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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 7041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7041 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti ha pronunciato all'udienza del 08.10.2025 mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11892 del ruolo gen. Lavoro dell'anno 2023
TRA (06.06.52) rappresentata e difesa in virtù di mandato Parte_1 in margine al ricorso introduttivo dall'avv.to R. Auricchio con cui elettivamente domicilia come in atti ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 resistente non costituito
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva:
- che l' stava procedendo al recupero, per il periodo 01.01.2021- CP_1
31.01.2023, della prestazione in godimento, non spettante in quanto accordata in assenza dei requisiti reddituali del proprio coniuge;
- che la restituzione di tali somme sarebbe viziata per i motivi tutti indicati in ricorso e stante il principio di non ripetibilità stante l'assenza di dolo;
Non si costituiva l' . CP_1
La parte disattendeva l'ordine di rinnovazione della notifica disposto dal giudice all'udienza del 20.12.2023 chiedendo, innanzi al GOP che nelle more era subentrato nella gestione del ruolo sino all'odierna udienza, di applicarsi quanto deciso da Cass. Ordinanza 05 maggio 2022, n. 14271. All'odierna udienza, di prima comparizione innanzi all'attuale giudicante dopo 18 mesi circa di esonero dalle funzioni giudiziarie e plurimi rinvii tutti disposti dal GOP, la causa veniva decisa come da sentenza letta in udienza.
******** Rileva preliminarmente il giudicante come, nel permanere del dubbio circa l'operatività dei principi affermati da Cass. 14271/2022 al caso in esame e, per evitare di pregiudicare la parte ricorrente a causa di una opinabile scelta difensiva, sia opportuno decidere nel merito la controversia.
Osserva allora il Tribunale come debba affrontarsi la questione relativa alla ripetibilità o meno delle somme indebitamente erogate da parte dell'istituto convenuto. Osserva il giudicante come sia opportuno ripercorrere la disciplina attualmente applicabile agli indebiti sia previdenziali sia assistenziali. La giurisprudenza di legittimità, da ultimo, con la sentenza n. 21878 dell'11 luglio 2022, ponendosi in linea di continuità con l'orientamento espresso, fra le altre, dalle sentenze della Cassazione n.ri: 18615 del 2021; 28771 del 2018 e 31832 del 2019, ha offerto una lettura unitaria del quadro normativo e giurisprudenziale in tema di ripetibilità delle somme indebitamente erogate a titolo previdenziale. In particolare, la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato e la L n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte Cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, comma 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per “errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore” e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad "omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato" di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi. Da tanto discende, dunque, che affinché l'indebito pensionistico sia ripetibile deve scaturire da errore non imputabile all'ente, oppure CP_1 occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all CP_1
In secondo luogo, la citata L. n. 412, art. 13, comma 2, dispone che l “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”; a tal uopo, si è affermato che l'obbligo dell di procedere annualmente alla verifica dei redditi CP_1 dei pensionati, prevista dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (si veda ex multis Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v.
2 anche Cass. n. 1228 dei 2011 e Cass. n. 18551 dei 2017); da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e CP_1 quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2. Sul punto, è pacifico l'orientamento cristallizzato nella pronuncia n. 1919 del 25 gennaio 2018, nella quale la Suprema Corte ha chiarito che, già nel vigore del R.D.L. n. 1422 del 1924, art. 80, e ancor più dopo la riformulazione della disciplina dell'indebito ad opera della L. n. 88 del 1989, art. 52 la giurisprudenza di questa Corte si è orientata nel senso di ritenere che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all determinate circostanze rilevanti ai fini della CP_1 sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. n. 4849 del 1986): più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996). Alla stregua di tale orientamento consolidato la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, sia individuabile un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993).
3 Prova ne sia che lo stesso giudice delle leggi non ha mancato di rilevare che, quando ricorra tale ipotesi, diventa irrilevante l'accertamento in punto di fatto del dolo dell'interessato: come si legge nella sentenza n. 166 del 1996, "l'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio - ora esplicitato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, - secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che sarà rilevante, ai sensi dell'art. 2033 c.c., solo ai fini del diritto agli interessi dal giorno del pagamento). Simmetricamente, la medesima regola di irrilevanza dell'elemento soggettivo deve valere nell'ipotesi inversa all'effetto della non ripetibilità”. In tema specificamente di indebito assistenziale, poi, la S.C. ha anche recentemente statuito che L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato (cass., 15 ottobre 2019, n. 26036) ed ancora che L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass., 9 novembre 2018, n. 28771). Tanto premesso, nel caso di specie l' contesta appunto il CP_1 comportamento doloso della parte ricorrente consistito nell'aver omesso di comunicare i dati reddituali relativamente alla pensione percepita dal proprio coniuge che aveva portato alla percezione di importi crescenti negli anni 2020, 2021 e 2022. Nella specie, l'indebito si è verificato sulla prestazione per la quale la parte ricorrente avrebbe dovuto comunicare i redditi prodotti dal coniuge negli anni in contestazione, con particolare riferimento alla relativa
4 variazione (in aumento rispetto al passato, in maniera peraltro significativa per l'anno 2020), in assenza della quale le è stata regolarmente erogata la prestazione in contestazione ancorché non spettante a causa del reddito da pensione percepito dal 2020. Sulla base di quanto sinora esposto, tale comportamento omissivo integra senza dubbio il dolo dell'accipiens e, pertanto, legittima la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla parte ricorrente.
Anche a voler diversamente opinare ed applicando invece alla fattispecie di causa la disciplina di cui all'art. 13 della normativa in esame e su richiamata, in cui l'indebito si è sicuramente prodotto per effetto di una sopravvenienza determinata dalle mutate condizioni reddituali, deve rilevarsi come l' , anche se si fosse in assenza di dolo, ha comunque CP_1 correttamente proceduto alla verifica dei requisiti del ricorrente nel rispetto del termine di cui al predetto art 13 ed ha provveduto al relativo recupero con provvedimento in data 23.12.2022 per il periodo 2021-2023.
Osserva, allora, il giudicante come il predetto provvedimento sia stato adottato, quindi, anche entro l'anno successivo rispetto al termine per la dichiarazione dei redditi per l'anno 2021 (primo anno oggetto del recupero), da effettuarsi nell'anno 2022 e sia pertanto idoneo al recupero dell'indebito a partire già da tale anno così come imposto dalla disposizione in esame.
La domanda, pertanto, va rigettata per essere legittima e comunque tempestiva la procedura attivata dall . CP_1
Nulla sulle spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
- rigetta la domanda;
- nulle sulle spese.
Così deciso in Napoli, lì 8 ottobre 2025
Il giudice dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
5
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti ha pronunciato all'udienza del 08.10.2025 mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11892 del ruolo gen. Lavoro dell'anno 2023
TRA (06.06.52) rappresentata e difesa in virtù di mandato Parte_1 in margine al ricorso introduttivo dall'avv.to R. Auricchio con cui elettivamente domicilia come in atti ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 resistente non costituito
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva:
- che l' stava procedendo al recupero, per il periodo 01.01.2021- CP_1
31.01.2023, della prestazione in godimento, non spettante in quanto accordata in assenza dei requisiti reddituali del proprio coniuge;
- che la restituzione di tali somme sarebbe viziata per i motivi tutti indicati in ricorso e stante il principio di non ripetibilità stante l'assenza di dolo;
Non si costituiva l' . CP_1
La parte disattendeva l'ordine di rinnovazione della notifica disposto dal giudice all'udienza del 20.12.2023 chiedendo, innanzi al GOP che nelle more era subentrato nella gestione del ruolo sino all'odierna udienza, di applicarsi quanto deciso da Cass. Ordinanza 05 maggio 2022, n. 14271. All'odierna udienza, di prima comparizione innanzi all'attuale giudicante dopo 18 mesi circa di esonero dalle funzioni giudiziarie e plurimi rinvii tutti disposti dal GOP, la causa veniva decisa come da sentenza letta in udienza.
******** Rileva preliminarmente il giudicante come, nel permanere del dubbio circa l'operatività dei principi affermati da Cass. 14271/2022 al caso in esame e, per evitare di pregiudicare la parte ricorrente a causa di una opinabile scelta difensiva, sia opportuno decidere nel merito la controversia.
Osserva allora il Tribunale come debba affrontarsi la questione relativa alla ripetibilità o meno delle somme indebitamente erogate da parte dell'istituto convenuto. Osserva il giudicante come sia opportuno ripercorrere la disciplina attualmente applicabile agli indebiti sia previdenziali sia assistenziali. La giurisprudenza di legittimità, da ultimo, con la sentenza n. 21878 dell'11 luglio 2022, ponendosi in linea di continuità con l'orientamento espresso, fra le altre, dalle sentenze della Cassazione n.ri: 18615 del 2021; 28771 del 2018 e 31832 del 2019, ha offerto una lettura unitaria del quadro normativo e giurisprudenziale in tema di ripetibilità delle somme indebitamente erogate a titolo previdenziale. In particolare, la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato e la L n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte Cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, comma 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per “errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore” e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad "omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato" di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi. Da tanto discende, dunque, che affinché l'indebito pensionistico sia ripetibile deve scaturire da errore non imputabile all'ente, oppure CP_1 occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all CP_1
In secondo luogo, la citata L. n. 412, art. 13, comma 2, dispone che l “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”; a tal uopo, si è affermato che l'obbligo dell di procedere annualmente alla verifica dei redditi CP_1 dei pensionati, prevista dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (si veda ex multis Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v.
2 anche Cass. n. 1228 dei 2011 e Cass. n. 18551 dei 2017); da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e CP_1 quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2. Sul punto, è pacifico l'orientamento cristallizzato nella pronuncia n. 1919 del 25 gennaio 2018, nella quale la Suprema Corte ha chiarito che, già nel vigore del R.D.L. n. 1422 del 1924, art. 80, e ancor più dopo la riformulazione della disciplina dell'indebito ad opera della L. n. 88 del 1989, art. 52 la giurisprudenza di questa Corte si è orientata nel senso di ritenere che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all determinate circostanze rilevanti ai fini della CP_1 sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. n. 4849 del 1986): più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996). Alla stregua di tale orientamento consolidato la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, sia individuabile un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993).
3 Prova ne sia che lo stesso giudice delle leggi non ha mancato di rilevare che, quando ricorra tale ipotesi, diventa irrilevante l'accertamento in punto di fatto del dolo dell'interessato: come si legge nella sentenza n. 166 del 1996, "l'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio - ora esplicitato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, - secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che sarà rilevante, ai sensi dell'art. 2033 c.c., solo ai fini del diritto agli interessi dal giorno del pagamento). Simmetricamente, la medesima regola di irrilevanza dell'elemento soggettivo deve valere nell'ipotesi inversa all'effetto della non ripetibilità”. In tema specificamente di indebito assistenziale, poi, la S.C. ha anche recentemente statuito che L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato (cass., 15 ottobre 2019, n. 26036) ed ancora che L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass., 9 novembre 2018, n. 28771). Tanto premesso, nel caso di specie l' contesta appunto il CP_1 comportamento doloso della parte ricorrente consistito nell'aver omesso di comunicare i dati reddituali relativamente alla pensione percepita dal proprio coniuge che aveva portato alla percezione di importi crescenti negli anni 2020, 2021 e 2022. Nella specie, l'indebito si è verificato sulla prestazione per la quale la parte ricorrente avrebbe dovuto comunicare i redditi prodotti dal coniuge negli anni in contestazione, con particolare riferimento alla relativa
4 variazione (in aumento rispetto al passato, in maniera peraltro significativa per l'anno 2020), in assenza della quale le è stata regolarmente erogata la prestazione in contestazione ancorché non spettante a causa del reddito da pensione percepito dal 2020. Sulla base di quanto sinora esposto, tale comportamento omissivo integra senza dubbio il dolo dell'accipiens e, pertanto, legittima la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla parte ricorrente.
Anche a voler diversamente opinare ed applicando invece alla fattispecie di causa la disciplina di cui all'art. 13 della normativa in esame e su richiamata, in cui l'indebito si è sicuramente prodotto per effetto di una sopravvenienza determinata dalle mutate condizioni reddituali, deve rilevarsi come l' , anche se si fosse in assenza di dolo, ha comunque CP_1 correttamente proceduto alla verifica dei requisiti del ricorrente nel rispetto del termine di cui al predetto art 13 ed ha provveduto al relativo recupero con provvedimento in data 23.12.2022 per il periodo 2021-2023.
Osserva, allora, il giudicante come il predetto provvedimento sia stato adottato, quindi, anche entro l'anno successivo rispetto al termine per la dichiarazione dei redditi per l'anno 2021 (primo anno oggetto del recupero), da effettuarsi nell'anno 2022 e sia pertanto idoneo al recupero dell'indebito a partire già da tale anno così come imposto dalla disposizione in esame.
La domanda, pertanto, va rigettata per essere legittima e comunque tempestiva la procedura attivata dall . CP_1
Nulla sulle spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
- rigetta la domanda;
- nulle sulle spese.
Così deciso in Napoli, lì 8 ottobre 2025
Il giudice dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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