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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3671/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Asd Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finaziari 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259005816244000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6342/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ASD Ricorrente_1, con ricorso notificato il 18/6/2025 e depositato l'11/7/2025, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020259005816244000, notificatale in data 21/04/2025 ad istanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, richiedente il pagamento di un importo complessivo pari ad
€ 1.458.462,89.
Ha fatto valere i seguenti motivi.
1) Illegittimità ed infondatezza dell'Intimazione di pagamento in oggetto n. 10020259005816244000 di cui all'art. 50 DPR 602/73 perchè emessa in violazione dell'art. 2948 del c.c. (Prescrizione quinquennale del credito erariale) ed art. 26 DPR 602/73.
Dalla lettura del dettaglio del debito di cui all'intimazione di pagamento in oggetto si evince la richiesta di pagamento di importi dovuti pari ad € 1.458.462,89.
Relativamente alla notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento che seguono, il ricorrente eccepisce per le stesse la violazione dell'art. 2948 del c.c., con richiesta di annullamento dell'intimazione di pagamento per prescrizione quinquennale del credito erariale di € 1.078.885,38, in particolare riferito alle cartelle di pagamento e agli avvisi di accertamento notificati negli anni 2007 e 2019 riportate nell'intimazione.
2) ILLEGITTIMITA' ED INFONDATEZZA dell'Intimazione di pagamento in oggetto emessa in violazione dell'art. 50 DPR 602/73 – art. 29 – comma 1 D.L. N. 78/2010 Legge N. 122/2010.
L'intimazione di pagamento in oggetto si riferisce a numero sette Avvisi di accertamento N.TF9041405864 anno d'imposta 2011 notificato il 30/11/2015, TF9041405925 anno d'imposta 2012 notificato in data
07/12/2017, TF9041402432 anno d'imposta 2013 notificato in data 29/05/2018, TF9041501673 anno d'imposta 2014 notificato il 17/05/2019, TF9041501102 anno d'imposta 2015 notificato il 07/08/2021,
TF9041500466 anno d'imposta 2016 notificato in data 29/06/2021 e TF 904P700403 anno d'imposta 2017 notificato in data 09/09/2022. Tali avvisi di accertamento cosiddetti “impoesattivi” per i motivi che seguono non rilevano nei casi specifici di attivazione ed emissione da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione, di
Intimazione di pagamento.
2.1) Violazione normativa di cui all'art. 50 DPR 602/73
L'Intimazione di pagamento in oggetto risulta essere illegittima ed infondata in quanto emessa in violazione della normativa di cui all'art. 50 DPR 602/72. A supporto di quanto evidenziato si rileva che l'art. 50 DPR
602/73 recita come segue: ”Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento…”
2.2) Violazione art. 29 D.L. N. 78/2010 – Legge N. 122/2010
L'Intimazione di pagamento in oggetto fa esplicito riferimento ad Avvisi di Accertamento cosiddetto
“impoesattivi” di cui all'art. 29 D.L. N. 78/2010 – L. 122/2010. L'art. 29 D. L. N. 78/2010 – Legge N. 122/2010, prevede una particolare procedura di riscossione che prescindendo del tutto dall'iscrizione a ruolo incorpora nell'avviso di accertamento il proprio carattere di titolo esecutivo che contiene l'intimazione ad adempiere.
In ragione di quanto evidenziato, l'avviso di accertamento art. 29 D.L. N. 78/2010 – Legge N. 122/2010 essendo già un atto impoesattivo non può essere ricondotto nell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50
DPR N. 602/73. In riferimento a quanto evidenziato, con la notifica dell'Intimazione di pagamento in oggetto,
l'Agenzia Entrate Riscossione intende intimare alla ricorrente una duplicazione dell'esecuzione forzata di atti tributari di cui all'art. 29 D.L. N. 78/2010 Legge N. 122/2010 che per propria natura risultano contenere già una “propria caratteristica” di intimazione ad adempiere.
3)ILLEGITIMITA' ED INFONDATEZZA dell'Intimazione di pagamento in oggetto N. 10020259005816244000 di cui all'art. 50 DPR 602/73 emesso in violazione dell'obbligo della motivazione, sulle modalità del calcolo degli interessi di cui all'Irpef, Irap, Iva, art. 7 L. 212/00 e art. 3 Legge 241/1990.
4)ILLEGITTIMITA' ED INFONDATEZZA della motivazione dell'Intimazione di pagamento N.
10020259005816244000 di cui all'art. 50 del DPR 602/73 emessa in violazione della prescrizione quinquennale degli interessi (art. 2948 n. 4 del c.c.) e sanzioni (art. 20 D. Lgs. N. 472/97).
5) ILLEGITTIMITA' ED INFONDATEZZA dell'Intimazione di pagamento in oggetto relativamente, alla modalità di calcolo degli “Interessi di mora” pari ad € 138.634,19 per violazione della normativa di cui all'art. - 20 –
25 - 30 DPR 602/73 e contestuale violazione dell' art. 24 della Costituzione e L. 212/00 (Statuto del
Contribuente) e art. 1283 del c.c. e art. 2 comma 3 D. Lgs. 472/97.
6)ILLEGITTIMITA' ED INFONDATEZZA dell'Avviso di Intimazione relativamente all'importo degli “Oneri della riscossione” pari ad € 66.517,49 per violazione della normativa di cui all'art. 17 - D. LGS. 112/99 e art. 1283
c.c. art. 2 comma 3 del D. Lgs. 472/97.
7) ILLEGITTTIMITA' ED INFONDATEZZA dell'Intimazione di pagamento in oggetto emesso in violazione dell'art. 42 DPR 600/73 e art. 7 Legge 212/00, art. 56 DPR 633/72, art. 21 septies L. 241/90, art. 5 Regolamento
Agenzia delle Entrate e art. 53 D. Lgs. 546/92, art. 42 DPR 600/73, art. 3 – bis e 40 D. Lgs N. 82/05.
8) ILLEGITTIMITA' ED INFONDATEZZA dell'Intimazione di pagamento n. 10020259005816244000 sottoscritto con firma a stampa ed emesso in violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/00.
Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita la sola Agenzia delle Entrate, che ha resistito al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è privo di fondamento.
L'Agenzia delle entrate - costituitasi in giudizio anche nell'interesse di DE sulla base del protocollo di intesa concluso tra le due Agenzie e fondato sul presupposto che l'Amministrazione finanziaria, quale Ente creditore, è titolare dei diritti di credito oggetto di contestazione nel giudizio ed è quindi legittimata passiva sia per vizi imputabili alla sua attività sia per vizi imputabili all'attività dell'Agenzia entrate-Riscossione - ha correttamente evidenziato che l'associazione sportiva ricorrente non ha contestato la notificazione dei titoli posti a base dell'intimazione impugnata, essendosi limitata ad eccepire la prescrizione dei crediti portati da alcuni di essi.
Senonchè:
a) la cartella di pagamento n. 10020130008552892000 notificata il 12/04/2013 è stata impugnata dalla parte e il ricorso è stato rigettato dalla CTP con sentenza 1335/18/2014 depositata il 20/03/2014, avverso la quale la parte ha proposto appello RGA 10370/2014 rigettato dalla CTR con sentenza n. 1432/04/2016 depositata il 10/02/2016 passata in giudicato con conseguente prescrizione decennale della pretesa con decorrenza da passaggio in giudicato;
b) la cartella di pagamento n. 100202300104156643000 risulta notificata il 31/08/2023, e quindi per il carico in essa riportato non trova spazio la predetta eccezione per come formulata;
c) l'avviso di Accertamento esecutivo n. TF9041405925/2017 anno d'imposta 2012, notificato il 07/12/2017, è stato impugnato dalla parte con ricorso alla CTP in data 05/02/2018 , rigettato con sentenza n. 2422/10/2018 depositata il 12/06/2018 avverso la quale la parte ha proposto appello in data 11/01/2019, rigettato dalla
CGT di II grado con sentenza n. 874/04/2021 depositata il 27/01/2021 avverso la quale pende ricorso per
Cassazione proposto dalla parte il 22/07/2021 per cui,, essendo la pretesa ancora sub judice, non si ravvisa alcuna prescrizione quinquennale della stessa;
le medesime considerazioni valgono per le intimazioni di pagamento notificate in pendenza di giudizio e richiamate nell' atto impugnato a seguito di affidamento ad
ADER;
d) per l'avviso di accertamento esecutivo n. TF9041501102/2020 notificato il 07/08/2021 per € 12812,56 per
IVA e interessi a.i. 2015 non rileva la predetta eccezione, così come per l' Avviso di accertamento esecutivo n. TF9041500466/2021 notificato il 29/06/2021 IVA e interessi a.i. 2016 per €
19176,51, e per lì Avviso di accertamento esecutivo n. TF904P700403/2022 notificato il 09/09/2022 IVA e interessi a.i. 2017 per € 19782,12;
e) per l'intimazione di pagamento TF9IPCM00763/2022 notificata il 27/12/2022 successiva all' avviso di accertamento esecutivo n. TF9041403945/2015 notificato il 24/11/2015 IVA IRES IRAP oltre interessi e sanzioni anno d'imposta 2010 per complessivi € 240292,79 affidata ad ADER a titolo definitivo a seguito di sentenza della Corte di cassazione n. 29803/2021 e mancata riassunzione del giudizio di rinvio.
La prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione impugnata è generalmente decennale, trattandosi esclusivamente di debiti erariali.
Quanto alla prescrizione quinquennale degli interessi, deve escludersene la sussistenza in considerazione del fatto che l'Agenzia ha documentato la notificazione: a) dell'avviso di intimazione n. 10020169007339888 in data 20/04/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 DPR n. 602/1973; b) dell'avviso di intimazione n.
10020229001527379 in data 18/07/2022 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 DPR n. 602/1973; c) dell'avviso di intimazione n. 10020229003415279 in data 04/02/2023 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 DPR n. 602/1973; d) dell'avviso di intimazione n. 10020229006307377 in data 26/10/2022 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 DPR n. 602/1973; e) del preavviso di fermo amministrativo n. 10020249003792505 in data 20/03/2024 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 DPR n. 602/1973.
Non colgono nel segno neanche le doglianze relative alla misura ed al calcolo degli interessi. E' noto che la Suprema Corte ha, con la sentenza resa a Sezioni unite n. 22281 del 2022, affermato che "la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo". Versandosi nel presente caso nella prima evenienza, e ciò in quanto l'intimazione di pagamento impugnata segue la cartella in precedenza notificata e non impugnata già recante il computo degli interessi dovuti, la doglianza della ricorrente non è fondata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle entrate, liquidandole in 5000 euro per compenso oltre rimborso spese generali al 15 per cento , cp ed iva se dovuti. Salerno, 19/12/2025.
Il presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3671/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Asd Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finaziari 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259005816244000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6342/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ASD Ricorrente_1, con ricorso notificato il 18/6/2025 e depositato l'11/7/2025, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020259005816244000, notificatale in data 21/04/2025 ad istanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, richiedente il pagamento di un importo complessivo pari ad
€ 1.458.462,89.
Ha fatto valere i seguenti motivi.
1) Illegittimità ed infondatezza dell'Intimazione di pagamento in oggetto n. 10020259005816244000 di cui all'art. 50 DPR 602/73 perchè emessa in violazione dell'art. 2948 del c.c. (Prescrizione quinquennale del credito erariale) ed art. 26 DPR 602/73.
Dalla lettura del dettaglio del debito di cui all'intimazione di pagamento in oggetto si evince la richiesta di pagamento di importi dovuti pari ad € 1.458.462,89.
Relativamente alla notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento che seguono, il ricorrente eccepisce per le stesse la violazione dell'art. 2948 del c.c., con richiesta di annullamento dell'intimazione di pagamento per prescrizione quinquennale del credito erariale di € 1.078.885,38, in particolare riferito alle cartelle di pagamento e agli avvisi di accertamento notificati negli anni 2007 e 2019 riportate nell'intimazione.
2) ILLEGITTIMITA' ED INFONDATEZZA dell'Intimazione di pagamento in oggetto emessa in violazione dell'art. 50 DPR 602/73 – art. 29 – comma 1 D.L. N. 78/2010 Legge N. 122/2010.
L'intimazione di pagamento in oggetto si riferisce a numero sette Avvisi di accertamento N.TF9041405864 anno d'imposta 2011 notificato il 30/11/2015, TF9041405925 anno d'imposta 2012 notificato in data
07/12/2017, TF9041402432 anno d'imposta 2013 notificato in data 29/05/2018, TF9041501673 anno d'imposta 2014 notificato il 17/05/2019, TF9041501102 anno d'imposta 2015 notificato il 07/08/2021,
TF9041500466 anno d'imposta 2016 notificato in data 29/06/2021 e TF 904P700403 anno d'imposta 2017 notificato in data 09/09/2022. Tali avvisi di accertamento cosiddetti “impoesattivi” per i motivi che seguono non rilevano nei casi specifici di attivazione ed emissione da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione, di
Intimazione di pagamento.
2.1) Violazione normativa di cui all'art. 50 DPR 602/73
L'Intimazione di pagamento in oggetto risulta essere illegittima ed infondata in quanto emessa in violazione della normativa di cui all'art. 50 DPR 602/72. A supporto di quanto evidenziato si rileva che l'art. 50 DPR
602/73 recita come segue: ”Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento…”
2.2) Violazione art. 29 D.L. N. 78/2010 – Legge N. 122/2010
L'Intimazione di pagamento in oggetto fa esplicito riferimento ad Avvisi di Accertamento cosiddetto
“impoesattivi” di cui all'art. 29 D.L. N. 78/2010 – L. 122/2010. L'art. 29 D. L. N. 78/2010 – Legge N. 122/2010, prevede una particolare procedura di riscossione che prescindendo del tutto dall'iscrizione a ruolo incorpora nell'avviso di accertamento il proprio carattere di titolo esecutivo che contiene l'intimazione ad adempiere.
In ragione di quanto evidenziato, l'avviso di accertamento art. 29 D.L. N. 78/2010 – Legge N. 122/2010 essendo già un atto impoesattivo non può essere ricondotto nell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50
DPR N. 602/73. In riferimento a quanto evidenziato, con la notifica dell'Intimazione di pagamento in oggetto,
l'Agenzia Entrate Riscossione intende intimare alla ricorrente una duplicazione dell'esecuzione forzata di atti tributari di cui all'art. 29 D.L. N. 78/2010 Legge N. 122/2010 che per propria natura risultano contenere già una “propria caratteristica” di intimazione ad adempiere.
3)ILLEGITIMITA' ED INFONDATEZZA dell'Intimazione di pagamento in oggetto N. 10020259005816244000 di cui all'art. 50 DPR 602/73 emesso in violazione dell'obbligo della motivazione, sulle modalità del calcolo degli interessi di cui all'Irpef, Irap, Iva, art. 7 L. 212/00 e art. 3 Legge 241/1990.
4)ILLEGITTIMITA' ED INFONDATEZZA della motivazione dell'Intimazione di pagamento N.
10020259005816244000 di cui all'art. 50 del DPR 602/73 emessa in violazione della prescrizione quinquennale degli interessi (art. 2948 n. 4 del c.c.) e sanzioni (art. 20 D. Lgs. N. 472/97).
5) ILLEGITTIMITA' ED INFONDATEZZA dell'Intimazione di pagamento in oggetto relativamente, alla modalità di calcolo degli “Interessi di mora” pari ad € 138.634,19 per violazione della normativa di cui all'art. - 20 –
25 - 30 DPR 602/73 e contestuale violazione dell' art. 24 della Costituzione e L. 212/00 (Statuto del
Contribuente) e art. 1283 del c.c. e art. 2 comma 3 D. Lgs. 472/97.
6)ILLEGITTIMITA' ED INFONDATEZZA dell'Avviso di Intimazione relativamente all'importo degli “Oneri della riscossione” pari ad € 66.517,49 per violazione della normativa di cui all'art. 17 - D. LGS. 112/99 e art. 1283
c.c. art. 2 comma 3 del D. Lgs. 472/97.
7) ILLEGITTTIMITA' ED INFONDATEZZA dell'Intimazione di pagamento in oggetto emesso in violazione dell'art. 42 DPR 600/73 e art. 7 Legge 212/00, art. 56 DPR 633/72, art. 21 septies L. 241/90, art. 5 Regolamento
Agenzia delle Entrate e art. 53 D. Lgs. 546/92, art. 42 DPR 600/73, art. 3 – bis e 40 D. Lgs N. 82/05.
8) ILLEGITTIMITA' ED INFONDATEZZA dell'Intimazione di pagamento n. 10020259005816244000 sottoscritto con firma a stampa ed emesso in violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/00.
Ha quindi concluso per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita la sola Agenzia delle Entrate, che ha resistito al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è privo di fondamento.
L'Agenzia delle entrate - costituitasi in giudizio anche nell'interesse di DE sulla base del protocollo di intesa concluso tra le due Agenzie e fondato sul presupposto che l'Amministrazione finanziaria, quale Ente creditore, è titolare dei diritti di credito oggetto di contestazione nel giudizio ed è quindi legittimata passiva sia per vizi imputabili alla sua attività sia per vizi imputabili all'attività dell'Agenzia entrate-Riscossione - ha correttamente evidenziato che l'associazione sportiva ricorrente non ha contestato la notificazione dei titoli posti a base dell'intimazione impugnata, essendosi limitata ad eccepire la prescrizione dei crediti portati da alcuni di essi.
Senonchè:
a) la cartella di pagamento n. 10020130008552892000 notificata il 12/04/2013 è stata impugnata dalla parte e il ricorso è stato rigettato dalla CTP con sentenza 1335/18/2014 depositata il 20/03/2014, avverso la quale la parte ha proposto appello RGA 10370/2014 rigettato dalla CTR con sentenza n. 1432/04/2016 depositata il 10/02/2016 passata in giudicato con conseguente prescrizione decennale della pretesa con decorrenza da passaggio in giudicato;
b) la cartella di pagamento n. 100202300104156643000 risulta notificata il 31/08/2023, e quindi per il carico in essa riportato non trova spazio la predetta eccezione per come formulata;
c) l'avviso di Accertamento esecutivo n. TF9041405925/2017 anno d'imposta 2012, notificato il 07/12/2017, è stato impugnato dalla parte con ricorso alla CTP in data 05/02/2018 , rigettato con sentenza n. 2422/10/2018 depositata il 12/06/2018 avverso la quale la parte ha proposto appello in data 11/01/2019, rigettato dalla
CGT di II grado con sentenza n. 874/04/2021 depositata il 27/01/2021 avverso la quale pende ricorso per
Cassazione proposto dalla parte il 22/07/2021 per cui,, essendo la pretesa ancora sub judice, non si ravvisa alcuna prescrizione quinquennale della stessa;
le medesime considerazioni valgono per le intimazioni di pagamento notificate in pendenza di giudizio e richiamate nell' atto impugnato a seguito di affidamento ad
ADER;
d) per l'avviso di accertamento esecutivo n. TF9041501102/2020 notificato il 07/08/2021 per € 12812,56 per
IVA e interessi a.i. 2015 non rileva la predetta eccezione, così come per l' Avviso di accertamento esecutivo n. TF9041500466/2021 notificato il 29/06/2021 IVA e interessi a.i. 2016 per €
19176,51, e per lì Avviso di accertamento esecutivo n. TF904P700403/2022 notificato il 09/09/2022 IVA e interessi a.i. 2017 per € 19782,12;
e) per l'intimazione di pagamento TF9IPCM00763/2022 notificata il 27/12/2022 successiva all' avviso di accertamento esecutivo n. TF9041403945/2015 notificato il 24/11/2015 IVA IRES IRAP oltre interessi e sanzioni anno d'imposta 2010 per complessivi € 240292,79 affidata ad ADER a titolo definitivo a seguito di sentenza della Corte di cassazione n. 29803/2021 e mancata riassunzione del giudizio di rinvio.
La prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione impugnata è generalmente decennale, trattandosi esclusivamente di debiti erariali.
Quanto alla prescrizione quinquennale degli interessi, deve escludersene la sussistenza in considerazione del fatto che l'Agenzia ha documentato la notificazione: a) dell'avviso di intimazione n. 10020169007339888 in data 20/04/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 DPR n. 602/1973; b) dell'avviso di intimazione n.
10020229001527379 in data 18/07/2022 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 DPR n. 602/1973; c) dell'avviso di intimazione n. 10020229003415279 in data 04/02/2023 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 DPR n. 602/1973; d) dell'avviso di intimazione n. 10020229006307377 in data 26/10/2022 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 DPR n. 602/1973; e) del preavviso di fermo amministrativo n. 10020249003792505 in data 20/03/2024 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 DPR n. 602/1973.
Non colgono nel segno neanche le doglianze relative alla misura ed al calcolo degli interessi. E' noto che la Suprema Corte ha, con la sentenza resa a Sezioni unite n. 22281 del 2022, affermato che "la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo". Versandosi nel presente caso nella prima evenienza, e ciò in quanto l'intimazione di pagamento impugnata segue la cartella in precedenza notificata e non impugnata già recante il computo degli interessi dovuti, la doglianza della ricorrente non è fondata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle entrate, liquidandole in 5000 euro per compenso oltre rimborso spese generali al 15 per cento , cp ed iva se dovuti. Salerno, 19/12/2025.
Il presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello