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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Dr. Francesco
Rigato, all'esito della camera di consiglio seguita all'udienza del 19/2/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n° 28113/22 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa come da procura allegata al Parte_1 ricorso, dagli Avv.ti Emanuele Montemarano e Paola Fiorindo, presso il cui studio in Roma,
Via di Santa Costanza n. 27, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
CONTRO
residente in [...], sc. C, int. 14; Controparte_1
residente in [...], sc. C, int. 14 Controparte_2
- RESISTENTI – CONTUMACI -
Oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato domestico e condanna al pagamento di differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, esponeva di aver Parte_1 lavorato in qualità di collaboratrice domestica alle dipendenze di e di Controparte_2
dal 25 maggio 2020 al 21 giugno 2022, presso l'abitazione del loro nucleo Controparte_1 familiare ubicata in Roma al viale Carmelo Bene n. 265.
1 Riferiva di essersi occupata delle faccende domestiche provvedendo a spazzare, lavare pavimenti, pulire con l'aspirapolvere, spolverare i mobili, lavare i ventri, lavare e stirare, lavare le stoviglie. Deduceva che in base alle mansioni svolte avrebbe dovuto essere inquadrata al livello B del CCNL di categoria.
Aveva osservato orario di lavoro dalle ore 9:00 alle ore 14:00 nei giorni di martedì e venerdì e quindi per 10 ore settimanali. In ragione della attività lavorativa prestata aveva percepito una retribuzione oraria di 9,00 euro che le erano sempre stati corrisposti in contanti. Non aveva mai ricevuto buste paga.
La ricorrente affermava inoltre durante i giorni di assenza dal servizio per godimento del riposo feriale non aveva percepito alcuna retribuzione alcuna. Non aveva percepito retribuzione in occasione delle festività infrasettimanali in occasione delle quali non aveva lavorato né aveva percepito la 13° mensilità e il TFR.
Parte resistente aveva inoltre omesso del tutto la corresponsione dei contributi assicurativi.
Sulla scorta dei conteggi riportati in seno al ricorso (cap. 20), deduceva di vantare un credito di euro 2.809,90.
Concludeva pertanto chiedendo di “accertare che accertare che tra e Controparte_1
quali datori di lavoro, e quale lavoratrice, Controparte_2 Parte_1
è intercorso un rapporto di lavoro domestico dal 25 maggio 2020 al 21 giugno 2022 della durata di dieci ore settimanali, ovvero della diversa durata che risulterà in corso di causa, e conseguentemente condannare e al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2 di della somma di euro 2.809,90 o di quella maggiore o Parte_1 minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Vittoria delle spese di lite, oltre i.v.a., contributo alla Cassa Forense e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Emanuele Montemarano, procuratore antistatario, e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Non si costituivano in giudizio i convenuti dei quali all'udienza del 27.3.2023 era dichiarata la contumacia.
2 Sentita la ricorrente in libero interrogatorio, istruito il giudizio con l'assunzione di testimonianze, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con le seguenti motivazioni che venivano pubblicate mediante inserimento telematico a mezzo applicativo Consolle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente sostiene che tra le parti – e più precisamente tra e il marito Controparte_2
da un lato e la stessa ricorrente dall'altro - è intercorso rapporto di lavoro Controparte_1 subordinato a far data dal 25.5.2020 al 21.6.2022.
In sede di interrogatorio libero (svolto all'udienza del 27.3.2023 innanzi al Giudice precedentemente designato in seguito collocato in quiescenza), la ricorrente confermava di aver prestato lavoro domestico per gli odierni resistenti e di essere stata pagata in ragione di 9 euro l'ora nonostante gli accordi presi in precedenza in base ai quali era stata stabilita la maggior somma di 10 euro l'ora. La stessa ricorrente dichiarava inoltre di aver lavorato presso l'abitazione dei convenuti due giorni a settimana, inizialmente individuati nel lunedì e nel giovedì e poi fissati nel martedì e nel venerdì su richiesta della Aveva comunque CP_2 sempre lavorato cinque ore per ciascuna delle due giornate e quindi complessivamente 10 ore a settimana. Precisava che allorché si recava presso l'abitazione dei resistenti, era sempre presente la che vedeva impegnata in attività lavorativa mediante computer. CP_2
Nel corso dell'istruttoria era assunta la testimonianza di Testimone_1 sorella della ricorrente, che dichiarava di aver lavorato per la madre del convenuto
[...]
nel corso del 2020. La teste riferiva che in una occasione aveva CP_1 Testimone_2 avuto modo di recarsi sotto casa dei convenuti perché la tramite la sorella (odierna CP_2 ricorrente) le aveva proposto di andare a lavorare come addetta alle pulizie presso la madre del
Precisava che la ricorrente all'epoca già lavorava per i convenuti. Non era in grado CP_1 di riferire con precisione le date di inizio e fine del rapporto di lavoro di mia sorella alle dipendenze dei convenuti. Dichiarava tuttavia che la ricorrente lavorò per la e CP_2
per circa due anni. La teste aggiungeva poi che quando smise di lavorare per Controparte_1 la madre del della quale ricordava che si chiamava la sorella prese il suo CP_1 Tes_2 posto, mantenendo anche il lavoro presso l'abitazione dei convenuti. In merito alle mansioni svolte dalla ricorrente presso la abitazione della la teste riferiva che la sorella si CP_2 occupava delle pulizie, spazzando e lavando i pavimenti, utilizzando l'aspirapolvere, spolverando i mobili, lavando i vetri, lavando e stirando e lavando le stoviglie.
La teste dichiarava inoltre che la ricorrente lavorava 5 ore al giorno dalle 9:00 alle 14:00, 2/3 volte a settimana presso i convenuti. La teste riferiva inoltre di aver saputo dalla sorella che il
3 e la la pagavano 9 euro l'ora, mentre per il lavoro presso la madre del CP_1 CP_2 percepiva € 10 l'ora. Nonostante ciò, gli odierni convenuti non le aumentarono la CP_1 retribuzione oraria nonostante venisse pagata di più presso la madre del CP_1
Nel corso dell'istruttoria era assunta anche la testimonianza di che Testimone_3 dichiarava di conoscere la ricorrente da circa 5 anni e di averla conosciuta per caso perché lavorava vicino alla sua abitazione sita all'Eur in Via Indonesia n. 100. La ricorrente lavorava infatti presso una abitazione situata in Via Indonesia n. 104. Il teste dichiarava di non sapere chi fosse il suo datore di lavoro e riferiva che in due o tre occasioni aveva avuto modo di accompagnare la ricorrente in auto da Via Indonesia fino a zone limitrofe al centro commerciale Porte di Roma perché la ricorrente lavorava lì presso una abitazione. Il teste precisava di aver effettuato detti accompagnamenti la mattina presto e di non aver lasciato la presso una abitazione. Dopo averla accompagnata rientrava a casa. Era Parte_1 stata la ricorrente a riferirgli che lavorava come domestica sia a Via Indonesia che nei pressi del centro commerciale Porte di Roma.
L'istruttoria compiuta induce dunque a ritenere provato che tra le parti in causa intercorse il dedotto rapporto di lavoro domestico a partire dal mese di maggio del 2020 sino al mese di giugno del 2022.
In tal senso depone infatti il tenore delle conformi deposizioni rese dai due testi escussi nel corso della medesima udienza. La teste ha riferito che sua Testimone_1 sorella, odierna ricorrente, lavorava per i convenuti sin dal 2020 e di avere avuto modo di verificarlo perché in una occasione si era recata sotto la abitazione della perché CP_2 quest'ultima, tramite la sorella le aveva proposto di andare a lavorare come addetta alle pulizie presso la madre del marito, La teste al riguardo ha precisato anche che detto Testimone_2 incontro avvenne quando la ricorrente già lavorava per i convenuti. La teste, pur non essendo in grado di riferire con precisione la data di inizio e di fine del rapporto della ricorrente alle dipendenze dei convenuti, affermava tuttavia che detto rapporto di lavoro si protrasse per circa due anni, con ciò sostanzialmente confortando quanto sostenuto dalla ricorrente allorché ha affermato che il rapporto si concluse verso la fine di giugno del 2022. La teste circostanziava poi ulteriormente le proprie dichiarazioni affermando che la sorella ne prese il posto allorché la teste lasciò il lavoro presso la abitazione di suocera della Testimone_2
pur continuando a lavorare anche presso l'abitazione dei convenuti. La teste ha CP_2 anche confermato il tipo di mansioni svolte dalla ricorrente presso la abitazione della sostanzialmente collimanti con quanto previsto dal CCNL di riferimento riguardo ai CP_2
4 lavoratori di livello B.
Che la ricorrente lavorasse nei pressi del centro commerciale Porte di Roma, in prossimità del quale si trova l'abitazione dei convenuti ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste
[...]
conoscente della ricorrente, dimorante in Via Indonesia, zona Eur, ove Testimone_3 all'epoca la ricorrente si recava per lavoro, che ha dichiarato di averla accompagnata due o tre volte nei pressi del centro commerciale Porte di Roma nelle cui vicinanze effettivamente si trova l'abitazione dei convenuti, con ciò avvalorando quanto affermato dalla ricorrente circa la sussistenza effettiva del rapporto di lavoro in relazione al quale ha adito il Tribunale di Roma.
D'altro canto, sulla scorta delle emergenze istruttorie vengono ritenuti acquisiti elementi che consentono di ritenere provato che la ricorrente presso i coniugi lavorò Persona_1 due giorni a settimana per cinque ore ciascuno dei due giorni, venendo retribuita in ragione di
9,00 euro l'ora. Le mansioni svolte consentono inoltre di riconoscere il diritto della ricorrente al livello B del CCNL, con la conseguenza che si devono ritenere certamente dovute le differenze tra i minimi tabellati di cui al CCNL domestici e quanto effettivamente percepito.
Alla ricorrente deve essere riconosciuto anche quanto richiesto a titolo di ferie non godute. La
Corte di cassazione, mutando il proprio orientamento precedente in forza del quale addossava al lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, rileva infatti che spetta al datore di lavoro ai sensi dell'art. 2697 co. 2 c.c. l'onere di provare l'adempimento o l'offerta di adempimento» (Cass. 25 luglio 2022, n. 23153; Cass. 8 luglio 2022, n. 21780). Più specificamente, la Corte di cassazione (Cass. Sez. L. – Sentenza n. 21780 dell'8.7.2022 – RV 665135) ha rilevato che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Detto orientamento, da ritenere pienamente condivisibile da questo Tribunale, non può che comportare il riconoscimento del diritto alla ricorrente all'importo indicato in ricorso a titolo di ferie non godute, posto che parte resistente, decidendo di non costituirsi in giudizio, ha di fatto rinunciare a fornire prova contraria rispetto a quanto rilevato dalla ricorrente.
Il Tribunale ritiene conclusivamente che alla ricorrente debba essere riconosciuto quanto richiesto per tutte le ragioni sin qui esposte e per tutti i titoli vantati.
Parte resistente viene quindi complessivamente condannata al pagamento in favore della ricorrente di euro 2.809,90
5 Su tali somme, rivalutate annualmente, decorreranno gli interessi al tasso legale dalla data di maturazione di ogni singola spettanza sino al soddisfo (Cass.n°38/2001).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- dichiara che tra le parti è intercorso rapporto di lavoro subordinato nel periodo compreso tra il mese di maggio del 2020 e il mese di giugno del 2022 e per l'effetto condanna e in solido tra loro al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_1
della somma di € 2.809,90, oltre accessori come per Parte_1 legge;
- condanna parte resistente alla refusione in favore di controparte delle spese di lite che liquida in euro 1.030,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Giudice
Francesco Rigato
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