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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/12/2025, n. 6191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6191 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 791/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 791/2022, avente ad oggetto "responsabilità ex artt. 2049-2051-2052
c.c.",
promossa da:
, (C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. RICCARDO LIOTTA, giusta procura in atti,
ATTRICE
Contro
, in persona Controparte_1
dell'amministratore pro-tempore, (C.F. ), rappresentato e difeso l'avv. LUIGI MARIA P.IVA_1
VITALI, giusta procura in atti,
pagina 1 di 8 CONVENUTO
E nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Giovanni Milana, giusta procura in atti,
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo, giusta procura in atti,
, (P.I. ), (nuova denominazione sociale di in CP_4 P.IVA_4 Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo, giusta procura in atti,
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 P.IVA_5
rappresentata e difesa dall'avv. Gesualda Bizzini, giusta procura in atti,
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
All'udienza del 04.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti e verbali di causa ed il giudice ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 8 L'attrice ha citato in giudizio il Parte_1 [...]
al fine di ottenere, a seguito del sinistro verificatosi in data Controparte_7
30.09.2019 alle ore 20.15 circa, all'interno dello stabile condominiale, un risarcimento pari, secondo la valutazione del c.t.p., dott.ssa , ad € 50.000,00 (a titolo di I.P. al 13% , I.T.A di giorni 8, Per_1
I.T.P. al 75% di giorni 30, I.T.P. al 50% di giorni 60) oltre interessi legali.
La , nella suddetta occasione, mentre camminava sul marciapiedi della Pt_1 Controparte_1
Co
giunta dinanzi al passo carraio del civico , a causa di una deformazione della pavimentazione
[...]
del marciapiedi, è scivolata e ha perso l'equilibrio, cadendo per terra.
È stata trasportata al P.S. dell'ospedale Garibaldi di , dove le hanno diagnosticato: CP_1
“trauma caviglia sinistra ed edema ipomobilità caviglia sinistra”. Successivamente, è stata riscontrata una frattura della tibia sinistra in concomitanza con frattura complessa trimalleolale sinistra e lussazione tibio-peronea asttralgica sinistra ed è stata sottoposta ad intervento chirurgico.
Radicandosi il contraddittorio, si è costituito il , Controparte_1
Co assumendo che il civico citato dall'attrice corrisponde ad un locale del condominio in uso ad una palestra, che appunto trattasi di un Supercondominio composto da quattro palazzine e che ciascuna è
assistita da polizza assicurativa per la garanzia per i danni derivanti da responsabilità civile, con compagnie diverse e secondo le tabelle millesimali, ed ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione per la chiamata in causa, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p,c., di per la palazzina A (già CP_8
, per la palazzina B, per la palazzina C e Controparte_5 CP_9 CP_10 CP_3 [...]
per la palazzina D, per essere manlevato dalla responsabilità. CP_11
pagina 3 di 8 Nel merito, parte convenuta ha evidenziato l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di parte attrice, l'assenza di riscontro in relazione all'an e al quantum debeatur, e del nesso di causalità, e che la causa del sinistro è ascrivibile soltanto alla secondo il principio di autoresponsabilità ex Pt_1
art. 1227 c.c., attesa la sua conoscenza dei luoghi e la buona illuminazione stradale al momento del sinistro. In via subordinata ha chiesto, nel caso in cui il decidente ritenesse invece dimostrata la responsabilità di parte convenuta, la riduzione del risarcimento, tenendo conto del grado di colpa imputabile e agli effettivi danni subiti dalla . Pt_1
Costituendosi a sua volta, , ha eccepito preliminarmente la carenza di Controparte_12
legittimazione attiva del , in relazione all'errato numero civico, e ha aderito Controparte_13
alle difese argomentate dal Controparte_1
eccependo l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di parte attrice, reputando eccesiva ed arbitraria la richiesta risarcitoria, sia il nesso di causalità, alla luce del fatto che la causa del sinistro è
ascrivibile soltanto alla condotta della . Pt_1
Costituendosi ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del e CP_9 Controparte_1
di conseguenza della stessa ritenendo la responsabilità del quale Controparte_14
custode, nel merito ha aderito alle stesse difese del e in caso di responsabilità limitare il CP_7
pagamento entro i limiti contrattuali,
La ha chiesto preliminarmente l'inoperatività della garanzia atteso che la Parte_2
responsabilità risulti gravata da servitù pubblica, nel merito ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza in fatto e in diritto opponendosi alle richieste istruttorie di parte attrice. In subordine, in caso di responsabilità limitare al pagamento entro i limiti contrattuali.
(ex , costituendosi a sua volta, nel merito ha Controparte_15 Controparte_16
aderito alle difese del condominio.
pagina 4 di 8 La causa è stata istruita con l'escussione testimoniale di e e Testimone_1 Tes_2
con ordinanza del 26.03.2024, il decidente ha disposto c.t.u. medico legale.
Ciò brevemente premesso in punto di fatto, la domanda di parte attrice è infondata e, pertanto,
va rigettata in accoglimento dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva del sollevata dai terzi chiamati in causa e qualificabile Controparte_1 CP_9 Controparte_3
sostanzialmente come contestazione della sussistenza della qualità di custode in capo all'ente di gestione convenuto.
L'attrice ha infatti agito in giudizio citando il Controparte_17 [...]
, quale proprietario e custode (ex art. 2051 c.c.), sul presupposto che il tratto di Controparte_14
marciapiede non rientri nel demanio stradale comunale ma costituisca invece bene di proprietà
condominiale.
Il suddetto presupposto non risulta tuttavia dimostrato, nemmeno per presunzioni.
Secondo i principi consolidati in materia di danno da insidia stradale ex art. 2051 c.c. il marciapiede, in quanto parte integrante della strada pubblica aperta al transito pedonale, si presume di proprietà e custodia dell'ente comunale proprietario della via. E invero “Gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada,
essendo destinati al transito dei pedoni. Ne consegue che del danno cagionato da buche sussistenti sul marciapiede non risponde il dell'antistante stabile, il quale non è pertanto passivamente CP_7
legittimato nel giudizio promosso ai fini del relativo risarcimento (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che, nel riformare la decisione del primo giudice,
aveva condannato al risarcimento danni lamentati dall'attrice appellante, in conseguenza di caduta asseritamente provocata da alcune buche formatesi sul marciapiede in ragione della "incastonatura di pagina 5 di 8 transenne", il condominio dell'antistante stabile, argomentando dai rilievi che il medesimo non aveva
"mai negato la propria titolarità della proprietà del marciapiede" in questione, e che era in ogni caso
"pacifico" che ne avesse quantomeno la "gestione", sicchè "non poteva che conseguirne "la responsabilità a titolo di colpa, consistente nell'aver consentito la permanenza dei buchi sul selciato")
(Cass. civ., sez. III, 3.8.2005, n. 16226; Cass. civ., sez. III, 13.1.2015, n. 287).
Da tale principio si ricava che per i danni provocati dallo stato del marciapiede annesso ad una strada di proprietà comunale (art. 24, comma 1, C. d. S.), è responsabile l'ente gestore che può invocare a sua discolpa il caso fortuito che può declinarsi anche in fatto colposo del terzo o fattore imprevedibile.
Il principio è stato recentemente ribadito anche dalla giurisprudenza di merito (es. Trib. Cassino
22.5.2024 n. 746; Trib. Napoli 11.7.2023 n. 7096 e Trib. Catania sez. III 03.03.2020 n. 850), secondo cui del danno cagionato da buche o dislivelli sul marciapiede antistante l'edificio risponde l'ente pubblico proprietario della strada, in quanto unico custode del bene demaniale.
Ed ancora, nel caso di caduta accidentale occorsa al passante transitando su passo carrabile di uso che presenta una pavimentazione dissestata, oltre a buche e mancanza di mattonelle, CP_18
la questione che si pone è chi possa essere indicato come custode della cosa, se il comune proprietario della strada o il titolare del passo carrabile che insiste sulla porzione di marciapiede dove è CP_7
accaduto l'evento. In simili ipotesi, infatti, è pacifico che il marciapiede faccia parte della strada pubblica, ma al contempo il è titolare di una concessione di passo carrabile. Di CP_7
conseguenza l'obbligo di custodia ricade sia sul titolare della concessione di passo carrabile, sia sul proprietario del bene e dunque entrambi sono tenuti solidalmente al risarcimento del danno in misura del 50% ciascuno. . Tribunale Bari sez. III, 07/01/2019, n.48, Tribunale Pisa, 24/02/2022, n.247.
Sulla base delle superiori considerazioni, l'attrice non ha realmente provato che il marciapiede pagina 6 di 8 teatro del sinistro sia di proprietà del convenuto, né che quest'ultimo ne eserciti un potere CP_7
di custodia qualificato o ne abbia assunto specifici obblighi manutentivi in forza di titolo o convenzione. Tale prova, gravante sulla in base alla giurisprudenza di legittimità sopra Pt_1
richiamata (Cass. civ., sez. III, 3.8.2005, n. 16226; Cass. civ., sez. III, 13.1.2015, n. 287), con la conseguenza che il condominio non può essere ritenuto legittimato passivo.
Al fine di escludere la legittimazione del , l'attrice ha prodotto Controparte_14
soltanto una attestazione (cfr. doc. n. 8 atto introduttivo).
Tale attestazione si risolve tuttavia in una mera deduzione di un ente potenzialmente responsabile, che si limita a richiamare una non meglio identificabile relazione tecnica, non prodotta in atti e che comunque non avrebbe di per sé alcun rilievo ai fini della prova del bene.
Le domande formulate dall'attrice sono quindi infondate già sulla base di tale rilievo, con assorbimento di ogni ulteriore questione di merito. Ogni ulteriore questione, comprese quelle relative ai rapporti fra assicurato e compagnie assicuratrici, restano dunque assorbite.
Sussistono tuttavia gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite,
considerando che la parte attrice ha agito dopo la risposta del e che la sussistenza di un CP_14
rapporto di custodia con il bene è stato successivamente contestato solo da alcune parti chiamate in causa.
Le spese del CTU medico legale restano interamente poste a carico di parte attrice, perché
funzionali alla domanda su cui parte attrice ha insistito anche dopo la contestazione delle controparti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 791/2022;
1) rigetta la domanda proposta da parte attrice nei confronti del convenuto di Controparte_1
pagina 7 di 8 Via Madonna di Fatima n. 26;
2) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
3) pone a carico di parte attrice definitivamente le spese di consulenza tecnica di ufficio medico legale liquidate come in atti.
Così deciso in Catania, il 23 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 791/2022, avente ad oggetto "responsabilità ex artt. 2049-2051-2052
c.c.",
promossa da:
, (C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. RICCARDO LIOTTA, giusta procura in atti,
ATTRICE
Contro
, in persona Controparte_1
dell'amministratore pro-tempore, (C.F. ), rappresentato e difeso l'avv. LUIGI MARIA P.IVA_1
VITALI, giusta procura in atti,
pagina 1 di 8 CONVENUTO
E nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Giovanni Milana, giusta procura in atti,
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo, giusta procura in atti,
, (P.I. ), (nuova denominazione sociale di in CP_4 P.IVA_4 Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo, giusta procura in atti,
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 P.IVA_5
rappresentata e difesa dall'avv. Gesualda Bizzini, giusta procura in atti,
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
All'udienza del 04.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti e verbali di causa ed il giudice ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 8 L'attrice ha citato in giudizio il Parte_1 [...]
al fine di ottenere, a seguito del sinistro verificatosi in data Controparte_7
30.09.2019 alle ore 20.15 circa, all'interno dello stabile condominiale, un risarcimento pari, secondo la valutazione del c.t.p., dott.ssa , ad € 50.000,00 (a titolo di I.P. al 13% , I.T.A di giorni 8, Per_1
I.T.P. al 75% di giorni 30, I.T.P. al 50% di giorni 60) oltre interessi legali.
La , nella suddetta occasione, mentre camminava sul marciapiedi della Pt_1 Controparte_1
Co
giunta dinanzi al passo carraio del civico , a causa di una deformazione della pavimentazione
[...]
del marciapiedi, è scivolata e ha perso l'equilibrio, cadendo per terra.
È stata trasportata al P.S. dell'ospedale Garibaldi di , dove le hanno diagnosticato: CP_1
“trauma caviglia sinistra ed edema ipomobilità caviglia sinistra”. Successivamente, è stata riscontrata una frattura della tibia sinistra in concomitanza con frattura complessa trimalleolale sinistra e lussazione tibio-peronea asttralgica sinistra ed è stata sottoposta ad intervento chirurgico.
Radicandosi il contraddittorio, si è costituito il , Controparte_1
Co assumendo che il civico citato dall'attrice corrisponde ad un locale del condominio in uso ad una palestra, che appunto trattasi di un Supercondominio composto da quattro palazzine e che ciascuna è
assistita da polizza assicurativa per la garanzia per i danni derivanti da responsabilità civile, con compagnie diverse e secondo le tabelle millesimali, ed ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione per la chiamata in causa, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p,c., di per la palazzina A (già CP_8
, per la palazzina B, per la palazzina C e Controparte_5 CP_9 CP_10 CP_3 [...]
per la palazzina D, per essere manlevato dalla responsabilità. CP_11
pagina 3 di 8 Nel merito, parte convenuta ha evidenziato l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di parte attrice, l'assenza di riscontro in relazione all'an e al quantum debeatur, e del nesso di causalità, e che la causa del sinistro è ascrivibile soltanto alla secondo il principio di autoresponsabilità ex Pt_1
art. 1227 c.c., attesa la sua conoscenza dei luoghi e la buona illuminazione stradale al momento del sinistro. In via subordinata ha chiesto, nel caso in cui il decidente ritenesse invece dimostrata la responsabilità di parte convenuta, la riduzione del risarcimento, tenendo conto del grado di colpa imputabile e agli effettivi danni subiti dalla . Pt_1
Costituendosi a sua volta, , ha eccepito preliminarmente la carenza di Controparte_12
legittimazione attiva del , in relazione all'errato numero civico, e ha aderito Controparte_13
alle difese argomentate dal Controparte_1
eccependo l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di parte attrice, reputando eccesiva ed arbitraria la richiesta risarcitoria, sia il nesso di causalità, alla luce del fatto che la causa del sinistro è
ascrivibile soltanto alla condotta della . Pt_1
Costituendosi ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del e CP_9 Controparte_1
di conseguenza della stessa ritenendo la responsabilità del quale Controparte_14
custode, nel merito ha aderito alle stesse difese del e in caso di responsabilità limitare il CP_7
pagamento entro i limiti contrattuali,
La ha chiesto preliminarmente l'inoperatività della garanzia atteso che la Parte_2
responsabilità risulti gravata da servitù pubblica, nel merito ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza in fatto e in diritto opponendosi alle richieste istruttorie di parte attrice. In subordine, in caso di responsabilità limitare al pagamento entro i limiti contrattuali.
(ex , costituendosi a sua volta, nel merito ha Controparte_15 Controparte_16
aderito alle difese del condominio.
pagina 4 di 8 La causa è stata istruita con l'escussione testimoniale di e e Testimone_1 Tes_2
con ordinanza del 26.03.2024, il decidente ha disposto c.t.u. medico legale.
Ciò brevemente premesso in punto di fatto, la domanda di parte attrice è infondata e, pertanto,
va rigettata in accoglimento dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva del sollevata dai terzi chiamati in causa e qualificabile Controparte_1 CP_9 Controparte_3
sostanzialmente come contestazione della sussistenza della qualità di custode in capo all'ente di gestione convenuto.
L'attrice ha infatti agito in giudizio citando il Controparte_17 [...]
, quale proprietario e custode (ex art. 2051 c.c.), sul presupposto che il tratto di Controparte_14
marciapiede non rientri nel demanio stradale comunale ma costituisca invece bene di proprietà
condominiale.
Il suddetto presupposto non risulta tuttavia dimostrato, nemmeno per presunzioni.
Secondo i principi consolidati in materia di danno da insidia stradale ex art. 2051 c.c. il marciapiede, in quanto parte integrante della strada pubblica aperta al transito pedonale, si presume di proprietà e custodia dell'ente comunale proprietario della via. E invero “Gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada,
essendo destinati al transito dei pedoni. Ne consegue che del danno cagionato da buche sussistenti sul marciapiede non risponde il dell'antistante stabile, il quale non è pertanto passivamente CP_7
legittimato nel giudizio promosso ai fini del relativo risarcimento (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che, nel riformare la decisione del primo giudice,
aveva condannato al risarcimento danni lamentati dall'attrice appellante, in conseguenza di caduta asseritamente provocata da alcune buche formatesi sul marciapiede in ragione della "incastonatura di pagina 5 di 8 transenne", il condominio dell'antistante stabile, argomentando dai rilievi che il medesimo non aveva
"mai negato la propria titolarità della proprietà del marciapiede" in questione, e che era in ogni caso
"pacifico" che ne avesse quantomeno la "gestione", sicchè "non poteva che conseguirne "la responsabilità a titolo di colpa, consistente nell'aver consentito la permanenza dei buchi sul selciato")
(Cass. civ., sez. III, 3.8.2005, n. 16226; Cass. civ., sez. III, 13.1.2015, n. 287).
Da tale principio si ricava che per i danni provocati dallo stato del marciapiede annesso ad una strada di proprietà comunale (art. 24, comma 1, C. d. S.), è responsabile l'ente gestore che può invocare a sua discolpa il caso fortuito che può declinarsi anche in fatto colposo del terzo o fattore imprevedibile.
Il principio è stato recentemente ribadito anche dalla giurisprudenza di merito (es. Trib. Cassino
22.5.2024 n. 746; Trib. Napoli 11.7.2023 n. 7096 e Trib. Catania sez. III 03.03.2020 n. 850), secondo cui del danno cagionato da buche o dislivelli sul marciapiede antistante l'edificio risponde l'ente pubblico proprietario della strada, in quanto unico custode del bene demaniale.
Ed ancora, nel caso di caduta accidentale occorsa al passante transitando su passo carrabile di uso che presenta una pavimentazione dissestata, oltre a buche e mancanza di mattonelle, CP_18
la questione che si pone è chi possa essere indicato come custode della cosa, se il comune proprietario della strada o il titolare del passo carrabile che insiste sulla porzione di marciapiede dove è CP_7
accaduto l'evento. In simili ipotesi, infatti, è pacifico che il marciapiede faccia parte della strada pubblica, ma al contempo il è titolare di una concessione di passo carrabile. Di CP_7
conseguenza l'obbligo di custodia ricade sia sul titolare della concessione di passo carrabile, sia sul proprietario del bene e dunque entrambi sono tenuti solidalmente al risarcimento del danno in misura del 50% ciascuno. . Tribunale Bari sez. III, 07/01/2019, n.48, Tribunale Pisa, 24/02/2022, n.247.
Sulla base delle superiori considerazioni, l'attrice non ha realmente provato che il marciapiede pagina 6 di 8 teatro del sinistro sia di proprietà del convenuto, né che quest'ultimo ne eserciti un potere CP_7
di custodia qualificato o ne abbia assunto specifici obblighi manutentivi in forza di titolo o convenzione. Tale prova, gravante sulla in base alla giurisprudenza di legittimità sopra Pt_1
richiamata (Cass. civ., sez. III, 3.8.2005, n. 16226; Cass. civ., sez. III, 13.1.2015, n. 287), con la conseguenza che il condominio non può essere ritenuto legittimato passivo.
Al fine di escludere la legittimazione del , l'attrice ha prodotto Controparte_14
soltanto una attestazione (cfr. doc. n. 8 atto introduttivo).
Tale attestazione si risolve tuttavia in una mera deduzione di un ente potenzialmente responsabile, che si limita a richiamare una non meglio identificabile relazione tecnica, non prodotta in atti e che comunque non avrebbe di per sé alcun rilievo ai fini della prova del bene.
Le domande formulate dall'attrice sono quindi infondate già sulla base di tale rilievo, con assorbimento di ogni ulteriore questione di merito. Ogni ulteriore questione, comprese quelle relative ai rapporti fra assicurato e compagnie assicuratrici, restano dunque assorbite.
Sussistono tuttavia gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite,
considerando che la parte attrice ha agito dopo la risposta del e che la sussistenza di un CP_14
rapporto di custodia con il bene è stato successivamente contestato solo da alcune parti chiamate in causa.
Le spese del CTU medico legale restano interamente poste a carico di parte attrice, perché
funzionali alla domanda su cui parte attrice ha insistito anche dopo la contestazione delle controparti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 791/2022;
1) rigetta la domanda proposta da parte attrice nei confronti del convenuto di Controparte_1
pagina 7 di 8 Via Madonna di Fatima n. 26;
2) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
3) pone a carico di parte attrice definitivamente le spese di consulenza tecnica di ufficio medico legale liquidate come in atti.
Così deciso in Catania, il 23 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8