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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/12/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro
in persona della dott.ssa ER OS
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 3910/2025, promossa da:
Parte_1 difeso dall'Avv. Paolo Languasco del Foro di Genova, per procura depositata nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato in Genova, Vico Falamonica 1/13
-ricorrente
CONTRO
Controparte_1 ,in persona del Ministro in carica
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI: come da atto di costituzione in giudizio e da verbale odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente il 14/10/2025, il ricorrente ha convenuto in
وoggi Controparte_1 (di seguito, per brevità, giudizio il Controparte_1 anche solo "), esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del , in forza di una serieCont
..Cont
"
di contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso, relativi per quanto qui rileva:
•AS 2022/2023: dal 19.9.2022 al 31.8.2023
•AS 2023/2024: dal 11.9.2023 al 31.8.2024
Il ricorrente, sostiene di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del
Cont tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il و
violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata
(e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente - nel seguito per brevità anche solo "carta docente" o "carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Cont è proseguito nonostante la diffida del ricorrente. L'inadempimento da parte del Cont Poste tali premesse, parte ricorrente ha chiesto, in principalità, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per l'anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale ha reso la propria attività lavorativa di docente a tempo determinato, e ri- accreditamento della somma di euro 250,00 non spesa in relazione all'a.s. 2023/2024. Cont benché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione Il
dell'udienza, non si è costituito in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente.
E' stata poi discussa oralmente dal difensore di parte attrice, che ha infine richiamato le conclusioni di cui al ricorso.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore ha dato prova il ricorrente è oggi tuttora inserito nell'organizzazione scolastica, in quanto immesso in ruolo.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa, con contratti a termine, negli aa.ss. e con le modalità sopra indicate.
E' altresì pacifico che il lavoratore non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro. D'altra parte, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente, di non avere percepito Cont la carta, sarebbe spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697 c.c. Inoltre, alla luce della delineata disciplina nazionale, non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale la ricorrente non era, nel periodo oggetto di causa.
E' pacifico, infine, che il ricorrente non sia "uscito dal sistema scolastico".
Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, le Sentenze n.
901/2023 pubbl. il 14/11/2023 RG n. 2065/2023 e, da ultimo, n. 1058/2024 del 31.10.2024 nella causa n. 3059/2024 R.G., richiamate di seguito per ampli stralci).
Con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la Suprema Corte di
Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
-la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle "dotazioni lavorative individuali in senso stretto";
-la "taratura" dell'importo della carta "in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima"; -si tratta, dunque, di istituto di "sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale", rispondente ad una "scelta di discrezionalità normativa"; non è, peraltro, quello in discorso, 1'unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico"; Cont
-l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento... con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico"; in effetti, ai sensi del d.P.C.M.
28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno
2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'anno scolastico", non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere "da un'identica percezione" [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] "quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura"; si tratta del resto di "lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato";
-non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque "tarato sull'intero anno scolastico");
-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L.
124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza "annuale" (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
Cont "debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai Una volta accertato l'inadempimento del lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
-l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame"; "oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione";
-la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione "dare accesso al portale" agli aventi diritto, al fine di provvedere al "pagamento";
-il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
-l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché "sia ancora interno al sistema Cont educativo scolastico"; del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
-la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta "per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione di scopo",
-"... rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è... poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico";
-"[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la
Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico"; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
-"[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico";
-l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito";
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, parte ricorrente risulta ad oggi presente nel sistema scolastico. Conclusivamente, le domande di cui al ricorso, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente in relazione all'a.s. 2022/2023 e il riaccredito della somma di euro
250,00 per l'a.s. 2023/2024, devono essere accolte. In relazione all'anno scolastico 2023/2024, per il quale la somma interamente accreditata inizialmente, non spesa, è stata poi sottratta, il ricorrente ha diritto al riaccreditamento richiesto dell'importo residuo non speso, dovendosi applicare anche ai docenti non di ruolo, per il principio di parità di trattamento di cui alle note sentenze della CGUE e del la S.C., la stessa tempistica di due anni per la spesa della somma caricata sulla carta del docente riconosciuta ai docenti assunti a tempo indeterminato. Cont Con riguardo a detti aa.ss., il va condannato, dunque, all'attribuzione al ricorrente della carta stessa e all'accredito su di essa, della somma di euro 500,00 per l' a.s., oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate, da ritenersi tali anche alla luce della Cont serialità del contenzioso, e della modestissima attività processuale) e poste a carico del in base alla soccombenza;
con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
- dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 ("carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente"), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione all'a.s. 2022/2023, per un totale di 1 a.s. e, quindi, per complessivi euro 500,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- dichiara il diritto del ricorrente ad aver riaccreditata la somma di 250 euro per l'a.s. 2023/2024;
- conseguentemente condanna il in persona del CP_3Controparte_1
,
pro tempore, ad assegnare al ricorrente la "carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori;
,in persona del condanna altresì il Controparte_1
Ministro pro tempore a rifondere al ricorrente le spese di lite, spese che liquida in complessivi € 321,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente avv. Languasco.
Genova, 16/12/2025
IL GIUDICE
ER OS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro
in persona della dott.ssa ER OS
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 3910/2025, promossa da:
Parte_1 difeso dall'Avv. Paolo Languasco del Foro di Genova, per procura depositata nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato in Genova, Vico Falamonica 1/13
-ricorrente
CONTRO
Controparte_1 ,in persona del Ministro in carica
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI: come da atto di costituzione in giudizio e da verbale odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente il 14/10/2025, il ricorrente ha convenuto in
وoggi Controparte_1 (di seguito, per brevità, giudizio il Controparte_1 anche solo "), esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del , in forza di una serieCont
..Cont
"
di contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso, relativi per quanto qui rileva:
•AS 2022/2023: dal 19.9.2022 al 31.8.2023
•AS 2023/2024: dal 11.9.2023 al 31.8.2024
Il ricorrente, sostiene di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del
Cont tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il و
violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata
(e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente - nel seguito per brevità anche solo "carta docente" o "carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Cont è proseguito nonostante la diffida del ricorrente. L'inadempimento da parte del Cont Poste tali premesse, parte ricorrente ha chiesto, in principalità, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per l'anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale ha reso la propria attività lavorativa di docente a tempo determinato, e ri- accreditamento della somma di euro 250,00 non spesa in relazione all'a.s. 2023/2024. Cont benché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione Il
dell'udienza, non si è costituito in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente.
E' stata poi discussa oralmente dal difensore di parte attrice, che ha infine richiamato le conclusioni di cui al ricorso.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore ha dato prova il ricorrente è oggi tuttora inserito nell'organizzazione scolastica, in quanto immesso in ruolo.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa, con contratti a termine, negli aa.ss. e con le modalità sopra indicate.
E' altresì pacifico che il lavoratore non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro. D'altra parte, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente, di non avere percepito Cont la carta, sarebbe spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697 c.c. Inoltre, alla luce della delineata disciplina nazionale, non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale la ricorrente non era, nel periodo oggetto di causa.
E' pacifico, infine, che il ricorrente non sia "uscito dal sistema scolastico".
Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, le Sentenze n.
901/2023 pubbl. il 14/11/2023 RG n. 2065/2023 e, da ultimo, n. 1058/2024 del 31.10.2024 nella causa n. 3059/2024 R.G., richiamate di seguito per ampli stralci).
Con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la Suprema Corte di
Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
-la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle "dotazioni lavorative individuali in senso stretto";
-la "taratura" dell'importo della carta "in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima"; -si tratta, dunque, di istituto di "sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale", rispondente ad una "scelta di discrezionalità normativa"; non è, peraltro, quello in discorso, 1'unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico"; Cont
-l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento... con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico"; in effetti, ai sensi del d.P.C.M.
28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno
2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'anno scolastico", non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere "da un'identica percezione" [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] "quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura"; si tratta del resto di "lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato";
-non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque "tarato sull'intero anno scolastico");
-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L.
124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza "annuale" (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
Cont "debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai Una volta accertato l'inadempimento del lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
-l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame"; "oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione";
-la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione "dare accesso al portale" agli aventi diritto, al fine di provvedere al "pagamento";
-il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
-l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché "sia ancora interno al sistema Cont educativo scolastico"; del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
-la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta "per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione di scopo",
-"... rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è... poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico";
-"[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la
Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico"; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
-"[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico";
-l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito";
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, parte ricorrente risulta ad oggi presente nel sistema scolastico. Conclusivamente, le domande di cui al ricorso, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente in relazione all'a.s. 2022/2023 e il riaccredito della somma di euro
250,00 per l'a.s. 2023/2024, devono essere accolte. In relazione all'anno scolastico 2023/2024, per il quale la somma interamente accreditata inizialmente, non spesa, è stata poi sottratta, il ricorrente ha diritto al riaccreditamento richiesto dell'importo residuo non speso, dovendosi applicare anche ai docenti non di ruolo, per il principio di parità di trattamento di cui alle note sentenze della CGUE e del la S.C., la stessa tempistica di due anni per la spesa della somma caricata sulla carta del docente riconosciuta ai docenti assunti a tempo indeterminato. Cont Con riguardo a detti aa.ss., il va condannato, dunque, all'attribuzione al ricorrente della carta stessa e all'accredito su di essa, della somma di euro 500,00 per l' a.s., oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate, da ritenersi tali anche alla luce della Cont serialità del contenzioso, e della modestissima attività processuale) e poste a carico del in base alla soccombenza;
con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
- dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 ("carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente"), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione all'a.s. 2022/2023, per un totale di 1 a.s. e, quindi, per complessivi euro 500,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- dichiara il diritto del ricorrente ad aver riaccreditata la somma di 250 euro per l'a.s. 2023/2024;
- conseguentemente condanna il in persona del CP_3Controparte_1
,
pro tempore, ad assegnare al ricorrente la "carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori;
,in persona del condanna altresì il Controparte_1
Ministro pro tempore a rifondere al ricorrente le spese di lite, spese che liquida in complessivi € 321,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente avv. Languasco.
Genova, 16/12/2025
IL GIUDICE
ER OS