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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6751/2019 depositato il 05/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia N.2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 906/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 15/03/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T201274 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T201274 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa notificava al Contribuente Ricorrente_1 Ricorrente_1 l'Avviso di accertamento n. RJY01T201274 (anno di imposta 2005) con il quale contestava l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. Unico/2006 per l'anno 2005); la percezione di compensi per lavoro autonomo dall'AUSL
n. 8 € 7.849,00; la percezione di redditi di capitale per € 51.000,00 (Società_1 srl) relativi al possesso di 10.200 quote: come da dati dell' Anagrafe tributaria: quadro SK Modello 770 della citata Società; nonché redditi da capitale dalla Società_2 srl (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia, pertanto, ha accertava (artt. 41 e 41 bis DPR 600/73) un reddito complessivo netto di € 41.091,00 imponibile ai fini IRPEF (cfr. Avviso di accertamento in atti).
Il Contribuente impugnava l'Avviso dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia si costituiva e contro deduceva.
La Commissione tributaria provinciale di Siracusa, con sentenza n. 906 del 2019, Sezione V, rigettava il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati
- la riforma (cfr. appello).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto.
Il Difensore della Società appellante ha depositato delega ad altro difensore.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
Vengono dedotte le medesime argomentazioni già sottoposte al vaglio del primo Giudice: difetto di motivazione dell'atto impugnato e mancata percezione dei redditi di capitale sopra menzionati.
In disparte i profili di inammissibilità - per difetto di specificità dei motivi di appello, art. 53 d.lvo 546 del
1992 - il gravame non è fondato nel merito e va rigettato.
1.- Il reddito di capitale percepito dalla società Società_3 costruzioni è stato accertato dal riscontro del quadro SK del Mod. 770 per l'anno in esame, mentre il reddito di capitale percepito dalla Società_2 srl è stato ricavato dall'Avviso di accertamento della Società (confermato con sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siracusa n. 4572/07/17 definitiva – cfr. documentazione in atti).
2.- E' rimasta incontestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo oggetto di verifica: ricorrendo tale fattispecie l'Agenzia delle entrate è abilitata a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito determinandolo anche con “metodo induttivo” ed anche con
“presunzioni semplici” prive dei requisiti previsti dal c. 3 art. 32 dpr 29 settembre 1973 (Cassazione, n.3115 del 2006).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) in favore dell'Agenzia delle entrate appellata.
Siracusa, 24 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI NA
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6751/2019 depositato il 05/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia N.2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 906/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 15/03/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T201274 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T201274 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa notificava al Contribuente Ricorrente_1 Ricorrente_1 l'Avviso di accertamento n. RJY01T201274 (anno di imposta 2005) con il quale contestava l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. Unico/2006 per l'anno 2005); la percezione di compensi per lavoro autonomo dall'AUSL
n. 8 € 7.849,00; la percezione di redditi di capitale per € 51.000,00 (Società_1 srl) relativi al possesso di 10.200 quote: come da dati dell' Anagrafe tributaria: quadro SK Modello 770 della citata Società; nonché redditi da capitale dalla Società_2 srl (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia, pertanto, ha accertava (artt. 41 e 41 bis DPR 600/73) un reddito complessivo netto di € 41.091,00 imponibile ai fini IRPEF (cfr. Avviso di accertamento in atti).
Il Contribuente impugnava l'Avviso dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia si costituiva e contro deduceva.
La Commissione tributaria provinciale di Siracusa, con sentenza n. 906 del 2019, Sezione V, rigettava il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati
- la riforma (cfr. appello).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto.
Il Difensore della Società appellante ha depositato delega ad altro difensore.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
Vengono dedotte le medesime argomentazioni già sottoposte al vaglio del primo Giudice: difetto di motivazione dell'atto impugnato e mancata percezione dei redditi di capitale sopra menzionati.
In disparte i profili di inammissibilità - per difetto di specificità dei motivi di appello, art. 53 d.lvo 546 del
1992 - il gravame non è fondato nel merito e va rigettato.
1.- Il reddito di capitale percepito dalla società Società_3 costruzioni è stato accertato dal riscontro del quadro SK del Mod. 770 per l'anno in esame, mentre il reddito di capitale percepito dalla Società_2 srl è stato ricavato dall'Avviso di accertamento della Società (confermato con sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siracusa n. 4572/07/17 definitiva – cfr. documentazione in atti).
2.- E' rimasta incontestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo oggetto di verifica: ricorrendo tale fattispecie l'Agenzia delle entrate è abilitata a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito determinandolo anche con “metodo induttivo” ed anche con
“presunzioni semplici” prive dei requisiti previsti dal c. 3 art. 32 dpr 29 settembre 1973 (Cassazione, n.3115 del 2006).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) in favore dell'Agenzia delle entrate appellata.
Siracusa, 24 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI NA