Art. 2.
Ai sensi dell' art. 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'art. 22 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70 , convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342 , la quota dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1950-51, nelle seguenti misure:
a) in ragione del 75 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;
b) in ragione del 70 per cento del provento della vendita del sale commestibile;
c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 9 gennaio 1951, n. 39 ha disposto (con l'articolo unico) che "La quota del provento lordo del monopolio dei tabacchi spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo del genere medesimo, stabilita per l'esercizio finanziario 1950-51 in ragione del 75 per cento con l' art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 602 , e' elevata, con decorrenza 1 luglio 1950, al 76 per cento".
Ai sensi dell' art. 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'art. 22 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70 , convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342 , la quota dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1950-51, nelle seguenti misure:
a) in ragione del 75 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;
b) in ragione del 70 per cento del provento della vendita del sale commestibile;
c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 9 gennaio 1951, n. 39 ha disposto (con l'articolo unico) che "La quota del provento lordo del monopolio dei tabacchi spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo del genere medesimo, stabilita per l'esercizio finanziario 1950-51 in ragione del 75 per cento con l' art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 602 , e' elevata, con decorrenza 1 luglio 1950, al 76 per cento".