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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 934/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3752/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00363837 87 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6761/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate NE e ATOME 1 in liquidazione impugnando la cartella di pagamento, meglio descritta in atti, notificata in data 15.04.2025, ed i ruoli ivi contenuti e cioè il ruolo n. 2024/001748, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita all'anno 2011 con la quale si pretende il pagamento di euro 97,88.
Il ricorrente, in particolare, eccepiva: 1) l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della richiesta di pagamento atteso che l'atto impugnato costituiva il primo atto con chi veniva richiesto il pagamento di somme che risalivano all'anno 2011 e dunque era abbondantemente decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto per la tassa rifiuti;
2) la mancata notifica atti prodromici;
3) il difetto di motivazione;
4) chiedeva la condanna in solido dell'ente di riscossione e dell'impositore come da principi espressi dalla
Suprema Corte con, ad es., la sentenza 8587/2024.
Si costituiva l'Agenzia NE rilevando che la cartella di pagamento opposta risultava correttamente notificata in data 15.04.2025, in ossequio ai termini decadenziali e prescrizionali, a seguito della ricezione del ruolo da parte dell'ente impositore (ATO ME 1 S.P.A. in liquidazione), avvenuta in data 25.04.2024.
Atome 1 in liquidazione, regolarmente citata, non si costituiva.
All'udienza del 13.11.2025, in camera di consiglio, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, pertanto, va accolto.
Con effetto assorbente rispetto ai residuui motivi, ritiene questo Giudice fondata la prima eccezione promossa dal ricorrente.
Trattandosi di tassa rifiuti, la norma di riferimento è l'art. 2948 c.c., 4° comma, che prevede una prescrizione di 5 anni anche per “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Nel caso di specie, poiché le somme dovute risalivano all'anno 2011 il termine quinquennale spirava il
31.12.2016.
ATOME1 in liquidazione, a cui il ricorso veniva regolarmente notificato e unico soggetto processuale in grado di provare la presenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione, non si costituiva e NE eccepiva, sul punto il proprio difetto di motivazione rivendicando la regolarità del proprio operato.
Alla luce di quanto sopra, considerato che l'atto impugnato veniva notificato solo in data 15.4.2025 e le somme dovute risalivano all'anno 2011, il termine quinquennale risulta abbondantemente scaduto.
In ragione della motivazione dell'accoglimento del ricorso, e dalla circostanza che spettava esclusivamente a ATOME 1 notificare atti interruttivi della prescrizione di cui, in giudizio, avrebbe dovuto fornirne prova, si ritiene equo condannare esclusivamente Atome 1 al pagamento delle spese in favore del ricorrente e compensarle con Agenzia di NE.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna Atome 1 in liquidazione al pagamento delle spese in favore del ricorrente che si liquidano in 232,00 euro con distrazione per il difensore. Spese compensate con Agenzia delle Entrate Messina
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3752/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00363837 87 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6761/2025 depositato il
20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate NE e ATOME 1 in liquidazione impugnando la cartella di pagamento, meglio descritta in atti, notificata in data 15.04.2025, ed i ruoli ivi contenuti e cioè il ruolo n. 2024/001748, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita all'anno 2011 con la quale si pretende il pagamento di euro 97,88.
Il ricorrente, in particolare, eccepiva: 1) l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della richiesta di pagamento atteso che l'atto impugnato costituiva il primo atto con chi veniva richiesto il pagamento di somme che risalivano all'anno 2011 e dunque era abbondantemente decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto per la tassa rifiuti;
2) la mancata notifica atti prodromici;
3) il difetto di motivazione;
4) chiedeva la condanna in solido dell'ente di riscossione e dell'impositore come da principi espressi dalla
Suprema Corte con, ad es., la sentenza 8587/2024.
Si costituiva l'Agenzia NE rilevando che la cartella di pagamento opposta risultava correttamente notificata in data 15.04.2025, in ossequio ai termini decadenziali e prescrizionali, a seguito della ricezione del ruolo da parte dell'ente impositore (ATO ME 1 S.P.A. in liquidazione), avvenuta in data 25.04.2024.
Atome 1 in liquidazione, regolarmente citata, non si costituiva.
All'udienza del 13.11.2025, in camera di consiglio, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, pertanto, va accolto.
Con effetto assorbente rispetto ai residuui motivi, ritiene questo Giudice fondata la prima eccezione promossa dal ricorrente.
Trattandosi di tassa rifiuti, la norma di riferimento è l'art. 2948 c.c., 4° comma, che prevede una prescrizione di 5 anni anche per “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Nel caso di specie, poiché le somme dovute risalivano all'anno 2011 il termine quinquennale spirava il
31.12.2016.
ATOME1 in liquidazione, a cui il ricorso veniva regolarmente notificato e unico soggetto processuale in grado di provare la presenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione, non si costituiva e NE eccepiva, sul punto il proprio difetto di motivazione rivendicando la regolarità del proprio operato.
Alla luce di quanto sopra, considerato che l'atto impugnato veniva notificato solo in data 15.4.2025 e le somme dovute risalivano all'anno 2011, il termine quinquennale risulta abbondantemente scaduto.
In ragione della motivazione dell'accoglimento del ricorso, e dalla circostanza che spettava esclusivamente a ATOME 1 notificare atti interruttivi della prescrizione di cui, in giudizio, avrebbe dovuto fornirne prova, si ritiene equo condannare esclusivamente Atome 1 al pagamento delle spese in favore del ricorrente e compensarle con Agenzia di NE.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna Atome 1 in liquidazione al pagamento delle spese in favore del ricorrente che si liquidano in 232,00 euro con distrazione per il difensore. Spese compensate con Agenzia delle Entrate Messina