenza;
7) I genitori contribuiranno, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie per i figli come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dalla Corte d'Appello di Milano, ivi comprese le successive modifiche e/o integrazioni.
8) L'assegno unico dei figli verrà accreditato su un conto corrente cointestato tra i coniugi, con il reciproco impegno ad utilizzare il denaro ivi confluito unicamente per far fronte alle spese straordinarie dei figli.
Ciascun coniuge avrà la gestione operativa del predetto c/c cointestato con l'obbligo di comunicare tempestivamente all'altro coniuge le operazioni da effettuare, sempre ed esclusivamente nell'interesse dei figli.
I genitori concordano che detto conto dovrà sempre avere una provvista non inferiore ad €.
2.000,00.
Fatta salva l'ipotesi di comprovata urgenza per le sole spese mediche, con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo mail e/o sms e/o whatsapp) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Nel caso di motivato dissenso manifestato nei termini, il genitore non dissenziente, se del caso, si farà carico interamente della relativa spesa attingendo il denaro necessario dal proprio conto personale.
Fermo quanto sopra, si dà atto che le attuali disponibilità sul conto corrente e sul dossier titoli ed i titoli cointestati presenti sul dossier titoli verranno divisi al 50% con accredito sui rispettivi conti personali dei coniugi.
9) i coniugi, entrambi impiegati, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano al mantenimento reciproco;
Pag. 3 di 6 10) la signora ed il signor si danno sin da Parte_1 Parte_2 ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti d'identità validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore. Resta inteso che, fintanto che non verrà raggiunta la maggiore età da parte del minore, l'espatrio dello stesso verrà consentito solo per motivazioni educative, ovvero di istruzione, brevi periodi di vacanza e comunque sempre per periodi transitori.
11) la signora ed il signor , conformemente Parte_1 Parte_2
a quanto prescritto dall'art. 337 sexies c.c., si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambio di residenza o domicilio. Nell'eventualità in cui, per esigenze lavorative o di altra natura, l'uno o l'altro genitore fosse costretto a trasferirsi fuori regione o, in ogni caso, ad una distanza superiore a 5 km dall'attuale luogo di residenza del figlio minore, resta inteso che sarà sempre il genitore emigrato a doversi spostare per incontrarsi con il figlio nei week end di sua spettanza, ovvero nel corso della settimana, previo accordo, in quest'ultimo caso, con il genitore che continuerà a mantenere la propria residenza o domicilio nello stesso luogo di quella del figlio minore.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Pag. 4 di 6 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
(sempre) con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
sposati in Vittuone il giorno 25/01/2005, con atto trascritto Parte_2 presso i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.1, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Pag. 5 di 6 4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Cosi deciso in Pavia, il 10/10/2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
TA AM
N. R.G. 2268/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/06/2025
da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), entrambi con l'Avv. OLDANI Parte_2 C.F._2
CA e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Podgora n.11;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Vittuone, in data 25/01/2005, (atto n.1, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ -dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art.151, I comma, c.c.; Parte_2
-ordinare al Comune di VITTUONE (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-OMOLOGARE le seguenti condizioni di separazione:
1) il figlio minore viene affidato in modo condiviso, con collocamento alternato ad entrambi i genitori;
2) la casa coniugale, sita in Robecco sul naviglio (Mi) Via Petrarca n. 5, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata al signor con tutto quanto l'arreda Parte_2
sino all'avverarsi della condizione di indipendenza economica e dimora dei figli, di cui al successivo punto 4);
3) al fine di addivenire quanto prima ad una definizione consensuale nell'interesse condiviso, la signora lascerà la casa familiare portando con sé tutti i suoi beni ed effetti Parte_1
personali al reperimento di una nuova soluzione abitativa;
4) i coniugi si obbligano a non trasferire a terzi la propria quota indivisa della casa coniugale fin tanto che entrambi i figli vi dimoreranno abitualmente e non avranno entrambi raggiunto l'indipendenza economica;
5) Dal giorno del proprio trasferimento in altra abitazione la signora potrà Parte_1
vedere e tenere con sé il minore, salvo diverso accordo con il marito, secondo le seguenti modalità:
a)-nel corso della settimana, in modo paritario con il padre, previo accordo con quest'ultimo entro la fine di settembre di ciascun anno, una volta noti gli impegni sportivi ed extrascolastici del minore;
b)-week-end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 18.00;
c)- durante le vacanze di Natale, i genitori alterneranno tra loro il periodo dal 23 al 30 dicembre, con quello dal 31 dicembre al 6 gennaio, precisando che, per l'anno corrente, i figli trascorreranno con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre 2025;
d)-durante le vacanze di Pasqua i genitori alterneranno tra loro il periodo costituito dai giorni di sabato, domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, precisando che, per l'anno 2026, il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre;
e)-durante le vacanze estive (da intendersi dalla fine, alla ripresa delle attività scolastiche) ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con il figlio minore due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
f)-in occasione dei compleanni, di ponti, vacanze di carnevale, festività di calendario, si osserverà il principio dell'alternanza e i genitori si accorderanno con un mese di anticipo;
Pag. 2 di 6 g)-resta inteso che entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi e, in generale, ad ogni evento, anche religioso, che veda protagonista Pt_3
indipendentemente dai giorni e dai weekend di spettanza. Ciascun genitore si impegna a rendere note all'altro le eventuali comunicazioni ricevute dagli organi scolastici, se non disponibili su siti internet, ed in particolare quelle inerenti colloqui con insegnanti e assemblee, in modo che l'altro possa parteciparvi.
6) ciascun genitore contribuirà al mantenimento dei figli nel periodo di rispettiva competenza;
7) I genitori contribuiranno, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie per i figli come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dalla Corte d'Appello di Milano, ivi comprese le successive modifiche e/o integrazioni.
8) L'assegno unico dei figli verrà accreditato su un conto corrente cointestato tra i coniugi, con il reciproco impegno ad utilizzare il denaro ivi confluito unicamente per far fronte alle spese straordinarie dei figli.
Ciascun coniuge avrà la gestione operativa del predetto c/c cointestato con l'obbligo di comunicare tempestivamente all'altro coniuge le operazioni da effettuare, sempre ed esclusivamente nell'interesse dei figli.
I genitori concordano che detto conto dovrà sempre avere una provvista non inferiore ad €.
2.000,00.
Fatta salva l'ipotesi di comprovata urgenza per le sole spese mediche, con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo mail e/o sms e/o whatsapp) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Nel caso di motivato dissenso manifestato nei termini, il genitore non dissenziente, se del caso, si farà carico interamente della relativa spesa attingendo il denaro necessario dal proprio conto personale.
Fermo quanto sopra, si dà atto che le attuali disponibilità sul conto corrente e sul dossier titoli ed i titoli cointestati presenti sul dossier titoli verranno divisi al 50% con accredito sui rispettivi conti personali dei coniugi.
9) i coniugi, entrambi impiegati, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano al mantenimento reciproco;
Pag. 3 di 6 10) la signora ed il signor si danno sin da Parte_1 Parte_2 ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti d'identità validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore. Resta inteso che, fintanto che non verrà raggiunta la maggiore età da parte del minore, l'espatrio dello stesso verrà consentito solo per motivazioni educative, ovvero di istruzione, brevi periodi di vacanza e comunque sempre per periodi transitori.
11) la signora ed il signor , conformemente Parte_1 Parte_2
a quanto prescritto dall'art. 337 sexies c.c., si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambio di residenza o domicilio. Nell'eventualità in cui, per esigenze lavorative o di altra natura, l'uno o l'altro genitore fosse costretto a trasferirsi fuori regione o, in ogni caso, ad una distanza superiore a 5 km dall'attuale luogo di residenza del figlio minore, resta inteso che sarà sempre il genitore emigrato a doversi spostare per incontrarsi con il figlio nei week end di sua spettanza, ovvero nel corso della settimana, previo accordo, in quest'ultimo caso, con il genitore che continuerà a mantenere la propria residenza o domicilio nello stesso luogo di quella del figlio minore.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Pag. 4 di 6 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
(sempre) con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
sposati in Vittuone il giorno 25/01/2005, con atto trascritto Parte_2 presso i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.1, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Pag. 5 di 6 4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Cosi deciso in Pavia, il 10/10/2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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