Articolo 4 della Legge 26 febbraio 1958, n. 196
Articolo 3Articolo 5
Versione
11 aprile 1958
Art. 4.
All'onere di cui al precedente articolo si provvedera' a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58, per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Entrata in vigore il 11 aprile 1958
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