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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/11/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 110/25 p.u.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 110/25 p.u. promosso dai coniugi:
, nato a [...] l'[...], C.F. Parte_1
, residente in [...] e C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
residente in [...]
RICORRENTI
Oggetto: piano di ristrutturazione del consumatore.
Il Giudice Delegato, letto il ricorso n. 110/25 concernente il piano di ristrutturazione del consumatore presentato dai coniugi, , nato a [...] l'[...], C.F. Parte_1
, residente in [...] e C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
residente in [...], ai sensi degli art. 66 e 67 CCI;
visto il proprio decreto in data 13/10/2025 con il quale la procedura è stata dichiarata aperta ed è stata disposta l'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 70/4 CCII nonché la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata partitamente indicati;
ritenuta la propria competenza territoriale atteso che gli istanti sono residenti in comune compreso nel circondario di Mantova;
esaminate la relazione redatta dal gestore della crisi avv in data Persona_1
12/9/25 nonchè la relazione depositata in data 7/11/25, redatta ai sensi dell'art. 70 co.
6 CCI;
ritenuta l'ammissibilità giuridica del piano in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 67 e segg. CCI, posto che gli istanti rientrano nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto è dipendente presso Parte_1
la società “Bonomi Pattini S.p.a.”, con sede in Varedo (MB), e è CP_1
casalinga, percipiente pensione di invalidità civile pari a euro 336,00 e, inoltre, che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCI;
osservato che non sono pervenute osservazioni e rilevato che nessun creditore o interessato ha contestato la convenienza della proposta, ai sensi dell'art. 70/7 CCII;
rilevato che il gestore ha dato atto di aver sentito i debitori, verificato la sostanziale conferma delle condizioni già descritte, precisando di non avere modifiche da apportare al piano;
rilevato che gli istanti versano in una situazione incolpevole di sovraindebitamento, e appaiono irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 5 e segg. del ricorso nonché dalla relazione del Gestore;
considerato che
il gestore della crisi ha indicato le cause del sovraindebitamento
(individuandole, in particolare, nel rilascio di fideiussioni in favore della società
Gemini srl, della quale era socia la figlia dei ricorrenti, e alla quale gli stessi erano estranei) e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, attestato, con adeguata motivazione, la ragionevole fattibilità della proposta la quale prevede, prevede la corresponsione a saldo e stralcio della somma onnicomprensiva di €
25.400,00 di cui € 20.000,00 messi a disposizione dalla figlia dei ricorrenti
[...]
(come da dichiarazione della stessa), con l'impegno della corresponsione Pt_2
entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologazione e di € 5.400,00 mediante n. 18 versamenti mensili di € 300,00 cadauno, da parte dei sovraindebitati, a partire dalla sentenza di omologazione;
osservato che è stata effettuata la pubblicità prevista dalla legge;
rilevato che l'importo destinato al soddisfacimento dei creditori è stato determinato previa individuazione degli importi necessari al sostentamento del nucleo familiare dei ricorrenti;
ritenuto che
nulla vada disposto in punto spese, in assenza di opposizione;
P.Q.M.
- visti gli artt. 70 e 71 CCI così provvede:
- omologa il piano di ristrutturazione del consumatore presentato, ai sensi degli artt. 66
e 67 CCI, dai coniugi , nato a [...] l'[...], C.F. Parte_1
, residente in [...] e C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
residente in [...], dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) nonché di accedere al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
- rammenta che i debitori sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- precisa che le masse attive e passive degli istanti rimangono distinte, salvo disporre il coordinamento delle procedure ex art. 66 co. 4 CCI;
- stabilisce che il gestore della crisi comunichi la presente sentenza ai creditori, provveda immediatamente a darne pubblicità, per la durata di giorni trenta, nella apposita area del sito web del Tribunale di Mantova nonché alla trascrizione ai sensi dell'art. 70/7 CCI;
- prescrive che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- stabilisce che lo svincolo delle somme introitate vada richiesto al giudice;
- dispone che, terminata l'esecuzione, il gestore della crisi, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;
- nulla sulle spese;
- dichiara chiusa la procedura.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Mantova, 11/11/25
Il Giudice Delegato
dott.ssa Francesca Arrigoni