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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/10/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1337/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il IB di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice IN NN, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 1337/2020 degli affari civili contenziosi
TRA
nato a [...], il [...], nata a [...] Parte_1 Parte_2
(SV) il 27/05/1966, nato ad [...] il [...], Parte_3
tutti nella loro qualità di eredi di nata ad [...], il CP_1 Persona_1
02/07/1940 e deceduta in Pietra Ligure (SV) il 04/08/2021 (Avv. PETRELLA
GIAMBATTISTA)
Parte attrice
E
nata ad [...] il [...] e nato a Controparte_2 Controparte_3
AR (Venezuela) il 01/01/1957 (Avv. Enrica Vezzoso)
Parte convenuta
, in persona del e Controparte_4 Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e Controparte_6 difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
Parte convenuta
Oggetto: usucapione
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 10 luglio 2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in Persona_1 giudizio l'eredità giacente di e Controparte_7 Controparte_2 Controparte_3
premettendo che:
-in data 25/02/2014, era deceduto (nato a [...] il [...]) senza Controparte_7 lasciare né figli, né moglie;
-si apriva quindi la successione ab intestato dello stesso in favore dei fratelli e delle sorelle;
Per
-con atto a rogito Notaio di Savona rep. n. 121.921 – racc. n. 13.038 del 19/05/2014, Per_3 avevano rinunciato all'eredità di i seguenti chiamati: Controparte_7 Persona_1
(sorella del de cuius), (chiamata all'eredità per rappresentazione in luogo del Controparte_8 proprio padre, fratello premorto del de cuius, , (chiamato Persona_4 Parte_3 all'eredità per rappresentazione a seguito della rinuncia della RE , Persona_1
(chiamata all'eredità per rappresentazione e a seguito della rinuncia della Parte_2 RE , (chiamato all'eredità per rappresentazione e a seguito Persona_1 CP_1 della rinuncia della RE (chiamata all'eredità per Persona_1 CP_9 rappresentazione e a seguito della rinuncia della RE , Parte_2 CP_10
(chiamata all'eredità per rappresentazione e a seguito della rinuncia della RE Parte_2
, (chiamata all'eredità per rappresentazione in luogo della propria
[...] Controparte_2 RE, sorella premorta del de cuius , (chiamato Persona_5 Controparte_3 all'eredità per rappresentazione in luogo della propria RE, sorella premorta del de cuius,
, (chiamato all'eredità per rappresentazione e a seguito della Persona_5 Controparte_11 rinuncia del padre ), (chiamato all'eredità per Controparte_3 Controparte_12 rappresentazione e a seguito della rinuncia del padre ); Controparte_3
-successivamente, con atto di rinuncia ricevuto dal Cancellerie del IB di Savona rep. n.
2336/2019 in data 26/06/2019, aveva rinunciato all'eredità di anche Controparte_7 CP_13
(chiamata all'eredità per rappresentazione e a seguito della rinuncia della RE
[...] [...]
; CP_8
-stante le intervenute rinunce, con provvedimento del 04/04/2020, il IB di Savona aveva aperto l'eredità giacente di nominando curatore dell'eredità l'Avv. Controparte_7
IE NE;
2 -Trupia era comproprietaria, per la quota di 333/1000, dell'immobile sito in Agrigento Per_1
Fraz. Montaperto, Via San Giuseppe n. 276 – n. 278 censito in catasto al foglio 87, particella 458;
inoltre, comproprietari del descritto immobile erano, oltre all'attrice, per Controparte_3 la quota di 167/1000, per la quota di 167/1000 e il de cuius Controparte_2 Controparte_7 per la quota di 333/1000; precisava che il predetto immobile era stato acquistato da
[...]
e dalla moglie , in regime di comunione legale (rispettivamente, padre e CP_14 CP_15 RE di con atto di compravendita a rogito del Notaio rep. n. 21596 – Persona_1 Per_6 racc. n. 2315 del 16/01/1979; successivamente, l'immobile era stato acquistato da
[...]
e dai fratelli e in forza di successione del padre Per_1 CP_7 Per_5 Persona_4
deceduto in Savona in data 04/04/1986; in seguito, con atto di donazione a Controparte_14 rogito Notaio rep. n. 746 – racc. n. 227 del 15/06/1990, donava la Per_7 Persona_4 propria quota di 1/4 ai fratelli e;
a seguito del decesso di Parte_4 Persona_5
i figli e erano succeduti alla RE Persona_5 Controparte_2 Controparte_3 nella proprietà della quota di 1/3 dell'immobile;
Pt_
dal 1986, ossia sin dalla morte del padre aveva goduto Controparte_14 Persona_1 del pacifico, pubblico e continuato possesso della sopra descritta abitazione;
su questi presupposti, chiedeva di accertare l'intervenuta usucapione del bene per possesso ultraventennale.
Si costituivano in giudizio e confermando gli assunti Controparte_2 Controparte_3 attorei e non opponendosi alla domanda.
Con note del 13 maggio 2021, l'attrice evidenziava che, con provvedimento del 30/09/2020, la procedura di eredità giacente era stata chiusa e la quota di comproprietà del de cuius era stata devoluta allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c.
Il Giudice ordinava quindi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell CP_6
quale litisconsorte necessario.
[...]
Con comparsa depositata il 27 agosto 2021, stante l'intervenuto decesso di si Persona_1 costituivano gli eredi della stessa, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, insistendo nelle domande della dante causa. CP_1
3 Si costituivano inoltre in giudizio il e l Controparte_4 CP_6 eccependo l'incompetenza territoriale del IB di Agrigento sull'assunto che
[...] essendo stato chiamato in causa il avrebbe trovato applicazione la regola del c.d. foro CP_16 erariale;
eccepivano inoltre la nullità della chiamata in causa del Controparte_4
per difetto di autorizzazione da parte del Giudice e l'infondatezza della domanda
[...] evidenziando che la data di decorrenza dell'asserita usucapione non avrebbe potuto essere collocata nell'anno 1986 in quanto la donazione da parte di aveva certamente Persona_4 costituito per il possessore di un chiaro esercizio del diritto di proprietà, Persona_1 configurandosi quale atto interruttivo del periodo di usucapione;
inoltre, l'usucapione sarebbe comunque stata impedita dal disposto di cui all'art. 1, comma 260, della l. n. 296/2006, che ha imposto a carico di colui che esercita il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti di cui lo Stato sia divenuto titolare ex art. 586 c.c. l'onere (prima non sussistente) di darne comunicazione all' . Controparte_6
La causa, istruita mediante espletamento di prova orale e ctu, è stata posta in decisione all'udienza del 10 luglio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzitutto rilevarsi che, a seguito del provvedimento con il quale questo Giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , si sono Controparte_6 costituiti in giudizio sia quest'ultima che il . CP_6 Controparte_4
Tale costituzione tuttavia, non è seguita a una evocazione in causa da parte degli attori, dal momento che questi hanno citato in giudizio solamente l' Controparte_17
, come risulta chiaramente dalla
[...] Controparte_18 dicitura indicata nell'atto di integrazione del contraddittorio notificato in cui si legge
[...]
in persona del Direttore Generale pro tempore” e Controparte_19
“ , in persona del Direttore pro Controparte_20 tempore”.
Alla luce di ciò deve rilevarsi l'irritualità della costituzione del in Controparte_4 persona del in carica, trattandosi di soggetto costituitosi senza che nei confronti dello CP_5 stesso parte attrice abbia provocato la chiamata in giudizio.
Da ciò consegue che l'eccezione di incompetenza sollevata dal non deve essere CP_4 esaminata.
4 Ciò debitamente premesso, deve ora passarsi all'esame della domanda di usucapione.
La domanda è fondata nei confronti dei convenuto e i Controparte_2 Controparte_3 quali hanno ammesso i fatti dedotti dagli attori chiedendo l'accoglimento della domanda di usucapione.
In proposito, occorre osservare che “Nell'ambito di una controversia volta all'accertamento di intervenuta usucapione, l'atteggiamento del convenuto sostanziale che non contesti i fatti costitutivi del diritto allegati dall'attore sostanziale comporta l'inutilità di inserire i fatti stessi all'interno del "thema probandum". Ne deriva che il possesso pubblico, pacifico, ultraventennale esercitato dagli attori può dirsi dimostrato proprio sulla scorta della non contestazione compiuta dalle parti convenute che, anzi espressamente ne hanno riconosciuto l'esistenza” (IB Catanzaro sez. II, 20/01/2011).
Pertanto, la domanda di usucapione deve essere accolta nei confronti dei predetti convenuti.
È bene precisare che non ostano all'acquisto per usucapione le risultanze della ctu a firma dell'Ing. , dal momento che lo stesso ha accertato che l'immobile è stato edificato Per_8 anteriormente al 1967, che la consistenza dell'immobile nell'anno 1967 coincide sostanzialmente con quella attuale e che il bene è liberamente commerciabile.
Deve quindi essere dichiarato che gli attori, quali eredi della RE hanno Persona_1 usucapito la quota di 1/3 sull'immobile oggetto di causa appartenente a e Controparte_2
Controparte_3
Diverso esito merita la domanda attorea con riferimento alla quota appartenuta a
[...]
CP_7
Gli attori sostengono che sin dal 1986, ossia sin dalla morte del padre ( Persona_1 [...]
), aveva goduto del pacifico, pubblico e continuato possesso della sopra descritta CP_14 abitazione, in concreto, utilizzando tale abitazione in via esclusiva per i soggiorni e le vacanze estive, occupandosi della ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile, facendosi carico sempre in via esclusiva dei costi relativi alla manutenzione del medesimo, nonché gravandosi del pagamento delle imposte e tasse ad esso inerenti;
in particolare, nel gennaio 2001 Per_1 aveva eseguito lavori di ristrutturazione straordinaria e, nell'anno 2006, ulteriori lavori di intonacatura e restauro e da sempre aveva pagato l'ICI, nel totale disinteresse degli altri comproprietari.
5 In punto di diritto, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per l'acquisto della proprietà ovvero di un diritto reale su di un bene immobile per usucapione ventennale è necessario il verificarsi di alcuni requisiti, costituiti dall'esercizio di un potere di fatto sulla cosa che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà ovvero di un diritto reale, nonché dal fatto che l'esercizio di tale potere sia accompagnato dall'animus possidendi, che non sia viziato da violenza o clandestinità ed, infine, che si protragga con continuità e senza interruzione per un ventennio (cfr. Cass. n. 1069/1985).
Con specifico riferimento all'usucapione di un bene in comproprietà, è stato affermato che
“Il comproprietario pro indiviso che pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare non solo di averne goduto in via d'esclusività (il che non è incompatibile con la propria posizione di titolare quotista, il quale può fruire anche di tutte le utilità del bene, ove gli altri comproprietari non dissentano e non rivendichino, a loro volta, concorrente fruizione), ma di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere (omissis)più uti condominus”(cfr. Cass. civ., sez. II, 12260/2002; Cass. civ. sez. II, n. 9903/2006; Cass. civ. sez. II,
n. 19478/2007; Cass. civ. sez. II, 17462/2009; Cass. civ. sez. VI, n. 24781/2017; Cass. civ. sez. II, n.
10734/2018; Cass. civ. sez. VI, n. 17141/2022).
Sulla scorta del richiamato orientamento della Suprema Corte, si rende pertanto necessario accertare, oltre ai requisiti e ai presupposti del possesso utile per l'usucapione, che il comproprietario usucapente abbia posto in essere atti univoci diretti contro gli altri compossessori in modo da rendere a questi ultimi evidente l'intenzione di possedere (omissis) via esclusiva l'intera proprietà indivisa, con conseguente loro “esclusione” dal possesso (“Il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa della cosa comune estendendo la propria signoria di fatto sulla res communis in termini di esclusività, dimostrando l'intenzione di possedere (omissis) a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo per il tempo prescritto dalla legge, senza necessità di compiere atti di interversione del possesso” (cfr. Cass. civ. sez. II, n. 28346/2013).
In altri termini, in tema di comproprietà, “affinché un comproprietario possa validamente usucapire la quota altrui, è necessario che egli ponga in essere comportamenti manifestamente incompatibili con il compossesso originario. Il carattere esclusivo del possesso deve risultare da atti che manifestino l'intenzione del condividente di detenere il bene come proprietario unico, precludendo ogni ingerenza o godimento da parte degli altri compossessori. Tenuto conto della
6 situazione rappresentata, il mero utilizzo esclusivo del bene da parte di uno dei comproprietari non è sufficiente a integrare un possesso utile ai fini dell'usucapione.
Viceversa, è richiesto un comportamento oggettivamente inconciliabile con la situazione di compossesso, tale da manifestare all'esterno l'intento di detenere il bene uti dominus . Difatti, in caso di condotte ambigue, l'incertezza interpretativa sulla loro efficacia impedisce il decorso del termine per l'usucapione. Infatti, trattandosi di “compossesso”, alla pur valida regola dell'interversio possessionis di cui all'art. 1164 c.c., è posta una espressa deroga dall'art. 1102 c.c. in quanto il “compossessore”, che intenda estendere il suo possesso esclusivo sul bene comune, non ha alcuna necessità di fare opposizione al diritto degli altri compossessori” (IB , MA
, 03/04/2025 , n. 188).
Ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione occorre dunque la sussistenza di un elemento qualificato: un atto ovvero un comportamento compiuto da parte di uno dei comproprietari che realizzi sia l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti (omissis) di proseguire un rapporto materiale con il bene, sia che l'anzidetto comportamento denoti inequivocabilmente l'intenzione di possedere (omissis) maniera totalitaria ed esclusiva.
Ne consegue che, ove si ponga un “ragionevole dubbio” sul significato dell'atto materiale, non inizia a decorrere il termine per l'usucapione se non sia stata comunicata agli altri partecipanti
(anche senza formali modalità), la volontà di possedere (omissis) via esclusiva che deve comunque evidenziarsi “in modo univoco” (cfr. Cass. civ. sez. II, n. 11903/2015; Cass. civ. sez. II,
n 2944/1990).
Quindi, in tema di compossesso, non basta il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno o alcuni dei compossessori al fine di far ritenere tale stato di fatto “funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem”, potendo tale “stato di fatto” essere ricondotto e conseguire ad un atteggiamento di “mera tolleranza” da parte degli altri compossessori, soprattutto qualora questi ultimi siano familiari e/o parenti di chi invoca l'usucapione. Ciò che invece si rende indispensabile ai fini dell'usucapione di un bene cointestato a più soggetti è “la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato, attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene”
(cfr. Cass. civ. sez. II, 24214/2014; Cass. civ. sez. II, n. 19478/2007).
In sostanza, è necessario che il possessore “animo proprio” ed a titolo di “comproprietà”, ove intenda usucapire la quota degli alti comunisti comproprietari, estenda tale possesso in termini
7 di esclusività, che si concretizza nel godimento del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, così da rendere inequivoca ed evidente “la volontà di possedere (omissis)
“uti dominus” e non più “uti condominus”.
Non è, quindi, sufficiente né è elemento dirimente il fatto che gli altri comproprietari partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune, occorrendo invece che l'invocato esercizio del diritto esclusivo sul bene da parte del comproprietario usucapente sia idoneo ad escludere il possesso degli altri comproprietari.
In conclusione, il comproprietario di un bene pro indiviso che pretende di avere usucapito il bene deve dimostrare come e quando ha spogliato gli altri comproprietari del loro compossesso nonché individuare e dimostrare l'atto volitivo esteriorizzato in un comportamento incompatibile con il perdurare del compossesso altrui.
Va poi ricordato che il mero non uso dei comunisti è irrilevante in quanto trattasi di fatto non idoneo a determinare la perdita del compossesso e della comproprietà.
Tale conclusione trova conferma nella ulteriore considerazione che il possesso su un bene- e lo stesso dicasi per il compossesso- non richiede il contatto permanente con il bene. Infatti “Il possesso perdura anche per effetto della conservazione del solo "animus" se il mancato esercizio del godimento sulla cosa non dipenda da fatto estraneo alla volontà del possessore, tale da impedire che l'elemento del "corpus" possa essere ripristinato quando lo si voglia, salvo che la parte non abbia univocamente manifestato l'"animus derelinquendi" (Cass. 9396/2005). Nello stesso senso, più di recente è stato affermato che “Per la conservazione del possesso non occorre la materiale continuità dell'uso, né l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento e di esercizio del possesso, ma è sufficiente che la cosa anche in relazione alla sua natura e destinazione economico - sociale possa ritenersi rimasta alla virtuale disponibilità del possessore potendo il possesso essere mantenuto anche "solo animo", purché il soggetto abbia la possibilità di ripristinare il "corpus", quando la voglia, essendo irrilevante la diversa utilizzazione del bene da parte del possessore, costituendo questa pur sempre l'estrinsecazione di una delle molteplici facoltà di uso e godimento consentite al proprietario (2, Sentenza n. 11119 del 11/11/1997, Rv.
509734). Nello stesso senso può richiamarsi anche il seguente principio di diritto: “È possibile conservare il possesso mediante il solo "animus possidendi" e, quindi, prescindendo dal concreto esercizio del "corpus", quando il possessore, che abbia cominciato a possedere "animo et corpore", pur conservando la disponibilità materiale e, quindi, la possibilità di godere di fatto della "res", in concreto se ne astenga per ragioni che non dipendono dal mutato stato dei luoghi o
8 dall'eventuale acquisto del possesso da parte di terzi, sicché egli abbia in ogni tempo la possibilità di ripristinare il "corpus", senza far ricorso ad azioni violente o clandestine” (2,
Sentenza n. 1253 del 04/02/2000, Rv. 533494) (Cass. 28875/2023).
Ciò posto, gli assunti di parte convenuta in ordine al perdurante solitario godimento del bene in questione da parte di e della sua famiglia non paiono sufficienti a ritenere Persona_1 raggiunta la prova della intervenuta usucapione della quota di comproprietà di Controparte_7
Parte attrice non ha infatti provato di aver tenuto una condotta estrinsecatasi in un uso esclusivo dei detti beni che, contemporaneamente, risultasse preclusivo ed ostativo all'uso da parte del comproprietario.
L'attrice ha chiesto di provare per testi la circostanza che, dopo la morte di Controparte_14 avvenuta nel 1986, aveva chiesto agli altri comproprietari di consegnarle tutte Persona_1 le chiavi della porta d'ingresso dell'immobile intimando loro di astenersi dall'entrare e/o utilizzare il predetto immobile e che gli stessi avevano consegnato tali chiavi, dichiarando di rinunciare al predetto immobile;
che di seguito, aveva cambiato la Persona_1 porta d'ingresso dell'immobile tenendo soltanto per sé e per i suoi familiari tutte le copie delle chiavi.
Orbene, dall'espletata istruttoria, gli assunti attorei sono rimasti non provati.
Il teste ha dichiarato “la signora mi aveva detto che aveva preso l'intero Testimone_1 Per_1 possesso dell'immobile ed aveva quindi chiesto ai tre fratelli la consegna delle loro chiavi;
la signora mi disse inoltre che i fratelli non avevano più titolo per entrare i quella casa;
io sono un vicino di casa di
e ho una abitazione a circa 70 metri dalla sua, di cui sto parlando;
è vero, come ho già detto sono Per_1
a conoscenza della circostanza per averla appresa dalla signora e anche perché in quella casa non
Per_1 ho i mai visto i fratelli e neppure i familiari degli stessi;
è vero, dopo è morto il padre di questa
Per_1 ha provveduto a cambiare le chiavi della serratura;
non ho assistito al cambio della serratura ma le chiavi erano nuove e si capiva che la serratura era stata cambiata da poco;
la signora mi poi consegnato
Per_1 le nuove chiavi dicendomi che aveva da poco cambiato la serratura e che le stesse erano nel possesso solo suo e dei suoi familiari;
mi aveva dato le chiavi perché la stessa viveva stabilmente a Savona e
Per_1 faceva rientro in estate;
per tale ragione mi aveva affidato l'incarico di guardare ogni tanto la casa e di entrarvi quando ve ne fosse stato bisogno” è vero;
vedevo la signora e i suoi familiari ogni anno
Per_1
nel periodo tra la primavera e l'estate e non ho mai visto in quella casa i fratelli della stessa”.
9 Il teste ha affermato: “non so dire se abbia detto ai fratelli di non Testimone_2 Per_1
utilizzare più l'immobile né se questi avessero nella loro disponibilità le chiavi” e il teste
[...]
“non so dire se la stessa abbia detto ai fratelli di non utilizzare l'immobile; io non conosco i Tes_3
fratelli di e posso solo dire che le volte che mi trovavo a casa di mia RE, che è vicina di casa Per_1
di vedevo solo lei”. Per_1
Da tali deposizione emerge soltanto che abbia goduto in via esclusiva Persona_1 dell'immobile (il che non è incompatibile con la propria posizione di titolare quotista, il quale può fruire anche di tutte le utilità del bene, ove gli altri comproprietari non dissentano e non rivendichino, a loro volta, concorrente fruizione), ma non anche che la stessa abbia estromesso il fratello dal godimento del bene.
Quanto riferito dal teste prova soltanto una circostanza che allo stesso teste è stata Tes_1 riferita da ciò che non è sufficiente a ritenere provato che, in effetti, la stessa Persona_1 abbia esternato ai fratelli la volontà di privarli del possesso del bene.
È noto che “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (Cassazione civile sez. I, 20/02/2025, n.4530).
La domanda è quindi infondata.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, seguono la soccombenza nel rapporto tra parte attrice e e sono liquidate sulla scorta dei valori minimi di cui al d.m. Controparte_6
55/2014 avuto riguardo alla esiguità delle difese;
vanno invece compensate nel rapporto tra parte attrice, e stante l'adesione di questi ultimi alla domanda Controparte_2 Controparte_3 attorea;
nulla va previsto per le spese sostenute dal in quanto parte non Controparte_4 evocata in causa dagli attori.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il IB di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
10 dichiara che , e , eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
hanno usucapito la quota di 1/3 dell'immobile sito in Agrigento Fraz. Persona_1
Montaperto, Via San Giuseppe n. 276 – n. 278 censito in catasto al foglio 87, particella 458 appartenente a e Controparte_2 Controparte_3
rigetta la domanda attorea nei confronti di;
Controparte_6
compensa le spese di lite nel rapporto tra parte attrice, e Controparte_2 Controparte_3
condanna parte attrice a pagare a le spese di lite che si liquidano nella Controparte_6 complessiva somma di € 1.453,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge.
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Agrigento, 30/10/2025
Il Giudice
IN NN
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il IB di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice IN NN, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 1337/2020 degli affari civili contenziosi
TRA
nato a [...], il [...], nata a [...] Parte_1 Parte_2
(SV) il 27/05/1966, nato ad [...] il [...], Parte_3
tutti nella loro qualità di eredi di nata ad [...], il CP_1 Persona_1
02/07/1940 e deceduta in Pietra Ligure (SV) il 04/08/2021 (Avv. PETRELLA
GIAMBATTISTA)
Parte attrice
E
nata ad [...] il [...] e nato a Controparte_2 Controparte_3
AR (Venezuela) il 01/01/1957 (Avv. Enrica Vezzoso)
Parte convenuta
, in persona del e Controparte_4 Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e Controparte_6 difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
Parte convenuta
Oggetto: usucapione
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 10 luglio 2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in Persona_1 giudizio l'eredità giacente di e Controparte_7 Controparte_2 Controparte_3
premettendo che:
-in data 25/02/2014, era deceduto (nato a [...] il [...]) senza Controparte_7 lasciare né figli, né moglie;
-si apriva quindi la successione ab intestato dello stesso in favore dei fratelli e delle sorelle;
Per
-con atto a rogito Notaio di Savona rep. n. 121.921 – racc. n. 13.038 del 19/05/2014, Per_3 avevano rinunciato all'eredità di i seguenti chiamati: Controparte_7 Persona_1
(sorella del de cuius), (chiamata all'eredità per rappresentazione in luogo del Controparte_8 proprio padre, fratello premorto del de cuius, , (chiamato Persona_4 Parte_3 all'eredità per rappresentazione a seguito della rinuncia della RE , Persona_1
(chiamata all'eredità per rappresentazione e a seguito della rinuncia della Parte_2 RE , (chiamato all'eredità per rappresentazione e a seguito Persona_1 CP_1 della rinuncia della RE (chiamata all'eredità per Persona_1 CP_9 rappresentazione e a seguito della rinuncia della RE , Parte_2 CP_10
(chiamata all'eredità per rappresentazione e a seguito della rinuncia della RE Parte_2
, (chiamata all'eredità per rappresentazione in luogo della propria
[...] Controparte_2 RE, sorella premorta del de cuius , (chiamato Persona_5 Controparte_3 all'eredità per rappresentazione in luogo della propria RE, sorella premorta del de cuius,
, (chiamato all'eredità per rappresentazione e a seguito della Persona_5 Controparte_11 rinuncia del padre ), (chiamato all'eredità per Controparte_3 Controparte_12 rappresentazione e a seguito della rinuncia del padre ); Controparte_3
-successivamente, con atto di rinuncia ricevuto dal Cancellerie del IB di Savona rep. n.
2336/2019 in data 26/06/2019, aveva rinunciato all'eredità di anche Controparte_7 CP_13
(chiamata all'eredità per rappresentazione e a seguito della rinuncia della RE
[...] [...]
; CP_8
-stante le intervenute rinunce, con provvedimento del 04/04/2020, il IB di Savona aveva aperto l'eredità giacente di nominando curatore dell'eredità l'Avv. Controparte_7
IE NE;
2 -Trupia era comproprietaria, per la quota di 333/1000, dell'immobile sito in Agrigento Per_1
Fraz. Montaperto, Via San Giuseppe n. 276 – n. 278 censito in catasto al foglio 87, particella 458;
inoltre, comproprietari del descritto immobile erano, oltre all'attrice, per Controparte_3 la quota di 167/1000, per la quota di 167/1000 e il de cuius Controparte_2 Controparte_7 per la quota di 333/1000; precisava che il predetto immobile era stato acquistato da
[...]
e dalla moglie , in regime di comunione legale (rispettivamente, padre e CP_14 CP_15 RE di con atto di compravendita a rogito del Notaio rep. n. 21596 – Persona_1 Per_6 racc. n. 2315 del 16/01/1979; successivamente, l'immobile era stato acquistato da
[...]
e dai fratelli e in forza di successione del padre Per_1 CP_7 Per_5 Persona_4
deceduto in Savona in data 04/04/1986; in seguito, con atto di donazione a Controparte_14 rogito Notaio rep. n. 746 – racc. n. 227 del 15/06/1990, donava la Per_7 Persona_4 propria quota di 1/4 ai fratelli e;
a seguito del decesso di Parte_4 Persona_5
i figli e erano succeduti alla RE Persona_5 Controparte_2 Controparte_3 nella proprietà della quota di 1/3 dell'immobile;
Pt_
dal 1986, ossia sin dalla morte del padre aveva goduto Controparte_14 Persona_1 del pacifico, pubblico e continuato possesso della sopra descritta abitazione;
su questi presupposti, chiedeva di accertare l'intervenuta usucapione del bene per possesso ultraventennale.
Si costituivano in giudizio e confermando gli assunti Controparte_2 Controparte_3 attorei e non opponendosi alla domanda.
Con note del 13 maggio 2021, l'attrice evidenziava che, con provvedimento del 30/09/2020, la procedura di eredità giacente era stata chiusa e la quota di comproprietà del de cuius era stata devoluta allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c.
Il Giudice ordinava quindi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell CP_6
quale litisconsorte necessario.
[...]
Con comparsa depositata il 27 agosto 2021, stante l'intervenuto decesso di si Persona_1 costituivano gli eredi della stessa, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, insistendo nelle domande della dante causa. CP_1
3 Si costituivano inoltre in giudizio il e l Controparte_4 CP_6 eccependo l'incompetenza territoriale del IB di Agrigento sull'assunto che
[...] essendo stato chiamato in causa il avrebbe trovato applicazione la regola del c.d. foro CP_16 erariale;
eccepivano inoltre la nullità della chiamata in causa del Controparte_4
per difetto di autorizzazione da parte del Giudice e l'infondatezza della domanda
[...] evidenziando che la data di decorrenza dell'asserita usucapione non avrebbe potuto essere collocata nell'anno 1986 in quanto la donazione da parte di aveva certamente Persona_4 costituito per il possessore di un chiaro esercizio del diritto di proprietà, Persona_1 configurandosi quale atto interruttivo del periodo di usucapione;
inoltre, l'usucapione sarebbe comunque stata impedita dal disposto di cui all'art. 1, comma 260, della l. n. 296/2006, che ha imposto a carico di colui che esercita il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti di cui lo Stato sia divenuto titolare ex art. 586 c.c. l'onere (prima non sussistente) di darne comunicazione all' . Controparte_6
La causa, istruita mediante espletamento di prova orale e ctu, è stata posta in decisione all'udienza del 10 luglio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzitutto rilevarsi che, a seguito del provvedimento con il quale questo Giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , si sono Controparte_6 costituiti in giudizio sia quest'ultima che il . CP_6 Controparte_4
Tale costituzione tuttavia, non è seguita a una evocazione in causa da parte degli attori, dal momento che questi hanno citato in giudizio solamente l' Controparte_17
, come risulta chiaramente dalla
[...] Controparte_18 dicitura indicata nell'atto di integrazione del contraddittorio notificato in cui si legge
[...]
in persona del Direttore Generale pro tempore” e Controparte_19
“ , in persona del Direttore pro Controparte_20 tempore”.
Alla luce di ciò deve rilevarsi l'irritualità della costituzione del in Controparte_4 persona del in carica, trattandosi di soggetto costituitosi senza che nei confronti dello CP_5 stesso parte attrice abbia provocato la chiamata in giudizio.
Da ciò consegue che l'eccezione di incompetenza sollevata dal non deve essere CP_4 esaminata.
4 Ciò debitamente premesso, deve ora passarsi all'esame della domanda di usucapione.
La domanda è fondata nei confronti dei convenuto e i Controparte_2 Controparte_3 quali hanno ammesso i fatti dedotti dagli attori chiedendo l'accoglimento della domanda di usucapione.
In proposito, occorre osservare che “Nell'ambito di una controversia volta all'accertamento di intervenuta usucapione, l'atteggiamento del convenuto sostanziale che non contesti i fatti costitutivi del diritto allegati dall'attore sostanziale comporta l'inutilità di inserire i fatti stessi all'interno del "thema probandum". Ne deriva che il possesso pubblico, pacifico, ultraventennale esercitato dagli attori può dirsi dimostrato proprio sulla scorta della non contestazione compiuta dalle parti convenute che, anzi espressamente ne hanno riconosciuto l'esistenza” (IB Catanzaro sez. II, 20/01/2011).
Pertanto, la domanda di usucapione deve essere accolta nei confronti dei predetti convenuti.
È bene precisare che non ostano all'acquisto per usucapione le risultanze della ctu a firma dell'Ing. , dal momento che lo stesso ha accertato che l'immobile è stato edificato Per_8 anteriormente al 1967, che la consistenza dell'immobile nell'anno 1967 coincide sostanzialmente con quella attuale e che il bene è liberamente commerciabile.
Deve quindi essere dichiarato che gli attori, quali eredi della RE hanno Persona_1 usucapito la quota di 1/3 sull'immobile oggetto di causa appartenente a e Controparte_2
Controparte_3
Diverso esito merita la domanda attorea con riferimento alla quota appartenuta a
[...]
CP_7
Gli attori sostengono che sin dal 1986, ossia sin dalla morte del padre ( Persona_1 [...]
), aveva goduto del pacifico, pubblico e continuato possesso della sopra descritta CP_14 abitazione, in concreto, utilizzando tale abitazione in via esclusiva per i soggiorni e le vacanze estive, occupandosi della ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile, facendosi carico sempre in via esclusiva dei costi relativi alla manutenzione del medesimo, nonché gravandosi del pagamento delle imposte e tasse ad esso inerenti;
in particolare, nel gennaio 2001 Per_1 aveva eseguito lavori di ristrutturazione straordinaria e, nell'anno 2006, ulteriori lavori di intonacatura e restauro e da sempre aveva pagato l'ICI, nel totale disinteresse degli altri comproprietari.
5 In punto di diritto, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per l'acquisto della proprietà ovvero di un diritto reale su di un bene immobile per usucapione ventennale è necessario il verificarsi di alcuni requisiti, costituiti dall'esercizio di un potere di fatto sulla cosa che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà ovvero di un diritto reale, nonché dal fatto che l'esercizio di tale potere sia accompagnato dall'animus possidendi, che non sia viziato da violenza o clandestinità ed, infine, che si protragga con continuità e senza interruzione per un ventennio (cfr. Cass. n. 1069/1985).
Con specifico riferimento all'usucapione di un bene in comproprietà, è stato affermato che
“Il comproprietario pro indiviso che pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare non solo di averne goduto in via d'esclusività (il che non è incompatibile con la propria posizione di titolare quotista, il quale può fruire anche di tutte le utilità del bene, ove gli altri comproprietari non dissentano e non rivendichino, a loro volta, concorrente fruizione), ma di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere (omissis)più uti condominus”(cfr. Cass. civ., sez. II, 12260/2002; Cass. civ. sez. II, n. 9903/2006; Cass. civ. sez. II,
n. 19478/2007; Cass. civ. sez. II, 17462/2009; Cass. civ. sez. VI, n. 24781/2017; Cass. civ. sez. II, n.
10734/2018; Cass. civ. sez. VI, n. 17141/2022).
Sulla scorta del richiamato orientamento della Suprema Corte, si rende pertanto necessario accertare, oltre ai requisiti e ai presupposti del possesso utile per l'usucapione, che il comproprietario usucapente abbia posto in essere atti univoci diretti contro gli altri compossessori in modo da rendere a questi ultimi evidente l'intenzione di possedere (omissis) via esclusiva l'intera proprietà indivisa, con conseguente loro “esclusione” dal possesso (“Il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa della cosa comune estendendo la propria signoria di fatto sulla res communis in termini di esclusività, dimostrando l'intenzione di possedere (omissis) a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo per il tempo prescritto dalla legge, senza necessità di compiere atti di interversione del possesso” (cfr. Cass. civ. sez. II, n. 28346/2013).
In altri termini, in tema di comproprietà, “affinché un comproprietario possa validamente usucapire la quota altrui, è necessario che egli ponga in essere comportamenti manifestamente incompatibili con il compossesso originario. Il carattere esclusivo del possesso deve risultare da atti che manifestino l'intenzione del condividente di detenere il bene come proprietario unico, precludendo ogni ingerenza o godimento da parte degli altri compossessori. Tenuto conto della
6 situazione rappresentata, il mero utilizzo esclusivo del bene da parte di uno dei comproprietari non è sufficiente a integrare un possesso utile ai fini dell'usucapione.
Viceversa, è richiesto un comportamento oggettivamente inconciliabile con la situazione di compossesso, tale da manifestare all'esterno l'intento di detenere il bene uti dominus . Difatti, in caso di condotte ambigue, l'incertezza interpretativa sulla loro efficacia impedisce il decorso del termine per l'usucapione. Infatti, trattandosi di “compossesso”, alla pur valida regola dell'interversio possessionis di cui all'art. 1164 c.c., è posta una espressa deroga dall'art. 1102 c.c. in quanto il “compossessore”, che intenda estendere il suo possesso esclusivo sul bene comune, non ha alcuna necessità di fare opposizione al diritto degli altri compossessori” (IB , MA
, 03/04/2025 , n. 188).
Ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione occorre dunque la sussistenza di un elemento qualificato: un atto ovvero un comportamento compiuto da parte di uno dei comproprietari che realizzi sia l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti (omissis) di proseguire un rapporto materiale con il bene, sia che l'anzidetto comportamento denoti inequivocabilmente l'intenzione di possedere (omissis) maniera totalitaria ed esclusiva.
Ne consegue che, ove si ponga un “ragionevole dubbio” sul significato dell'atto materiale, non inizia a decorrere il termine per l'usucapione se non sia stata comunicata agli altri partecipanti
(anche senza formali modalità), la volontà di possedere (omissis) via esclusiva che deve comunque evidenziarsi “in modo univoco” (cfr. Cass. civ. sez. II, n. 11903/2015; Cass. civ. sez. II,
n 2944/1990).
Quindi, in tema di compossesso, non basta il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno o alcuni dei compossessori al fine di far ritenere tale stato di fatto “funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem”, potendo tale “stato di fatto” essere ricondotto e conseguire ad un atteggiamento di “mera tolleranza” da parte degli altri compossessori, soprattutto qualora questi ultimi siano familiari e/o parenti di chi invoca l'usucapione. Ciò che invece si rende indispensabile ai fini dell'usucapione di un bene cointestato a più soggetti è “la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato, attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene”
(cfr. Cass. civ. sez. II, 24214/2014; Cass. civ. sez. II, n. 19478/2007).
In sostanza, è necessario che il possessore “animo proprio” ed a titolo di “comproprietà”, ove intenda usucapire la quota degli alti comunisti comproprietari, estenda tale possesso in termini
7 di esclusività, che si concretizza nel godimento del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, così da rendere inequivoca ed evidente “la volontà di possedere (omissis)
“uti dominus” e non più “uti condominus”.
Non è, quindi, sufficiente né è elemento dirimente il fatto che gli altri comproprietari partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune, occorrendo invece che l'invocato esercizio del diritto esclusivo sul bene da parte del comproprietario usucapente sia idoneo ad escludere il possesso degli altri comproprietari.
In conclusione, il comproprietario di un bene pro indiviso che pretende di avere usucapito il bene deve dimostrare come e quando ha spogliato gli altri comproprietari del loro compossesso nonché individuare e dimostrare l'atto volitivo esteriorizzato in un comportamento incompatibile con il perdurare del compossesso altrui.
Va poi ricordato che il mero non uso dei comunisti è irrilevante in quanto trattasi di fatto non idoneo a determinare la perdita del compossesso e della comproprietà.
Tale conclusione trova conferma nella ulteriore considerazione che il possesso su un bene- e lo stesso dicasi per il compossesso- non richiede il contatto permanente con il bene. Infatti “Il possesso perdura anche per effetto della conservazione del solo "animus" se il mancato esercizio del godimento sulla cosa non dipenda da fatto estraneo alla volontà del possessore, tale da impedire che l'elemento del "corpus" possa essere ripristinato quando lo si voglia, salvo che la parte non abbia univocamente manifestato l'"animus derelinquendi" (Cass. 9396/2005). Nello stesso senso, più di recente è stato affermato che “Per la conservazione del possesso non occorre la materiale continuità dell'uso, né l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento e di esercizio del possesso, ma è sufficiente che la cosa anche in relazione alla sua natura e destinazione economico - sociale possa ritenersi rimasta alla virtuale disponibilità del possessore potendo il possesso essere mantenuto anche "solo animo", purché il soggetto abbia la possibilità di ripristinare il "corpus", quando la voglia, essendo irrilevante la diversa utilizzazione del bene da parte del possessore, costituendo questa pur sempre l'estrinsecazione di una delle molteplici facoltà di uso e godimento consentite al proprietario (2, Sentenza n. 11119 del 11/11/1997, Rv.
509734). Nello stesso senso può richiamarsi anche il seguente principio di diritto: “È possibile conservare il possesso mediante il solo "animus possidendi" e, quindi, prescindendo dal concreto esercizio del "corpus", quando il possessore, che abbia cominciato a possedere "animo et corpore", pur conservando la disponibilità materiale e, quindi, la possibilità di godere di fatto della "res", in concreto se ne astenga per ragioni che non dipendono dal mutato stato dei luoghi o
8 dall'eventuale acquisto del possesso da parte di terzi, sicché egli abbia in ogni tempo la possibilità di ripristinare il "corpus", senza far ricorso ad azioni violente o clandestine” (2,
Sentenza n. 1253 del 04/02/2000, Rv. 533494) (Cass. 28875/2023).
Ciò posto, gli assunti di parte convenuta in ordine al perdurante solitario godimento del bene in questione da parte di e della sua famiglia non paiono sufficienti a ritenere Persona_1 raggiunta la prova della intervenuta usucapione della quota di comproprietà di Controparte_7
Parte attrice non ha infatti provato di aver tenuto una condotta estrinsecatasi in un uso esclusivo dei detti beni che, contemporaneamente, risultasse preclusivo ed ostativo all'uso da parte del comproprietario.
L'attrice ha chiesto di provare per testi la circostanza che, dopo la morte di Controparte_14 avvenuta nel 1986, aveva chiesto agli altri comproprietari di consegnarle tutte Persona_1 le chiavi della porta d'ingresso dell'immobile intimando loro di astenersi dall'entrare e/o utilizzare il predetto immobile e che gli stessi avevano consegnato tali chiavi, dichiarando di rinunciare al predetto immobile;
che di seguito, aveva cambiato la Persona_1 porta d'ingresso dell'immobile tenendo soltanto per sé e per i suoi familiari tutte le copie delle chiavi.
Orbene, dall'espletata istruttoria, gli assunti attorei sono rimasti non provati.
Il teste ha dichiarato “la signora mi aveva detto che aveva preso l'intero Testimone_1 Per_1 possesso dell'immobile ed aveva quindi chiesto ai tre fratelli la consegna delle loro chiavi;
la signora mi disse inoltre che i fratelli non avevano più titolo per entrare i quella casa;
io sono un vicino di casa di
e ho una abitazione a circa 70 metri dalla sua, di cui sto parlando;
è vero, come ho già detto sono Per_1
a conoscenza della circostanza per averla appresa dalla signora e anche perché in quella casa non
Per_1 ho i mai visto i fratelli e neppure i familiari degli stessi;
è vero, dopo è morto il padre di questa
Per_1 ha provveduto a cambiare le chiavi della serratura;
non ho assistito al cambio della serratura ma le chiavi erano nuove e si capiva che la serratura era stata cambiata da poco;
la signora mi poi consegnato
Per_1 le nuove chiavi dicendomi che aveva da poco cambiato la serratura e che le stesse erano nel possesso solo suo e dei suoi familiari;
mi aveva dato le chiavi perché la stessa viveva stabilmente a Savona e
Per_1 faceva rientro in estate;
per tale ragione mi aveva affidato l'incarico di guardare ogni tanto la casa e di entrarvi quando ve ne fosse stato bisogno” è vero;
vedevo la signora e i suoi familiari ogni anno
Per_1
nel periodo tra la primavera e l'estate e non ho mai visto in quella casa i fratelli della stessa”.
9 Il teste ha affermato: “non so dire se abbia detto ai fratelli di non Testimone_2 Per_1
utilizzare più l'immobile né se questi avessero nella loro disponibilità le chiavi” e il teste
[...]
“non so dire se la stessa abbia detto ai fratelli di non utilizzare l'immobile; io non conosco i Tes_3
fratelli di e posso solo dire che le volte che mi trovavo a casa di mia RE, che è vicina di casa Per_1
di vedevo solo lei”. Per_1
Da tali deposizione emerge soltanto che abbia goduto in via esclusiva Persona_1 dell'immobile (il che non è incompatibile con la propria posizione di titolare quotista, il quale può fruire anche di tutte le utilità del bene, ove gli altri comproprietari non dissentano e non rivendichino, a loro volta, concorrente fruizione), ma non anche che la stessa abbia estromesso il fratello dal godimento del bene.
Quanto riferito dal teste prova soltanto una circostanza che allo stesso teste è stata Tes_1 riferita da ciò che non è sufficiente a ritenere provato che, in effetti, la stessa Persona_1 abbia esternato ai fratelli la volontà di privarli del possesso del bene.
È noto che “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (Cassazione civile sez. I, 20/02/2025, n.4530).
La domanda è quindi infondata.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, seguono la soccombenza nel rapporto tra parte attrice e e sono liquidate sulla scorta dei valori minimi di cui al d.m. Controparte_6
55/2014 avuto riguardo alla esiguità delle difese;
vanno invece compensate nel rapporto tra parte attrice, e stante l'adesione di questi ultimi alla domanda Controparte_2 Controparte_3 attorea;
nulla va previsto per le spese sostenute dal in quanto parte non Controparte_4 evocata in causa dagli attori.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il IB di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
10 dichiara che , e , eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
hanno usucapito la quota di 1/3 dell'immobile sito in Agrigento Fraz. Persona_1
Montaperto, Via San Giuseppe n. 276 – n. 278 censito in catasto al foglio 87, particella 458 appartenente a e Controparte_2 Controparte_3
rigetta la domanda attorea nei confronti di;
Controparte_6
compensa le spese di lite nel rapporto tra parte attrice, e Controparte_2 Controparte_3
condanna parte attrice a pagare a le spese di lite che si liquidano nella Controparte_6 complessiva somma di € 1.453,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge.
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Agrigento, 30/10/2025
Il Giudice
IN NN
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