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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 4668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4668 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23257 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
pronunciata ex art.437 c.p.c. nella causa in grado d'appello, decisa in camera di consiglio nella causa civile iscritta al n. 23257 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Ferrari, 8 C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliata presso lo studio nel nominato procuratore in C.F._2
Roma via Fabio Massimo n. 33, giusta delega depositata in atti;
- Appellante
E
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Quattro Novembre 119/A, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- Appellata/contumace
E
(C.F. ), con sede legale in Roma, Controparte_2 P.IVA_2
alla Via Giuseppe Grezar n. 14 , in persona del legale rappresentante pro tempore;
- Appellata/contumace
1
Avente ad oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione ex art.22 L. 689/1981 (violazione codice strada)
Decisa sulle conclusioni di parte infra allegate,
per l'appellante:
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Parte_1
e l' al fine di ottenere la Controparte_3 Controparte_2
parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n.16691/2022 del 13.09.2022, pubblicata il 02.11.2022, nella parte in cui il Giudice adito, pur avendo integralmente accolto l'opposizione da esso appellante proposta avverso la cartella esattoriale n.ro 9720190045344479001 valore di €
21.635,88, aveva condannato le soccombenti, e Controparte_3 Controparte_2
, alla rifusione delle spese di lite liquidandole in soli “€ 602,50 oltre CAP e IVA come
[...] per legge”.
A sostegno del proprio gravame l'appellante deduceva l'erroneità della impugnata sentenza, limitatamente alla statuizione circa le spese di lite, per aver il violato il Parte_2
2 principio della soccombenza di cui all'art.91 c.p.c. in ordine alla disposta rifusione delle spese legali quantificandole in soli € 602,50 sul presupposto della contumacia delle convenute, e, dunque, disattendendo le tariffe forensi di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 in base allo scaglione di riferimento (compreso tra da € 5.200,01 a € 26.000,00). Pertanto, domandava la parziale riforma della sentenza impugnata con rinnovata liquidazione delle spese di lite.
Pur ritualmente citata non si costituiva nel presente giudizio la Controparte_3
Pur ritualmente costituita non si costituiva nel presente giudizio . Controparte_2
La causa, dopo diversi passaggi, era trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 25.03.2025 ai sensi dell'art. 437 c.p.c..
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di Parte_1
ragione.
L'unico motivo di gravame, con cui l'appellante deduce l'erroneità dell'impugnata sentenza, per aver il Primo Giudice violato i minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, è infatti fondato e deve essere accolto.
A fondamento dell'impugnazione, l'odierna appellante ha dedotto l'erroneità dell'impugnata sentenza per aver il Primo Giudice violato l'art. 91 c.p.c. in ordine alla disposta statuizione delle spese di lite in misura inferiore a quanto stabilito dalla legge sul presupposto della contumacia delle convenute. Nello specifico, la sig.ra ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art.91 Pt_1
c.p.c., per aver il Giudice di Prime Cure, pur essendo pervenuto ad una decisione integralmente favorevole all'attuale appellante, liquidato i compensi in soli euro 602,50 senza motivare ulteriormente sulla deroga ai criteri di liquidazione previsti dalla legge (D.M. 55/2014) ed anzi, liquidando i compensi in misura anche inferiore ai minimi tabellari dovuti in riferimento al valore della causa.
Ebbene, l'odierno giudicante ritiene che, le spese del giudizio di primo grado debbano essere liquidate sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 stante la natura seriale della causa e l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto.
Pertanto, il motivo d'appello merita accoglimento, con condanna della Controparte_3
e dell' in solido alla rifusione delle spese di
[...] Controparte_2
lite del primo grado di giudizio a , con liquidazione dei compensi del giudizio di primo Parte_1
3 grado, correlata al valore della controversia secondo le tariffe previste dal D.M. 55/2014 e succ. mod.
e quindi, in complessivi € 995,00 oltre spese generali al 15% e accessori di legge, oltre rimborso del contributo unificato, da distrarsi a favore dell'avv. dichiaratosi procuratore antistatario.
* * *
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che vada parzialmente accolto il proposto appello e che, per l'effetto, la sentenza n. sentenza n. 16691/2022 del 13.09.2022, pubblicata il 02.11.2022, del Giudice di Pace di Roma debba essere parzialmente riformata con nuova statuizione circa la liquidazione delle spese di lite nei confronti di Controparte_3
in solido con , così come sopra indicata. Controparte_2
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base al decisum (di valore inferiore ai 1.100,00 euro) sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 147/2022 (stante la natura seriale della causa, l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto, tenuto conto dello scaglione di riferimento) oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Roma n. 16691/2022 del 13.09.2022, pubblicata il 02.11.2022, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
▪ condanna la , Controparte_4
in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio nei confronti della parte ricorrente , liquidate ex D.M. 55/2014 in euro 995,00 per compensi professionali, oltre Parte_1
spese generali al 15% oltre IVA e CPA secondo legge, rimborso del contributo unificato;
▪ condanna la e alla Controparte_3 Controparte_2
rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio nei confronti della parte appellante Pt_1
, liquidate ex D.M. 147/2022 in euro 331,00 per compensi professionali, oltre spese generali
[...]
al 15% oltre IVA e CPA secondo legge, rimborso del contributo unificato.
Roma, 26/03/2025
Il Giudice
Dott. Guido Garavaglia
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
pronunciata ex art.437 c.p.c. nella causa in grado d'appello, decisa in camera di consiglio nella causa civile iscritta al n. 23257 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Ferrari, 8 C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliata presso lo studio nel nominato procuratore in C.F._2
Roma via Fabio Massimo n. 33, giusta delega depositata in atti;
- Appellante
E
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Quattro Novembre 119/A, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- Appellata/contumace
E
(C.F. ), con sede legale in Roma, Controparte_2 P.IVA_2
alla Via Giuseppe Grezar n. 14 , in persona del legale rappresentante pro tempore;
- Appellata/contumace
1
Avente ad oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione ex art.22 L. 689/1981 (violazione codice strada)
Decisa sulle conclusioni di parte infra allegate,
per l'appellante:
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Parte_1
e l' al fine di ottenere la Controparte_3 Controparte_2
parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n.16691/2022 del 13.09.2022, pubblicata il 02.11.2022, nella parte in cui il Giudice adito, pur avendo integralmente accolto l'opposizione da esso appellante proposta avverso la cartella esattoriale n.ro 9720190045344479001 valore di €
21.635,88, aveva condannato le soccombenti, e Controparte_3 Controparte_2
, alla rifusione delle spese di lite liquidandole in soli “€ 602,50 oltre CAP e IVA come
[...] per legge”.
A sostegno del proprio gravame l'appellante deduceva l'erroneità della impugnata sentenza, limitatamente alla statuizione circa le spese di lite, per aver il violato il Parte_2
2 principio della soccombenza di cui all'art.91 c.p.c. in ordine alla disposta rifusione delle spese legali quantificandole in soli € 602,50 sul presupposto della contumacia delle convenute, e, dunque, disattendendo le tariffe forensi di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 in base allo scaglione di riferimento (compreso tra da € 5.200,01 a € 26.000,00). Pertanto, domandava la parziale riforma della sentenza impugnata con rinnovata liquidazione delle spese di lite.
Pur ritualmente citata non si costituiva nel presente giudizio la Controparte_3
Pur ritualmente costituita non si costituiva nel presente giudizio . Controparte_2
La causa, dopo diversi passaggi, era trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 25.03.2025 ai sensi dell'art. 437 c.p.c..
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di Parte_1
ragione.
L'unico motivo di gravame, con cui l'appellante deduce l'erroneità dell'impugnata sentenza, per aver il Primo Giudice violato i minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, è infatti fondato e deve essere accolto.
A fondamento dell'impugnazione, l'odierna appellante ha dedotto l'erroneità dell'impugnata sentenza per aver il Primo Giudice violato l'art. 91 c.p.c. in ordine alla disposta statuizione delle spese di lite in misura inferiore a quanto stabilito dalla legge sul presupposto della contumacia delle convenute. Nello specifico, la sig.ra ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art.91 Pt_1
c.p.c., per aver il Giudice di Prime Cure, pur essendo pervenuto ad una decisione integralmente favorevole all'attuale appellante, liquidato i compensi in soli euro 602,50 senza motivare ulteriormente sulla deroga ai criteri di liquidazione previsti dalla legge (D.M. 55/2014) ed anzi, liquidando i compensi in misura anche inferiore ai minimi tabellari dovuti in riferimento al valore della causa.
Ebbene, l'odierno giudicante ritiene che, le spese del giudizio di primo grado debbano essere liquidate sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 stante la natura seriale della causa e l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto.
Pertanto, il motivo d'appello merita accoglimento, con condanna della Controparte_3
e dell' in solido alla rifusione delle spese di
[...] Controparte_2
lite del primo grado di giudizio a , con liquidazione dei compensi del giudizio di primo Parte_1
3 grado, correlata al valore della controversia secondo le tariffe previste dal D.M. 55/2014 e succ. mod.
e quindi, in complessivi € 995,00 oltre spese generali al 15% e accessori di legge, oltre rimborso del contributo unificato, da distrarsi a favore dell'avv. dichiaratosi procuratore antistatario.
* * *
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che vada parzialmente accolto il proposto appello e che, per l'effetto, la sentenza n. sentenza n. 16691/2022 del 13.09.2022, pubblicata il 02.11.2022, del Giudice di Pace di Roma debba essere parzialmente riformata con nuova statuizione circa la liquidazione delle spese di lite nei confronti di Controparte_3
in solido con , così come sopra indicata. Controparte_2
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base al decisum (di valore inferiore ai 1.100,00 euro) sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 147/2022 (stante la natura seriale della causa, l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto, tenuto conto dello scaglione di riferimento) oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Roma n. 16691/2022 del 13.09.2022, pubblicata il 02.11.2022, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
▪ condanna la , Controparte_4
in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio nei confronti della parte ricorrente , liquidate ex D.M. 55/2014 in euro 995,00 per compensi professionali, oltre Parte_1
spese generali al 15% oltre IVA e CPA secondo legge, rimborso del contributo unificato;
▪ condanna la e alla Controparte_3 Controparte_2
rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio nei confronti della parte appellante Pt_1
, liquidate ex D.M. 147/2022 in euro 331,00 per compensi professionali, oltre spese generali
[...]
al 15% oltre IVA e CPA secondo legge, rimborso del contributo unificato.
Roma, 26/03/2025
Il Giudice
Dott. Guido Garavaglia
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