Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 146
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità ed infondatezza dell'intimazione per prescrizione quinquennale del credito erariale

    La Corte ha ritenuto che alcuni titoli posti a base dell'intimazione non fossero prescritti, essendo stati impugnati e con esiti favorevoli all'amministrazione o ancora sub judice. Per altri titoli, la notifica è avvenuta in data recente. La prescrizione dei crediti erariali è decennale.

  • Rigettato
    Illegittimità ed infondatezza dell'intimazione per violazione normativa art. 50 DPR 602/73 e art. 29 D.L. N. 78/2010

    La Corte ha implicitamente rigettato questa doglianza ritenendo legittima l'azione dell'agente della riscossione.

  • Rigettato
    Illegittimità ed infondatezza dell'intimazione per violazione dell'obbligo di motivazione sugli interessi

    La Corte ha ritenuto che la motivazione fosse congrua, in quanto l'intimazione di pagamento segue cartelle di pagamento non impugnate e già recanti il computo degli interessi. La Suprema Corte ha affermato che la cartella è congruamente motivata richiamando l'atto precedente e quantificando gli accessori.

  • Rigettato
    Illegittimità ed infondatezza dell'intimazione per prescrizione quinquennale degli interessi e sanzioni

    La Corte ha respinto la doglianza, ritenendo che la notificazione di precedenti avvisi di intimazione abbia interrotto la prescrizione.

  • Rigettato
    Illegittimità ed infondatezza della modalità di calcolo degli 'Interessi di mora'

    La Corte ha respinto la doglianza ritenendo che la motivazione fosse congrua, in quanto l'intimazione di pagamento segue cartelle di pagamento non impugnate e già recanti il computo degli interessi.

  • Rigettato
    Illegittimità ed infondatezza dell'importo degli 'Oneri della riscossione'

    La Corte ha respinto la doglianza, implicitamente ritenendo legittimo il calcolo degli oneri.

  • Rigettato
    Illegittimità ed infondatezza dell'intimazione per violazione art. 42 DPR 600/73, art. 7 Legge 212/00, art. 56 DPR 633/72, art. 21 septies L. 241/90, art. 5 Regolamento Agenzia delle Entrate, art. 53 D. Lgs. 546/92, art. 3-bis e 40 D. Lgs N. 82/05

    La Corte ha respinto la doglianza, ritenendo che l'intimazione fosse legittima.

  • Rigettato
    Illegittimità ed infondatezza dell'intimazione sottoscritta con firma a stampa

    La Corte ha respinto la doglianza, implicitamente ritenendo valida la firma a stampa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 146
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 146
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo