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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 25/07/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2704/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 49-51 c.p.c. da nata il [...] a [...] Parte_1
E
nato il [...] a [...] Parte_2
FATTO
Con ricorso congiunto presentato ai sensi dell'articolo articolo 473 bis 49-51 c.p.c., le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e anche di divorzio per lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse ad entrambe le domande.
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Barchi il 19/06/2004, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati tre figli: nato a [...] il [...], maggiorenne ma Per_1 economicamente non indipendente, nata a [...] il [...] e nato a [...] Per_2 Per_3 il 26/07/2011.
1 Con sentenza parziale n. 306/2024 del 19/11/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del Presidente relatore, per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio e contestuale fissazione dell'udienza ex articolo 127 ter c.p.c..
Rilevato che la sentenza di separazione consensuale non era ancora passata in giudicato, la causa era rinviata all'udienza del 17/06/2025.
L'udienza presidenziale è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con concessione dei termini perentori per il deposito delle stesse fino alla data dell'udienza, con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato l'accordo raggiunto precisando le conclusioni congiunte già indicate in sede di separazione consensuale, chiedendo concordemente la pronuncia di divorzio per lo scioglimento del matrimonio.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71
c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
Le parti vivono separate da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo
Tribunale con sentenza n. 306/2024 del 19/11/2024, irrevocabile dal 20/05/2025.
Tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative ai figli minori ed a quello maggiorenne economicamente non indipendente non siano in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze di cui al ricorso introduttivo come confermate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.
L'ascolto dei figli minori deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta di divorzio per lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate può pertanto essere recepita non essendo contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
2 Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso introduttivo come ribadite e confermate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, ritiene che il divorzio in questione non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
2. Prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto come confermate con note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
3. Spese di lite compensate;
4. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Deciso in data 25/07/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 49-51 c.p.c. da nata il [...] a [...] Parte_1
E
nato il [...] a [...] Parte_2
FATTO
Con ricorso congiunto presentato ai sensi dell'articolo articolo 473 bis 49-51 c.p.c., le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e anche di divorzio per lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse ad entrambe le domande.
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Barchi il 19/06/2004, optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati tre figli: nato a [...] il [...], maggiorenne ma Per_1 economicamente non indipendente, nata a [...] il [...] e nato a [...] Per_2 Per_3 il 26/07/2011.
1 Con sentenza parziale n. 306/2024 del 19/11/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del Presidente relatore, per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio e contestuale fissazione dell'udienza ex articolo 127 ter c.p.c..
Rilevato che la sentenza di separazione consensuale non era ancora passata in giudicato, la causa era rinviata all'udienza del 17/06/2025.
L'udienza presidenziale è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con concessione dei termini perentori per il deposito delle stesse fino alla data dell'udienza, con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato l'accordo raggiunto precisando le conclusioni congiunte già indicate in sede di separazione consensuale, chiedendo concordemente la pronuncia di divorzio per lo scioglimento del matrimonio.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71
c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
Le parti vivono separate da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo
Tribunale con sentenza n. 306/2024 del 19/11/2024, irrevocabile dal 20/05/2025.
Tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative ai figli minori ed a quello maggiorenne economicamente non indipendente non siano in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze di cui al ricorso introduttivo come confermate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.
L'ascolto dei figli minori deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta di divorzio per lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate può pertanto essere recepita non essendo contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
2 Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso introduttivo come ribadite e confermate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, ritiene che il divorzio in questione non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
2. Prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto come confermate con note di trattazione scritta, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
3. Spese di lite compensate;
4. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Deciso in data 25/07/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
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