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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/07/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.10661.2023 R.A.C.L., promossa da:
AS LU
con il proc. avv. Natale De Giorgi
CONTRO
CP_
CP_ L'odierna parte ricorrente ha adito, in data 29.9.23, questo Giudice chiedendo condannarsi alla restituzione della somma recuperata a titolo di maggiorazione sociale indebita per illegittimità del provvedimento di riliquidazione della pensione e comunque per irripetibilità di quanto erogato a detto titolo;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come, titolare di pensione So dall'1.1.19, abbia ricevuto il 19.10.22 comunicazione di riliquidazione della prestazione dalla decorrenza originaria per concessione con detta decorrenza della quota di reversibilità in favore della figlia maggiorenne inabile e come da detta riliquidazione sia derivato un indebito a titolo di maggiorazione sociale per motivi reddituali;
come l'attribuzione della quota di reversibilità alla figlia inabile non incida sul reddito della ricorrente e comunque lamenta la irripetibilità delle somme erogate stante la natura assistenziale e l'assenza di dolo. CP_ Fissata l'udienza di discussione, non si è costituita né è stata offerta prova dell'avvenuta notifica a detto ente del ricorso unitamente al decreto di fissazione della udienza di merito.
La domanda, pertanto, deve essere dichiarata improcedibile [Cass.
4.2.15 n. 2005] in quanto non è stata offerta prova alcuna dell'avvenuta notifica a parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e pertanto di una valida instaurazione del contraddittorio.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
dichiara l'improcedibilità della domanda.
Spese irripetibili.
Lecce, 01/07/2025
Lorenzo Bellanova
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.10661.2023 R.A.C.L., promossa da:
AS LU
con il proc. avv. Natale De Giorgi
CONTRO
CP_
CP_ L'odierna parte ricorrente ha adito, in data 29.9.23, questo Giudice chiedendo condannarsi alla restituzione della somma recuperata a titolo di maggiorazione sociale indebita per illegittimità del provvedimento di riliquidazione della pensione e comunque per irripetibilità di quanto erogato a detto titolo;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come, titolare di pensione So dall'1.1.19, abbia ricevuto il 19.10.22 comunicazione di riliquidazione della prestazione dalla decorrenza originaria per concessione con detta decorrenza della quota di reversibilità in favore della figlia maggiorenne inabile e come da detta riliquidazione sia derivato un indebito a titolo di maggiorazione sociale per motivi reddituali;
come l'attribuzione della quota di reversibilità alla figlia inabile non incida sul reddito della ricorrente e comunque lamenta la irripetibilità delle somme erogate stante la natura assistenziale e l'assenza di dolo. CP_ Fissata l'udienza di discussione, non si è costituita né è stata offerta prova dell'avvenuta notifica a detto ente del ricorso unitamente al decreto di fissazione della udienza di merito.
La domanda, pertanto, deve essere dichiarata improcedibile [Cass.
4.2.15 n. 2005] in quanto non è stata offerta prova alcuna dell'avvenuta notifica a parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e pertanto di una valida instaurazione del contraddittorio.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
dichiara l'improcedibilità della domanda.
Spese irripetibili.
Lecce, 01/07/2025
Lorenzo Bellanova