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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3450 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1034/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SC LL Presidente dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera dott.ssa CR NE Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1034/2025 promossa da
(C.F./P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ON GIACALONE,
APPELLANTE
contro
(P. IVA , con il patrocinio degli avv.ti Fabrizio Controparte_1 P.IVA_2
OL e SI OS,
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 71/2025, pubblicata il 3 marzo
2025; materia: Appalto
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 15 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, per i motivi esposti in questo atto, richiamate confermate altresì tutte le difese di primo grado e disattesa ogni avversaria domanda, istanza ed eccezione, così provvedere: NEL MERITO
- in via principale, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, dichiarare con ogni più opportuno provvedimento nulla la sentenza Tribunale di Sondrio del 28/02/2025 n. 71/2025 (rep. n. 137/2025) pubblicata il 03/03/2025, pronunciata nella causa di R.G. 1270/2021 (doc. A) per violazione degli art. 24 Cost. e dell'art. 101 c.p.c. e, conseguentemente, assumere le conseguenti determinazioni anche in ordine a quanto previsto dall'art. 354 c.p.c.;
- ancora in via principale e subordinatamente alla prima domanda, rigettate le difese avversarie, riformare le parti di seguito indicati della sentenza del Tribunale di Sondrio del 28/02/2025, n. 71/2025 (rep. n. 137/2025) pubblicata il 03/03/2025, pronunciata nella causa di R.G. 1270/2021 (doc. A) e, per l'effetto, anche in accoglimento delle richieste avanzate in primo grado, accertare e riconoscere la fondatezza delle pretese avanzate da parte dell'odierna appellante e, Parte_1 conseguentemente, rigettare le domande riconvenzionali avversarie ed accogliere le domande riconvenzionali dell'appellante, condannando la al pagamento con ogni titolo Controparte_1 ritenuto più idoneo della somma complessiva di € 33.508,49, oltre interessi legali e di mora anche ai sensi del D. lgs. 231/2002 (dal dovuto e fino al soddisfo) e spese, come meglio descritta e articolata con la domanda proposta in primo grado, o nella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata e/o ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali e di mora come per legge dal dovuto e fino al soddisfo, anche ai sensi del D. lgs. 231/2002, oltre alla rivalutazione monetaria;
- in via subordinata, rigettate le difese avversarie, riformare le parti di seguito indicati della sentenza del Tribunale di Sondrio del 28/02/2025, n. 71/2025 (rep. n. 137/2025) pubblicata il 03/03/2025, pronunciata nella causa di R.G. 1270/2021 (doc. A) e, per l'effetto, anche in accoglimento delle richieste avanzate in primo grado, accertare e riconoscere la fondatezza delle pretese avanzate da parte dell'odierna appellante e, conseguentemente, accogliere le Parte_1 domande riconvenzionali dell'appellante con ogni titolo più idoneo per la somma complessiva di € 33.508,49, oltre interessi legali e di mora anche ai sensi del D. lgs. 231/2002 (dal dovuto e fino al soddisfo) e spese, come meglio descritta e articolata con la domanda proposta in primo grado e compensando totalmente o parzialmente tali somme con l'eventuale e non creduto accoglimento di tutte o parte delle domande riconvenzionali avversarie;
- in ogni caso, nel merito, in considerazione del fatto che la debenza risultante dal primo grado di giudizio, come sancita dalla sentenza impugnata, è stata integralmente assolta dall'appellante con il pagamento in data 10/03/2025 di € 124.011,74 a favore dell'appellata, con ogni più opportuno provvedimento in ogni caso ed anche in considerazione delle censure di nullità della sentenza impugnata, si chiede eventuale idonea pronuncia che imponga alla ferme le Controparte_1 ulteriori condanne, di restituire il predetto importo alla oltre interessi Parte_1 legali e di mora anche ai sensi del D. lgs. 231/2002 (dal dovuto e fino al soddisfo);
- in via istruttoria, anche in accoglimento del primo motivo di appello ed in accoglimento dell'istanza di rimessione in termini da intendersi qui riproposta (cfr. doc. O), riformare la sentenza di primo grado qui impugnata e autorizzare l'appellante a depositare nel presente giudizio di appello la bozza di relazione di CT (confermata in sede di relazione definitiva) resa nel giudizio n. RG. 314/2022 innanzi al Tribunale di Sondrio, di cui agli all. A e B del doc. O;
- ancora in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e, nello specifico, l'ammissione di una CT tecnico contabile che, tra l'altro, analizzati gli atti di causa, i pagina 2 di 15 documenti e previa eventuale ulteriore integrazione della documentazione pertinente e necessaria, accerti i rapporti di dare/avere tra le Parti, tenuto conto di quanto circoscritto dall'oggetto del presente contenzioso. Fermo restando l'accertamento di ogni altro elemento ritenuto utile ritenuto necessario da parte di questa Ecc.ma Corte;
- in ogni caso con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado di giudizio”.
Per parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria ed avversa istanza, così giudicare: Nel merito Rigettare ogni avversa richiesta, istanza e conclusione, dichiarandosi l'appello inammissibile ex Artt. 342-348 cpc o, comunque, rigettarlo integralmente, confermandosi in ogni suo punto la sentenza appellata. Sulle spese Spese e competenze integralmente rifuse”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 71/2025 pubblicata in data 3/03/2025, il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da (in Controparte_1 seguito anche solo contro (nel prosieguo anche solo CP_1 Parte_1 [...]
, così provvedeva: Parte_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 369/2021 del Tribunale di
Sondrio;
- condanna a corrispondere a la somma di € Parte_1 Controparte_1
65.406,36, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo definitivo;
- rigetta le domande riconvenzionali proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate in motivazione in € 20.400,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e
[...]
c.p.a. come per legge ed € 833,93 per esborsi;
- rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. proposta da Controparte_1
2. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 369/2021, CP_1 emesso dal Tribunale di Sondrio in data 12 ottobre 2021, con cui le era stato ingiunto di versare a
[...] la somma di € 76.664,05, oltre a interessi e spese di procedura, a titolo di credito vantato Parte_1
pagina 3 di 15 dal costituito da e nei confronti della committente AN per la terza CP_2 Parte_1 CP_1 annualità del contratto d'appalto con quest'ultima stipulato.
Nel dettaglio, l'attrice-opponente esponeva che: in data 29 agosto 2018 e Parte_1 CP_1 avevano stipulato un contratto di R.T.I, che faceva seguito all'aggiudicazione di un appalto triennale
AN avente ad oggetto lo sgombero della neve nelle tratte stradali ivi specificate, per un corrispettivo di € 723.245,700 oltre ad Iva;
tale contratto prevedeva il riconoscimento in capo a Parte_1 della qualifica di “capogruppo” e delle relative attribuzioni, il conferimento alla stessa del mandato ad intrattenere tutti i rapporti con la committente AN, l'irrevocabilità del mandato e, comunque,
l'inefficacia rispetto alla committente AN di ogni sua eventuale revoca, la ripartizione delle quote di partecipazione (60% e l'individuazione dei tratti stradali di Parte_2 rispettiva spettanza;
nell'ottobre 2018 AN aveva emesso lettera di affidamento dell'appalto, contente la previsione che “i corrispettivi spettanti all'appaltatore saranno accreditati unicamente sul c/c della mandataria ”; spettava quindi ad attribuire il 40% alla mandante Parte_1 Parte_1 CP_1
l'unica parte debitrice dei corrispettivi del contratto di appalto era AN e parte creditrice era
[...]
nei cui confronti, effettuato il pagamento da parte di AN di ogni singolo SAL, sorgeva Parte_1 un correlativo e proporzionale debito (pari al 40%) a favore di il credito fatto valere tramite CP_1 la procedura monitoria da poiché rifletteva il valore di una somma non versata dalla Parte_1 committente AN alla stessa non poteva quindi essere esatto da la quale Parte_1 CP_1 non era parte passiva del rapporto obbligatorio.
In via riconvenzionale, chiedeva il pagamento di € 26.391,33, quale somma residua non CP_1 corrisposta da in relazione alla fattura n. 27 del 14.05.2019 (emessa in relazione alla Parte_1 propria quota del 40% dell'anticipo versato dalla committente AN), nonché il pagamento di €
39.015,03, in forza della fattura n. 115 del 23.12.2019, relativa alla quota spettante a del CP_1 primo SAL contrattuale versato da AN alla capogruppo Parte_1
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle domande Parte_1 riconvenzionali proposte da Con riferimento a queste ultime, in particolare, l'opposta CP_1 esponeva che:
- in relazione alla prima domanda riconvenzionale di la somma richiesta atteneva alla CP_1 quota asseritamente di spettanza di con riguardo all'anticipazione contrattuale CP_1 versata dalla committente AN;
quota a cui, tuttavia, non aveva integralmente CP_1 diritto, poiché si era resa inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali assunti, avendo infatti pagina 4 di 15 eseguito la propria parte di opere e lavori soltanto nel corso della prima annualità del contratto
(i.e. 2018-2019). Ciò posto, la somma versata da a con riferimento Parte_1 CP_1 all'anticipazione contrattuale era in realtà superiore alla parte di effettiva spettanza della seconda, sicché residuava un credito a favore di pari a € 20.677,73; Parte_1
- quanto alla seconda domanda riconvenzionale di il credito vantato da quest'ultima CP_1 era in realtà compensato da tre
contro
-crediti vantati da nei confronti della Parte_1 stessa (relativi: i) al noleggio di due autocarri – € 30.500,00; ii) a spese inerenti CP_1 all'esecuzione dell'appalto – € 13.420,00; iii) a decurtazioni a titoli di penale applicate da AN sul corrispettivo contrattuale in ragione di inadempimenti imputabili a la quale, in CP_1 particolare, avrebbe omesso di verificare le autorizzazioni ed abilitazioni dei mezzi impiegati per l'esecuzione del contratto – € 71.004,00), per un ammontare complessivo di € 114.924,00. chiedeva quindi, in via di reconventio reconventionis, la condanna di al Parte_1 CP_1 pagamento della differenza tra il credito da quest'ultima vantato (€ 39.015,03) e quello vantato invece dalla stessa (€ 135.601,73), ossia € 96.586,70. Parte_1
Con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., – tra l'altro – contestava le pretese CP_1 azionate tramite reconventio reconventionis da deducendo che: Parte_1
- quanto all'asserito credito relativo al noleggio di due autocarri, esso non sarebbe provato nel quantum; comunque, non avrebbe correttamente adempiuto alla prestazione Parte_1 alla base del presunto credito, dacché gli autocarri noleggiati a erano privi dei CP_1 requisiti previsti (tant'è che, a causa di ciò, AN avrebbe in seguito applicato le penali di cui si
è detto supra); in ogni caso, il credito di sarebbe compensato da un
contro
- Parte_1 credito di per € 60.000,00, anch'esso relativo al noleggio di due mezzi per CP_1
l'espletamento delle attività di manutenzione stradale appaltate da AN;
- quanto al presunto credito relativo a spese inerenti all'esecuzione dell'appalto, esso non troverebbe alcun fondamento nel rapporto contrattuale tra le parti;
- infine, per quel che concerne le penali applicate da AN, la relativa responsabilità graverebbe in realtà sulla stessa poiché i mezzi privi dei requisiti previsti erano stati Parte_1 noleggiati a proprio dalla stessa CP_1 Parte_1
Con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., dava atto di aver concordato con Parte_1
AN una ingente riduzione delle penali applicate, e modificava conseguentemente la terza reconventio reconventionis, riducendola ad € 7.925,79 e concludendo, in definitiva, per la conferma del decreto pagina 5 di 15 ingiuntivo opposto e per la condanna di al pagamento dell'ulteriore somma di € 33.508,49, CP_1 pari alla differenza tra il proprio maggior credito (€ 20.677,73 a titolo di somma pagata in eccesso a titolo di anticipo contrattuale + € 51.845,79 per le tre riconvenzionali= € 72.523,52) e il credito vantato da con la sua seconda riconvenzionale (€ 39.015,03) CP_1
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo opposto e accoglieva le domande riconvenzionali di rigettando invece quelle di sulla scorta delle CP_1 Parte_1 seguenti considerazioni:
- preliminarmente, doveva essere rigettata l'istanza di rimessione in termini depositata da Parte_1 volta ad ottenere l'autorizzazione a produrre bozza di CT depositata in diverso giudizio (relativa
[...] al costo degli autocarri noleggiati da a , per essere la causa idoneamente Pt_1 Parte_1 CP_1 decidibile sulla base degli atti, dei documenti versati e dell'istruttoria già esperita;
- la domanda avanzata da con richiesta di decreto ingiuntivo era infondata, in quanto Parte_1 il soggetto obbligato al pagamento della somma richiesta in via monitoria da era Parte_1
AN, ossia la committente dell'appalto, tenuto peraltro conto che, nel corso del giudizio, AN aveva effettivamente versato a tale somma, sulla quale non aveva avanzato Parte_1 CP_1 pretese;
- la prima domanda riconvenzionale proposta da relativa all'anticipazione contrattuale CP_1 versata da AN, andava accolta poiché risultava pacifico che avesse svolto debitamente i CP_1 lavori di propria spettanza durante il primo anno di contratto (mentre negli anni successivi, per accordo tra le parti, i lavori sarebbero stati eseguiti solo da e l'anticipazione contrattuale Parte_1 sarebbe uno strumento finalizzato proprio a far fronte ai costi di avvio dell'appalto;
- anche la seconda domanda riconvenzionale proposta da doveva essere accolta, in quanto il CP_1 credito così azionato non era stato contestato da Parte_1
- invece, le domande avanzate in via di reconventio reconventionis da dovevano Parte_1 essere rigettate: quelle relative al noleggio di autocarri e alle spese inerenti al contratto di appalto dovevano essere respinte in quanto non sufficientemente provate nell'an e, soprattutto, nel quantum
(non essendo sufficienti a tal fine le sole fatture commerciali, le quali costituirebbero meri documenti contabili di parte) e, quanto alla somma richiesta a titolo di rimborso spese di gestione, anche perché il contratto di costituzione del R.T.I. prevedeva la natura gratuita del mandato di gestione conferito a
[...]
quella attinente alle penali applicate da AN (il cui importo, comunque, era stato Parte_1 significativamente ridotto nel corso del giudizio) doveva essere rigettata poiché non Parte_1
pagina 6 di 15 aveva allegato alcun fatto costitutivo della presunta responsabilità di e, comunque, non CP_1 aveva specificatamente contestato l'affermazione di controparte secondo cui gli automezzi oggetto delle contestazioni di AN fossero proprio quelli noleggiati da a Parte_1 CP_1
3. Il giudizio di appello.
La sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto preliminarmente la declaratoria di Parte_1 nullità e in subordine l'integrale riforma – con accoglimento delle proprie domande riconvenzionali ed il rigetto di quelle avversarie, e con restituzione delle somme versate in forza della sentenza impugnata
- sulla base dei seguenti motivi.
I) Con il primo motivo di appello lamenta la nullità della sentenza di primo grado – Parte_1 per violazione degli artt. 24 Cost. e 101 co. 2 e 294 co. 3 c.p.c. – nella parte in cui ha rigettato l'istanza volta all'acquisizione della bozza di CT redatta in diverso giudizio, avente ad oggetto le domande riconvenzionali proposte da la quale avrebbe certamente colmato le lacune Parte_1 probatorie evidenziate dal giudice di prime cure.
II) Con il secondo motivo di appello censura la sentenza impugnata laddove afferma Parte_1 che, successivamente al primo anno di contratto, le parti fossero di “comune accordo” acché
[...] proseguisse da sola i lavori oggetto di appalto, a cui seguirebbe implicitamente la Parte_1 conseguenza – denegata dall'appellante – per cui le spese di gestione relative alla seconda e alla terza annualità del contratto sarebbero gravate sulla sola Parte_1
III) Con il terzo motivo di appello eccepisce l'erroneità della sentenza impugnata Parte_1 nella parte in cui ha ritenuto che l'anticipazione contrattuale costituisca un mero “contributo” alle spese di avvio dei lavori di appalto, sicché (avendo eseguito lavori durante la prima annualità di CP_1 contratto) avrebbe avuto diritto all'intera propria quota. Secondo la prospettazione dell'appellante,
l'anticipazione contrattuale costituirebbe invece un anticipo del corrispettivo, per cui, tenuto conto che
– come pacifico tra le parti – ha svolto attività solo durante la stagione 2018-2019, la quota CP_1 di spettanza di quest'ultima in relazione all'anticipazione contrattuale doveva essere ulteriormente ridotta in ragione della parte di lavori effettivamente eseguiti.
IV) Con il quarto motivo di appello si duole dell'erroneità della sentenza di primo Parte_1 grado nella parte in cui ha ritenuto non sufficientemente provate le domande proposte dall'odierna appellante in via di reconventio reconventionis. Quanto alle domande relative al noleggio di autocarri e alle spese di gestione, le fatture prodotte, in quanto non specificatamente contestate dalla controparte, pagina 7 di 15 dovevano ritenersi idonee a provare il credito ivi documentato. Quanto alla domanda inerente al recupero delle decurtazioni a titolo di penale applicate da AN sul corrispettivo dell'appalto, i documenti versati in atti proverebbero pienamente la responsabilità di tenuto peraltro conto CP_1 che, quand'anche si ammettesse che i mezzi privi dei necessari requisiti fossero proprio quelli noleggiati da l'onere di verificarne l'effettiva idoneità all'uso designato sarebbe Parte_1 comunque gravato su CP_1
si è costituita nel presente giudizio d'appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione di
[...] [...]
denunciandone l'inammissibilità per genericità dei motivi e, comunque, contestandone il Parte_1 fondamento in fatto e in diritto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
4. Decisione
4.1. Preliminarmente, occorre disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da
[...]
sollevata da nei propri atti difensivi. Invero, l'impugnazione dell'odierna Parte_1 CP_1 appellante è motivata in modo sufficientemente chiaro, sintetico e specifico, indicando – per ciascun motivo di appello – lo specifico capo della sentenza di primo grado impugnato, le censure alla ricostruzione dei fatti compiute dal giudice di prime cure, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in accordo al disposto dell'art. 342 c.p.c.
Del resto, i profili di contestazione rilevati dall'appellata concernono, più propriamente, il merito delle prospettazioni pur fornite dall'appellante, sicché, quand'anche corretti, concernono tuttavia la fondatezza dei motivi di appello, e non – a monte – la loro ammissibilità.
4.2. Venendo quindi al merito, l'appello proposto da è parzialmente fondato, nei limiti Parte_1 che seguono.
4.3. Il primo motivo di appello è infondato.
Giova ricordare che la CT non è un mezzo di prova, poiché la sua funzione non consiste, almeno direttamente, nel determinare il convincimento del giudice circa la verità o la non verità di determinati fatti, ma consiste nell'offrire all'attività del giudice l'ausilio di cognizioni tecniche che il giudice non possiede. In giurisprudenza, a tal proposito, è stato più volte chiarito che la CT non può avere carattere esplorativo, ossia non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava pagina 8 di 15 l'onere probatorio;
non può essere utilizzata, cioè, al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (così, tra le più recenti, Cass. civ., ord. 7 settembre
2023, n. 26048).
Se è vero che non si può escludere che la CT sia utilizzabile anche per conoscere fatti, la cui conoscenza può essere acquisita solo da chi possiede una determinata preparazione tecnica (attività del consulente c.d. percipiente), è tuttavia altrettanto vero che, in tal caso, come precisato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, un simile accertamento non può involgere quei fatti che non siano stati tempestivamente allegati dalle parti a fondamento delle proprie domande e eccezioni, a pena di nullità assoluta (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 1° febbraio 2022, n. 3086).
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha rigettato le domande proposte in via di reconventio reconventionis da poiché ritenute sguarnite del necessario supporto probatorio. Non Parte_1 vengono in rilievo, dunque, questioni attinenti a valutazioni tecniche richiedenti cognizioni specialistiche (come quelle relative alla congruità dei prezzi praticati in relazione ai servizi asseritamente prestati), bensì – a monte – la questione dell'assolvimento dell'onere probatorio che gravava su in relazione ai fatti principali che fonderebbero le sue pretese azionate in Parte_1 riconvenzionale (sul punto, le statuizioni del giudice di prime cure vengono censurate dall'appellante nel quarto motivo di appello, il quale verrà esaminato infra).
Pertanto, alla luce dei principi cristallizzati dalla giurisprudenza poc'anzi richiamata, il primo motivo di appello deve essere respinto.
4.4. Il secondo motivo di appello è infondato.
Contrariamente a quanto sembra sostenere l'appellante - quando afferma che l'accertamento di un accordo delle parti in ordine alla prosecuzione del contratto d'appalto da parte della sola Parte_1 nella seconda e nella terza annualità (invece che dell'inadempimento di in tal senso) è
[...] CP_1 idoneo ad incidere sulla statuizione in ordine alla reconventio reconventionis proposta da Parte_1 per la ripartizione delle spese di gestione- il Tribunale NON ha respinto tale domanda
[...] riconvenzionale di sulla scorta dell'affermato accordo delle parti sulle modalità di Parte_1 prosecuzione dell'appalto, bensì sulla scorta del ritenuto mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della pretesa creditrice e sulla scorta della qualificazione di tali spese come spese di “mandato”.
pagina 9 di 15 Ne consegue che la censura mossa con il motivo di appello in esame non assume alcuna rilevanza ai fini della decisione impugnata, tenuto conto che non ha avanzato alcuna domanda (di Parte_1 esatto adempimento, di risoluzione del contratto, di risarcimento) scaturente dall'asserito inadempimento della controparte.
4.5. Il terzo motivo di appello è fondato.
L'anticipazione contrattuale (disciplinata ratione temporis dall'art. 35 co. 18 d.lgs. 50/2016) costituisce un importo, calcolato sulla base del valore del contratto di appalto (di regola, il 20% di detto valore), versato dalla stazione appaltante all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
Benché lo strumento rinvenga la propria ratio nell'esigenza di fornire all'appaltatore le risorse necessarie per avviare le attività di cui al contratto di appalto, nondimeno l'anticipazione contrattuale non assume la fisionomia di un finanziamento, costituendo invece una parte del corrispettivo contrattuale, pagata in via eccezionale (in virtù delle suddette finalità) anticipatamente rispetto all'esecuzione delle opere.
Tale conclusione trova conferma nello stesso dettato normativo: l'art. 35 co. 18 d.lgs. 50/2016 prevede infatti che “L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori” e che “L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti”. Il recupero dell'anticipazione in base alla progressione dei lavori viene effettuato, in concreto, mediante la detrazione operata sul corrispettivo risultante dai SAL di una quota dell'anticipazione già versata;
l'imputazione di tale quota al corrispettivo (quale partita di conto di segno opposto) ne rivela, dunque,
l'identica natura.
A ulteriore conforto della soluzione rassegnata si pone un'altra previsione contenuta nella norma de qua, in forza della quale “Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali”.
L'obbligo di restituire l'anticipazione in caso di inadempimento contrattuale è conseguenza volta a riportare in equilibrio il sinallagma pattizio violato dall'inadempimento dell'appaltatore; pertanto, dal momento che l'anticipazione partecipa quindi al contemperamento degli interessi delle parti negoziali, considerato altresì che nell'appalto tali interessi sono da ricondurre all'esecuzione delle opere verso il pagina 10 di 15 pagamento di un corrispettivo, ne discende che all'anticipazione debba essere riconosciuta natura di corrispettivo.
La sentenza impugnata è dunque errata nella parte in cui ha ritenuto che, solo perché aveva CP_1 eseguito i lavori di sua spettanza durante la prima annualità di contratto, essa avesse diritto all'intera sua quota sull'anticipazione contrattuale. Come invece correttamente rilevato dall'appellante, poiché – come è pacifico tra le parti – ha adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali solo per la CP_1 prima stagione 2018-2019 (non anche per le successive due stagioni), il suo diritto al corrispettivo previsto per il triennio 2018-2021 dal contratto di appalto stipulato dal R.T.I. con AN deve essere ridotto a un terzo, e quindi – proporzionalmente – dev'essere ridotto a un terzo anche il suo diritto sull'anticipazione contrattuale.
Pertanto, considerato che la quota di partecipazione di al R.T.I. corrisponde al 40% e che, CP_1 applicando tale percentuale all'importo dell'anticipazione contrattuale, si ricava la somma di €
70.558,79 (cfr. doc. 6 del fascicolo di primo grado di , si deve ridurre tale ammontare, per le CP_1 ragioni suddette, a un terzo, pervenendo così alla somma di € 23.519,60.
Siccome risulta pacifico che, in relazione all'anticipazione contrattuale, ha già versato Parte_1
a la somma di € 44.197,33, ne consegue che, con riferimento alla voce economica qui CP_1 esaminata, vanta un credito nei confronti di pari a € 20.677,73 (somma Parte_1 CP_1 che è il risultato di € 44.197,33 – € 23.519,60).
4.6. Il quarto motivo di appello è nel complesso infondato, nel senso e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, deve essere rilevato che l'esistenza del credito di € 39.015,03 oggetto della seconda domanda riconvenzionale proposta da non viene contestata da anzi è da CP_1 Parte_1 quest'ultima esplicitamente ammessa.
L'appellante si duole tuttavia che la pretesa azionata da non sia stata inibita dalla CP_1 compensazione con i crediti asseritamente vantati dalla stessa oggetto delle sue Parte_1 reconventiones reconventionis.
Senonché le domande proposte in via riconvenzionale da non meritano accoglimento, Parte_1 per le ragioni che seguono.
4.6.1. Quanto alla prima reconventio reconventionis di relativa al noleggio di due Parte_1 autocarri a per € 30.500,00, va preliminarmente rilevato che l'appellata non ha contestato CP_1
l'avvenuto noleggio, ma solo la carenza di prova relativa al quantum indicato in fattura.
pagina 11 di 15 L'eccezione sollevata da tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza di primo CP_1 grado, non merita accoglimento, in quanto del tutto generica e dunque tamquam non esset (cfr., tra le varie, Cass. civ., sent. 3 aprile 2014, n. 7775), con le conseguenze che ne derivano ai sensi dell'art. 115
c.p.c. Invero, nell'opporsi all'accoglimento della riconvenzionale in parola, si è limitata, CP_1 del tutto genericamente, ad affermare che “costituendo la fattura documento di emanazione unilaterale non provante il credito nei suoi elementi costitutivi, si eccepisce la carenza di prova del quantum della pretesa (atteso, peraltro, che l'importo di cui in fattura non appare correttamente calcolato)” (così la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1), c.p.c., a pag. 11).
Peraltro, la congruità del corrispettivo annotato si desume dalla fattura a sua volta prodotta da CP_1
(doc. 12 del fascicolo di primo grado di , anch'essa relativa al noleggio, a parti
[...] CP_1 invertite, di due autocarri, per due anni – ossia il doppio del tempo del noleggio concesso da
[...]
(relativo alla sola stagione 2018-2019: cfr. doc. 2 del fascicolo di primo grado di Parte_1 [...]
– e recante un importo (€ 60.000,00) pari quasi esattamente al doppio di quello indicato Parte_1 nella fattura di (€ 30.500,00), relativa al noleggio dello stesso numero di autocarri per Parte_1 la metà del tempo.
Anche l'eccezione di inadempimento sollevata da non merita accoglimento. Sul punto, deve CP_1 osservarsi che il noleggio degli autocarri è avvenuto nell'ambito dei rapporti instauratisi tra le parti per dare esecuzione al contratto di appalto che il R.T.I., costituito da entrambe, si era aggiudicato.
Entrambe le parti – che si erano suddivise l'esecuzione delle opere commissionate solo da un punto di vista quantitativo, i.e. dividendosi i tratti stradali di rispettiva competenza, non anche qualitativo, relativo cioè alla natura dei lavori da eseguire – erano dunque consapevoli, stando anche a quanto dalle stesse dichiarato nel contratto di costituzione del R.T.I., dei requisiti, anche di natura tecnica e amministrativa, attinenti ai mezzi di cui si sarebbero servite. Ne consegue che la carenza di detti requisiti costituisce un vizio conosciuto o facilmente conoscibile per il noleggiante, sicché, per analogia con l'art. 1578 c.c., questi non può, in un momento successivo alla conclusione del contratto e alla ricezione della cosa, far valere giudizialmente i vizi lamentati.
È invece fondata l'eccezione di compensazione sollevata da avente ad oggetto un suo CP_1 credito – per € 60.000,00 – relativo al noleggio di due autocarri a per l'annualità Parte_1
2019-2020 e fino alla conclusione dei lavori inerenti all'appalto stipulato con AN.
A fronte della produzione, da parte di della relativa fattura (doc. 12 del fascicolo di primo CP_1 grado di , non ha contestato che tale noleggio sia effettivamente avvenuto, CP_1 Parte_1
pagina 12 di 15 né ha contestato il quantum fatturato, eccependo invece che tale noleggio si era reso necessario per effetto dell'inadempimento di che aveva smesso di eseguire le opere dell'appalto di sua CP_1 spettanza, con la conseguente esigenza per di ottenere i mezzi necessari per eseguire Parte_1 la quota supplettiva di opere da realizzare.
In sostanza, secondo la prospettazione di (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), Parte_1
c.p.c.), la messa a disposizione dei due automezzi da parte di doveva essere considerata una CP_1 sorta di “risarcimento in forma specifica” dei danni da essa patiti a causa dell'inadempimento di CP_1
consistito nell'aver abbandonato l'appalto dopo la prima annualità.
[...]
Senonché la tesi dell'odierna appellante risulta priva di qualsivoglia fondamento: in primo luogo perché non risultano in atti elementi da cui desumere che le parti si fossero accordate fossero concordi nell'imputare il valore del noleggio al ristoro dei danni asseritamente patiti da Parte_1
(prospettazione ventilata esclusivamente da e solo dopo l'emissione della fattura per Parte_1 il noleggio da parte di e la sua registrazione delle proprie scritture contabili: cfr. doc. 12 del CP_1 fascicolo di primo grado di;
in secondo luogo perché non ha Parte_1 Parte_1 neppure allegato (né tanto meno provato) quali sarebbero i danni patiti per effetto dell'asserito abbandono dell'appalto da parte di CP_1
Pertanto, la prima reconventio reconventionis proposta da dev'essere respinta, in Parte_1 quanto il credito con essa azionato risulta ampiamente compensato da altro credito vantato da CP_1
[...]
4.6.2. La seconda reconventio reconventionis proposta da attinente a un asserito Parte_1 credito relativo a spese di gestione per l'esecuzione dell'appalto, non merita accoglimento. ha infatti specificatamente contestato sia l'an che il quantum della pretesa di controparte CP_1
(cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., pag. 15).
A fronte di ciò, – che pure era gravata dell'onere di provare i fatti costitutivi della Parte_1 propria pretesa – non ha fornito elementi utili a provare la sussistenza del proprio credito.
Segnatamente, ha insistito sulla necessità di dividere pro quota i costi attinenti Parte_1 all'esecuzione dell'appalto, ma non ha provato di aver effettivamente sostenuto – né in quale misura – tutte quelle voci di spesa indicate nella fattura (doc. 6 del fascicolo di primo grado di Parte_1 che asseritamente documenterebbe il credito azionato.
pagina 13 di 15 4.6.3. Anche la terza reconventio reconventionis avanzata da relativa alla presunta Parte_1 responsabilità di in relazione alle decurtazioni sul corrispettivo applicate a titolo di penale CP_1 da AN, dev'essere respinta.
L'eccezione di parte appellata, secondo cui i mezzi attenzionati dall'AN e oggetto delle relative contestazioni erano stati noleggiati a da non è stata contestata da CP_1 Pt_1 Parte_1 quest'ultima, neanche in sede di appello, sicché deve essere considerata ammessa ex art. 115 c.p.c.
Secondo l'appellante, tuttavia, la responsabilità per le decurtazioni a titolo di penale applicate da AN sarebbe da imputare esclusivamente a poiché quest'ultima sarebbe stata comunque onerata CP_1 di verificare la regolarità, anche dal punto di vista delle omologazioni e abilitazioni amministrative, dei mezzi ricevuti.
La tesi dell'appellante, tuttavia, non persuade. Come già rilevato dianzi, il noleggio degli autocarri è avvenuto nell'ambito dell'esecuzione del contratto di appalto che il R.T.I., di cui e Parte_1 erano entrambe parte, si era aggiudicato. Entrambe le società erano consapevoli degli CP_1 obblighi su esse gravanti dal suddetto contratto con AN e, quindi, delle specifiche di cui i mezzi utilizzati dovevano essere forniti. L'impiego di autocarri privi delle qualità richieste, noleggiati da una delle società partecipanti del R.T.I. all'altra, comporta pertanto una corresponsabilità di entrambe rispetto alle conseguenze contrattuali che ne sono derivate, senza che possa originarsi alcuna posizione creditoria (per risarcimento danni) in capo ad alcuna delle due società nei confronti dell'altra.
5. Conclusioni
In definitiva, l'appello va accolto soltanto il relazione al terzo motivo di appello, ciò che comporta la riduzione del debito di alla somma di € 18.425,30, pari alla differenza tra il credito Parte_1 vantato da in relazione alla liquidazione del primo SAL (€ 39.103,03) e il credito CP_1 restitutorio vantato da con riferimento alla quota di anticipo versata e non dovuta a Parte_1
(€ 20.677,73). CP_1
Considerato l'esito complessivo della controversia – che ha visto: il rigetto (per infondatezza) della domanda monitoria proposta da pari a € 76.664,05; il rigetto delle tre riconvenzionali Parte_1 proposte da per complessivi € 51.845,79; il rigetto della prima riconvenzionale di Parte_1 di € 26.391,33; l'accoglimento della seconda riconvenzionale di di € 39.103,; CP_1 CP_1
l'accoglimento della riconvenzionale restitutoria di 20.677,73; con un residuo credito, Parte_1 previa compensazione delle reciproche poste, di per € 18.425,30 – le spese di lite di CP_1 entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico della soccombente prevalente, Parte_1 pagina 14 di 15 S.r.l. (cfr., tra le ultime, Cass. n. 23769/2024) e liquidate, come in dispositivo, sulla scorta del decisum, pari a € 18.425,30 (cfr. Cass. S.U. n. 19014/2007).
Come da espressa richiesta dell'appellante, deve altresì disporsi la restituzione, da parte di CP_1 delle somme ricevute in eccesso, in forza della sentenza impugnata, rispetto a quanto in questa sede accertato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 71/2025, pubblicata in data 3/03/2025, così
[...] dispone:
1. accoglie parzialmente l'appello proposto da per l'effetto: Parte_1
2. accerta che vanta nei confronti di un credito di Parte_1 Controparte_1
€ 20.677,73;
3. accerta che vanta nei confronti di un credito di Controparte_1 Parte_1
€ 39.103,03; per l'effetto, operata la compensazione tra i due opposti crediti:
4. condanna a versare in favore di la somma di € Parte_1 Controparte_1
18.425,30, oltre a interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
5. condanna a rimborsare a le spese di lite di Parte_1 Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano – quanto al primo grado- in € 5.077,00 per compenso professionale ed € 237,00 per spese, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15% e – quanto al giudizio di appello- in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%;
6. condanna a restituire a le somme eccedenti il Controparte_1 Parte_1 complessivo importo risultante dalla somma dei precedenti nn. 4 e 5 del dispositivo, versatele in esecuzione della sentenza del Tribunale di Sondrio n. n. 71/2025, pubblicata in data 3/03/2025.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
La Cons. rel. est. La Presidente
CR NE SC LL
Si dà atto che la bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dr. Davide
Colombo, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SC LL Presidente dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera dott.ssa CR NE Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1034/2025 promossa da
(C.F./P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ON GIACALONE,
APPELLANTE
contro
(P. IVA , con il patrocinio degli avv.ti Fabrizio Controparte_1 P.IVA_2
OL e SI OS,
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 71/2025, pubblicata il 3 marzo
2025; materia: Appalto
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 15 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, per i motivi esposti in questo atto, richiamate confermate altresì tutte le difese di primo grado e disattesa ogni avversaria domanda, istanza ed eccezione, così provvedere: NEL MERITO
- in via principale, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, dichiarare con ogni più opportuno provvedimento nulla la sentenza Tribunale di Sondrio del 28/02/2025 n. 71/2025 (rep. n. 137/2025) pubblicata il 03/03/2025, pronunciata nella causa di R.G. 1270/2021 (doc. A) per violazione degli art. 24 Cost. e dell'art. 101 c.p.c. e, conseguentemente, assumere le conseguenti determinazioni anche in ordine a quanto previsto dall'art. 354 c.p.c.;
- ancora in via principale e subordinatamente alla prima domanda, rigettate le difese avversarie, riformare le parti di seguito indicati della sentenza del Tribunale di Sondrio del 28/02/2025, n. 71/2025 (rep. n. 137/2025) pubblicata il 03/03/2025, pronunciata nella causa di R.G. 1270/2021 (doc. A) e, per l'effetto, anche in accoglimento delle richieste avanzate in primo grado, accertare e riconoscere la fondatezza delle pretese avanzate da parte dell'odierna appellante e, Parte_1 conseguentemente, rigettare le domande riconvenzionali avversarie ed accogliere le domande riconvenzionali dell'appellante, condannando la al pagamento con ogni titolo Controparte_1 ritenuto più idoneo della somma complessiva di € 33.508,49, oltre interessi legali e di mora anche ai sensi del D. lgs. 231/2002 (dal dovuto e fino al soddisfo) e spese, come meglio descritta e articolata con la domanda proposta in primo grado, o nella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata e/o ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali e di mora come per legge dal dovuto e fino al soddisfo, anche ai sensi del D. lgs. 231/2002, oltre alla rivalutazione monetaria;
- in via subordinata, rigettate le difese avversarie, riformare le parti di seguito indicati della sentenza del Tribunale di Sondrio del 28/02/2025, n. 71/2025 (rep. n. 137/2025) pubblicata il 03/03/2025, pronunciata nella causa di R.G. 1270/2021 (doc. A) e, per l'effetto, anche in accoglimento delle richieste avanzate in primo grado, accertare e riconoscere la fondatezza delle pretese avanzate da parte dell'odierna appellante e, conseguentemente, accogliere le Parte_1 domande riconvenzionali dell'appellante con ogni titolo più idoneo per la somma complessiva di € 33.508,49, oltre interessi legali e di mora anche ai sensi del D. lgs. 231/2002 (dal dovuto e fino al soddisfo) e spese, come meglio descritta e articolata con la domanda proposta in primo grado e compensando totalmente o parzialmente tali somme con l'eventuale e non creduto accoglimento di tutte o parte delle domande riconvenzionali avversarie;
- in ogni caso, nel merito, in considerazione del fatto che la debenza risultante dal primo grado di giudizio, come sancita dalla sentenza impugnata, è stata integralmente assolta dall'appellante con il pagamento in data 10/03/2025 di € 124.011,74 a favore dell'appellata, con ogni più opportuno provvedimento in ogni caso ed anche in considerazione delle censure di nullità della sentenza impugnata, si chiede eventuale idonea pronuncia che imponga alla ferme le Controparte_1 ulteriori condanne, di restituire il predetto importo alla oltre interessi Parte_1 legali e di mora anche ai sensi del D. lgs. 231/2002 (dal dovuto e fino al soddisfo);
- in via istruttoria, anche in accoglimento del primo motivo di appello ed in accoglimento dell'istanza di rimessione in termini da intendersi qui riproposta (cfr. doc. O), riformare la sentenza di primo grado qui impugnata e autorizzare l'appellante a depositare nel presente giudizio di appello la bozza di relazione di CT (confermata in sede di relazione definitiva) resa nel giudizio n. RG. 314/2022 innanzi al Tribunale di Sondrio, di cui agli all. A e B del doc. O;
- ancora in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e, nello specifico, l'ammissione di una CT tecnico contabile che, tra l'altro, analizzati gli atti di causa, i pagina 2 di 15 documenti e previa eventuale ulteriore integrazione della documentazione pertinente e necessaria, accerti i rapporti di dare/avere tra le Parti, tenuto conto di quanto circoscritto dall'oggetto del presente contenzioso. Fermo restando l'accertamento di ogni altro elemento ritenuto utile ritenuto necessario da parte di questa Ecc.ma Corte;
- in ogni caso con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado di giudizio”.
Per parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria ed avversa istanza, così giudicare: Nel merito Rigettare ogni avversa richiesta, istanza e conclusione, dichiarandosi l'appello inammissibile ex Artt. 342-348 cpc o, comunque, rigettarlo integralmente, confermandosi in ogni suo punto la sentenza appellata. Sulle spese Spese e competenze integralmente rifuse”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 71/2025 pubblicata in data 3/03/2025, il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da (in Controparte_1 seguito anche solo contro (nel prosieguo anche solo CP_1 Parte_1 [...]
, così provvedeva: Parte_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 369/2021 del Tribunale di
Sondrio;
- condanna a corrispondere a la somma di € Parte_1 Controparte_1
65.406,36, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo definitivo;
- rigetta le domande riconvenzionali proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate in motivazione in € 20.400,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e
[...]
c.p.a. come per legge ed € 833,93 per esborsi;
- rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. proposta da Controparte_1
2. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 369/2021, CP_1 emesso dal Tribunale di Sondrio in data 12 ottobre 2021, con cui le era stato ingiunto di versare a
[...] la somma di € 76.664,05, oltre a interessi e spese di procedura, a titolo di credito vantato Parte_1
pagina 3 di 15 dal costituito da e nei confronti della committente AN per la terza CP_2 Parte_1 CP_1 annualità del contratto d'appalto con quest'ultima stipulato.
Nel dettaglio, l'attrice-opponente esponeva che: in data 29 agosto 2018 e Parte_1 CP_1 avevano stipulato un contratto di R.T.I, che faceva seguito all'aggiudicazione di un appalto triennale
AN avente ad oggetto lo sgombero della neve nelle tratte stradali ivi specificate, per un corrispettivo di € 723.245,700 oltre ad Iva;
tale contratto prevedeva il riconoscimento in capo a Parte_1 della qualifica di “capogruppo” e delle relative attribuzioni, il conferimento alla stessa del mandato ad intrattenere tutti i rapporti con la committente AN, l'irrevocabilità del mandato e, comunque,
l'inefficacia rispetto alla committente AN di ogni sua eventuale revoca, la ripartizione delle quote di partecipazione (60% e l'individuazione dei tratti stradali di Parte_2 rispettiva spettanza;
nell'ottobre 2018 AN aveva emesso lettera di affidamento dell'appalto, contente la previsione che “i corrispettivi spettanti all'appaltatore saranno accreditati unicamente sul c/c della mandataria ”; spettava quindi ad attribuire il 40% alla mandante Parte_1 Parte_1 CP_1
l'unica parte debitrice dei corrispettivi del contratto di appalto era AN e parte creditrice era
[...]
nei cui confronti, effettuato il pagamento da parte di AN di ogni singolo SAL, sorgeva Parte_1 un correlativo e proporzionale debito (pari al 40%) a favore di il credito fatto valere tramite CP_1 la procedura monitoria da poiché rifletteva il valore di una somma non versata dalla Parte_1 committente AN alla stessa non poteva quindi essere esatto da la quale Parte_1 CP_1 non era parte passiva del rapporto obbligatorio.
In via riconvenzionale, chiedeva il pagamento di € 26.391,33, quale somma residua non CP_1 corrisposta da in relazione alla fattura n. 27 del 14.05.2019 (emessa in relazione alla Parte_1 propria quota del 40% dell'anticipo versato dalla committente AN), nonché il pagamento di €
39.015,03, in forza della fattura n. 115 del 23.12.2019, relativa alla quota spettante a del CP_1 primo SAL contrattuale versato da AN alla capogruppo Parte_1
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle domande Parte_1 riconvenzionali proposte da Con riferimento a queste ultime, in particolare, l'opposta CP_1 esponeva che:
- in relazione alla prima domanda riconvenzionale di la somma richiesta atteneva alla CP_1 quota asseritamente di spettanza di con riguardo all'anticipazione contrattuale CP_1 versata dalla committente AN;
quota a cui, tuttavia, non aveva integralmente CP_1 diritto, poiché si era resa inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali assunti, avendo infatti pagina 4 di 15 eseguito la propria parte di opere e lavori soltanto nel corso della prima annualità del contratto
(i.e. 2018-2019). Ciò posto, la somma versata da a con riferimento Parte_1 CP_1 all'anticipazione contrattuale era in realtà superiore alla parte di effettiva spettanza della seconda, sicché residuava un credito a favore di pari a € 20.677,73; Parte_1
- quanto alla seconda domanda riconvenzionale di il credito vantato da quest'ultima CP_1 era in realtà compensato da tre
contro
-crediti vantati da nei confronti della Parte_1 stessa (relativi: i) al noleggio di due autocarri – € 30.500,00; ii) a spese inerenti CP_1 all'esecuzione dell'appalto – € 13.420,00; iii) a decurtazioni a titoli di penale applicate da AN sul corrispettivo contrattuale in ragione di inadempimenti imputabili a la quale, in CP_1 particolare, avrebbe omesso di verificare le autorizzazioni ed abilitazioni dei mezzi impiegati per l'esecuzione del contratto – € 71.004,00), per un ammontare complessivo di € 114.924,00. chiedeva quindi, in via di reconventio reconventionis, la condanna di al Parte_1 CP_1 pagamento della differenza tra il credito da quest'ultima vantato (€ 39.015,03) e quello vantato invece dalla stessa (€ 135.601,73), ossia € 96.586,70. Parte_1
Con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., – tra l'altro – contestava le pretese CP_1 azionate tramite reconventio reconventionis da deducendo che: Parte_1
- quanto all'asserito credito relativo al noleggio di due autocarri, esso non sarebbe provato nel quantum; comunque, non avrebbe correttamente adempiuto alla prestazione Parte_1 alla base del presunto credito, dacché gli autocarri noleggiati a erano privi dei CP_1 requisiti previsti (tant'è che, a causa di ciò, AN avrebbe in seguito applicato le penali di cui si
è detto supra); in ogni caso, il credito di sarebbe compensato da un
contro
- Parte_1 credito di per € 60.000,00, anch'esso relativo al noleggio di due mezzi per CP_1
l'espletamento delle attività di manutenzione stradale appaltate da AN;
- quanto al presunto credito relativo a spese inerenti all'esecuzione dell'appalto, esso non troverebbe alcun fondamento nel rapporto contrattuale tra le parti;
- infine, per quel che concerne le penali applicate da AN, la relativa responsabilità graverebbe in realtà sulla stessa poiché i mezzi privi dei requisiti previsti erano stati Parte_1 noleggiati a proprio dalla stessa CP_1 Parte_1
Con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., dava atto di aver concordato con Parte_1
AN una ingente riduzione delle penali applicate, e modificava conseguentemente la terza reconventio reconventionis, riducendola ad € 7.925,79 e concludendo, in definitiva, per la conferma del decreto pagina 5 di 15 ingiuntivo opposto e per la condanna di al pagamento dell'ulteriore somma di € 33.508,49, CP_1 pari alla differenza tra il proprio maggior credito (€ 20.677,73 a titolo di somma pagata in eccesso a titolo di anticipo contrattuale + € 51.845,79 per le tre riconvenzionali= € 72.523,52) e il credito vantato da con la sua seconda riconvenzionale (€ 39.015,03) CP_1
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo opposto e accoglieva le domande riconvenzionali di rigettando invece quelle di sulla scorta delle CP_1 Parte_1 seguenti considerazioni:
- preliminarmente, doveva essere rigettata l'istanza di rimessione in termini depositata da Parte_1 volta ad ottenere l'autorizzazione a produrre bozza di CT depositata in diverso giudizio (relativa
[...] al costo degli autocarri noleggiati da a , per essere la causa idoneamente Pt_1 Parte_1 CP_1 decidibile sulla base degli atti, dei documenti versati e dell'istruttoria già esperita;
- la domanda avanzata da con richiesta di decreto ingiuntivo era infondata, in quanto Parte_1 il soggetto obbligato al pagamento della somma richiesta in via monitoria da era Parte_1
AN, ossia la committente dell'appalto, tenuto peraltro conto che, nel corso del giudizio, AN aveva effettivamente versato a tale somma, sulla quale non aveva avanzato Parte_1 CP_1 pretese;
- la prima domanda riconvenzionale proposta da relativa all'anticipazione contrattuale CP_1 versata da AN, andava accolta poiché risultava pacifico che avesse svolto debitamente i CP_1 lavori di propria spettanza durante il primo anno di contratto (mentre negli anni successivi, per accordo tra le parti, i lavori sarebbero stati eseguiti solo da e l'anticipazione contrattuale Parte_1 sarebbe uno strumento finalizzato proprio a far fronte ai costi di avvio dell'appalto;
- anche la seconda domanda riconvenzionale proposta da doveva essere accolta, in quanto il CP_1 credito così azionato non era stato contestato da Parte_1
- invece, le domande avanzate in via di reconventio reconventionis da dovevano Parte_1 essere rigettate: quelle relative al noleggio di autocarri e alle spese inerenti al contratto di appalto dovevano essere respinte in quanto non sufficientemente provate nell'an e, soprattutto, nel quantum
(non essendo sufficienti a tal fine le sole fatture commerciali, le quali costituirebbero meri documenti contabili di parte) e, quanto alla somma richiesta a titolo di rimborso spese di gestione, anche perché il contratto di costituzione del R.T.I. prevedeva la natura gratuita del mandato di gestione conferito a
[...]
quella attinente alle penali applicate da AN (il cui importo, comunque, era stato Parte_1 significativamente ridotto nel corso del giudizio) doveva essere rigettata poiché non Parte_1
pagina 6 di 15 aveva allegato alcun fatto costitutivo della presunta responsabilità di e, comunque, non CP_1 aveva specificatamente contestato l'affermazione di controparte secondo cui gli automezzi oggetto delle contestazioni di AN fossero proprio quelli noleggiati da a Parte_1 CP_1
3. Il giudizio di appello.
La sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto preliminarmente la declaratoria di Parte_1 nullità e in subordine l'integrale riforma – con accoglimento delle proprie domande riconvenzionali ed il rigetto di quelle avversarie, e con restituzione delle somme versate in forza della sentenza impugnata
- sulla base dei seguenti motivi.
I) Con il primo motivo di appello lamenta la nullità della sentenza di primo grado – Parte_1 per violazione degli artt. 24 Cost. e 101 co. 2 e 294 co. 3 c.p.c. – nella parte in cui ha rigettato l'istanza volta all'acquisizione della bozza di CT redatta in diverso giudizio, avente ad oggetto le domande riconvenzionali proposte da la quale avrebbe certamente colmato le lacune Parte_1 probatorie evidenziate dal giudice di prime cure.
II) Con il secondo motivo di appello censura la sentenza impugnata laddove afferma Parte_1 che, successivamente al primo anno di contratto, le parti fossero di “comune accordo” acché
[...] proseguisse da sola i lavori oggetto di appalto, a cui seguirebbe implicitamente la Parte_1 conseguenza – denegata dall'appellante – per cui le spese di gestione relative alla seconda e alla terza annualità del contratto sarebbero gravate sulla sola Parte_1
III) Con il terzo motivo di appello eccepisce l'erroneità della sentenza impugnata Parte_1 nella parte in cui ha ritenuto che l'anticipazione contrattuale costituisca un mero “contributo” alle spese di avvio dei lavori di appalto, sicché (avendo eseguito lavori durante la prima annualità di CP_1 contratto) avrebbe avuto diritto all'intera propria quota. Secondo la prospettazione dell'appellante,
l'anticipazione contrattuale costituirebbe invece un anticipo del corrispettivo, per cui, tenuto conto che
– come pacifico tra le parti – ha svolto attività solo durante la stagione 2018-2019, la quota CP_1 di spettanza di quest'ultima in relazione all'anticipazione contrattuale doveva essere ulteriormente ridotta in ragione della parte di lavori effettivamente eseguiti.
IV) Con il quarto motivo di appello si duole dell'erroneità della sentenza di primo Parte_1 grado nella parte in cui ha ritenuto non sufficientemente provate le domande proposte dall'odierna appellante in via di reconventio reconventionis. Quanto alle domande relative al noleggio di autocarri e alle spese di gestione, le fatture prodotte, in quanto non specificatamente contestate dalla controparte, pagina 7 di 15 dovevano ritenersi idonee a provare il credito ivi documentato. Quanto alla domanda inerente al recupero delle decurtazioni a titolo di penale applicate da AN sul corrispettivo dell'appalto, i documenti versati in atti proverebbero pienamente la responsabilità di tenuto peraltro conto CP_1 che, quand'anche si ammettesse che i mezzi privi dei necessari requisiti fossero proprio quelli noleggiati da l'onere di verificarne l'effettiva idoneità all'uso designato sarebbe Parte_1 comunque gravato su CP_1
si è costituita nel presente giudizio d'appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione di
[...] [...]
denunciandone l'inammissibilità per genericità dei motivi e, comunque, contestandone il Parte_1 fondamento in fatto e in diritto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
4. Decisione
4.1. Preliminarmente, occorre disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da
[...]
sollevata da nei propri atti difensivi. Invero, l'impugnazione dell'odierna Parte_1 CP_1 appellante è motivata in modo sufficientemente chiaro, sintetico e specifico, indicando – per ciascun motivo di appello – lo specifico capo della sentenza di primo grado impugnato, le censure alla ricostruzione dei fatti compiute dal giudice di prime cure, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in accordo al disposto dell'art. 342 c.p.c.
Del resto, i profili di contestazione rilevati dall'appellata concernono, più propriamente, il merito delle prospettazioni pur fornite dall'appellante, sicché, quand'anche corretti, concernono tuttavia la fondatezza dei motivi di appello, e non – a monte – la loro ammissibilità.
4.2. Venendo quindi al merito, l'appello proposto da è parzialmente fondato, nei limiti Parte_1 che seguono.
4.3. Il primo motivo di appello è infondato.
Giova ricordare che la CT non è un mezzo di prova, poiché la sua funzione non consiste, almeno direttamente, nel determinare il convincimento del giudice circa la verità o la non verità di determinati fatti, ma consiste nell'offrire all'attività del giudice l'ausilio di cognizioni tecniche che il giudice non possiede. In giurisprudenza, a tal proposito, è stato più volte chiarito che la CT non può avere carattere esplorativo, ossia non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava pagina 8 di 15 l'onere probatorio;
non può essere utilizzata, cioè, al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (così, tra le più recenti, Cass. civ., ord. 7 settembre
2023, n. 26048).
Se è vero che non si può escludere che la CT sia utilizzabile anche per conoscere fatti, la cui conoscenza può essere acquisita solo da chi possiede una determinata preparazione tecnica (attività del consulente c.d. percipiente), è tuttavia altrettanto vero che, in tal caso, come precisato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, un simile accertamento non può involgere quei fatti che non siano stati tempestivamente allegati dalle parti a fondamento delle proprie domande e eccezioni, a pena di nullità assoluta (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 1° febbraio 2022, n. 3086).
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha rigettato le domande proposte in via di reconventio reconventionis da poiché ritenute sguarnite del necessario supporto probatorio. Non Parte_1 vengono in rilievo, dunque, questioni attinenti a valutazioni tecniche richiedenti cognizioni specialistiche (come quelle relative alla congruità dei prezzi praticati in relazione ai servizi asseritamente prestati), bensì – a monte – la questione dell'assolvimento dell'onere probatorio che gravava su in relazione ai fatti principali che fonderebbero le sue pretese azionate in Parte_1 riconvenzionale (sul punto, le statuizioni del giudice di prime cure vengono censurate dall'appellante nel quarto motivo di appello, il quale verrà esaminato infra).
Pertanto, alla luce dei principi cristallizzati dalla giurisprudenza poc'anzi richiamata, il primo motivo di appello deve essere respinto.
4.4. Il secondo motivo di appello è infondato.
Contrariamente a quanto sembra sostenere l'appellante - quando afferma che l'accertamento di un accordo delle parti in ordine alla prosecuzione del contratto d'appalto da parte della sola Parte_1 nella seconda e nella terza annualità (invece che dell'inadempimento di in tal senso) è
[...] CP_1 idoneo ad incidere sulla statuizione in ordine alla reconventio reconventionis proposta da Parte_1 per la ripartizione delle spese di gestione- il Tribunale NON ha respinto tale domanda
[...] riconvenzionale di sulla scorta dell'affermato accordo delle parti sulle modalità di Parte_1 prosecuzione dell'appalto, bensì sulla scorta del ritenuto mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della pretesa creditrice e sulla scorta della qualificazione di tali spese come spese di “mandato”.
pagina 9 di 15 Ne consegue che la censura mossa con il motivo di appello in esame non assume alcuna rilevanza ai fini della decisione impugnata, tenuto conto che non ha avanzato alcuna domanda (di Parte_1 esatto adempimento, di risoluzione del contratto, di risarcimento) scaturente dall'asserito inadempimento della controparte.
4.5. Il terzo motivo di appello è fondato.
L'anticipazione contrattuale (disciplinata ratione temporis dall'art. 35 co. 18 d.lgs. 50/2016) costituisce un importo, calcolato sulla base del valore del contratto di appalto (di regola, il 20% di detto valore), versato dalla stazione appaltante all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
Benché lo strumento rinvenga la propria ratio nell'esigenza di fornire all'appaltatore le risorse necessarie per avviare le attività di cui al contratto di appalto, nondimeno l'anticipazione contrattuale non assume la fisionomia di un finanziamento, costituendo invece una parte del corrispettivo contrattuale, pagata in via eccezionale (in virtù delle suddette finalità) anticipatamente rispetto all'esecuzione delle opere.
Tale conclusione trova conferma nello stesso dettato normativo: l'art. 35 co. 18 d.lgs. 50/2016 prevede infatti che “L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori” e che “L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti”. Il recupero dell'anticipazione in base alla progressione dei lavori viene effettuato, in concreto, mediante la detrazione operata sul corrispettivo risultante dai SAL di una quota dell'anticipazione già versata;
l'imputazione di tale quota al corrispettivo (quale partita di conto di segno opposto) ne rivela, dunque,
l'identica natura.
A ulteriore conforto della soluzione rassegnata si pone un'altra previsione contenuta nella norma de qua, in forza della quale “Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali”.
L'obbligo di restituire l'anticipazione in caso di inadempimento contrattuale è conseguenza volta a riportare in equilibrio il sinallagma pattizio violato dall'inadempimento dell'appaltatore; pertanto, dal momento che l'anticipazione partecipa quindi al contemperamento degli interessi delle parti negoziali, considerato altresì che nell'appalto tali interessi sono da ricondurre all'esecuzione delle opere verso il pagina 10 di 15 pagamento di un corrispettivo, ne discende che all'anticipazione debba essere riconosciuta natura di corrispettivo.
La sentenza impugnata è dunque errata nella parte in cui ha ritenuto che, solo perché aveva CP_1 eseguito i lavori di sua spettanza durante la prima annualità di contratto, essa avesse diritto all'intera sua quota sull'anticipazione contrattuale. Come invece correttamente rilevato dall'appellante, poiché – come è pacifico tra le parti – ha adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali solo per la CP_1 prima stagione 2018-2019 (non anche per le successive due stagioni), il suo diritto al corrispettivo previsto per il triennio 2018-2021 dal contratto di appalto stipulato dal R.T.I. con AN deve essere ridotto a un terzo, e quindi – proporzionalmente – dev'essere ridotto a un terzo anche il suo diritto sull'anticipazione contrattuale.
Pertanto, considerato che la quota di partecipazione di al R.T.I. corrisponde al 40% e che, CP_1 applicando tale percentuale all'importo dell'anticipazione contrattuale, si ricava la somma di €
70.558,79 (cfr. doc. 6 del fascicolo di primo grado di , si deve ridurre tale ammontare, per le CP_1 ragioni suddette, a un terzo, pervenendo così alla somma di € 23.519,60.
Siccome risulta pacifico che, in relazione all'anticipazione contrattuale, ha già versato Parte_1
a la somma di € 44.197,33, ne consegue che, con riferimento alla voce economica qui CP_1 esaminata, vanta un credito nei confronti di pari a € 20.677,73 (somma Parte_1 CP_1 che è il risultato di € 44.197,33 – € 23.519,60).
4.6. Il quarto motivo di appello è nel complesso infondato, nel senso e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, deve essere rilevato che l'esistenza del credito di € 39.015,03 oggetto della seconda domanda riconvenzionale proposta da non viene contestata da anzi è da CP_1 Parte_1 quest'ultima esplicitamente ammessa.
L'appellante si duole tuttavia che la pretesa azionata da non sia stata inibita dalla CP_1 compensazione con i crediti asseritamente vantati dalla stessa oggetto delle sue Parte_1 reconventiones reconventionis.
Senonché le domande proposte in via riconvenzionale da non meritano accoglimento, Parte_1 per le ragioni che seguono.
4.6.1. Quanto alla prima reconventio reconventionis di relativa al noleggio di due Parte_1 autocarri a per € 30.500,00, va preliminarmente rilevato che l'appellata non ha contestato CP_1
l'avvenuto noleggio, ma solo la carenza di prova relativa al quantum indicato in fattura.
pagina 11 di 15 L'eccezione sollevata da tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza di primo CP_1 grado, non merita accoglimento, in quanto del tutto generica e dunque tamquam non esset (cfr., tra le varie, Cass. civ., sent. 3 aprile 2014, n. 7775), con le conseguenze che ne derivano ai sensi dell'art. 115
c.p.c. Invero, nell'opporsi all'accoglimento della riconvenzionale in parola, si è limitata, CP_1 del tutto genericamente, ad affermare che “costituendo la fattura documento di emanazione unilaterale non provante il credito nei suoi elementi costitutivi, si eccepisce la carenza di prova del quantum della pretesa (atteso, peraltro, che l'importo di cui in fattura non appare correttamente calcolato)” (così la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1), c.p.c., a pag. 11).
Peraltro, la congruità del corrispettivo annotato si desume dalla fattura a sua volta prodotta da CP_1
(doc. 12 del fascicolo di primo grado di , anch'essa relativa al noleggio, a parti
[...] CP_1 invertite, di due autocarri, per due anni – ossia il doppio del tempo del noleggio concesso da
[...]
(relativo alla sola stagione 2018-2019: cfr. doc. 2 del fascicolo di primo grado di Parte_1 [...]
– e recante un importo (€ 60.000,00) pari quasi esattamente al doppio di quello indicato Parte_1 nella fattura di (€ 30.500,00), relativa al noleggio dello stesso numero di autocarri per Parte_1 la metà del tempo.
Anche l'eccezione di inadempimento sollevata da non merita accoglimento. Sul punto, deve CP_1 osservarsi che il noleggio degli autocarri è avvenuto nell'ambito dei rapporti instauratisi tra le parti per dare esecuzione al contratto di appalto che il R.T.I., costituito da entrambe, si era aggiudicato.
Entrambe le parti – che si erano suddivise l'esecuzione delle opere commissionate solo da un punto di vista quantitativo, i.e. dividendosi i tratti stradali di rispettiva competenza, non anche qualitativo, relativo cioè alla natura dei lavori da eseguire – erano dunque consapevoli, stando anche a quanto dalle stesse dichiarato nel contratto di costituzione del R.T.I., dei requisiti, anche di natura tecnica e amministrativa, attinenti ai mezzi di cui si sarebbero servite. Ne consegue che la carenza di detti requisiti costituisce un vizio conosciuto o facilmente conoscibile per il noleggiante, sicché, per analogia con l'art. 1578 c.c., questi non può, in un momento successivo alla conclusione del contratto e alla ricezione della cosa, far valere giudizialmente i vizi lamentati.
È invece fondata l'eccezione di compensazione sollevata da avente ad oggetto un suo CP_1 credito – per € 60.000,00 – relativo al noleggio di due autocarri a per l'annualità Parte_1
2019-2020 e fino alla conclusione dei lavori inerenti all'appalto stipulato con AN.
A fronte della produzione, da parte di della relativa fattura (doc. 12 del fascicolo di primo CP_1 grado di , non ha contestato che tale noleggio sia effettivamente avvenuto, CP_1 Parte_1
pagina 12 di 15 né ha contestato il quantum fatturato, eccependo invece che tale noleggio si era reso necessario per effetto dell'inadempimento di che aveva smesso di eseguire le opere dell'appalto di sua CP_1 spettanza, con la conseguente esigenza per di ottenere i mezzi necessari per eseguire Parte_1 la quota supplettiva di opere da realizzare.
In sostanza, secondo la prospettazione di (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), Parte_1
c.p.c.), la messa a disposizione dei due automezzi da parte di doveva essere considerata una CP_1 sorta di “risarcimento in forma specifica” dei danni da essa patiti a causa dell'inadempimento di CP_1
consistito nell'aver abbandonato l'appalto dopo la prima annualità.
[...]
Senonché la tesi dell'odierna appellante risulta priva di qualsivoglia fondamento: in primo luogo perché non risultano in atti elementi da cui desumere che le parti si fossero accordate fossero concordi nell'imputare il valore del noleggio al ristoro dei danni asseritamente patiti da Parte_1
(prospettazione ventilata esclusivamente da e solo dopo l'emissione della fattura per Parte_1 il noleggio da parte di e la sua registrazione delle proprie scritture contabili: cfr. doc. 12 del CP_1 fascicolo di primo grado di;
in secondo luogo perché non ha Parte_1 Parte_1 neppure allegato (né tanto meno provato) quali sarebbero i danni patiti per effetto dell'asserito abbandono dell'appalto da parte di CP_1
Pertanto, la prima reconventio reconventionis proposta da dev'essere respinta, in Parte_1 quanto il credito con essa azionato risulta ampiamente compensato da altro credito vantato da CP_1
[...]
4.6.2. La seconda reconventio reconventionis proposta da attinente a un asserito Parte_1 credito relativo a spese di gestione per l'esecuzione dell'appalto, non merita accoglimento. ha infatti specificatamente contestato sia l'an che il quantum della pretesa di controparte CP_1
(cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., pag. 15).
A fronte di ciò, – che pure era gravata dell'onere di provare i fatti costitutivi della Parte_1 propria pretesa – non ha fornito elementi utili a provare la sussistenza del proprio credito.
Segnatamente, ha insistito sulla necessità di dividere pro quota i costi attinenti Parte_1 all'esecuzione dell'appalto, ma non ha provato di aver effettivamente sostenuto – né in quale misura – tutte quelle voci di spesa indicate nella fattura (doc. 6 del fascicolo di primo grado di Parte_1 che asseritamente documenterebbe il credito azionato.
pagina 13 di 15 4.6.3. Anche la terza reconventio reconventionis avanzata da relativa alla presunta Parte_1 responsabilità di in relazione alle decurtazioni sul corrispettivo applicate a titolo di penale CP_1 da AN, dev'essere respinta.
L'eccezione di parte appellata, secondo cui i mezzi attenzionati dall'AN e oggetto delle relative contestazioni erano stati noleggiati a da non è stata contestata da CP_1 Pt_1 Parte_1 quest'ultima, neanche in sede di appello, sicché deve essere considerata ammessa ex art. 115 c.p.c.
Secondo l'appellante, tuttavia, la responsabilità per le decurtazioni a titolo di penale applicate da AN sarebbe da imputare esclusivamente a poiché quest'ultima sarebbe stata comunque onerata CP_1 di verificare la regolarità, anche dal punto di vista delle omologazioni e abilitazioni amministrative, dei mezzi ricevuti.
La tesi dell'appellante, tuttavia, non persuade. Come già rilevato dianzi, il noleggio degli autocarri è avvenuto nell'ambito dell'esecuzione del contratto di appalto che il R.T.I., di cui e Parte_1 erano entrambe parte, si era aggiudicato. Entrambe le società erano consapevoli degli CP_1 obblighi su esse gravanti dal suddetto contratto con AN e, quindi, delle specifiche di cui i mezzi utilizzati dovevano essere forniti. L'impiego di autocarri privi delle qualità richieste, noleggiati da una delle società partecipanti del R.T.I. all'altra, comporta pertanto una corresponsabilità di entrambe rispetto alle conseguenze contrattuali che ne sono derivate, senza che possa originarsi alcuna posizione creditoria (per risarcimento danni) in capo ad alcuna delle due società nei confronti dell'altra.
5. Conclusioni
In definitiva, l'appello va accolto soltanto il relazione al terzo motivo di appello, ciò che comporta la riduzione del debito di alla somma di € 18.425,30, pari alla differenza tra il credito Parte_1 vantato da in relazione alla liquidazione del primo SAL (€ 39.103,03) e il credito CP_1 restitutorio vantato da con riferimento alla quota di anticipo versata e non dovuta a Parte_1
(€ 20.677,73). CP_1
Considerato l'esito complessivo della controversia – che ha visto: il rigetto (per infondatezza) della domanda monitoria proposta da pari a € 76.664,05; il rigetto delle tre riconvenzionali Parte_1 proposte da per complessivi € 51.845,79; il rigetto della prima riconvenzionale di Parte_1 di € 26.391,33; l'accoglimento della seconda riconvenzionale di di € 39.103,; CP_1 CP_1
l'accoglimento della riconvenzionale restitutoria di 20.677,73; con un residuo credito, Parte_1 previa compensazione delle reciproche poste, di per € 18.425,30 – le spese di lite di CP_1 entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico della soccombente prevalente, Parte_1 pagina 14 di 15 S.r.l. (cfr., tra le ultime, Cass. n. 23769/2024) e liquidate, come in dispositivo, sulla scorta del decisum, pari a € 18.425,30 (cfr. Cass. S.U. n. 19014/2007).
Come da espressa richiesta dell'appellante, deve altresì disporsi la restituzione, da parte di CP_1 delle somme ricevute in eccesso, in forza della sentenza impugnata, rispetto a quanto in questa sede accertato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 71/2025, pubblicata in data 3/03/2025, così
[...] dispone:
1. accoglie parzialmente l'appello proposto da per l'effetto: Parte_1
2. accerta che vanta nei confronti di un credito di Parte_1 Controparte_1
€ 20.677,73;
3. accerta che vanta nei confronti di un credito di Controparte_1 Parte_1
€ 39.103,03; per l'effetto, operata la compensazione tra i due opposti crediti:
4. condanna a versare in favore di la somma di € Parte_1 Controparte_1
18.425,30, oltre a interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
5. condanna a rimborsare a le spese di lite di Parte_1 Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano – quanto al primo grado- in € 5.077,00 per compenso professionale ed € 237,00 per spese, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15% e – quanto al giudizio di appello- in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%;
6. condanna a restituire a le somme eccedenti il Controparte_1 Parte_1 complessivo importo risultante dalla somma dei precedenti nn. 4 e 5 del dispositivo, versatele in esecuzione della sentenza del Tribunale di Sondrio n. n. 71/2025, pubblicata in data 3/03/2025.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
La Cons. rel. est. La Presidente
CR NE SC LL
Si dà atto che la bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dr. Davide
Colombo, magistrato ordinario in tirocinio.
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